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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24590/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 24590/2021 promossa da:
con il patrocinio degli avv. LUIGI ROSARIO PERONE elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, in Corso Duca di Genova, n. 26 presso il difensore
RICORRENTE - ATTORE
Contro
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FIGLIOMENI, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, in via dei Castani, n. 82, presso il difensore
RESISTENTE - CONVENUTA
OGGETTO: rivendicazione, occupazione abusiva di immobile.
CONCLUSIONI: come da verbale del 27 ottobre 2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso ex art. 702 c.p.c., la signora ha chiesto di accertare e dichiarare Parte_1 il suo diritto di proprietà con riferimento all'immobile (posto auto) sito in Roma, in via delle Azalee, n.
11 contraddistinto al Catasto di Roma al foglio 946, particella 455, nonché di accertare e dichiarare che la convenuta lo occupa sine titulo e per l'effetto condannare la medesima alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 10.000,00. A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto: - di essere legittima proprietaria dell'immobile per cui è causa per averlo ricevuto in virtù della successione testata del de cuius, sig. - che il box oggetto di Persona_1 causa risulta occupato dalla signora - che quest'ultima non è nella lista dei condomini CP_1 onerati del pagamento delle quote relative all'immobile; - che anche le indagini svolte dalla Polizia di Stato, a seguito della denuncia presentata dall'odierna ricorrente, hanno potuto accertare la veridicità pagina 1 di 3 dei fatti esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La convenuta, costituita, ha chiesto, preliminarmente, il mutamento del rito ed eccepito il difetto di legittimazione attiva della signora Nel merito, la signora ha concluso per il rigetto Pt_1 CP_1 della domanda di parte attrice e ha domandato di ordinare al Conservatore dei RR. II. di Roma la cancellazione della trascrizione del 16.3.2012 del “certificato di denunciata successione” in favore della signora e della trascrizione del 1.8.2013 dell'“accettazione espressa di eredità” in favore Pt_1 della signora ovvero di ordinare al Conservatore dei RR. II. di Roma di procedere alla Pt_1 trascrizione della emananda sentenza di rigetto della avversa domanda di rivendicazione, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, è stato disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
L'azione esercitata è un'azione di rivendicazione, in quanto reca domanda esplicita e specifica di accertamento della proprietà dell'attrice sul bene che ne è oggetto.
In questi casi, secondo il giudice di legittimità, posto che la domanda è volta alla tutela del diritto dominicale e la causa petendi è per l'appunto il diritto di proprietà, occorre che la parte attrice fornisca debita prova della titolarità di tale diritto, (cfr. Cass. S.U. n. 7305/2014; cfr. anche Cass. n. 1210/2017). assolvendo ad un onere probatorio rigoroso (c.d. probatio diabolica), che consiste nel comprovare non soltanto un atto di acquisizione del diritto, ma altresì le vicende antecedenti, sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario (per lo più, alla maturazione di un periodo di possesso utile ad usucapionem).
Nel caso di specie quest'onere non è stato soddisfatto. Il supporto probatorio offerto dall'attrice, che non ha formulato richieste di attività istruttoria, ha natura esclusivamente documentale.
I documenti prodotti con riferimento alla proprietà sono la dichiarazione di successione del de cuius
l'accettazione di eredità e una visura catastale, tutte versate in atti con ricorso Persona_1 introduttivo con il deposito dell'allegato n. 1.
Com'è evidente, in assenza dell'atto di acquisto originario da parte della signora e comunque Pt_1 mancando qualunque elemento eventualmente comprovante un possesso ultraventennale in capo alla predetta, i suddetti documenti non sono in grado di assicurare la prova rigorosa dovuta dall'attore in rivendicazione. Né è sufficiente la visura catastale prodotta, perché le risultanze catastali non valgono come prova rigorosa della proprietà ai fini della rivendicazione (cfr. Cass. n. 7567/2019).
Resta assorbita, ovviamente, ogni questione sul danno lamentato, peraltro dedotto in termini generici e senza alcun supporto probatorio.
Non si può tenere conto delle domande spiegate dalla convenuta, costituitasi tardivamente e dunque decaduta dallo spiegare domande riconvenzionali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite e di difesa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) respinge le domande di parte attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della convenuta, che liquida in €
3.500,00, per onorari, ed in € 145,50 per esborsi, più spese generali, c.p.a ed i.v.a come per legge.
Così deciso in Roma, li 12 di febbraio 2025
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 24590/2021 promossa da:
con il patrocinio degli avv. LUIGI ROSARIO PERONE elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, in Corso Duca di Genova, n. 26 presso il difensore
RICORRENTE - ATTORE
Contro
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FIGLIOMENI, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, in via dei Castani, n. 82, presso il difensore
RESISTENTE - CONVENUTA
OGGETTO: rivendicazione, occupazione abusiva di immobile.
CONCLUSIONI: come da verbale del 27 ottobre 2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso ex art. 702 c.p.c., la signora ha chiesto di accertare e dichiarare Parte_1 il suo diritto di proprietà con riferimento all'immobile (posto auto) sito in Roma, in via delle Azalee, n.
11 contraddistinto al Catasto di Roma al foglio 946, particella 455, nonché di accertare e dichiarare che la convenuta lo occupa sine titulo e per l'effetto condannare la medesima alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 10.000,00. A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto: - di essere legittima proprietaria dell'immobile per cui è causa per averlo ricevuto in virtù della successione testata del de cuius, sig. - che il box oggetto di Persona_1 causa risulta occupato dalla signora - che quest'ultima non è nella lista dei condomini CP_1 onerati del pagamento delle quote relative all'immobile; - che anche le indagini svolte dalla Polizia di Stato, a seguito della denuncia presentata dall'odierna ricorrente, hanno potuto accertare la veridicità pagina 1 di 3 dei fatti esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La convenuta, costituita, ha chiesto, preliminarmente, il mutamento del rito ed eccepito il difetto di legittimazione attiva della signora Nel merito, la signora ha concluso per il rigetto Pt_1 CP_1 della domanda di parte attrice e ha domandato di ordinare al Conservatore dei RR. II. di Roma la cancellazione della trascrizione del 16.3.2012 del “certificato di denunciata successione” in favore della signora e della trascrizione del 1.8.2013 dell'“accettazione espressa di eredità” in favore Pt_1 della signora ovvero di ordinare al Conservatore dei RR. II. di Roma di procedere alla Pt_1 trascrizione della emananda sentenza di rigetto della avversa domanda di rivendicazione, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, è stato disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
L'azione esercitata è un'azione di rivendicazione, in quanto reca domanda esplicita e specifica di accertamento della proprietà dell'attrice sul bene che ne è oggetto.
In questi casi, secondo il giudice di legittimità, posto che la domanda è volta alla tutela del diritto dominicale e la causa petendi è per l'appunto il diritto di proprietà, occorre che la parte attrice fornisca debita prova della titolarità di tale diritto, (cfr. Cass. S.U. n. 7305/2014; cfr. anche Cass. n. 1210/2017). assolvendo ad un onere probatorio rigoroso (c.d. probatio diabolica), che consiste nel comprovare non soltanto un atto di acquisizione del diritto, ma altresì le vicende antecedenti, sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario (per lo più, alla maturazione di un periodo di possesso utile ad usucapionem).
Nel caso di specie quest'onere non è stato soddisfatto. Il supporto probatorio offerto dall'attrice, che non ha formulato richieste di attività istruttoria, ha natura esclusivamente documentale.
I documenti prodotti con riferimento alla proprietà sono la dichiarazione di successione del de cuius
l'accettazione di eredità e una visura catastale, tutte versate in atti con ricorso Persona_1 introduttivo con il deposito dell'allegato n. 1.
Com'è evidente, in assenza dell'atto di acquisto originario da parte della signora e comunque Pt_1 mancando qualunque elemento eventualmente comprovante un possesso ultraventennale in capo alla predetta, i suddetti documenti non sono in grado di assicurare la prova rigorosa dovuta dall'attore in rivendicazione. Né è sufficiente la visura catastale prodotta, perché le risultanze catastali non valgono come prova rigorosa della proprietà ai fini della rivendicazione (cfr. Cass. n. 7567/2019).
Resta assorbita, ovviamente, ogni questione sul danno lamentato, peraltro dedotto in termini generici e senza alcun supporto probatorio.
Non si può tenere conto delle domande spiegate dalla convenuta, costituitasi tardivamente e dunque decaduta dallo spiegare domande riconvenzionali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite e di difesa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) respinge le domande di parte attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della convenuta, che liquida in €
3.500,00, per onorari, ed in € 145,50 per esborsi, più spese generali, c.p.a ed i.v.a come per legge.
Così deciso in Roma, li 12 di febbraio 2025
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3