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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 643/2019 discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRUSCO ROCCO
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CELLEDONI Controparte_1 P.IVA_1
ILARIA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore opponente adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26.3.2019 unitamente alla sentenza n. 152/2022 emessa dal Tribunale di Udine e, previa sospensione dell'esecuzione, instava perché fosse accertato e dichiarato che la somma effettivamente dovuta dall'opponente in forza di detta sentenza è di importo inferiore a quello indicato in precetto e, pertanto, dichiarare nullo il precetto per cui è causa ed in subordine, dichiarare nullo o inefficace il precetto opposto nella parte eccedente la somma effettivamente dovuta rispetto a quella intimata, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A fondamento della domanda deduceva;
che gli interessi sul capitale venivano liquidati in sentenza al tasso legale;
che gli interessi sui compensi indicati in precetto risultano errati sia in ordine alla data di decorrenza che in ordine al calcolo degli stessi;
che le spese di precetto indicate non risultano dovute per nullità dello stesso;
che le spese per visure catastali non risultano dovuti perché non comprese nel titolo esecutivo;
che il calcolo delle spese forfettarie indicate risulta errato.
Si costituiva in giudizio l'opposta che preliminarmente ammetteva la sussistenza di alcuni di errore di calcolo e, pertanto, instava, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto infondata in fatto ed in diritto e nel merito in via principale perché fosse rigettata ogni domanda previo accertamento e declaratoria di validità dell'atto di precetto notificato in data 03 aprile 2019 sulla minor cifra pari ad euro 9.538,97 e in subordine comunque di declaratoria dello stesso per la minor somma ravvista, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, veniva discussa all'esito dele memorie di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata ed in tali termini merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre rilevare che la proposta opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, contestando l'istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata
(cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Ciò posto deve rilevarsi che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615
c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Tanto premesso osserva il Tribunale che nella fattispecie di cui è causa l'opposto ha riconosciuto l'effettiva sussistenza di alcuni errori di calcolo nella quantificazione della somma intimata con l'atto di precetto del 26.3.2019 indicando la cifra effettivamente dovuta all'esito di un ricalcolo in €
9.538,97.
In considerazione dei ricalcoli prospettati dall'opponente, rideterminazione degli interessi al tasso legale, interessi sulle spese di lite, non dovutezza delle spese del precetto notificato in data
23.7.2004 per nullità dello stesso, così come le spese per le visure catastali siccome non ricomprese nel titolo esecutivo, unitamente al ricalcolo delle spese forfettarie, ne residuerebbe un importo effettivo di € 8.044,93.
Al riguardo se deve essere condiviso l'assunto in ordine al ricalcolo degli interessi, tanto che l'opposto ha chiesto in sede esecutiva l'assegnazione della minor somma di € 9.000,00 o comunque di quelle non contestate, deve darsi atto che le spese per le visure catastali per € 500,00 risultano dovute quale atto prodromico alla procedura esecutiva così come quelle sostenute per l'atto di precetto del 23.7.2004 siccome non opposto;
ne deriva, dunque che deve essere riconosciuto l'importo di € 9.000,00 così come richiesto dall'opposto in sede esecutiva – dovendosi invero determinare il quantum esatto in € 9.024,56.
Le spese del presente giudizio attesa la reciproca soccombenza vengono integralmente compensate.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, parzialmente, l'opposizione così come proposta nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, determina la somma complessivamente dovuta con l'atto di precetto
[...] notificato in data 26.3.2019 in € 9.000,00;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 8.3.2025
. Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 643/2019 discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRUSCO ROCCO
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CELLEDONI Controparte_1 P.IVA_1
ILARIA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore opponente adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26.3.2019 unitamente alla sentenza n. 152/2022 emessa dal Tribunale di Udine e, previa sospensione dell'esecuzione, instava perché fosse accertato e dichiarato che la somma effettivamente dovuta dall'opponente in forza di detta sentenza è di importo inferiore a quello indicato in precetto e, pertanto, dichiarare nullo il precetto per cui è causa ed in subordine, dichiarare nullo o inefficace il precetto opposto nella parte eccedente la somma effettivamente dovuta rispetto a quella intimata, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A fondamento della domanda deduceva;
che gli interessi sul capitale venivano liquidati in sentenza al tasso legale;
che gli interessi sui compensi indicati in precetto risultano errati sia in ordine alla data di decorrenza che in ordine al calcolo degli stessi;
che le spese di precetto indicate non risultano dovute per nullità dello stesso;
che le spese per visure catastali non risultano dovuti perché non comprese nel titolo esecutivo;
che il calcolo delle spese forfettarie indicate risulta errato.
Si costituiva in giudizio l'opposta che preliminarmente ammetteva la sussistenza di alcuni di errore di calcolo e, pertanto, instava, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto infondata in fatto ed in diritto e nel merito in via principale perché fosse rigettata ogni domanda previo accertamento e declaratoria di validità dell'atto di precetto notificato in data 03 aprile 2019 sulla minor cifra pari ad euro 9.538,97 e in subordine comunque di declaratoria dello stesso per la minor somma ravvista, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, veniva discussa all'esito dele memorie di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata ed in tali termini merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre rilevare che la proposta opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, contestando l'istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata
(cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Ciò posto deve rilevarsi che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615
c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Tanto premesso osserva il Tribunale che nella fattispecie di cui è causa l'opposto ha riconosciuto l'effettiva sussistenza di alcuni errori di calcolo nella quantificazione della somma intimata con l'atto di precetto del 26.3.2019 indicando la cifra effettivamente dovuta all'esito di un ricalcolo in €
9.538,97.
In considerazione dei ricalcoli prospettati dall'opponente, rideterminazione degli interessi al tasso legale, interessi sulle spese di lite, non dovutezza delle spese del precetto notificato in data
23.7.2004 per nullità dello stesso, così come le spese per le visure catastali siccome non ricomprese nel titolo esecutivo, unitamente al ricalcolo delle spese forfettarie, ne residuerebbe un importo effettivo di € 8.044,93.
Al riguardo se deve essere condiviso l'assunto in ordine al ricalcolo degli interessi, tanto che l'opposto ha chiesto in sede esecutiva l'assegnazione della minor somma di € 9.000,00 o comunque di quelle non contestate, deve darsi atto che le spese per le visure catastali per € 500,00 risultano dovute quale atto prodromico alla procedura esecutiva così come quelle sostenute per l'atto di precetto del 23.7.2004 siccome non opposto;
ne deriva, dunque che deve essere riconosciuto l'importo di € 9.000,00 così come richiesto dall'opposto in sede esecutiva – dovendosi invero determinare il quantum esatto in € 9.024,56.
Le spese del presente giudizio attesa la reciproca soccombenza vengono integralmente compensate.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, parzialmente, l'opposizione così come proposta nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, determina la somma complessivamente dovuta con l'atto di precetto
[...] notificato in data 26.3.2019 in € 9.000,00;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 8.3.2025
. Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli