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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 135 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
IT , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA C. COLOMBO, N. 5 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha richiesto Parte_1
l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza a decorrere dal 13.02.2014, evidenziando che il Tribunale di Patti, con decreto n. 142/2017, aveva già omologato la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione. Nonostante la rituale notifica del decreto all' , l' non CP_2 CP_1
ha proceduto alla liquidazione della prestazione economica, lasciando il ricorrente in una condizione di incertezza rispetto al proprio diritto, nonostante la sua fondatezza sia già stata accertata nel procedimento tecnico preventivo. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione CP_2
ex art. 42 del D.L. 269/2003, sottolineando che il ricorrente avrebbe agito oltre il termine semestrale previsto dalla norma. Inoltre, l' ha contestato la CP_1
sussistenza dei requisiti normativi sanciti dalla legge 289/1990, sostenendo l'assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare il diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale.
L'indennità di frequenza, istituita dalla legge 289/1990, è una misura assistenziale riservata ai minori di 18 anni che presentano difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni proprie dell'età. Tale beneficio è subordinato alla frequenza continuativa o periodica di istituti specializzati nel trattamento terapeutico o riabilitativo e risulta incompatibile con situazioni di ricovero a carico dello Stato o con il godimento di altre prestazioni assistenziali di natura analoga. La natura temporanea della prestazione è strettamente connessa alla durata effettiva del trattamento o corso frequentato dal beneficiario, come stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge 289/1990.
L'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003, convertito in legge 326/2003, prevede che l'azione giudiziaria volta al riconoscimento di benefici assistenziali debba essere promossa entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo.
Tale termine è di natura decadenziale e, secondo la giurisprudenza consolidata
(Cass. Civ. n. 25268/2016; n. 12302/2019), deve essere rispettato per evitare l'estinzione del diritto stesso.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata. La documentazione CP_2
prodotta dal ricorrente dimostra che la notifica del decreto di omologa è avvenuta il 29.09.2017 e che il ricorso giudiziale è stato presentato entro i termini di legge stabiliti dall'art. 42 del D.L. 269/2003. La parte ricorrente ha inoltre fornito prova della tempestività della propria azione, producendo documenti ufficiali e attestazioni relative alle comunicazioni intercorse con l' . CP_2
Si rileva altresì che la normativa esclude l'applicazione della decadenza nei casi in cui la comunicazione del provvedimento amministrativo risulti priva degli elementi essenziali per consentire una difesa adeguata. Nel caso in esame,
l'omologa del requisito sanitario e la richiesta di liquidazione della prestazione sono state correttamente formulate e notificate, senza che vi sia stato alcun pregiudizio per l' nell'esercizio del proprio diritto di difesa. CP_2
Il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato.
1. Sussistenza dei requisiti normativi: La documentazione sanitaria e il decreto di omologa attestano che il sig. soddisfa i requisiti sanitari Pt_1
prescritti dalla legge 289/1990. La certificazione medica allegata dimostra che il ricorrente presenta difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età. Inoltre, il ricorrente non si trova in condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 della suddetta legge, che escludono il diritto all'indennità in caso di ricovero a carico dello
Stato o di godimento di altre prestazioni incompatibili.
2. Onere della prova ex art. 2697 c.c.: L'onere probatorio relativo all'assenza di requisiti grava sull' , che non ha fornito alcun elemento CP_2
documentale o argomentativo sufficiente a confutare quanto dedotto dalla parte ricorrente. Al contrario, il ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio dimostrando, mediante la documentazione prodotta e la CTU omologata, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
3. Obbligo di liquidazione: Alla luce del decreto di omologa, l' è tenuto CP_2
a liquidare l'indennità di frequenza nella misura di legge, con decorrenza dal 13.02.2014, data riconosciuta come il momento di maturazione del diritto. L'inadempimento dell' rappresenta una violazione dei CP_1
principi di correttezza e buona fede amministrativa, imponendo una pronta rettifica mediante l'erogazione della prestazione dovuta.
Conclusioni
In considerazione delle argomentazioni esposte, il Tribunale di Patti, Sezione
Lavoro:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di frequenza ai sensi della legge 289/1990, con decorrenza dal 13.02.2014 fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Condanna l' alla liquidazione e al pagamento della prestazione, CP_2
comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. L' è altresì tenuto a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, ove necessario, per evitare ulteriori ripercussioni sul piano previdenziale.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in CP_2
favore del procuratore anticipatario, con un importo di euro 1800,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Patti 24/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo