Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
5212 R.G. Anno 2023, promossa
Per ___________________ DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
TURRISI 38/A;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, agli indirizzi pec indicati in ricorso;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
14/05/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara l'illegittimità della nota dell' del 9/02/2023, con la quale è stato CP_1
contestato a l'indebito di Euro 1.653,44 e che nulla è dovuto Parte_1
dal ricorrente per tale titolo.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA D DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/04/2023, adì questo Tribunale in Parte_1
funzione di giudice del lavoro e della previdenza e, premesso che l' in data CP_1
25/10/2022 gli aveva notificato un provvedimento di ricalcolo della prestazione assistenziale
Cat. INVCIV 07169200, all'esito del quale era derivato un credito di Euro 3.717,22, che era stato compensato con un indebito, non meglio specificato, di Euro 3.400,71 recuperato con la rata di Marzo 2023 e che con distinto provvedimento del 9/02/2023 gli era stato contestato un ulteriore indebito di Euro 1.653,44 per il periodo dall'1/01/2019 al 31/10/2019 sulla medesima prestazione, dedusse la carenza di motivazione dei provvedimenti e comunque l'irripetibilità
degli indebiti per affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, l'annullamento dei medesimi e la declaratoria del diritto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha eccepito la violazione del CP_1
principio del né bis in idem, essendosi altro giudice della medesima Sezione pronunciato su identica domanda con la sentenza del 2/02/2023 nel procedimento n° 8647/2021
Disposta l'audizione del funzionario responsabile del procedimento, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione. Va in primo luogo rilevato che il funzionario Dott.ssa sentita in CP_1 Persona_1
libero interrogatorio, all'udienza del 27/11/2024, ha così dichiarato:
Da controlli effettuati al sistema informatico sino alla data odierna, risulta, a carico di Parte_1
in relazione all'invalidità civile, un solo indebito, emerso con la ricostituzione del
[...]
9/09/2019 e pari ad € 7.517,16. Confermo il contenuto della relazione informativa richiamata
CP_ nella memoria di costituzione dell'
Preciso che dall'originario complessivo 7.517,16 sono stati compensati i seguenti importi:
€ 1.747,27, trattenuti su arretrati a credito, derivanti da provvedimento di liquidazione della
prestazione IO- Assegno ordinario di Invalidità;
€ 72,38 che sono stati compensati da credito derivante da domanda di ratei maturati e non riscossi;
€ 2.296,80 derivante dalla somma di ventidue (22) pagamenti di importo pare a 140,40 mensili;
€ 3.400 TE08…”
Produce istanza di rateizzazione del debito, sottoscritta dal e cedolino relativo Parte_1
alla rata del 1°/03/2023.
Conferma che la richiesta di € 1.653,44 è frutto di un errore del sistema automatizzato
e, pertanto, tale somma non è dovuta.
Dichiara, inoltre, che gli indebiti vengono contrassegnati da un codice RI (acronimo di recupero indebiti) seguito da un numero che viene riportato nelle lettere inviate dall'Istituto, pertanto, la coincidenza dell'indebito di cui al ricorso e di quello di cui alla sentenza n. 311/2023, è facilmente rilevabile da tale numero.
Ciò premesso in ordine alla ricostruzione dei fatti, il ricorso è fondato solo parzialmente,
in relazione al provvedimento di contestazione dell'indebito di Euro 1.653,44, che per ammissione stessa dell' , attraverso il suo funzionario, è frutto di un errore del CP_1
sistema automatizzato e pertanto non è dovuto.
Alla luce di ciò, va dichiarata l'illegittimità della nota del 9/02/2023, con la quale CP_1
era stato contestato tale indebito e che nulla è dovuto dal per tale titolo. Parte_1
Il ricorso va, invece, respinto nel resto, posto che l'altra voce di indebito recuperata con la rata di Marzo 2023 e pari ad Euro 3.400,71, costituisce il residuo di un originario indebito di Euro 7.517,16, parzialmente ridotto da parziali recuperi effettuati su importi a credito o mediante trattenute mensili sul trattamento pensionistico in godimento. Tale indebito era stato impugnato con altro ricorso del 2/10/2021 e questo Tribunale ha respinto la domanda, con sentenza n° 311/23 del 2/02/2023, non ravvisando l'affidamento incolpevole del percettore, atteso che dal momento della notifica del verbale di visita di revisione, egli era venuto a conoscenza del venir meno del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con conseguente cessazione di ogni affidamento sulla spettanza della prestazione.
Tali considerazioni devono essere ribadite anche in questa sede.
Pertanto, a prescindere dalla circostanza che la predetta pronuncia sia divenuta res iudicata per mancata impugnazione da parte del ( che sul punto nulla ha Parte_1
provato), deve rilevarsi l'assoluta carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla riproposizione della medesima domanda, già respinta in altro giudizio.
L'esito globale della lite giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/06/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti