Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07653/2025REG.PROV.COLL.
N. 02547/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2022, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa–Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa–Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito l’avvocato Luigi Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, Tenente colonnello dei Carabinieri, impugna la sentenza che ha respinto i ricorsi contro la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento per l’anno 2006.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con un primo ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio e incardinato con n.r.g. -OMISSIS-, l’odierno appellante ha impugnato gli atti della procedura di avanzamento al grado di Colonnello dell’Arma per l’anno 2006, non essendo stato iscritto nel relativo quadro.
2.2. Il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza -OMISSIS-
2.3. Contro la decisione l’interessato ha proposto appello, che è stato incardinato con n.r.g. -OMISSIS-.
2.4. Con sentenza -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato gli atti al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a., rilevando la violazione del diritto di difesa delle parti, avendo il Tribunale posto alla base della decisione anche dei documenti acquisiti dopo il passaggio in decisione della causa.
2.5. L’interessato ha riassunto il giudizio dinanzi al T.a.r. per il Lazio, con ricorso incardinato con n.r.g. -OMISSIS-.
2.6. Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale, riunito il ricorso n.r.g. -OMISSIS- in riassunzione con il ricorso n.r.g. -OMISSIS- originario, ha respinto l’impugnativa e compensato tra le parti le spese di lite.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
I. Sulla nullità e/o illegittimità dei Capi 4 - 5 dell’epigrafata sentenza, parte in diritto: Violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 3 c.p.a. Motivazione apparente. Violazione dell’art. 64 commi 2-4 c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p.c.
II. Sulla nullità e/o illegittimità del Capo 6 dell’epigrafata sentenza: Violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 3 c.p.a. Motivazione apparente. Violazione dell’art. 64 commi 2-4 c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p.c.
III. Sulla nullità e/o illegittimità del Capo 7 dell’epigrafata sentenza: Violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 3 c.p.a., per motivazione apparente. Violazione dell’art. 64 commi 2-4 c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p.c.
IV. Sulla nullità e/o illegittimità del Capo 8 dell’epigrafata sentenza: Violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 3 c.p.a., per motivazione apparente. Violazione dell’art. 64 commi 2-4 c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p..
L’appellante ha inoltre chiesto che venga disposta una c.t.u., con nomina di un matematico, al fine di verificare il grado di probabilità che si verifichino le circostanze emergenti dai provvedimenti censurati (divisibilità dei punteggi per un dato coefficiente corrispondente al numero di commissari e successione di gruppi omogenei di ufficiali).
3.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della difesa, resistendo al gravame.
3.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
3.3. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di appello si critica il rigetto del terzo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si contestava che la commissione, da un lato, avrebbe omesso di predeterminare i criteri di avanzamento, dall’altro lato avrebbe illegittimamente consentito, a ufficiali che nella precedente procedura di avanzamento avevano riportato minor punteggio, di sopravanzare l’appellante, senza che nel frattempo fosse cambiata la documentazione caratteristica degli stessi.
Secondo l’appellante, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., la documentazione acquisita agli atti del giudizio dimostrerebbe le illegittimità denunciate, perché: i voti sono stati espressi in centesimi e non in trentesimi; la somma dei punti assegnati, divisa per il numero dei votanti, non avrebbe necessità di arrotondamento al centesimo e vi sarebbe stata una inversione procedimentale; gli ufficiali iscritti nel quadro apparterrebbero tutti a gruppi omogenei, come nelle precedenti graduatorie.
5. Il motivo è infondato.
Alla luce del principio di sinteticità di cui all’art. 3, co. 2, cod. proc. amm., e in considerazione della configurazione del giudizio di appello davanti al giudice amministrativo come “ revisio prioris istantiae ” (su cui ex aliis Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2797 del 2014 e più di recente, ancora tra le tante, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 503 del 2024 e sez. II, sent. n. 2770 del 2024), basti osservare che l’appello non indica elementi specifici da cui desumere l’erroneità della decisione del T.a.r., il quale, dopo aver esposto i consolidati principi in materia di sindacato sulle valutazioni della commissione di avanzamento, ha osservato che « i punteggi attribuiti nel caso in esame (come peraltro accade generalmente nelle procedure di avanzamento ufficiali) sono concentrati in una ristretta forbice di punteggio, senza che per ciò solo possano desumersi illegittime predeterminazioni degli stessi, essendo evincibile dagli atti depositati in giudizio – verbali e schede valutative – che l’operato della Commissione è consistito nella valutazione in assoluto di ciascun ufficiale scrutinato, sulla base della documentazione caratteristica e matricolari dagli stessi posseduti ».
Quanto al punteggio in centesimi, invece che in trentesimi, si può richiamare quanto già affermato dalla sezione secondo cui « il punteggio numerico al centesimo si presta per poter premiare quelle differenze che mergono complessivamente dall’insieme delle caratteristiche di un ufficiale » (Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 2023, n. 1648).
6. Con il secondo motivo di appello si critica il rigetto del quarto motivo del ricorso di primo grado, con il quale si denunciava che le 272 somme di punteggi attribuiti ai concorrenti per ciascun complesso di elementi valutativi (quattro per ciascuno dei 68 ufficiali esaminati) portano sempre a un multiplo di 0,12 cosicché la media dei voti attribuiti dai 12 commissari risulta perfettamente espressa in centesimi senza il necessario arrotondamento previsto dall’art. 23, comma 3, della legge n. 1137 del 1955, e questo denoterebbe che vi è stata un’inversione procedimentale, così come rafforzerebbe questa conclusione il fatto che la graduatoria sarebbe al suo interno divisa con geometrica precisione per gruppi omogenei di ufficiali.
In particolare, la motivazione del primo giudice sarebbe generica e non supportata dalla documentazione acquisita.
7. Il motivo, che riprende e approfondisce anche argomenti in parte anticipati con la prima censura, è infondato.
Come già osservato dal Consiglio di Stato in relazione ad analoghe contestazioni mosse rispetto ai giudizi di avanzamento per l’anno 2003 e per l’anno 2004 – dove proprio l’odierno appellante aveva denunciato, anche con il supporto di una perizia matematica, una presunta «i nversione delle operazioni di valutazione » in forza della quale la commissione « sarebbe partita dal voto finale assegnato a ciascun ufficiale, e sulla base di questo avrebbe poi “ricostruito” i voti assegnati da ciascun componente per le diverse voci di valutazione » – gli elementi messi in luce dall’interessato « possono trovare ragionevole spiegazione da un lato nelle concrete metodiche di lavoro della Commissione […] dall’altro nella assoluta peculiarità di un giudizio che ha ad oggetto un grande numero di ufficiali aventi tutti ottimi profili di carriera […] e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito »; inoltre, « il fatto che la graduatoria veda collocati nei primi posti solo gli ufficiali valutati per la prima volta non costituisce di per sé sintomo di sviamento, trattandosi di circostanza che può ben verificarsi sul piano empirico » (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901; simili argomenti sono stati spesi per rigettare le censure rivolte, sempre dall’appellante, agli atti della procedura dell’anno successivo, rispetto alle quali Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4766, ha affermato che « non possono desumersi profili di irragionevolezza (né violazioni di legge) in ordine alla valutazione effettuata da una commissione giudicatrice sulla base di mere presunzioni, quali quelle articolate con i tre motivi di ricorso in esame, non essendo ex se dimostrativi di illegittimità dell’azione amministrativa né la durata delle sedute della commissione, né il numero delle stesse, né la ricorrenza di determinati punteggi o di un particolare ordine di collocazione dei candidati in graduatoria »).
8. Con il terzo motivo di appello si critica il rigetto del quinto motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Ta.r., dalla documentazione acquisita emergerebbe che l’appellante nelle precedenti procedure aveva riportato un miglior punteggio rispetto agli ufficiali che, in questa, lo hanno inspiegabilmente superato, senza che tale giudizio trovi conforto nella documentazione caratteristica.
9. Il motivo è infondato.
Sul punto si deve ribadire il consolidato orientamento della sezione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, come si evince dall’art. 1060 c.o.m., le procedure di avanzamento sono autonome l’una dall’altra, pertanto « è del tutto fisiologico che i giudizi possano variare nel tempo, dovendosi così escludere che la precedente valutazione assuma rilevanza nel giudizio successivo, senza che ne derivi una sorta di cristallizzazione della posizione dell’ufficiale, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l’avanzamento allo stesso grado, e potendo legittimamente verificarsi che le valutazioni di ogni commissione giungano per ogni soggetto scrutinato a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall’ordine di inserimento delle posizioni nelle precedenti graduatorie » (Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2023, n. 3716, e, più di recente, 20 maggio 2025, n. 4293).
10. Con il quarto motivo di appello si critica la decisione del T.a.r. sul sesto e sul settimo motivo del ricorso di primo grado, con i quali si denunciava che la commissione avrebbe omesso di esaminare analiticamente la documentazione relativa ai singoli candidati e che il punteggio attribuito all’appellante non sarebbe rappresentativo del suo profilo professionale, quale risultante dalla documentazione caratteristica.
11. Il motivo è infondato.
Secondo una giurisprudenza consolidata, che il collegio condivide e ribadisce, « il giudizio di avanzamento, tanto più ai gradi apicali, è espressione di valutazioni ampiamente discrezionali (recte, tecnico-discrezionali), in cui concorrono, si concentrano e si compendiano plurimi profili: l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo, pertanto, consegue soltanto al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato da parte dell’Amministrazione con riferimento alle posizioni dei vari scrutinandi » (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2024, n. 9819).
Nel caso di specie, il T.a.r. ha escluso la presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione, e questo giudizio non è scalfito dalle considerazioni dell’appellante, che invoca un diverso apprezzamento dei suoi titoli e qualità senza dimostrare l’irrazionalità di quello della commissione.
12. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.