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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 26/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza Picena (MC) alla Via Puccini n. 52, elettivamente domiciliata in Recanati alla Via I Luglio n. 4, presso lo studio dell'Avv.
CR RI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata da
[...]
(c.f. ), già in persona del suo procuratore CP_2 P.IVA_3 CP_3 speciale, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 ed elettivamente domiciliata in
Macerata alla Via delle Due Fonti n. 92, presso l'Avv. Alessia De Ambrosiis (Studio Avv.
Angela Patrignano), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – mancanza di contratto in forma non scritta – rettifica del saldo, appello avverso la sentenza n. 562/2022 del 7.06.2022 emessa dal Tribunale di
Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 562/2022 del 7.06.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (incorporante Parte_1 [...]
e ) nei confronti di poi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al fine di accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, Controparte_1 anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e giorni valuta, con conseguente rettifica del saldo al 31.03.2018 del contratto di conto corrente di corrispondenza (e relativi conti anticipi) acceso con Controparte_7
a far data dagli anni '90 ed ancora aperto all'epoca dell'instaurazione del giudizio,
[...] dichiarando l'illegittimo addebito della somma di €.171.501,70 come accertata dal CTP
(cfr. pag. 21) o di altra che risulti di giustizia, con conseguente dichiarazione di insussistenza/inesigibilità del credito asseritamente vantato dalla banca convenuta, il giudicante all'esito dell'espletata CTU econometrica, in parziale accoglimento della domanda, ha determinato in €.109.525,92 la somma a debito della società attrice alla data del 28.11.2016 ed ha compensato per 1/2 tra le parti le spese di lite, con condanna della banca convenuta al pagamento della restante quota di 1/2.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma nella parte in cui ha rigettato, per carenza probatoria, le domande attoree dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e interessi usurari, sull'erroneo presupposto dell'inadempimento di parte attrice consistente nella mancata produzione dei contratti di apertura dei conti in esame pur avendo affermato l'inesistenza di un contratto riportante la previsione delle condizioni ivi illegittimamente applicate, considerato anche il mancato riscontro da parte della banca in ordine alla richiesta di copia dei contratti formulata in via stragiudiziale in data 22.06.2017 e in data 6.05.2020 che avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere l'inadempimento della banca a causa della mancata produzione dei contratti, in virtù del principio di vicinanza della prova, dando incarico al
2 CTU di procedere al ricalcolo del saldo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
la sentenza è erronea anche per avere parzialmente accolto la declaratoria di illegittimità degli interessi anatocistici affermandone l'illegittimità solo fino all'1.07.2000 quale entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 e non anche per il periodo successivo, a causa della mancata produzione di alcuna pattuizione, pur in mancanza dell'approvazione da parte della cliente delle nuove condizioni contrattuali che comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in quanto l'illegittimità degli interessi anatocistici addebitati a far data dall'1.07.2000 discende proprio dalla mancata produzione di un contratto che preveda la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
il primo giudice ha errato anche per non aver accolto la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e per non avere tratto elemento di prova dell'inesistenza di un contratto di apertura dei conti per cui è causa dal rifiuto opposto dalla convenuta alle CP_6 richieste di consegna di copia dei citati contratti e che, pertanto, reitera in appello.
Si è regolarmente costituita in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto, CP_2 ravvisando la correttezza della sentenza che ha valorizzato l'assenza dell'originario contratto di apertura di c/c e ritenuto l'onere della correntista di provare l'esistenza del contratto scritto dal quale ricavare il tasso di interesse pattuito e dimostrare l'esistenza delle clausole che si assumono affette da nullità, sia con riferimento alla clausola degli interessi ultralegali, sia a quella sulla capitalizzazione trimestrale, non avendo parte attrice prodotto il contratto di conto corrente, né la serie integrale degli estratti conto e i contratti dei conti anticipi;
infondato è anche il motivo con cui l'appellante chiede l'applicazione della capitalizzazione semplice per l'intera durata contrattuale, essendosi la banca adeguata alla delibera CICR del 9.02.2000 legittimamente applicando, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi;
ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, va fatto riferimento alle Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303 secondo cui la c.m.s. non può essere incluso nel calcolo del TEG, ma va considerato in modo separato e posto a confronto con la c.d. “c.m.s. soglia” e, acclarato il mancato superamento del tasso soglia per quanto attiene l'interesse corrispettivo e/o contrattuale, per l'interesse moratorio vige la cd. clausola di salvaguardia che è da ritenersi del tutto lecita lì dove essa preveda, in caso di superamento del tasso soglia, non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza ma un'automatica riconduzione intra soglia della misura dei tassi convenuti;
legittimi sono gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'1.01.2014 fino al
3 31.12.20215, a decorrere dal quale la banca si è adeguata alla disciplina di cui all'art. 120, co. 2, TUB mediante la procedura di modifica unilaterale ivi prevista.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dall'applicazione del generale principio in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ha errato in merito alla corretta individuazione della parte onerata della produzione in giudizio del contratto di conto corrente ai fini della prova delle pattuizioni in esse contenute e della cui validità si controverte.
La società appellante si duole, in particolare, del ragionamento del primo giudice che ha ritenuto la domanda fondata su un contratto di conto corrente da presumersi stipulato per iscritto e della cui produzione documentale essa sarebbe stata onerata se avesse voluto provare la mancata stipula delle clausole asseritamente illegittime, senza però avvedersi che la specifica allegazione della mancanza di un contratto scritto sia già stata da essa introdotta con l'atto di citazione in primo grado e maggiormente sviluppata nella memoria istruttoria primo termine, chiaramente affermando di aver posto a fondamento della domanda di rettificazione del saldo l'inesistenza di un contratto recante la previsione delle condizioni economiche applicate dalla banca: “In altre parole, parte attrice non ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità delle clausole del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa, quanto invece l'inesistenza nel caso di specie di un contratto di apertura del conto di cui si discute” (cfr. pag. 2 memoria del 20.01.2021) e producendo la serie completa degli estratti conto e la CTP con evidenziati gli importi illegittimamente addebitati dalla banca.
La doglianza è fondata.
In merito all'eccezione di omesso deposito del contratto di apertura del conto corrente, osserva il Collegio come, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere di provvedere alla sua produzione non possa gravare sul correntista laddove si deduca, come nel caso concreto, la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, non potendosi gravare il correntista dell'onere di provare il fatto mai avvenuto della sottoscrizione del suddetto contratto.
Ed infatti, fermo restando l'onere del cliente -ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, contrariamente al caso controverso- di
4 provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è solo attraverso tale documento che egli potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. n. 33009/2019), nell'ipotesi de qua in cui, invece, si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, “è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. n.
6480/2021) e la seconda di tali ipotesi contemplate dalla S.C. ricorre proprio nel caso oggetto della presente controversia, in presenza di espressa contestazione ad opera della banca.
Anche la recente giurisprudenza di merito ha avuto più volte occasione di precisare che, nel caso in cui siano prospettate due allegazioni di segno opposto (quella negativa del correntista della inesistenza di condizioni economiche e quella positiva della banca dell'esistenza delle stesse), entrambe astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto “affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.:
l'eccezione, vale a dire la conseguenza logica (rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere inesistente), si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. (ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza), finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla” (App. Napoli, Sez. III, 6 dicembre 2023, che richiama
App. Napoli, Sez. III, n. 1362/2023 e App. Napoli, Sez. III, n. 5197/2022) e, nel caso in cui l'attore affermi l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della banca contestare efficacemente l'allegazione negativa, senza poter fare affidamento sull'onere probatorio, ricadente sulla sua controparte, di provare il fatto positivo contrario alla allegazione negativa.
5 In altri termini, le due allegazioni si equivalgono nel difettare di specificità, ma quella negativa dell'attore/correntista conferisce a quella positiva del convenuto/banca un carattere controverso, che il difetto di specificità di quest'ultima non riesce a superare, con la conseguenza che il fatto impeditivo o modificativo (esistenza di condizioni economiche) resta confinato all'interno del thema probandum (dal quale, invece, si sarebbe dovuto ritenere espunto, perché pacifico, se l'allegazione negativa attorea avesse trovato conferma nelle difese della banca convenuta), con conseguente onere a carico del debitore di contestare in modo specifico le avverse allegazioni.
Risulta, dunque, per tabulas che la difesa dell'attore, odierna parte appellante, pone a presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. l'inesistenza di un contratto scritto e, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prima istanza, deve ritenersi tempestiva l'affermazione in ordine alla mancata conclusione per iscritto dei rapporti bancari dedotti in giudizio, collimante anche con la richiesta ex art. 119, co. 4,
TUB formulata ante causam (mediante PEC di procuratore in data 22.06.2017 e reiterata con PEC della società stessa in data 6.05.2020, regolarmente ricevute dalla banca destinataria) e finalizzata all'acquisizione del contratto di apertura di c/c e dei conti anticipi, oltre a due trimestri di estratti conto mancanti.
Ebbene, risulta per tabulas che la banca non ha mai provveduto alla consegna della documentazione richiesta, tanto che la società correntista ha fondato la richiesta di indebito proprio sul presupposto della mancanza di un rapporto concluso in forma scritta, formulando tempestivamente anche istanza ex art. 210 c.p.c., implicitamente rigettata dal primo giudice (e più volte reiterata dalla società, sia in primo grado che con il terzo motivo di appello), pertanto non può ritenersi che parte attrice sia venuta meno all'onere probatorio di produzione del documento contenente il contratto di conto corrente, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, che ha fondato il rigetto della domanda su una differente valutazione del riparto dell'onere della prova.
Ed inoltre, se è vero che l'art. 119 TUB è relativo alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, senza disporre alcunché in merito alla copia dei contratti, è però indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti, conseguendo in capo alla banca l'obbligo di consegna del contratto al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dall'art. 1175 c.c., nonché al dovere di eseguire il contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c. e “tra i doveri di comportamento scaturenti
6 dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così Cass. n. 12093/2001)
Peraltro è il cit. art. 117 che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., sentenza n.
1796/2012; si veda anche Tribunale di Siena, sent. n. 49 del 18.01.2020), essendo il diritto alla copia dei contratti un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n.
11004/2006).
Dalla considerazione che il contratto di conto corrente bancario non costituisca documentazione contabile, bensì prova scritta richiesta ad substantiam e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario, dovendo esso peraltro indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati, ne consegue che in difetto di prova scritta in ordine alla sua esistenza e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate.
A sostegno della tesi dell'inesistenza del contratto in forma scritta depone anche il comportamento della banca, che dapprima non ha ottemperato all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, nel corso del giudizio non ha prodotto alcun contratto e, infine, si è opposta in modo del tutto generico alla richiesta ex art. 210 c.p.c., con la conseguenza che la sua mancata produzione in atti comporta l'obbligo della banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi convenzionali, in considerazione della nullità assoluta del contratto, da cui deriva l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché a titolo di interessi anatocistici, spese e commissioni.
Meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo avente ad oggetto il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto la carenza probatoria della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità degli interessi anatocistici addebitati anche successivamente alla data dell'1.07.2000, non essendo sufficiente che dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR 9.02.2000, che prevede la uniforme periodicità delle condizioni di conto, la banca si sia adeguata garantendo la parità di trattamento tra interessi creditori e debitori, senza
7 tuttavia richiedere alla cliente una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione.
A parere del Collegio, per i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della predetta delibera e in applicazione del suo art. 7, co. 3, a tenore del quale “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, si rende necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale (cfr. Cass. ord. n. 7105 del 12.03.2020), essendo l'orientamento giurisprudenziale più diffuso quello di richiedere l'approvazione del cliente non solo quando prima di quella data il contratto fosse sprovvisto di una clausola di capitalizzazione, ma anche nei casi in cui vi fosse ma tale clausola sia da considerare nulla, poiché in entrambi i casi la previsione dell'anatocismo, seppur con la stessa periodicità, è peggiorativa rispetto alla situazione applicabile al rapporto prima di quel momento.
Nella premessa che l'indicazione data al CICR di stabilire le regole in ordine alla capitalizzazione degli interessi bancari, che ha portato alla emanazione della delibera in esame, è avvenuta a mezzo della modifica dell'art. 120, co. 2, TUB operata tramite la promulgazione dell'art. 25, co. 3, d.lgs. n. 342/993, va ricordata la dichiarazione di illegittimità (cfr. Corte Cost., sent. n. 425/2000) dell'intero comma 3 suddetto, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che eliminava ogni normativa per il periodo pregresso, ma anche per quella che conteneva l'indicazione dei principi da seguire nell'emanazione della delibera stessa, finalizzata a disciplinare i rapporti in essere. Per effetto della pronuncia della Consulta, dunque, le clausole anatocistiche contenute nei contratti in essere restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, come opportunamente osservato dalla Cassazione (cfr. Sent. 21095/04, nonché Cass. n. 1222 del 20.08.2003), con nullità delle preesistenti clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c., in tal modo perdurando per i contratti in essere gli effetti di nullità della clausola, in assenza e sino al riscontro della esplicita approvazione scritta del cliente;
il principio è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno confermato la contrarietà a legge e la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi (così Cass. Civ., SS.UU.,
2 dicembre 2010, n. 24418).
Per quanto qui interessa, all'art. 7 la suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore
8 della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB, a sua volta, ha previsto che
“Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E', quindi, sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2.09.2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
La Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 7105/2020, cit.) ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale”.
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 267779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR 2000”.
Sul punto specifico, anche codesta Corte, con orientamento consolidato formulato per la prima volta con sentenza n. 420/16, ha affermato che “l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:
1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di
9 entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.
3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire il difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la “nuova” previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali
(stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti”.
Al riguardo occorre inoltre rilevare che con una recente sentenza è espressamente intervenuta la Suprema Corte, confermando la direttrice tracciata dalle precedenti pronunce e la necessità di una nuova pattuizione “escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e
26779)". La soluzione convince per la sua coerenza rispetto non soltanto alla posizione consolidata della giurisprudenza, ma anche all'evoluzione normativa, che porta necessariamente a richiedere un nuovo accordo tra le parti per la validità delle clausole di capitalizzazione” (Cassazione, Sezione Prima Civile, 21 giugno 2021 n. 17634).
Non sussistono, dunque, ormai più dubbi sulla circostanza che il criterio di legittimità dell'anatocismo, individuato nella reciprocità della capitalizzazione, non possa essere valido per i contratti già in essere alla entrata in vigore della delibera (20.04.2000), ma solo per quelli di costituzione successiva, mentre per i contratti in corso a quella data, come
10 quello che ci occupa, vale la disciplina precedente e quindi la nullità della clausola di capitalizzazione, con qualsiasi periodicità: dunque, la comunicazione di adeguamento dei contratti di conto corrente alla Delibera CICR, sebbene rappresenti una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, non può ritenersi di per sé sufficiente per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca successivamente a tale comunicazione;
in conformità della citata giurisprudenza di legittimità deve infatti ritenersi necessario l'intervento di una nuova pattuizione per iscritto della clausola, atteso che si tratta in ogni caso di una modifica peggiorativa delle precedenti condizioni che non prevedevano alcuna valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Nel caso di specie la clausola in esame non risulta essere stata rinegoziata espressamente per iscritto in data successiva all'entrata in vigore della circolare CICR 9.02.2000, pertanto dovrà essere esclusa ogni forma di capitalizzazione anche per il periodo successivo all'1.07.2000.
In considerazione delle superiori argomentazioni, riscontrata la mancanza in atti di un documento in forma scritta contenente la previsione delle condizioni economiche applicate in costanza del rapporto controverso, la Corte in parziale riforma della sentenza gravata dichiara l'illegittimità delle somme addebitate dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo all'1.07.2000, di interessi ultralegali, di c.m.s., di commissioni sugli affidamenti (commissioni sull'accordato e commissioni per disponibilità fondi), di giorni valuta e di spese addebitate per l'intera durata del rapporto, evidenziando la necessità di procedere al ricalcolo del saldo dei conti in esame epurandoli da ogni forma di capitalizzazione, applicando gli interessi ex art. 117 TUB in sostituzione di quelli ultralegali ed espungendo tutti gli addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese non dovute.
Alla luce delle suesposte evidenziate criticità la Corte, reputata la necessità di procedere ad un approfondimento di tipo contabile, rimette la causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza econometrica, affinché il CTU proceda al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri sopra enunciati e, nel contempo, ordina alla banca l'esibizione della seguente documentazione:
- contratto di apertura del conto corrente n. 679 (già n. 2950) e dei conti anticipi n. 5404 e n. 5168;
- lettere di affidamento sottoscritte in costanza di rapporto;
11 - estratti del conto corrente n. 679 relativi al periodo dall'1.01.2017 al 31.12.2017, con annessi scalari.
Tuttavia, per ragioni di economia anche processuale e ricorrendo le condizioni di legge, il
Collegio ritiene di poter formulare alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva del merito.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 562/2022 emessa in data 7.06.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata ed in totale accoglimento dei motivi dell'atto di appello, accoglie la domanda di ripetizione di indebito formulata da
[...]
e condanna rappresentata da alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 restituzione, in favore della società appellante, delle somme indebitamente addebitate e trattenute in conto corrente oggetto di controversia, nell'ammontare che risulterà all'esito del corretto ricalcolo delle competenze e del saldo finale ad opera della disponenda CTU suppletiva;
- Rimette la causa in istruttoria, al fine di provvedere all'assunzione di CTU econometrica e formula alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza;
- Spese di lite all'eventuale definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 14.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 26/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza Picena (MC) alla Via Puccini n. 52, elettivamente domiciliata in Recanati alla Via I Luglio n. 4, presso lo studio dell'Avv.
CR RI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata da
[...]
(c.f. ), già in persona del suo procuratore CP_2 P.IVA_3 CP_3 speciale, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 ed elettivamente domiciliata in
Macerata alla Via delle Due Fonti n. 92, presso l'Avv. Alessia De Ambrosiis (Studio Avv.
Angela Patrignano), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – mancanza di contratto in forma non scritta – rettifica del saldo, appello avverso la sentenza n. 562/2022 del 7.06.2022 emessa dal Tribunale di
Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 562/2022 del 7.06.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (incorporante Parte_1 [...]
e ) nei confronti di poi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al fine di accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, Controparte_1 anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e giorni valuta, con conseguente rettifica del saldo al 31.03.2018 del contratto di conto corrente di corrispondenza (e relativi conti anticipi) acceso con Controparte_7
a far data dagli anni '90 ed ancora aperto all'epoca dell'instaurazione del giudizio,
[...] dichiarando l'illegittimo addebito della somma di €.171.501,70 come accertata dal CTP
(cfr. pag. 21) o di altra che risulti di giustizia, con conseguente dichiarazione di insussistenza/inesigibilità del credito asseritamente vantato dalla banca convenuta, il giudicante all'esito dell'espletata CTU econometrica, in parziale accoglimento della domanda, ha determinato in €.109.525,92 la somma a debito della società attrice alla data del 28.11.2016 ed ha compensato per 1/2 tra le parti le spese di lite, con condanna della banca convenuta al pagamento della restante quota di 1/2.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma nella parte in cui ha rigettato, per carenza probatoria, le domande attoree dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e interessi usurari, sull'erroneo presupposto dell'inadempimento di parte attrice consistente nella mancata produzione dei contratti di apertura dei conti in esame pur avendo affermato l'inesistenza di un contratto riportante la previsione delle condizioni ivi illegittimamente applicate, considerato anche il mancato riscontro da parte della banca in ordine alla richiesta di copia dei contratti formulata in via stragiudiziale in data 22.06.2017 e in data 6.05.2020 che avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere l'inadempimento della banca a causa della mancata produzione dei contratti, in virtù del principio di vicinanza della prova, dando incarico al
2 CTU di procedere al ricalcolo del saldo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
la sentenza è erronea anche per avere parzialmente accolto la declaratoria di illegittimità degli interessi anatocistici affermandone l'illegittimità solo fino all'1.07.2000 quale entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 e non anche per il periodo successivo, a causa della mancata produzione di alcuna pattuizione, pur in mancanza dell'approvazione da parte della cliente delle nuove condizioni contrattuali che comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in quanto l'illegittimità degli interessi anatocistici addebitati a far data dall'1.07.2000 discende proprio dalla mancata produzione di un contratto che preveda la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
il primo giudice ha errato anche per non aver accolto la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e per non avere tratto elemento di prova dell'inesistenza di un contratto di apertura dei conti per cui è causa dal rifiuto opposto dalla convenuta alle CP_6 richieste di consegna di copia dei citati contratti e che, pertanto, reitera in appello.
Si è regolarmente costituita in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto, CP_2 ravvisando la correttezza della sentenza che ha valorizzato l'assenza dell'originario contratto di apertura di c/c e ritenuto l'onere della correntista di provare l'esistenza del contratto scritto dal quale ricavare il tasso di interesse pattuito e dimostrare l'esistenza delle clausole che si assumono affette da nullità, sia con riferimento alla clausola degli interessi ultralegali, sia a quella sulla capitalizzazione trimestrale, non avendo parte attrice prodotto il contratto di conto corrente, né la serie integrale degli estratti conto e i contratti dei conti anticipi;
infondato è anche il motivo con cui l'appellante chiede l'applicazione della capitalizzazione semplice per l'intera durata contrattuale, essendosi la banca adeguata alla delibera CICR del 9.02.2000 legittimamente applicando, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi;
ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, va fatto riferimento alle Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303 secondo cui la c.m.s. non può essere incluso nel calcolo del TEG, ma va considerato in modo separato e posto a confronto con la c.d. “c.m.s. soglia” e, acclarato il mancato superamento del tasso soglia per quanto attiene l'interesse corrispettivo e/o contrattuale, per l'interesse moratorio vige la cd. clausola di salvaguardia che è da ritenersi del tutto lecita lì dove essa preveda, in caso di superamento del tasso soglia, non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza ma un'automatica riconduzione intra soglia della misura dei tassi convenuti;
legittimi sono gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'1.01.2014 fino al
3 31.12.20215, a decorrere dal quale la banca si è adeguata alla disciplina di cui all'art. 120, co. 2, TUB mediante la procedura di modifica unilaterale ivi prevista.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dall'applicazione del generale principio in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ha errato in merito alla corretta individuazione della parte onerata della produzione in giudizio del contratto di conto corrente ai fini della prova delle pattuizioni in esse contenute e della cui validità si controverte.
La società appellante si duole, in particolare, del ragionamento del primo giudice che ha ritenuto la domanda fondata su un contratto di conto corrente da presumersi stipulato per iscritto e della cui produzione documentale essa sarebbe stata onerata se avesse voluto provare la mancata stipula delle clausole asseritamente illegittime, senza però avvedersi che la specifica allegazione della mancanza di un contratto scritto sia già stata da essa introdotta con l'atto di citazione in primo grado e maggiormente sviluppata nella memoria istruttoria primo termine, chiaramente affermando di aver posto a fondamento della domanda di rettificazione del saldo l'inesistenza di un contratto recante la previsione delle condizioni economiche applicate dalla banca: “In altre parole, parte attrice non ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità delle clausole del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa, quanto invece l'inesistenza nel caso di specie di un contratto di apertura del conto di cui si discute” (cfr. pag. 2 memoria del 20.01.2021) e producendo la serie completa degli estratti conto e la CTP con evidenziati gli importi illegittimamente addebitati dalla banca.
La doglianza è fondata.
In merito all'eccezione di omesso deposito del contratto di apertura del conto corrente, osserva il Collegio come, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere di provvedere alla sua produzione non possa gravare sul correntista laddove si deduca, come nel caso concreto, la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, non potendosi gravare il correntista dell'onere di provare il fatto mai avvenuto della sottoscrizione del suddetto contratto.
Ed infatti, fermo restando l'onere del cliente -ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, contrariamente al caso controverso- di
4 provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è solo attraverso tale documento che egli potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. n. 33009/2019), nell'ipotesi de qua in cui, invece, si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, “è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. n.
6480/2021) e la seconda di tali ipotesi contemplate dalla S.C. ricorre proprio nel caso oggetto della presente controversia, in presenza di espressa contestazione ad opera della banca.
Anche la recente giurisprudenza di merito ha avuto più volte occasione di precisare che, nel caso in cui siano prospettate due allegazioni di segno opposto (quella negativa del correntista della inesistenza di condizioni economiche e quella positiva della banca dell'esistenza delle stesse), entrambe astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto “affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.:
l'eccezione, vale a dire la conseguenza logica (rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere inesistente), si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. (ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza), finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla” (App. Napoli, Sez. III, 6 dicembre 2023, che richiama
App. Napoli, Sez. III, n. 1362/2023 e App. Napoli, Sez. III, n. 5197/2022) e, nel caso in cui l'attore affermi l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della banca contestare efficacemente l'allegazione negativa, senza poter fare affidamento sull'onere probatorio, ricadente sulla sua controparte, di provare il fatto positivo contrario alla allegazione negativa.
5 In altri termini, le due allegazioni si equivalgono nel difettare di specificità, ma quella negativa dell'attore/correntista conferisce a quella positiva del convenuto/banca un carattere controverso, che il difetto di specificità di quest'ultima non riesce a superare, con la conseguenza che il fatto impeditivo o modificativo (esistenza di condizioni economiche) resta confinato all'interno del thema probandum (dal quale, invece, si sarebbe dovuto ritenere espunto, perché pacifico, se l'allegazione negativa attorea avesse trovato conferma nelle difese della banca convenuta), con conseguente onere a carico del debitore di contestare in modo specifico le avverse allegazioni.
Risulta, dunque, per tabulas che la difesa dell'attore, odierna parte appellante, pone a presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. l'inesistenza di un contratto scritto e, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prima istanza, deve ritenersi tempestiva l'affermazione in ordine alla mancata conclusione per iscritto dei rapporti bancari dedotti in giudizio, collimante anche con la richiesta ex art. 119, co. 4,
TUB formulata ante causam (mediante PEC di procuratore in data 22.06.2017 e reiterata con PEC della società stessa in data 6.05.2020, regolarmente ricevute dalla banca destinataria) e finalizzata all'acquisizione del contratto di apertura di c/c e dei conti anticipi, oltre a due trimestri di estratti conto mancanti.
Ebbene, risulta per tabulas che la banca non ha mai provveduto alla consegna della documentazione richiesta, tanto che la società correntista ha fondato la richiesta di indebito proprio sul presupposto della mancanza di un rapporto concluso in forma scritta, formulando tempestivamente anche istanza ex art. 210 c.p.c., implicitamente rigettata dal primo giudice (e più volte reiterata dalla società, sia in primo grado che con il terzo motivo di appello), pertanto non può ritenersi che parte attrice sia venuta meno all'onere probatorio di produzione del documento contenente il contratto di conto corrente, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, che ha fondato il rigetto della domanda su una differente valutazione del riparto dell'onere della prova.
Ed inoltre, se è vero che l'art. 119 TUB è relativo alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, senza disporre alcunché in merito alla copia dei contratti, è però indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti, conseguendo in capo alla banca l'obbligo di consegna del contratto al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dall'art. 1175 c.c., nonché al dovere di eseguire il contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c. e “tra i doveri di comportamento scaturenti
6 dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così Cass. n. 12093/2001)
Peraltro è il cit. art. 117 che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., sentenza n.
1796/2012; si veda anche Tribunale di Siena, sent. n. 49 del 18.01.2020), essendo il diritto alla copia dei contratti un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n.
11004/2006).
Dalla considerazione che il contratto di conto corrente bancario non costituisca documentazione contabile, bensì prova scritta richiesta ad substantiam e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario, dovendo esso peraltro indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati, ne consegue che in difetto di prova scritta in ordine alla sua esistenza e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate.
A sostegno della tesi dell'inesistenza del contratto in forma scritta depone anche il comportamento della banca, che dapprima non ha ottemperato all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, nel corso del giudizio non ha prodotto alcun contratto e, infine, si è opposta in modo del tutto generico alla richiesta ex art. 210 c.p.c., con la conseguenza che la sua mancata produzione in atti comporta l'obbligo della banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi convenzionali, in considerazione della nullità assoluta del contratto, da cui deriva l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché a titolo di interessi anatocistici, spese e commissioni.
Meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo avente ad oggetto il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto la carenza probatoria della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità degli interessi anatocistici addebitati anche successivamente alla data dell'1.07.2000, non essendo sufficiente che dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR 9.02.2000, che prevede la uniforme periodicità delle condizioni di conto, la banca si sia adeguata garantendo la parità di trattamento tra interessi creditori e debitori, senza
7 tuttavia richiedere alla cliente una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione.
A parere del Collegio, per i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della predetta delibera e in applicazione del suo art. 7, co. 3, a tenore del quale “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, si rende necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale (cfr. Cass. ord. n. 7105 del 12.03.2020), essendo l'orientamento giurisprudenziale più diffuso quello di richiedere l'approvazione del cliente non solo quando prima di quella data il contratto fosse sprovvisto di una clausola di capitalizzazione, ma anche nei casi in cui vi fosse ma tale clausola sia da considerare nulla, poiché in entrambi i casi la previsione dell'anatocismo, seppur con la stessa periodicità, è peggiorativa rispetto alla situazione applicabile al rapporto prima di quel momento.
Nella premessa che l'indicazione data al CICR di stabilire le regole in ordine alla capitalizzazione degli interessi bancari, che ha portato alla emanazione della delibera in esame, è avvenuta a mezzo della modifica dell'art. 120, co. 2, TUB operata tramite la promulgazione dell'art. 25, co. 3, d.lgs. n. 342/993, va ricordata la dichiarazione di illegittimità (cfr. Corte Cost., sent. n. 425/2000) dell'intero comma 3 suddetto, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che eliminava ogni normativa per il periodo pregresso, ma anche per quella che conteneva l'indicazione dei principi da seguire nell'emanazione della delibera stessa, finalizzata a disciplinare i rapporti in essere. Per effetto della pronuncia della Consulta, dunque, le clausole anatocistiche contenute nei contratti in essere restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, come opportunamente osservato dalla Cassazione (cfr. Sent. 21095/04, nonché Cass. n. 1222 del 20.08.2003), con nullità delle preesistenti clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c., in tal modo perdurando per i contratti in essere gli effetti di nullità della clausola, in assenza e sino al riscontro della esplicita approvazione scritta del cliente;
il principio è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno confermato la contrarietà a legge e la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi (così Cass. Civ., SS.UU.,
2 dicembre 2010, n. 24418).
Per quanto qui interessa, all'art. 7 la suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore
8 della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB, a sua volta, ha previsto che
“Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E', quindi, sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2.09.2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
La Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 7105/2020, cit.) ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale”.
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 267779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR 2000”.
Sul punto specifico, anche codesta Corte, con orientamento consolidato formulato per la prima volta con sentenza n. 420/16, ha affermato che “l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:
1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di
9 entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.
3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire il difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la “nuova” previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali
(stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti”.
Al riguardo occorre inoltre rilevare che con una recente sentenza è espressamente intervenuta la Suprema Corte, confermando la direttrice tracciata dalle precedenti pronunce e la necessità di una nuova pattuizione “escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e
26779)". La soluzione convince per la sua coerenza rispetto non soltanto alla posizione consolidata della giurisprudenza, ma anche all'evoluzione normativa, che porta necessariamente a richiedere un nuovo accordo tra le parti per la validità delle clausole di capitalizzazione” (Cassazione, Sezione Prima Civile, 21 giugno 2021 n. 17634).
Non sussistono, dunque, ormai più dubbi sulla circostanza che il criterio di legittimità dell'anatocismo, individuato nella reciprocità della capitalizzazione, non possa essere valido per i contratti già in essere alla entrata in vigore della delibera (20.04.2000), ma solo per quelli di costituzione successiva, mentre per i contratti in corso a quella data, come
10 quello che ci occupa, vale la disciplina precedente e quindi la nullità della clausola di capitalizzazione, con qualsiasi periodicità: dunque, la comunicazione di adeguamento dei contratti di conto corrente alla Delibera CICR, sebbene rappresenti una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, non può ritenersi di per sé sufficiente per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca successivamente a tale comunicazione;
in conformità della citata giurisprudenza di legittimità deve infatti ritenersi necessario l'intervento di una nuova pattuizione per iscritto della clausola, atteso che si tratta in ogni caso di una modifica peggiorativa delle precedenti condizioni che non prevedevano alcuna valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Nel caso di specie la clausola in esame non risulta essere stata rinegoziata espressamente per iscritto in data successiva all'entrata in vigore della circolare CICR 9.02.2000, pertanto dovrà essere esclusa ogni forma di capitalizzazione anche per il periodo successivo all'1.07.2000.
In considerazione delle superiori argomentazioni, riscontrata la mancanza in atti di un documento in forma scritta contenente la previsione delle condizioni economiche applicate in costanza del rapporto controverso, la Corte in parziale riforma della sentenza gravata dichiara l'illegittimità delle somme addebitate dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo all'1.07.2000, di interessi ultralegali, di c.m.s., di commissioni sugli affidamenti (commissioni sull'accordato e commissioni per disponibilità fondi), di giorni valuta e di spese addebitate per l'intera durata del rapporto, evidenziando la necessità di procedere al ricalcolo del saldo dei conti in esame epurandoli da ogni forma di capitalizzazione, applicando gli interessi ex art. 117 TUB in sostituzione di quelli ultralegali ed espungendo tutti gli addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese non dovute.
Alla luce delle suesposte evidenziate criticità la Corte, reputata la necessità di procedere ad un approfondimento di tipo contabile, rimette la causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza econometrica, affinché il CTU proceda al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri sopra enunciati e, nel contempo, ordina alla banca l'esibizione della seguente documentazione:
- contratto di apertura del conto corrente n. 679 (già n. 2950) e dei conti anticipi n. 5404 e n. 5168;
- lettere di affidamento sottoscritte in costanza di rapporto;
11 - estratti del conto corrente n. 679 relativi al periodo dall'1.01.2017 al 31.12.2017, con annessi scalari.
Tuttavia, per ragioni di economia anche processuale e ricorrendo le condizioni di legge, il
Collegio ritiene di poter formulare alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva del merito.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 562/2022 emessa in data 7.06.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata ed in totale accoglimento dei motivi dell'atto di appello, accoglie la domanda di ripetizione di indebito formulata da
[...]
e condanna rappresentata da alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 restituzione, in favore della società appellante, delle somme indebitamente addebitate e trattenute in conto corrente oggetto di controversia, nell'ammontare che risulterà all'esito del corretto ricalcolo delle competenze e del saldo finale ad opera della disponenda CTU suppletiva;
- Rimette la causa in istruttoria, al fine di provvedere all'assunzione di CTU econometrica e formula alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza;
- Spese di lite all'eventuale definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 14.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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