(Modalita' di accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalita' di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).
1. Quando svolge l'accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalita' di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della societa' incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilita', l'operativita' e la funzionalita' dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualita' della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette ((,)) senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalita' di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi.