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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n.1005/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Cassiano, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente all'avv. Francesco Pignataro appellante
e
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco CP_1 CP_2 CP_3
Carbonara appellati
Conclusioni:
Per l'appellante: “in via principale e nel merito dichiarare la nullità e /o illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in merito alla richiesta di rinnovo della c.t.u., formulata dal sig.
e per errata valutazione delle risultanze probatorie ed in subordine disporre il Parte_1
rinnovo della c.t.u. espletata al fine di accertare le cause del sinistro, quantificare i danni causati dall'incendio divampato nell'edificio, sito in via Amendola nel Comune di Vaccarizzo Albanese, di proprietà degli appellati al fine di valutare le responsabilità nella causazione dell'incendio. Sempre in via principale, e nel merito, dichiarare la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle risultanze probatorie e/o difetto di motivazione sulla presunta responsabilità del sig. nonché errata valutazione del quantum risarcitorio;
con Parte_1
vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per gli appellati: “rigettare l'appello promosso dal sig. avverso la sentenza di Parte_1
prime cure - poiché destituito di fondamento, sia in punto di fatto sia in punto di diritto - e, per
l'effetto, confermarne le statuizioni, con ulteriore condanna di parte appellante al pagamento di spese e compensi del grado di appello, in base al principio della soccombenza”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , unitamente ai germani e , CP_1 CP_2 CP_3
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, assumendo: di essere Parte_1
proprietario di un immobile, sito in via Amendola 6, in Vaccarizzo Albanese (CS); che in data
01.01.17, un incendio di vaste proporzioni aveva distrutto il tetto in legno e gravemente danneggiato la porzione dell'immobile sottostante;
che i VV.FF, intervenuti nell'immediatezza, avevano constatato che detto incendio si era propagato dalla canna fumaria del caminetto di un appartamento, posto al piano terreno, dello stesso edificio, di proprietà di e che alla Parte_2 Parte_1 data dell'evento, la proprietà esclusiva dell'appartamento era di che a causa Parte_1 dell'indisponibilità di quest'ultimo ad una definizione bonaria della vertenza, erano stati costretti a richiedere accertamento tecnico preventivo;
che, in quella sede, il c.t.u. aveva accertato che l'incendio era riconducibile alla predetta canna fumaria, quantificando i costi di riparazione nell'importo di €. 49.000,00, per materiali, manodopera, oneri di progettazione e direzione lavori;
che, nelle more, era intervenuto, in data 08.01.17, accordo transattivo con la - ditta che CP_4
aveva installato nel 2011 la canna fumaria - per l'esecuzione dei lavori di manutenzione per un importo pari ad €. 40.000,00, salva la fornitura dei materiali e il pagamento degli oneri di progettazione/direzione dei lavori a loro carico;
chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata la responsabilità del nell'evento lesivo, ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., e condannato al rimborso Pt_1
delle spese sostenute per il pagamento dei suddetti materiali e degli oneri di progettazione e direzione dei lavori, pari ad €. 24.034,00, nonché al rimborso delle spese di ATP.
Si costituiva in giudizio deducendo la nullità dell'ATP in quanto il c.t.u., Parte_1
dopo il primo sopralluogo con i procuratori delle parti ed i rispettivi consulenti, aveva ripreso le operazioni peritali, senza darne alcuna comunicazione;
che l'installazione della canna fumaria era stata eseguita dalla su incarico di , sua dante causa, contemporaneamente Controparte_5 Parte_3
ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione; che la non corretta installazione della canna fumaria all'origine dell'incendio, poi divampato nel 2017, era ascrivibile agli stessi ricorrenti. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Disposta la conversione del rito, da sommario a ordinario, ed espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi, la causa è stata assunta in CP_1
decisione. Con sentenza n. 628/22, pubblicata il 13.05.22, il Tribunale di Castrovillari condannava al pagamento, in favore dei germani della somma di €. 24.034,00, oltre Parte_1 CP_1
accessori, nonché al pagamento delle spese di lite e rigettava la domanda di liquidazione delle spese del procedimento di ATP.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi Parte_1
che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio i germani chiedendo la conferma della sentenza appellata, CP_1
con vittoria di spese di lite.
Dopo aver concesso la sospensione dell'esecutività della sentenza, la Corte con ordinanza del
19.12.22, disponeva la rinnovazione della c.t.u.; con successiva ordinanza del 10.03.23, accoglieva la richiesta di integrazione dei quesiti, posti all'ausiliare, e rinviava il giudizio all'udienza del
25.10.23 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, alla predetta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 30.10.23, riservando, al merito, la decisione in ordine alla richiesta di integrazione peritale avanzata dalle parti appellate.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, l'appellante censura la pronuncia impugnata per difetto di motivazione sulla richiesta di rinnovo della c.t.u.
Il Tribunale, invero, ha ritenuto nulla la consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, introdotto dai germani nullità, peraltro invocata, sia alla CP_1
prima udienza utile, sia nella comparsa di costituzione e risposta, ove è stato chiesto il rinnovo della stessa;
tuttavia, il giudice di primo grado, in sede di ammissione dei mezzi istruttori, non si è pronunciato su detta richiesta.
Ebbene, a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., veniva allegata la c.t.u. - espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo - che aveva provveduto ad accertare le cause dell'incendio e quantificare i danni.
L'appellante rileva che, sin dalla costituzione in giudizio, ha richiesto il mutamento del rito in considerazione dell'invocato rinnovo della c.t.u. - per evidente violazione del principio del contraddittorio - e della complessità della vicenda che avrebbe richiesto una più approfondita indagine;
tuttavia, il primo giudice, nel mutare il rito, ha ammesso la prova testimoniale, senza pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della c.t.u. La sentenza sarebbe, pertanto erronea laddove si legge: “orbene, una volta dichiarata la nullità dell'Atp - nullità invocata dal viene meno la rilevanza degli eventuali difetti di Pt_1
installazione della canna fumaria”.
Il ragionamento del Giudice di primo grado sarebbe singolare poiché, a pag. 3 dell'impugnata pronuncia, specifica: “infatti, se quanto accertato dall'arch. in ordine alle condizioni della Per_1
canna fumaria connesse alla sua installazione, ( assenza di coibentazione e di ancoraggio;
mancanza delle certificazioni Ce) non può avere alcuna valenza probatoria nel presente processo, deve di conseguenza ammettersi l'ultroneità di ogni indagine volta ad acclarare chi diede l'incarico alla di eseguire l'installazione della canna fumaria e se tale installazione fu correttamente Controparte_5
eseguita, illo tempore, nel 2011(sei anni prima dello incendio)”; ed ancora: “l'esclusione dall'indagine sulle cause dell'incendio di eventuali difetti di installazione della canna fumaria (e della riconducibilità soggettiva di tali difetti), conduce necessariamente a ritenere che unico responsabile dell'incendio sia il proprietario/custode della canna fumaria e cioè il convenuto
”. Pt_1
Orbene, prosegue il , se vi è richiesta di rinnovo di una consulenza tecnica d'ufficio Pt_1
per nullità della stessa, e se tale nullità viene rilevata dall'organo giudicante, la conseguenza logica dovrebbe essere quella di approfondire il tema di indagine e non restringerlo ulteriormente, considerato che rientra nei poteri/doveri di quest'ultimo accertare la verità; inoltre, in presenza di carenze probatorie vi è la possibilità di rimettere la causa sul ruolo e rinnovare l'istruttoria, anche in sede di precisazione delle conclusioni, ed addirittura anche dopo aver trattenuto la causa in decisione.
Ebbene, il Tribunale, pur riscontrando carenze probatorie, ha ritenuto fondata la domanda sulla base di una c.t.u. nulla.
Alla luce di ciò, il chiede che venga dichiarata la nullità e /o illegittimità della sentenza Pt_1
impugnata per difetto di motivazione in merito alla richiesta di rinnovo della c.t.u.; in subordine, che venga disposto il rinnovo della stessa, al fine di accertare le cause del sinistro, valutare le responsabilità ed eventualmente quantificare i danni causati dall'incendio.
2.- Con un secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per omessa valutazione delle risultanze probatorie e/o difetto di motivazione sulla sua presunta responsabilità, nonché errata valutazione del quantum risarcitorio.
Orbene, i difetti di installazione della canna fumaria da parte della ditta esecutrice CP_4
dei lavori, sarebbero stati provati in virtù di una serie di elementi non considerati dal primo giudice.
In primis, i Vigili del Fuoco hanno accertato che: “la suddetta canna fumaria passava all'interno dell'edificio fino ad arrivare al tetto, molto probabilmente, la stessa, era attaccata senza idoneo isolamento, ai materiali che componevano la struttura del tetto (tavole, travi, pannelli coibentati)”. Il responsabile della ditta sarebbe stato chiaro ed esaustivo in merito ai fatti di CP_4
causa precisando che: “i lavori sono stati eseguiti su assenso di la quale tuttavia non Parte_2 ha versato alcun compenso;
il compenso ci è stato versato da ”; dunque, di fatto, il Parte_3
compenso alla ditta venne corrisposto dalla madre dei germani CP_1
Tale elemento, almeno come mero indizio, farebbe presumere che fu (madre dei Parte_3
fratelli a dare incarico alla ditta di eseguire i lavori di installazione e posa in opera della canna CP_1
fumaria.
Difatti, quanto riferito dal responsabile della ditta esecutrice dei lavori confermerebbe, ulteriormente, l'ingerenza dell'arch. nell'esecuzione degli stessi;
si legge infatti, CP_1
nella predetta deposizione: “preciso che la sostituzione della canna fumaria con tubi in acciaio ha riguardato solo il tratto in corrispondenza del primo piano dell'edificio e non anche del sottotetto, i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di ; il lavoro di sostituzione è stato CP_1
completo di coibentazione ma, ripeto, ha riguardato solo il tratto in corrispondenza del primo piano” ed ancora: “preciso che nel sottotetto la vecchia canna fumaria non c'era più; quando io ho dismesso il cantiere esisteva il foro della canna fumaria nel solaio del sottotetto senza che fosse installato il tubo che conducesse il fumo sopra il tetto;
il tubo in acciaio era stato lasciato a terra nel solaio;
fu
l'arch. a dirmi di lasciare le cose così, in quanto si sarebbe provveduto in un CP_1 secondo momento”.
, inoltre, nel giudizio di ATP aveva dichiarato: “nei giorni successivi alla CP_1
venuta del titolare della ditta, ma prima della notifica del ricorso, ho provveduto a innestare il tratto di tubo mancante per cui la condotta era completa prima della notifica del ricorso”.
Pertanto, secondo l'appellante, fu proprio il comportamento dell'arch. , CP_1
ripetuto e reiterato nel tempo ad interrompere, di fatto, il nesso eziologico tra il fatto puro e semplice di essere proprietario dell'immobile e l'insorgere del danno.
Difatti, l'installazione della canna fumaria è stata eseguita dalla ditta dopo il CP_4
pagamento di un corrispettivo da parte di e fu a dettare addirittura i Parte_3 CP_1
tempi di installazione della stessa. In un primo momento solo un tratto di tubo e, solo successivamente, a seguito del ricorso urgente azionato da , fu quest'ultimo ad installare Parte_2
il tratto di tubo mancante.
Ebbene, per come specificato dalla relazione dei Vigili del Fuoco, proprio l'innesto dell'ultimo tratto di tubo mancante, per assenza di idoneo isolamento, avrebbe, verosimilmente, determinato l'incendio.
Nella sentenza impugnata, invece, si legge: “essendo pacifica la circostanza che l'incendio si
è originato nella canna fumaria, è altrettanto pacifica la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c., salva la prova del caso fortuito. Caso fortuito che certamente non può identificarsi - secondo l'assunto del , contestato dagli nel fatto che l'installazione fosse stata illo Pt_1 CP_1
tempore eseguita su incarico e sotto il controllo degli e/o della loro dante causa”. CP_1
Ebbene, il giudice di prime cure focalizzerebbe il criterio di imputabilità della responsabilità, ex art. 2051 c.c., sulla mancata prova del caso fortuito ed addirittura si spingerebbe oltre, riferendo che tale prova non può identificarsi nel fatto che l'installazione fosse stata illo tempore eseguita su incarico e sotto il controllo degli e/o della loro dante causa;
tale ragionamento non reggerebbe CP_1
atteso che le eccezioni sollevate al riguardo farebbero riferimento ad una fase antecedente che avrebbe, di fatto, interrotto il c.d. nesso causale.
Nella fattispecie, ribadisce l'appellante, non solo sarebbe esclusa una sua concreta ingerenza nell'attività svolta dalla ditta ma addirittura sarebbe emersa l'ingerenza, nell'esecuzione CP_4
dei lavori, da parte dell'arch. . CP_1
Orbene, sarebbe evidente che il comportamento tenuto dall'arch. - ossia di effettuare i CP_1
lavori ordinando alla ditta incaricata di innestare un tratto di tubo e poi di terminare i lavori in un secondo momento;
nonché l'impossibilità - ribadisce il - di poter egli stesso effettuare la Pt_1
manutenzione della canna fumaria per impedimento all'accesso al sottotetto, non solo escluderebbero il nesso eziologico, tra il fatto puro e semplice di essere proprietario della canna fumaria e l'evento di danno, ma comporterebbero, altresì, la perdita della sua qualità di custode.
Parimenti privo di fondamento giuridico sarebbe l'ulteriore assunto della sentenza impugnata dove si specifica: “al riguardo non può farsi a meno di osservare come il significativo lasso di tempo intercorso tra l'installazione della canna fumaria e l'incendio (sei anni) renda probabile la riconducibilità di questo alla mancata pulizia della canna (quanto meno a livello di concausa), pulizia, che avrebbe dovuto eseguire il e, prima di lui, la sua dante causa . E Pt_1 Parte_2
non è affatto provato che la pulizia della canna non si sia potuta eseguire per impedimento frapposto dal ”. Pt_1
Il giudice di primo grado avrebbe, infatti, confuso la parte appellante ( con Parte_1
uno degli appellati (arch. o uno dei suoi fratelli); peraltro, sarebbe emerso in corso CP_1
di causa che allo stesso, nonché alla sua dante causa sarebbe stato impedito qualsiasi Parte_2
accesso al sottotetto e, pertanto, qualsiasi opera di manutenzione sulla canna fumaria.
In ogni caso, che la circostanza che l'omessa pulizia della canna fumaria abbia potuto determinare l'incendio, quale concausa del danno, non sarebbe stata assolutamente provata nel giudizio di primo grado. Tale assunto sarebbe, invero, smentito dal fatto che la c.t.u. del giudizio di atp è stata dichiarata nulla dal Tribunale e non rinnovata.
Peraltro, i VV.FF., in merito alla presumibile causa dell'incendio, hanno rilevato che la canna fumaria molto probabilmente era attaccata senza idoneo isolamento ai materiali che componevano la struttura del tetto (tavole, travi, pannelli, coibentati). Invero, prosegue il , i lavori di sostituzione della canna fumaria furono eseguiti sotto Pt_1 la direzione dell'arch. che era direttore dei lavori (cfr. dep. responsabile ditta CP_1 CP_4
, e dietro compenso versato da (madre degli a tutti gli effetti, committente,
[...] Parte_3 CP_1 quindi dell'appalto.
Il ricorso urgente di quest'ultima dimostrerebbe che tali lavori vennero a più riprese interrotti per espressa volontà dei fratelli ed addirittura l'ultimo tratto di tubo mancante della canna CP_1
fumaria fu innestato, personalmente, dall'arch. . CP_1
Le stesse dichiarazioni rese da quest'ultimo che, nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato che non era assolutamente necessario attraversare la loro proprietà per provvedere alla manutenzione della canna fumaria, sarebbero smentite dalla relazione dei VV.FF.
Per accedere al sottotetto difatti specificavano: “dal secondo piano dell'appartamento si saliva nel sottotetto mediante scala a botola a scomparsa…”
Ebbene i lavori di pulizia, controllo e manutenzione delle canne fumarie, come stabilito dalle attuali normative in vigore, prevedono accurati controlli esterno delle condizioni della struttura, nonché, l'esame interno delle condotte fumarie con apposite sonde in fibra ottica dotate di telecamera.
Infine, è necessario controllare lo stato delle coibentazioni per individuare le zone particolarmente a rischio che possono portare a surriscaldamenti o principi di incendio nelle zone circostanti.
Pertanto, considerato che la canna fumaria si trova di fatto nella proprietà degli appellati, le sopracitate dichiarazioni dell'arch. dimostrerebbero, indirettamente, che di fatto, non è mai CP_1
stato possibile accedere al sottotetto e quindi e al tetto per provvedere alla manutenzione passando dalla proprietà degli CP_1
Tale diniego si sarebbe verificato anche al momento dello scoppio dell'incendio, come riferito dagli ulteriori testi escussi nel giudizio di primo grado;
, infatti, ha dichiarato: “io Controparte_6 abito in una casa in fitto che si trova vicino lo stabile ove c'è l'appartamento di Parte_1
ho visto fumo e sono uscito in strada per vedere cosa succedesse, ho visto che usciva fumo dall'appartamento al piano terra di anche fumo nero;
io sono andato insieme a Parte_1
a bussare all'appartamento sovrastante quello di per poter Parte_4 Parte_1
accedere e controllare se vi fosse del fumo, ma il signore che ci ha aperto ci ha detto che in casa sua non c'era fumo e non ha voluto che noi accedessimo nell'appartamento”.
L'altro teste, ha confermato l'assoluta impossibilità di accedere al sottotetto Parte_4
ed alla canna fumaria.
La sentenza impugnata non terrebbe conto di ulteriori elementi documentali;
infatti, a seguito di diffida, la ditta in data 24.10.11, a mezzo del suo legale specificava che: “detti lavori CP_4 sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, collaudati e regolarmente consegnati alla committente.
La ditta non può pertanto essere chiamata a rispondere per danni e malfunzionamenti CP_4 dovuti ad eventuali interventi successivamente realizzati da terzi e rispetto ai quali essa declina sin da ora ogni responsabilità”.
Ebbene, l'intervento realizzato da terzi sarebbe evidentemente quello, provato in atti, dalla confessione dell'arch. il quale ha dichiarato di aver provveduto personalmente all'innesto CP_1 dell'ultimo tratto di tubo mancante.
Successivamente, a distanza di anni, la stessa ditta esecutrice dei lavori decide di accollarsi tutti i lavori di ripristino a seguito dell'incendio occorso, sottoscrivendo atto transattivo con i germani ove si legge che: “il nominato c.t.u., in merito alle responsabilità per la verificazione CP_1 dell'evento, ha ritenuto responsabile…la ditta esecutrice dei lavori di installazione della medesima canna fumaria, per negligenze ed imperfezioni connesse alla sua posa in opera, da individuarsi nella
”. Controparte_5 Parte_5
La ditta - sottoscrivendo l'accordo transattivo con i fratelli - avrebbe, di CP_4 CP_1
fatto, prestato acquiescenza all'esistenza di negligenze relative alla posa in opera della canna fumaria, impegnandosi all'esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura dell'edificio degli appellati nella sua interezza ed al ripristino dello status quo ante, offrendo la prestazione della sola manodopera necessaria.
Parimenti, erronea sarebbe la statuizione in ordina al quantum della pretesa risarcitoria;
si legge al riguardo: “il quantum risarcitorio, pur prescindendo dall'atp, non è stato specificatamente contestato dal ed in ogni caso è dimostrato dalla documentazione (fatture) prodotta da parte Pt_1 attrice. Esso ammonta all'importo complessivo di €. 24.034,00 ed è relativo alle spese affrontate per
l'acquisto dei materiali e il pagamento della parcella del professionista che ha progettato e diretto i lavori di riparazione del tetto e dell'abitazione dei danneggiati…”
Nella fattispecie, ritiene l'appellante che la contestazione in giudizio di qualsivoglia pretesa risarcitoria nei confronti dei germani escluderebbe la necessità di censurare specificamente le CP_1
fatture prodotte in giudizio e coprirebbe i fatti costitutivi della quantificazione della pretesa.
Sarebbe evidente, infatti, che la contestazione circa l'an debeatur si estende anche al quantum, posto che il più comprende il meno.
3.- L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, và dato atto che la censura di nullità della c.t.u., espletata, in sede di accertamento tecnico preventivo, è corretta poiché l'ausiliare non ha avvisato i consulenti di parte in ordine alla ripresa delle operazioni peritali, dopo il primo sopralluogo, nullità, rilevata anche dal primo giudice.
L'appellante ha rilevato, giustamente, che la declaratoria di nullità avrebbe dovuto condurre il giudicante a disporre un rinnovo dell'accertamento, onde verificare le cause dell'incendio in questione e stimare i danni subiti dall'immobile. Per tali ragioni, questa Corte, con ordinanza del 19.12.22 ha disposto la rinnovazione della c.t.u. al fine di accertare la causa o le concause dell'incendio, i danni subiti dai germani le CP_1 opere necessarie all'eliminazione degli stessi ed i relativi costi;
nonché, infine, la rispondenza dei materiali impiegati, dopo l'incendio, per il rifacimento del tetto dell'abitazione danneggiata, rispetto ai materiali di cui alle fatture in atti.
Quanto al secondo motivo di doglianza, si osserva quanto segue.
Premesso che la presente fattispecie è stata, correttamente, ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. và rilevato che la responsabilità, ivi prevista, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n. 15761/16; n. 1106/11).
Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene;
ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n.
18518/14) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Il c.t.u., nominato da questo Collegio, ha ricostruito le cause dell'incendio in via documentale, atteso che, a seguito dell'accesso sui luoghi di causa, ha accertato che la copertura è stata totalmente sostituita e l'immobile è stato ristrutturato.
Si legge, pertanto, nella sua relazione quanto segue: “dall'analisi degli atti si evince che certamente l'incendio ha avuto origine dalla canna fumaria. Risulta assai frequente, infatti, che la mancata pulizia ordinaria delle canne fumarie producano un accumulo di materiale parzialmente combusto sui bordi interni della stessa. Tale materiale con il passare del tempo aumenta di spessore anche in funzione del tipo di combustibile utilizzato e del tipo di canna fumaria. Infatti, nelle parti non coibentate delle canne fumarie i fumi caldi subiscono un rapido raffreddamento e un rallentamento nel percorso di evacuazione ed un conseguente maggiore accumulo di fuliggine. Tale materiale frequentemente brucia per autocombustione a causa dei fumi caldi stessi e surriscalda la canna fumaria che, quando ad unica parete di acciaio, può surriscaldarsi e diventare anche incandescente. Se tale porzione di tubazione è a contatto con materiale combustibile (vedasi guaina impermeabile di copertura), con una bassa temperatura di innesco, provoca l'incendio della guaina
e del tetto in legno. Cosa sicuramente verificatasi”. Dall'analisi delle fotografie agli atti, tale meccanismo è confermato sia in merito alla localizzazione del punto di partenza dell'incendio (nei pressi della canna fumaria), sia dalla osservazione che le travi di legno sono più consumate dall'incendio nella parte di estradosso”.
L'ausiliare conclude, ritenendo che le cause dell'incendio siano da ricondurre alla
“realizzazione del tratto terminale della canna fumaria non a norma, per mancanza di tubazione coibentata e per mancanza di opportuna separazione tra la canna fumaria e la guaina dell'impermeabilizzazione del tetto;
nonché, “nella mancanza di pulizia della canna fumaria”.
Peraltro, anche i VV.FF., intervenuti nell'immediatezza, hanno rilevato che: “l'incendio si era propagato dalla canna fumaria del caminetto di un appartamento posto al pian terreno dello stesso edificio…la suddetta canna fumaria passava all'interno dell'edificio sino ad arrivare al tetto, molto probabilmente, la stessa era attaccata, senza idoneo isolamento, ai materiali che componevano la struttura del tetto (tavole, travi, pannelli coibentati)”.
Acclarato, dunque, che l'incendio si è originato dalla res, appare evidente che la responsabilità dell'evento dannoso - come giustamente accertato anche dal Tribunale - è da imputarsi a Pt_1
in quanto custode della canna fumaria in questione.
[...]
Quest'ultimo, infatti, non ha provato il caso fortuito idoneo ad elidere il predetto nesso di causalità, ossia un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell'evento di danno.
Ininfluenti, a tal riguardo, si appalesano le circostanze addotte dall'appellante ossia:
l'impossibilità di accedere al sottotetto per la manutenzione della canna fumaria, a causa dell'impedimento frapposto dal dante causa degli appellati, ; nonché, i pretesi difetti di Parte_3
installazione della medesima da parte della ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione CP_4 del fabbricato, o, ancora, l'ingerenza dell'arch. nell'installazione della canna CP_1
fumaria, circostanze non provate.
L'istruzione probatoria, invero, ha dimostrato la responsabilità del , proprietario della Pt_1
canna fumaria - ricostruita nel corso del 2011, anno in cui si era verificato l'incendio della preesistente canna fumaria - il quale ha acquistato e fornito alla ditta i relativi materiali. CP_4
Si legge, infatti, nella comparsa di costituzione di (dante causa dell'appellante) Parte_2
- nel giudizio intentato da per il predetto incendio del 28.02.11, innanzi al GdP di S. Parte_3
Demetrio Corone - che la canna fumaria fu realizzata “con tubi di acciaio acquistati personalmente dalla convenuta e consegnati alla ditta per il tramite del sig. . Parte_1
Tale circostanza è stata confermata anche dal teste responsabile della ditta Parte_5
, il quale ha dichiarato: mi ha fornito nel 2011 i tubi in acciaio quale canna CP_4 Parte_1
fumaria che si dipartiva dalla casa al piano terreno sino al tetto;
tale installazione della canna fumaria con i tubi in oggetto si era resa necessaria per sostituire la vecchia canna fumaria che si era già incendiata e danneggiata in precedenza all'altezza del primo piano;
tale lavoro è stato espletato in occasione della ristrutturazione dell'intero edificio (tranne il piano terra) e del tetto commissionatami da , madre degli che la sostituzione della canna Parte_3 Parte_6
fumaria con i tubi in acciaio ha riguardato solo il tratto in corrispondenza del primo piano dell'edificio e non anche del sottotetto, i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di
[...]
; il lavoro di sostituzione è stato completo di coibentazione, ma ripeto ha riguardato solo CP_1
il tratto in corrispondenza del primo piano”.
Dunque, i lavori hanno riguardato solo la porzione di canna fumaria che passa all'interno dell'immobile al I piano, di loro proprietà e non l'ultima parte - dalla quale si è propagato l'incendio attingendo il tetto in legno - “non a norma, per mancanza di tubazione coibentata e per mancanza di opportuna separazione tra la canna fumaria e la guaina dell'impermeabilizzazione del tetto” (cfr.
c.t.u. pag.6).
Ed ancora, nell'interrogatorio formale di , si legge: “non ci è mai stato chiesto CP_1
da né dalla dante causa di accedere al tetto per la pulizia della Parte_1 Parte_2
canna fumaria… non mi sono occupato della canna fumaria in quanto facente parte della proprietà di;
infatti, negli elaborati progettuali da me redatti non era affatto compresa la canna Parte_2
fumaria; nella concomitanza dei lavori da me progettati e diretti, la ditta fu incaricata CP_4
da ; preciso su mio incarico un avvocato di Rossano inviò una missiva a Parte_2 Parte_2
facendole presente che non ci doveva esserci alcuna commistione tra i lavori commissionati da ns. madre e quelli di rifacimento della canna fumaria;
tali lavori furono commissionati alla CP_4
da e, dopo che è stata rimossa la preesistente canna fumaria in eternit, danneggiata Parte_2 dall'incendio, è stata apposta una nuova canna fumaria;
in un primo tempo, la sostituzione è arrivata sino al sottotetto, ma non completata in quanto la non aveva il comignolo;
CP_4
successivamente, a ottobre, a mia madre di accedere al sottotetto per Persona_2
completare la canna fumaria ma mia madre si opponeva in quanto temeva che i lavori fossero fatti in maniera frettolosa e approssimativa;
tuttavia, dopo che mia madre ricevette la notifica del ricorso
d'urgenza di riuscii a convincerla di fare accedere ed effettivamente Parte_2 Parte_5
questi, in due volte, completò l'installazione della canna fumaria”.
Nessuna interruzione del nesso eziologico - per come rilevato dall'appellante - può dunque, ravvisarsi nel comportamento dell'arch. , essendo evidente che la contemporanea CP_1 esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile al primo piano, e del rifacimento della canna fumaria, ad opera della medesima ditta, non possa provare alcunché in ordine a pretese responsabilità degli appellati.
A tal riguardo, la Corte condivide la motivazione della sentenza impugnata, ove si legge:
“essendo pacifica la circostanza che l'incendio si è originato nella canna fumaria, è altrettanto pacifica la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., salva la prova del caso fortuito. Caso fortuito che certamente non può identificarsi, secondo l'assunto del , contestato dagli Pt_1
nel fatto che l'installazione fosse stata illo tempore eseguita su incarico e sotto il controllo CP_1
degli e/o della loro dante causa;
al riguardo non può farsi a meno di osservare come il CP_1 significativo lasso di tempo intercorso tra l'installazione della canna fumaria e l'incendio (sei anni) renda probabile la riconducibilità di questo alla mancata pulizia della canna (quanto meno a livello di concausa), pulizia, che avrebbe dovuto eseguire il e, prima di lui, la sua dante causa Pt_1 [...]
. E non è affatto provato che la pulizia della canna non si sia potuta eseguire per impedimento Pt_2 frapposto dal ”. Pt_1
Infine, la censura relativa al quantum risarcitorio è priva di pregio.
È evidente, infatti, che acclarata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il è tenuto - a Pt_1
prescindere dalla contestazione o meno degli importi dovuti - al rimborso delle spese sostenute dagli appellati per l'acquisto dei materiali e il pagamento della parcella del professionista che ha progettato e diretto i lavori di riparazione del tetto e dell'abitazione danneggiati.
Il Tribunale, al riguardo, pur avendo affermato che il non ha specificamente contestato Pt_1
il quantum, tuttavia, correttamente afferma che esso è dimostrato dalla documentazione (fatture) prodotta da parte attrice.
Orbene, il c.t.u. tenendo conto della documentazione in atti - ossia delle fatture relative ai materiali utilizzati e delle lavorazioni svolte - ha calcolato i danni subiti dal fabbricato, distinguendo tra “danno per l'immobile” e “danno per la pulizia”; specificando, quanto al primo, che: “le misurazioni della geometria e della massa dei materiali, utilizzate per il calcolo dei danni riferibili all'immobile ed al piazzale, sono state dedotte dalla perizia del c.t.u. di primo grado, non essendo le stesse state mai contestate dalle parti. Il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di legno, derivante dallo smontaggio della copertura, non viene conteggiato nel computo dei danni ritenendo che i proventi della vendita del materiale, riutilizzabile, compensi gli oneri di trasporto e smaltimento”.
Quanto alla seconda voce di danno, che: “la pulizia degli ambienti abitabili, siti ai piani sottostanti dell'edificio, riguarda il lavaggio degli effetti letterecci e la pulizia delle superfici lavabili
(principalmente pavimenti) potendosi escludere l'ingresso del fumo negli ambienti chiusi”.
Pertanto, conclude che il danno all'immobile è pari ad 25.726,05, mentre, il danno relativo alla pulizia degli ambienti, è pari ad €. 1.645,75, importi, rivalutati alla data del deposito della relazione peritale (29.07.23) e dunque, il danno totale, ammonta a complessivi €. 27.371,80 (€.
25.726.05+€. 1.645,75).
Orbene, è evidente che l'importo del danno totale, stimato dal c.t.u., è superiore a quello liquidato dal Tribunale di Castrovillari;
tuttavia, non essendoci appello incidentale sul quantum, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra €. 26.001 ad €. 52.000) in favore delle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, atteso il parziale accoglimento del gravame.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, avverso la sentenza n. 628/22, pubblicata il 13.05.22, emessa dal Tribunale di Castrovillari, CP_3
così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore delle parti appellate che liquida, in solido, in complessivi €.
4.996 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa;
c. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)