Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2024, proposto da
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano e Gianfranco Toscano, con domicilio digitale in atti;
contro
TÀ IT di RO LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Albanese e Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
RO LE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Margherita Castiglioni, con domicilio digitale in atti;
Ufficio Territoriale del Governo di RO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in RO, via dei Portoghesi, n. 12;
Prelios Società di Gestione del Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Mastrorosa, Raffaella Zagaria e Tommaso Cocchi, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in RO, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Romeo e Renata Tomba, con domicilio digitale in atti;
Regione Lazio, Arpa Lazio e Immobiliare Caltagirone s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota di TÀ IT di RO LE prot. n. CMRC-2023-0136071 del 31 agosto 2023, avente ad oggetto “ Sito BNP Paribas REIM SGR p.A. di Via Fornovo 8, RO – DIFFIDA AD ADEMPIERE – PEC società BNPREIM Italy del 10/08/2023 - riscontro (Fascicolo n. 399) ” con la quale la odierna ricorrente è stata diffidata a “ dare riscontro entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento della presente, a quanto richiesto dalla sopracitata nota, che di allega, ovvero fornire aggiornamenti sulla bonifica del sito, sul suo eventuale completamento, in conformità si quanto approvato da RO LE, nonché procedere in riferimento alla d.g.r. 451/08 al pagamento degli oneri istruttori previsti ”;
- della nota dei TÀ IT di RO LE prot. n. CMRC-2023-0106321 del 28 giugno 2023, avente ad oggetto “ Sito BNP Paribas REIM SGR p.A. di Via Fornovo 8, RO - DIFFIDA AD ADEMPIERE (Fascicolo n. 399) ” con la quale la odierna ricorrente è stata diffidata “ ad avviare le attività approvate con DD QL/377/2018 del 15/03/2018 ” nonché “ a puntualmente riscontrare le richieste di cui alla nota CMRC-2023-106321 del 28/06/2023 ”;
- ove occorrer possa e nei limiti di interesse, della nota di TÀ IT di RO LE prot. n. CMRC-2023-0149031 del 21 settembre 2023, avente ad oggetto “ Sito BNP Paribas REIM SGR p.A. di Via Fornovo 8, RO – Procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.Lgs152/06 (Fascicolo n. 399) ” con la quale “ al fine di poter acquisire ulteriori elementi istruttori utili alla determinazione del responsabile della contaminazione si chiede a Codesta Società di voler fornire la documentazione relativa alla DDA citata a pag. 12 del PUB… ” e della nota di Citta IT di RO LE prot. CMRC-2023-0155812 del 4 ottobre 2023, con la quale TÀ IT ha individuato quale responsabile dell’inquinamento l’Istituto Nazionale Per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, invitando lo stesso a formulare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TÀ IT di RO LE, di RO LE, dell’Ufficio Territoriale del Governo di RO, di Prelios Società di Gestione del Risparmio s.p.a. e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio s.p.a. (d’ora innanzi anche “BNP” o “Socistà”) impugnava gli atti in epigrafe, con cui TÀ IT di RO LE (nel prosieguo “CMRC”) - con riferimento all’immobile ad uso uffici sito in RO, alla via Fornovo n. 8, catastalmente individuato al foglio 405, particelle 290/3, 291/3, 292/4 e 891/4, apportato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005 al Fondo Immobiliare di tipo chiuso denominato “ Patrimonio Uno ”, gestito da BNP fino al 1° gennaio 2023 (data in cui la gestione del Fondo è stata trasferita a Prelios Società di Gestione del Risparmio s.p.a.) - l’aveva diffidata ad avviare le attività di cui al Progetto unico di Bonifica dei relativi terreni avanzato, ai sensi dell’art. 249 del d.lgs. 152/2006, a gennaio 2014 dalla Società ed approvato RO LE con determinazione dirigenziale QL/377/2018 del 15 marzo 2018 (in atti), ritenendo BNP, pur se “ soggetto interessato non responsabile , comunque tenuta ad eseguire le relative attività in quanto “ titolare di una determinazione (QL/377/2018 del 15/03/2018) di approvazione del Progetto Unico di Bonifica dalla quale scaturiscono obblighi ai fini del completamento delle attività approvate ai fini del ripristino del sito ”, con l’avvertimento che “ il mancato adempimento all’esecuzione delle operazioni di bonifica a seguito della loro approvazione può figurarsi quale illecito ai sensi dell’art. 257 comma 1 del D.Lgs152/06 ”.
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto di diffida, sostenendo il proprio “ difetto di legittimazione passiva sostanziale ” per:
a) non essere qualificabile come soggetto responsabile dell’inquinamento, invero già individuato, con nota di CMRC prot. CMRC-2023-0155812 del 4 ottobre 2023 (in atti) nell’Istituto Nazionale Per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (nel prosieguo “INAIL”, proprietaria dell’immobile dall’epoca della sua costruzione sino al 23 dicembre 2005;
b) in ogni caso, per non essere l’attuale gestore del Fondo Immobiliare sin dal 1° gennaio 2023.
Lamenta, poi, la società la violazione del principio euro-unitario “ chi inchina paga ”, addossando l’amministrazione la responsabilità degli interventi di bonifica sull’allora proprietario (BNP) non responsabile e non sul soggetto responsabile dell’inquinamento (nella specie, INAIL).
Si costituiva in giudizio CMRC, poi eccependo, con memoria depositata il 13 dicembre 2024, l’improcedibilità del gravame per aver l’amministrazione, successivamente al ricorso, provveduto con nota prot. CMRC-2024-0058617 del 4 aprile 2024 (in atti), a revocare gli atti avversati in forza dell’avvenuta definitiva individuazione dell’INAIL quale responsabile della contaminazione, giusta nota prot. n. CMRC-2024-0031371 del 21 febbraio 2024, avente ad oggetto: “ Sito BNP Paribas REIM SGR p.A. di Via Fornovo 8, RO – Procedimento di Individuazione del responsabile della contaminazione ex art 245, comm 2 del D.Lgsl. 152/2006 (Fascicolo n. 399) ” (in atti).
Anche INAIL si costituiva riferendo di aver proposto a questo T.A.R. relativo riscorso, iscritto al n.r.g. 4359/2024 di questo Tribunale, per l’annullamento di tale sopravvenuta nota del 21 febbraio 2024.
RO LE, l’Ufficio Territoriale del Governo di RO e la controinteressata Prelios Società di Gestione del Risparmio s.p.a. si costituivano, invece, versando in atti memoria di pura forma.
Parte ricorrente, con successiva memoria in data 23 dicembre 2024, confermava la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, insistendo per la condanna di CMRC alla rifusione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso dal legale di parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Ciò non di meno, il Collegio - nella considerazione che la dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio (peraltro, invocato dalla ricorrente) della c.d. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VII , 02/10/2024 , n. 7946) – ritiene che il ricorso fosse, comunque, infondato, in ossequio ai consolidati principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ordini di bonifica di siti inquinati.
Fermo, infatti, il principio secondo cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto - ai sensi dell’art. 245, comma 2 - ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d’emergenza ma non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale (in questi termini, la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1658; sez. VI, 3 gennaio 2019, n. 81; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; 14 aprile 2016, n. 1509), ad esso fa, tuttavia, eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile né obbligato, abbia attivato volontariamente questi ultimi interventi, presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2021, n. 5542; id., 15 settembre 2020, n. 5447).
In tale ultima ipotesi, infatti, il proprietario non responsabile del sito inquinato ben può essere gravato dell’obbligo di eseguire gli interventi di bonifica e ripristino ambientale finché l'amministrazione non sia in grado di farvi subentrare (come poi avvenuto nel caso di specie) il responsabile dell'inquinamento (vale dire l’INAIL), fermo restando il diritto del proprietario medesimo di rivalersi nei confronti di quest’ultimo per il rimborso delle spese sostenute, sia pure nei limiti del valore di mercato del sito ( c.d. onere reale).
In tale caso, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole deve, difatti, essere rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa, ai sensi dell’art. 2028 c.c. (da ultimo, in tal senso, Consiglio di Stato, sentenza 2 febbraio 2024, n. 1110).
Ne discende che, affinché il proprietario non responsabile del sito inquinato possa ritenersi gravato dall’obbligo di bonifica, è sufficiente che lo stesso abbia attivato volontariamente gli interventi di bonifica, con ciò intendendosi - in base alla consolidata giurisprudenza testè richiamata – anche la mera assunzione nei confronti dell’amministrazione competente di un obbligo in tal senso.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva come BNP - seppur non inizialmente obbligata, per le ragioni in precedenza esposte, alla effettuazione delle opere di bonifica - lo sia diventata in ragione dell’assunzione volontaria dell’impegno a realizzare gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, con conseguente infondatezza delle censure proposte, risultando la diffida avversata giustificata già dal solo fatto che la ricorrente abbia al riguardo avanzato un relativo progetto di bonifica, poi regolarmente approvato.
Sussistono, comunque, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra tutte le parti costituite, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO