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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Eliana Valdameri parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso;
e hanno contratto matrimonio civile Parte_2 Controparte_1 in Romanengo il 26.11.2011 e dalla loro unione è nata in [...] il R_
15.12.2012.
Con decreto del 2.5.2019 questo Tribunale omologava la separazione personale delle part.
Quindi, con sentenza n. 589 del 22.12.2020, dichiarava lo scioglimento del loro matrimonio: in recepimento delle condizioni proposte delle parti, in sostanziale continuità con le condizioni concordate in separazione, si disponeva l'affido condiviso di d il suo collocamento presso la madre;
un diritto di visita R_ paterno “standard”; l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento di ersando la somma di € 200,00 mensili. R_
La ricorrente ha allegato che già al momento del matrimonio il facesse CP_1 uso di sostanze stupefacenti;
che con la nascita di tale uso fosse R_ sostanzialmente cessato;
che successivamente l'ex marito vi fosse nuovamente caduto, con modalità preoccupanti - iniettandosi la droga fra le mura domestiche e contraendo debiti per l'acquisto della sostanza-. Peraltro, il
, fra il 2018 ed il 2019, aveva posto in essere condotte di stalking ai CP_1 danni di essa ricorrente, fatti per cui aveva riportato una condanna in sede penale.
Con ricorso del 9.8.2024 la ha incardinato il presente giudizio per la Pt_1 modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo disporsi l'affido cd superesclusivo di sé e che il diritto di visita paterno potesse essere R_ esercitato solo previa valutazione positiva delle condizioni del padre da parte del Servizio Sociale ed in forma protetta, e chiedendo anche l'aumento dell'assegno di mantenimento ed € 300,00.
A sostegno della domanda ha allegato che il sarebbe stato altalenante CP_1 nell'esercizio del diritto di vista paterno e nel versamento dell'assegno di mantenimento di cui alle sentenze prima di separazione quindi di divorzio, in ragione del suo problema non risolto di utilizzo di sostanze stupefacenti -in una occasione dell'esercizio del proprio diritto di visita, esso avrebbe assunto le sostanze in vena in presenza della figlia-; che lo stesso sarebbe stato da sempre disinteressato dalla gestione della salute e della crescita di di cui si R_ sarebbe occupata in via esclusiva sempre essa madre;
che l'esercizio della bigenitorialità con il sarebbe stata particolarmente difficoltosa, CP_1 essendo esso spesso irraggiungibile per apporre le firme necessarie per R_ che da anni, rifiuterebbe di vedere, in quanto profondamente delusa R_ dal suo impegno altalenante nel cercarla.
Essendo che il risultava detenuto per la condanna subita per il reato CP_1 di stalking, la notifica del ricorso era fatta allo stesso in carcere: nonostante la regolarità della notifica, il né si costituiva né chiedeva di essere CP_1 tradotto all'udienza -al riguardo, si accertava che il suo fine pena è fissato all'1.9.2025-.
L'unica attività istruttoria che veniva svolta consisteva nel procedere all'ascolto di alla stessa udienza del 30.1.2025 la causa era trattenuta in decisione. R_
Va accolta la domanda della ricorrente di disporsi l'affido cd supersclusivo di sé. R_
Da un lato, è dato che la ricorrente abbia tratteggiato un quadro di mancanza di pieno senso di responsabilità genitoriale da parte del , essendo esso, CP_1
a causa del suo uso di sostanze stupefacenti, inaffidabile e talvolta concretamente irreperibile -quadro che il resistente, rimanendo contumace, non ha contrastato, come era suo onere1-.
Dall'altro lato, è data una condizione che rende oggettivamente impraticabile la bigenitorialità, ossia il fatto che esso sia attualmente detenuto.
Alla luce di questi dati di fatto, ricordato come l'affido esclusivo cd standard implica la rintracciabilità e possibilità di comunicare con l'altro genitore per assumere quantomeno le decisioni di maggiore rilevanza per la prole, sicché questo regime risulta impraticabile in caso di irreperibilità sostanziale o di stato di detenzione dell'altro genitore, come il caso di specie;
ricordato, altresì, come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e che questo Tribunale aderisce a tale orientamento giurisprudenziale, condividendone gli argomenti, va disposto il cd affido superesclusivo di lla madre, stante la sua idoneità R_ genitoriale, rispetto alla quale non sono pervenute segnalazioni di criticità: la madre potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti la figlia;
al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per la minore.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre verso la figlia, va accolta la richiesta della ricorrente a che, quando tornerà in stato di libertà, il CP_1 potrà vedere solo previo accertamento della sua disintossicazione da R_ droghe da parte dei Servizi Sociali, e comunque inizialmente in incontri protetti.
Dall'ascolto di è infatti emersa la profonda sofferenza della minore R_ rispetto alla figura paterna ed all'idea di rivedere il padre (cfr. il verbale dell'udienza del 30.1.2025: “Il Giudice prospetta a la possibilità di R_ incontrare il proprio padre in carcere;
dapprima ichiara di avere un po' R_ paura perché il carcere è un luogo pericoloso e di avere paura del padre;
il
Giudice rassicura he il padre non le farebbe del male, che comunque
R_ agli incontri sarebbe presente una persona per tranquillizzarla, rappresentandole che se lei ha desiderio di vedere il padre queste difficoltà sono superabili;
questo punto comincia a piangere sommessamente e
R_ dichiara di avere pianto tanto dalla quinta elementare fino all'anno scorso;
piangeva perché le mancava il papà, poi la mamma le ha detto di non pensarci più per non star male e così ha fatto ed è stata meglio;
siccome ha sofferto tanto ha paura di soffrire ancora nel rivederlo;
il Giudice chiede a e
R_ vuole pensarci, se vuole rifletter, ma ice di no” ).
R_
Non si che proteggere la bambina da questo suo sentimento di dolore, affiancando ad essa i Servizi Sociali qualora il padre intenda e voglia riallacciare i rapporti con lei.
Va rigettata la domanda della ricorrente per un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del : essendo esso detenuto, esso non è nelle CP_1 condizioni di versare € 300,00 al mese. Nulla sulle spese di lite, non avendo formulato parte ricorrente domanda per la loro rifusione.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, a parziale modifica alle condizioni del divorzio fra e Parte_1
, di cui alla sentenza Trib. Cremona n . 589/2020, Controparte_1 ferme le altre condizioni della sentenza: dispone che la minore , nata in [...] il [...], sia Persona_2 affidata in via cd superesclusiva alla madre , la quale potrà Parte_1 assumere in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al
Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse della minore;
dispone che, qualora il padre torni a volere essere partecipe alla vita della figlia, gli incontri fra di essi si svolgano inizialmente in forma protetta, e comunque previa valutazione positiva da parte dei Servizi Sociali della soluzione del problema di dipendenza dalle droghe del;
CP_1 rigetta per il resto il ricorso;
così deciso in Cremona, il 14/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;