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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1264/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
dott. GAMPER VEIT, con studio in Lana, Zona industriale 15, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. ANDRICH BERNHARD, con studio in
Merano, via Palade 97/C, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: risoluzione di contratto- richieste di risarcimento dei danni;
trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, respingendo ogni domanda contraria, In via principale:
1. dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28 luglio 2022 (e ogni altro contratto relativa allo stesso oggetto);
2. di conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione dell'intero prezzo di acquisto CP_2 di € 47.100,00, dedotto il prezzo gia rimborsato per l'armadietto vini non consegnato (vedi precedente punto 10), ossia un totale di € 43.101,00, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione, da restituire al Ricorrente entro sette (7) giorni dalla pronuncia della sentenza, e
b. a smontare e rimuovere l'intera cucina entro novanta (90) giorni ca. dalla semplice richiesta del Ricorrente (periodo di tempo approssimativo dall'ordine di una nuova cucina fino alla consegna). Considerato che per smontare e rimuovere gli elementi di cucina della isola di
pagina 1 di 12 cottura bisogna prima smontare e rimuovere la lastra di pietra (la quale e posata su tali elementi della isola), condannare la convenuta a smontare e rimuovere anche la lastra di pietra CP_1
(fornita e montata nel 2023 da un fornitore terzo, la ditta OB KG der CO DO & Co.) e, ove in tale occasione si dovesse rompere (vedasi punto 24 del ricorso ex art. 281-undecies cpc.), condannare la convenuta a risarcire il danno, pari ad € 10.272,40 (doc. 31); c. a pagare al
Ricorrente una somma corrispondente al maggiore prezzo da pagare dal Ricorrente per acquistare altra cucina avente le stesse identiche caratteristiche di quella in oggetto (vedasi due offerte da altri fornitori di cucina per la stessa identica cucina, doc. 32 e 33), da liquidare equitativamente ed indiziariamente in misura di € 22.332,80 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia (vedasi anche punto 23 del ricorso ex art. 281-undecies cpc.); Si noti, che la quantificazione e il risultato della somma dei prezzi indicati da questi altri fornitori, diviso due
((€ 72.565,60 + € 66.300,00) / 2), detratto il prezzo pagato alla convenuta, ditta RE (€
47.100,00); d. a pagare al Ricorrente una somma pari a € 5.453,40 (iva inclusa) per lavori di stuccatura e intonacatura necessari in conseguenza della rimozione della cucina difettosa (doc.
34); e. a pagare al Ricorrente a titolo di ulteriore danno patrimoniale ed esistenziale conseguente alla mancanza di cucina nel periodo tra lo smontaggio della cucina difettosa fino all'installazione della nuova cucina di una somma, da liquidare equitativamente ed indiziariamente in misura di € 960,00 (+ danno esistenziale) o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
Si noti, che la quantificazione sub d) si basa sul fatto che la famiglia Pt_1
(composta dal sig. dalla sua compagna e dalla loro figlia) sarà sprovvista di cucina per Pt_1
ca. giorni dieci (10); Per quanto al danno non patrimoniale (esistenziale) sofferto, ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice;
Per quanto al danno patrimoniale quantificato in € 960,00, in questi 10 giorni la famiglia dovrà recarsi fuori casa per tutti i pasti. Quindi si propone il seguente calcolo:
Giorni Colazione (€ Pranzo (€ 13 Cena (€ 15 /
4 / persona)
/ persona) persona)
1 12,00 € 39,00 € 45,00 €
2 12,00 € 39,00 € 45,00 €
3 12,00 € 39,00 € 45,00 €
4 12,00 € 39,00 € 45,00 €
5 12,00 € 39,00 € 45,00 €
pagina 2 di 12 6 12,00 € 39,00 € 45,00 €
7 12,00 € 39,00 € 45,00 €
8 12,00 € 39,00 € 45,00 €
9 12,00 € 39,00 € 45,00 €
10 12,00 € 39,00 € 45,00 €
Sub-totale 120,00 € 390,00 € 450,00 €
Totale 960,00 €
e. oltre interessi legali e di mora e rivalutazione.
In via subordinata:
4. Nella non creduta ipotesi che il giudice dovesse concludere che, nonostante la gravita dell'inadempimento, la risoluzione del contratto di appalto non fosse giustificata, condannare la convenuta CP_2
a. risarcire il danno effettivo derivante dal rifacimento da parte di una società terza di tutti gli elementi della cucina che presentano difetti, nonché i costi dei lavori di riparazione;
b. oltre al costo della riparazione dei difetti o della sostituzione degli elettrodomestici della cucina;
c. più il risarcimento di eventuali danni al piano di lavoro in pietra dell'isola di cottura, come descritto sub 2.b;
d. oltre al danno indicato sopra sub.
2.d e sub 2.e;
f. oltre interessi legali, di mora e rivalutazione.
In ogni caso, si chiede
5. sentenza ai sensi dell'art. 96 cpc (vedasi motivazione al punto 17 del ricorso introduttivo);
6. la condanna, anche per quanto riguarda le spese, le competenze e gli onorari, compresi il contributo previdenziale e l'IVA in relazione al presente procedimento, ma anche in relazione al procedimento probatorio (atp) precedente al presente procedimento N. R.G. 1644 / 2023, il tutto aumentato fino al 30% per l'utilizzo di modalità ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014.”; di parte convenuta: “Voglia l'ill. Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, In via preliminare ed assorbente di tutte le ulteriori questioni: 1) accertare e dichiarare la decadenza del sig. Pt_1
dal diritto di far valere i vizi in giudizio, non avendo rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi al venditore. In subordine ad 1): 2) accertare e
pagina 3 di 12 dichiarare prescritta l'azione del sig. avendo avviato l'azione oltre il termine di Pt_1 prescrizione di un anno dalla consegna del bene, ai sensi dell'art. 1495 c.c. B) In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal sig. Pt_1
avendo lo stesso già optato per la riduzione del prezzo in relazione al contratto e non potendo proporre ulteriori domande per i medesimi vizi. 1) In via principale: rigettare integralmente il ricorso di parte in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui Parte_1 all'atto di costituzione e successivi;
2) In estremo subordine, nel merito: di rigettare la domanda di risoluzione del contratto proposta dal sig. in quanto i macchinari elettrici per cucina Pt_1
forniti dalla resistente sono integralmente e pacificamente funzionanti e privi di qualsivoglia vizio. 3) In ulteriore estremo subordine, in via di eccezione riconvenzionale: nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice dichiari la risoluzione del contratto, o che al sig. spetti Pt_1
qualsivoglia importo, si chiede che venga riconosciuto alla resistente un equo indennizzo per
l'uso dei macchinari elettrici per cucina, ai sensi dell'art. 1526 c.c., basato sul valore del bene e sui benefici derivati dal suo utilizzo nonché dall'utilitas creata al ricorrente, quantificando il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. in ogni caso: Condannare il sig. al pagamento delle Pt_1
spese processuali e legali, oltre agli accessori di legge, ai sensi del D.M. 55/2014, anche con riguardo alla manifesta fondatezza delle ragioni del convenuto, ipotesi espressamente prevista dallo stesso DM, e l'aumento previsto di cui all' art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 nonché per la percentuale del 30% prevista per l'atto digitale contenente collegamenti ipertestuali, ossia è fornito del requisito della cd. “navigabilità”.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc del 24.4.2024, redatto in lingua tedesca, il ricorrente, facendo riferimento ad una consulenza tecnica espletata in via di accertamento tecnico preventivo ante causam, sub R.G. 1644/2023, ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento di un contratto concluso il 28.7.2022 con la odierna resistente, avente ad oggetto la vendita, la fornitura ed il montaggio di una cucina (v. doc. 1 della parte ricorrente), che si sarebbe rilevata gravemente viziata.
Tale contratto viene qualificato da parte ricorrente come contratto di appalto ex art. 1655 c.c., anche in quanto i vizi rilevati e meglio descritti in sede di ricorso appaiono attenere, in primo luogo, ad errori nel montaggio della cucina stessa.
pagina 4 di 12 1.2. Parte resistente, costituendosi, ha eccepito l'asserita nullità insanabile della notifica dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 122 cpcm nonché dell'art. 20, comma 9 del DPR 574/1988 e conseguente mancata corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto la notifica via pec non sarebbe stata accompagnata da una traduzione in lingua italiana e parte resistente avrebbe la propria sede legale in Provincia di Vicenza e non all'indirizzo indicato nel ricorso;
inoltre ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano in quanto il ricorrente al momento della stipula del contratto avrebbe avuto la propria residenza ancora in Slovacchia e quindi, contestata la residenza indicata in sede di stipula del contratto di cui è causa, in applicazione del principio generale della competenza territoriale del foro del consumare, il presente ricorso sarebbe dovuto essere presentato alla competente autorità giudiziaria slovacca.
Ancora, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte ai sensi dell'art. 135- bis del Codice del consumo, in quanto il ricorrente avrebbe potuto scegliere di richiedere il ripristino della conformità dei beni al contratto, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o la risoluzione del contratto, ma avrebbe già optato per la quanti minoris, ottenendo una riduzione del prezzo in relazione al contratto e una restituzione parziale del prezzo di un bene difettoso (il "frigo vino").
Allo stesso tempo parte resistente ha eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi al venditore, nonché la prescrizione ai sensi della stessa norma, nonché il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto la parte ricorrente qualificherebbe il contratto come contratto d'opera, per il quale sussisterebbe l'obbligo di mediazione, ai sensi del novellato art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010; in subordine parte resistente ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014.
Parte resistente ha poi chiesto, in mero subordine, la conversione nel rito ordinario a cognizione piena e, conseguente autorizzazione alla chiamata per intervento di terzi, “tra cui falegname, cartongessista e marmista incaricati dei relativi lavori”, non meglio identificati.
Nel merito parte resistente ha eccepito l'impossibilità di risoluzione del contratto ex art. 135 bis del Codice del Consumo, in quanto i macchinari elettrici per cucina forniti dalla resistente sarebbero integralmente e pacificamente funzionanti e privi di qualsivoglia vizio.
Inoltre, nel caso in cui sia dimostrato che i costi per la rimessione in pristino per il venditore sarebbero sproporzionati, il venditore potrebbe legittimamente rifiutare di rendere conformi i beni;
in tale situazione, il consumatore avrebbe diritto a una riduzione proporzionale del prezzo o pagina 5 di 12 alla risoluzione del contratto solo se il venditore non avrebbe effettuato la riparazione o la sostituzione, o se il difetto è talmente grave da giustificare tali rimedi.
Inoltre, in subordine parte resistente, per il caso di risoluzione contrattuale, ha chiesto un indennizzo per l'uso, sulla base dell'art. 1526 c.c.
1.3. Nel corso del giudizio è stato concesso termine a parte ricorrente, ai sensi del comma 5 dell'art. 164 cpc, per integrare la domanda mediante notifica e deposito del ricorso tradotto in lingua italiana, con ulteriore termine per parte convenuta di deposito di comparsa integrativa;
nel corso di causa, il ricorrente ha aderito alla lingua italiana della parte resistente e, a seguito di acquisizione degli atti del procedimento per a.t.p. effettuato ante causam, la causa è giunta in decisione senza assunzione di prove orali.
2. In diritto.
2.1. Parte resistente non ha riproposto le proprie eccezioni preliminari di natura procedurale in sede di precisazione delle conclusioni e ha argomentato, inoltre, esclusivamente nel merito in sede di memoria conclusiva, contenenti le conclusioni precisate, del 3.3.2025, per cui emerge la chiara volontà processuale di rinunciare alle eccezioni non riproposte (cfr. Cass. n. 33767/2019).
2.2. Per dovere di completezza va comunque ribadito che la violazione della norma di cui all'art. 20 comma 9 di cui al dpr n. 574/1988— secondo il quale, gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana— attiene alla notifica e non all'atto in sé, redatto di per sé ammissibilmente in lingua tedesca ex art. 20 comma 1 d.p.r. n. 574/1988 e in quanto tale, non inesistente o nullo, neanche ai sensi dell'art. 23 bis del d.p.r. n. 574/1988, per cui, una volta che la parte resistente si è costituita deve ritenersi sanato ogni vizio della notifica, non essendo il meccanismo di cui all'art. 291 cpc, applicabile, a prescindere se si ritiene la notifica nulla ovvero addirittura inesistente (cfr. tra, le altre, sentenza della Corte d'Appello di Firenze sez. II,
30/11/2018, n.2799, oltre che, da ultima sentenza;
Cass. n. 5663/2018).
Se quindi una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 20 d.p.r. 574/1988 fa apparire la relativa eccezione comunque non irrilevante, potendosi ritenere l'eccezione, in caso di costituzione regolare equiparabile alla nullità di cui all'art. 164 comma 4 cpc, la stessa risulta comunque sanabile e in concreto è stata sanata attraverso idonea integrazione del ricorso in lingua italiana (v. deposito del 6.11.2024 di parte ricorrente), come parte convenuta, in sede di udienza del 7.11.2024 ha implicitamente confermato, facendo riferimento alla propria memoria di pagina 6 di 12 costituzione integrativa, per cui ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi comunque sanata, per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 ultimo comma cpc.
2.3. Come ritenuto poi già in corso di causa, l'originaria eccezione di mancata procedibilità della domanda attorea era altrettanto infondata, in quanto, secondo l'impostazione attorea, tenuto conto della natura di impresa commerciale della convenuta, si tratterebbe nel contratto di cui è causa, di contratto di appalto e non d'opera (mentre parte resistente qualifica il contratto come contratto di compravendita), con conseguente mancata applicabilità della mediazione obbligatoria;
neanche appare applicabile l'art. 3 del d.l. n. 132/2014, il quale prevede espressamente che la negoziazione assistita ivi regolata non si applica “alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
2.4. Parte convenuta non ha chiesto incondizionatamente lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa determinati soggetti terzi, per cui tale richiesta doveva ritenersi sin dall'inizio inammissibile ovvero esplorativa, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 281 undecies ultimo comma cpc.
2.5. A parte la questione della legittimazione ad eccepire il mancato rispetto del foro del consumatore in capo alla impresa resistente, risulta a riguardo dirimente che il ricorrente risulta effettivamente residente dal 2020 in Provincia di Bolzano (v. doc. 29 di parte ricorrente), per cui questo Giudice è sicuramente competente a decidere sulla presente controversia;
né può ritenersi, in base al solo petitum rilevante, che vi sia la competenza del Giudice di Pace, come appare eccepire parte resistente nelle propria memoria di costituzione integrativa.
2.6. Nel merito, va in primo luogo qualificato il rapporto intercorso tra le parti.
Infatti, la prospettazione della parte non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto, a parte che alle deduzioni del ricorrente si contrappongono le difese della resistente, per cui sulla base del principio "iura novit curia" (art. 113, comma 1 c.p.c.) il giudice ha il potere- dovere di assegnare una, anche diversa, qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25787, che cita a sua volta ord. Cassazione civile n. 30607 del 27/11/2018).
Secondo la stessa, condivisibile, giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II,
pagina 7 di 12 26/09/2024, n.25787), in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto.
Tenuto conto di tale criterio della prevalenza, nel presente caso, a mente della natura del contratto e dei documenti contrattuali forniti dallo stesso ricorrente (doc. 1 del ricorrente), appare indubbio, che si tratti prevalentemente di contratto di vendita (e fornitura) di una cucina, complessiva di elettrodomestici, anche se i mobili e gli elettrodomestici che compongono la cucina dovevano essere montati e allestiti a regola d'arte, al fine esclusivo di assicurare l'utilità degli stessi.
2.7. Un tanto non esclude peraltro che anche i vizi di installazione/montaggio possano considerarsi vizi rilevanti.
Infatti, al caso di specie, trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice del Consumo
(d.lgs. 206/2005, anche solo “C.d.C.”), rivestendo il ricorrente, persona fisica, pacificamente la qualifica di consumatore;
quindi, ai sensi dell'art. 131 C.d.C. l'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene (in violazione dell'art. 129 C.d.C.), se l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità, come non appare potersi mettere seriamente in dubbio nel presente caso e, anzi, appare pacifico tre le parti (cfr. a riguardo anche doc. 9 della parte ricorrente).
2.8. Ai sensi dell'art. 133 CdC parte resistente risulta quindi responsabile nei confronti del ricorrente dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene e che si manifestano entro due anni da tale momento;
l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive inoltre, ai sensi del comma 3 della stessa norma, soltanto nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Inoltre, ai sensi dell'art. 135 CdC, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
2.9. Risultano pertanto infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione della parte resistente,
pagina 8 di 12 non avendo parte resistente contestato che la fornitura e il montaggio della cucina oggetto di causa sia avvenuto a gennaio 2023, mentre il procedimento sub RG n. 1644/2023, per l'accertamento di tali vizi, è stato introdotto entro l'anno (come anche la presente causa è stata introdotta in ogni caso entro 26 mesi dalla consegna), per cui, in base al combinato disposto degli artt. 133 e 135 CdC parte resistente risponde nei confronti della parte ricorrente dei vizi accertati in sede di a.t.p. e non risultano applicabili i termini decadenziali e di prescrizione di cui alla disciplina generale del codice civile.
2.10. Sussistono dunque i presupposti che fanno sorgere in capo al consumatore il “diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi”, come stabilito dall'art. 135-bis CdC.
2.11. Deve poi ritenersi ammissibile la scelta di chiedere, in via giudiziale, la risoluzione del contratto, non potendosi ritenere che la mera circostanza addotta dalla parte convenuta, che il ricorrente abbia ottenuto una restituzione parziale del prezzo di un bene difettoso (il "frigo vino"), comporti la scelta del rimedio della riduzione del prezzo, non escludendo tale circostanza la responsabilità della impresa resistente per vizi di conformità dei restanti beni forniti, per i quali parte ricorrente resta quindi libero ad azionare (tutti) i rimedi di legge a sua disposizione.
2.12. Giova evidenziare che, a mente dell'art. 135-bis, comma 4, lett. c) e d) C.d.C. il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater dello stesso Codice, nel caso che il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata la risoluzione del contratto di vendita o se il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
2.13. Nel presente caso pare ovvio come parte ricorrente, richiamandosi all'art. 1453 c.c. sostenga che i vizi di conformità rilevati siano talmente gravi da giustificare la risoluzione del contratto di vendita;
ma anche parte resistente non ha offerto di procedere al ripristino della conformità della cucina, adducendo invece che i costi sarebbero sproporzionati.
2.14. Va poi rilevato che dalla consulenza espletata in sede di a.t.p. ante causam (v. anche doc.
22 di parte ricorrente) emerge che vi sono vari tipi di vizi che il c.t.u. categorizza a) come
“lavorazioni inadeguate”, alle quali, secondo il consulente, si potrebbe ovviare con lavori che stima aver costi di € 2.209,76, b) vizi che il c.t.u. definisce di natura estetica, non ovviabili, per le pagina 9 di 12 quali il c.t.u. stima una riduzione di valore di € 2.022,96, oltre c) ulteriori vizi che il c.t.u. ritiene suscettibili di incidere, anche in futuro, sulla funzione delle parti della cucina colpiti da tali vizi, per i quali il c.t.u. stima dei costi complessivi, per la loro rimozione, in € 2862,00.
2.15. Il c.t.u. ha accertato senza mezzi termini che i vizi accertati sono attribuibili ad un montaggio non a regolare d'arte da parte della convenuta (v. risposta ai quesiti n.
1.2. e n. 2.1) e non ad asseriti interventi ex post di terzi, come peraltro, per quanto sopra, deve presumersi, in assenza di tempestiva offerta di prova contraria precisa da parte della resistente.
2.16. Parte resistente argomenta peraltro, in sintesi, che i vizi accertati e quantificati dal c.t.u. in poco più di € 7000,00, non giustifichino la risoluzione del contratto e comunque parte ricorrente non avrebbe preventivamente chiesto la sostituzione/riparazione, per cui non potrebbe chiedere la risoluzione, ma tali difese in concreto non risultano fondate per le seguenti ragioni.
2.17. In primo luogo il c.t.u. ha accertato vizi non emendabili, per i quali, quindi, già non è possibile rendere i beni conformi all'oggetto del contratto, mediante riparazione e sostituzione, e i quali inficiano però gravemente l'estetica della cucina nel suo complesso (v. a riguardo le foto di cui alla c.t.u. sub doc. 22, pagg. 6 ss.); inoltre, non può ritenersi che vizi di conformità che riguardino sia la funzione, sia l'estetica della cucina oggetto di causa nel suo complesso, quantificati in approssimativamente 16% dell'intero valore della cucina possano ritenersi lievi.
2.18. Va a riguardo tenuto conto che nell'oggetto del contatto si tratta di una cucina, composta da più mobili ed elettrodomestici (come valorizza la stessa parte resistente), ma ex art. 135 quater comma 3, se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi, il che è proprio il presente caso, non conservando il ricorrente un interesse a mantenere il possesso di singoli elettrodomestici e di mobili realizzati su misura, se anche non affetti singolarmente dai vizi accertati dal c.t.u.
2.19. Deve ritenersi quindi che sussistono i presupposti per la richiesta di risoluzione ai sensi dell'art. 135 quater C.d.C., in ordine all'intero contratto, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 135bis comma 5 CdC, secondo cui non spetta al consumatore il diritto alla risoluzione se il vizio
è di solo lieve entità.
pagina 10 di 12 2.20. Il contratto de quo va quindi risolto a mente dell'art. 135bis co. 4 CdC e, ai sensi dell'art. 135 comma 4 CdC parte resistente va condannata alla restituzione della somma pagata a titolo di prezzo di compravendita, pari a € 43.101,00, oltre i soli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. a far data dalla domanda (23.9.2024, v. doc. 26) sino al saldo, trattandosi di debito di valuta.
2.21. Non avendo la resistente stessa chiesto la restituzione dei beni, niente va disposto a riguardo, ma non possono neanche accogliersi le domande attoree in contrasto con il disposto dell'art. 135 quater co. 4 CdC, essendo onere della parte ricorrente restituire i beni, se anche a spese della parte resistente.
2.22. Il ricorrente ha poi chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno patito, ma non ha offerto, tempestivamente, sufficienti prove di pregiudizi patrimoniali effettivamente subiti, che non appaiono in realtà sussistenti, apparendo che lo stesso ricorrente e la sua famiglia abbiano medio tempore utilizzato la cucina, se anche viziata;
né possono essere riconosciuti danni meramente eventuali e, in ipotesi, futuri, ovvero danni non patrimoniali non meglio definiti e comprovati, già in astratto difficilmente configurabili nella presente fattispecie.
È noto, infatti che elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dal ricorrente (cfr. anche
Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n. 8941/2022).
2.23. Infine, non può riconoscersi alla resistente un “equo indennizzo” per l'uso dei macchinari elettrici, non essendo l'art. 1526 c.c. ictu oculi applicabile, sia per materia, sia in quanto non trattasi di inadempimento del compratore;
tenuto conto che il ricorrente ha legittimamente esercitato il suo diritto alla risoluzione non può poi ritenersi che la convenuta abbia diritto ad un risarcimento in conseguenza di un fatto illecito.
3. Le spese di lite vanno a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
3.1. La liquidazione dei compensi avviene in base al d.m. n. 55/2014 (tab. 2 – valore di lite da €
26.000,01 a € 52.000,00), come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo state assunte prove costituende ed avendo la decisione trovato luogo ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c; si applica l'aumento richiesto ex art. 4 comma 1 bis dm n. 55/2014, sussistendovi i presupposti, esclusa la fase di studio.
3.2. Spetta poi al ricorrente la rifusione dei compensi per l'accertamento tecnico preventivo,
pagina 11 di 12 liquidate come da dispositivo, tenuto conto sempre del predetto scaglione di valore applicabile e dell'attività in concreto svolta.
3.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive per iscrizione a ruolo e gli accessori di legge.
3.4. Anche le spese della c.t.u., come liquidate in sede di a.t.p., con decreto del 11.3.2024, vanno poste a definitivo carico della resistente soccombente, con diritto del ricorrente alla rifusione, da parte della resistente, di importi a tale titolo pagati al c.t.u.
3.5. Non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, tenuto conto che non tutte le domande del ricorrente sono state accolte e comunque non risulta che parte resistente abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolto il contratto dd. 28.7.2022 astretto fra le parti in causa, per le ragioni di cui in motivazione,
2. condanna la resistente alla restituzione al Controparte_1
ricorrente dell'importo di € 43.101,00, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 co. 4 c.c. dal 23.9.2024, sino al saldo;
3. condanna la resistente al rimborso, a favore Controparte_1
del ricorrente , delle spese di lite, che liquida per il giudizio di a.t.p. Parte_1
sub RG n. 1644/2023 in € 3056,00 per onorari e € 286,00 per anticipazioni e, per questo giudizio, in € 6.329,00 per onorari e € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge e successive occorrende,
4. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio esperita nel procedimento di a.t.p. sub RG n.
1644/2023 a carico esclusivo della parte resistente Controparte_1
[...]
Bolzano, 16 aprile 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1264/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
dott. GAMPER VEIT, con studio in Lana, Zona industriale 15, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. ANDRICH BERNHARD, con studio in
Merano, via Palade 97/C, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: risoluzione di contratto- richieste di risarcimento dei danni;
trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, respingendo ogni domanda contraria, In via principale:
1. dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28 luglio 2022 (e ogni altro contratto relativa allo stesso oggetto);
2. di conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione dell'intero prezzo di acquisto CP_2 di € 47.100,00, dedotto il prezzo gia rimborsato per l'armadietto vini non consegnato (vedi precedente punto 10), ossia un totale di € 43.101,00, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione, da restituire al Ricorrente entro sette (7) giorni dalla pronuncia della sentenza, e
b. a smontare e rimuovere l'intera cucina entro novanta (90) giorni ca. dalla semplice richiesta del Ricorrente (periodo di tempo approssimativo dall'ordine di una nuova cucina fino alla consegna). Considerato che per smontare e rimuovere gli elementi di cucina della isola di
pagina 1 di 12 cottura bisogna prima smontare e rimuovere la lastra di pietra (la quale e posata su tali elementi della isola), condannare la convenuta a smontare e rimuovere anche la lastra di pietra CP_1
(fornita e montata nel 2023 da un fornitore terzo, la ditta OB KG der CO DO & Co.) e, ove in tale occasione si dovesse rompere (vedasi punto 24 del ricorso ex art. 281-undecies cpc.), condannare la convenuta a risarcire il danno, pari ad € 10.272,40 (doc. 31); c. a pagare al
Ricorrente una somma corrispondente al maggiore prezzo da pagare dal Ricorrente per acquistare altra cucina avente le stesse identiche caratteristiche di quella in oggetto (vedasi due offerte da altri fornitori di cucina per la stessa identica cucina, doc. 32 e 33), da liquidare equitativamente ed indiziariamente in misura di € 22.332,80 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia (vedasi anche punto 23 del ricorso ex art. 281-undecies cpc.); Si noti, che la quantificazione e il risultato della somma dei prezzi indicati da questi altri fornitori, diviso due
((€ 72.565,60 + € 66.300,00) / 2), detratto il prezzo pagato alla convenuta, ditta RE (€
47.100,00); d. a pagare al Ricorrente una somma pari a € 5.453,40 (iva inclusa) per lavori di stuccatura e intonacatura necessari in conseguenza della rimozione della cucina difettosa (doc.
34); e. a pagare al Ricorrente a titolo di ulteriore danno patrimoniale ed esistenziale conseguente alla mancanza di cucina nel periodo tra lo smontaggio della cucina difettosa fino all'installazione della nuova cucina di una somma, da liquidare equitativamente ed indiziariamente in misura di € 960,00 (+ danno esistenziale) o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
Si noti, che la quantificazione sub d) si basa sul fatto che la famiglia Pt_1
(composta dal sig. dalla sua compagna e dalla loro figlia) sarà sprovvista di cucina per Pt_1
ca. giorni dieci (10); Per quanto al danno non patrimoniale (esistenziale) sofferto, ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice;
Per quanto al danno patrimoniale quantificato in € 960,00, in questi 10 giorni la famiglia dovrà recarsi fuori casa per tutti i pasti. Quindi si propone il seguente calcolo:
Giorni Colazione (€ Pranzo (€ 13 Cena (€ 15 /
4 / persona)
/ persona) persona)
1 12,00 € 39,00 € 45,00 €
2 12,00 € 39,00 € 45,00 €
3 12,00 € 39,00 € 45,00 €
4 12,00 € 39,00 € 45,00 €
5 12,00 € 39,00 € 45,00 €
pagina 2 di 12 6 12,00 € 39,00 € 45,00 €
7 12,00 € 39,00 € 45,00 €
8 12,00 € 39,00 € 45,00 €
9 12,00 € 39,00 € 45,00 €
10 12,00 € 39,00 € 45,00 €
Sub-totale 120,00 € 390,00 € 450,00 €
Totale 960,00 €
e. oltre interessi legali e di mora e rivalutazione.
In via subordinata:
4. Nella non creduta ipotesi che il giudice dovesse concludere che, nonostante la gravita dell'inadempimento, la risoluzione del contratto di appalto non fosse giustificata, condannare la convenuta CP_2
a. risarcire il danno effettivo derivante dal rifacimento da parte di una società terza di tutti gli elementi della cucina che presentano difetti, nonché i costi dei lavori di riparazione;
b. oltre al costo della riparazione dei difetti o della sostituzione degli elettrodomestici della cucina;
c. più il risarcimento di eventuali danni al piano di lavoro in pietra dell'isola di cottura, come descritto sub 2.b;
d. oltre al danno indicato sopra sub.
2.d e sub 2.e;
f. oltre interessi legali, di mora e rivalutazione.
In ogni caso, si chiede
5. sentenza ai sensi dell'art. 96 cpc (vedasi motivazione al punto 17 del ricorso introduttivo);
6. la condanna, anche per quanto riguarda le spese, le competenze e gli onorari, compresi il contributo previdenziale e l'IVA in relazione al presente procedimento, ma anche in relazione al procedimento probatorio (atp) precedente al presente procedimento N. R.G. 1644 / 2023, il tutto aumentato fino al 30% per l'utilizzo di modalità ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014.”; di parte convenuta: “Voglia l'ill. Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, In via preliminare ed assorbente di tutte le ulteriori questioni: 1) accertare e dichiarare la decadenza del sig. Pt_1
dal diritto di far valere i vizi in giudizio, non avendo rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi al venditore. In subordine ad 1): 2) accertare e
pagina 3 di 12 dichiarare prescritta l'azione del sig. avendo avviato l'azione oltre il termine di Pt_1 prescrizione di un anno dalla consegna del bene, ai sensi dell'art. 1495 c.c. B) In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal sig. Pt_1
avendo lo stesso già optato per la riduzione del prezzo in relazione al contratto e non potendo proporre ulteriori domande per i medesimi vizi. 1) In via principale: rigettare integralmente il ricorso di parte in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui Parte_1 all'atto di costituzione e successivi;
2) In estremo subordine, nel merito: di rigettare la domanda di risoluzione del contratto proposta dal sig. in quanto i macchinari elettrici per cucina Pt_1
forniti dalla resistente sono integralmente e pacificamente funzionanti e privi di qualsivoglia vizio. 3) In ulteriore estremo subordine, in via di eccezione riconvenzionale: nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice dichiari la risoluzione del contratto, o che al sig. spetti Pt_1
qualsivoglia importo, si chiede che venga riconosciuto alla resistente un equo indennizzo per
l'uso dei macchinari elettrici per cucina, ai sensi dell'art. 1526 c.c., basato sul valore del bene e sui benefici derivati dal suo utilizzo nonché dall'utilitas creata al ricorrente, quantificando il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. in ogni caso: Condannare il sig. al pagamento delle Pt_1
spese processuali e legali, oltre agli accessori di legge, ai sensi del D.M. 55/2014, anche con riguardo alla manifesta fondatezza delle ragioni del convenuto, ipotesi espressamente prevista dallo stesso DM, e l'aumento previsto di cui all' art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 nonché per la percentuale del 30% prevista per l'atto digitale contenente collegamenti ipertestuali, ossia è fornito del requisito della cd. “navigabilità”.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc del 24.4.2024, redatto in lingua tedesca, il ricorrente, facendo riferimento ad una consulenza tecnica espletata in via di accertamento tecnico preventivo ante causam, sub R.G. 1644/2023, ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento di un contratto concluso il 28.7.2022 con la odierna resistente, avente ad oggetto la vendita, la fornitura ed il montaggio di una cucina (v. doc. 1 della parte ricorrente), che si sarebbe rilevata gravemente viziata.
Tale contratto viene qualificato da parte ricorrente come contratto di appalto ex art. 1655 c.c., anche in quanto i vizi rilevati e meglio descritti in sede di ricorso appaiono attenere, in primo luogo, ad errori nel montaggio della cucina stessa.
pagina 4 di 12 1.2. Parte resistente, costituendosi, ha eccepito l'asserita nullità insanabile della notifica dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 122 cpcm nonché dell'art. 20, comma 9 del DPR 574/1988 e conseguente mancata corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto la notifica via pec non sarebbe stata accompagnata da una traduzione in lingua italiana e parte resistente avrebbe la propria sede legale in Provincia di Vicenza e non all'indirizzo indicato nel ricorso;
inoltre ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano in quanto il ricorrente al momento della stipula del contratto avrebbe avuto la propria residenza ancora in Slovacchia e quindi, contestata la residenza indicata in sede di stipula del contratto di cui è causa, in applicazione del principio generale della competenza territoriale del foro del consumare, il presente ricorso sarebbe dovuto essere presentato alla competente autorità giudiziaria slovacca.
Ancora, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte ai sensi dell'art. 135- bis del Codice del consumo, in quanto il ricorrente avrebbe potuto scegliere di richiedere il ripristino della conformità dei beni al contratto, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o la risoluzione del contratto, ma avrebbe già optato per la quanti minoris, ottenendo una riduzione del prezzo in relazione al contratto e una restituzione parziale del prezzo di un bene difettoso (il "frigo vino").
Allo stesso tempo parte resistente ha eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi al venditore, nonché la prescrizione ai sensi della stessa norma, nonché il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto la parte ricorrente qualificherebbe il contratto come contratto d'opera, per il quale sussisterebbe l'obbligo di mediazione, ai sensi del novellato art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010; in subordine parte resistente ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014.
Parte resistente ha poi chiesto, in mero subordine, la conversione nel rito ordinario a cognizione piena e, conseguente autorizzazione alla chiamata per intervento di terzi, “tra cui falegname, cartongessista e marmista incaricati dei relativi lavori”, non meglio identificati.
Nel merito parte resistente ha eccepito l'impossibilità di risoluzione del contratto ex art. 135 bis del Codice del Consumo, in quanto i macchinari elettrici per cucina forniti dalla resistente sarebbero integralmente e pacificamente funzionanti e privi di qualsivoglia vizio.
Inoltre, nel caso in cui sia dimostrato che i costi per la rimessione in pristino per il venditore sarebbero sproporzionati, il venditore potrebbe legittimamente rifiutare di rendere conformi i beni;
in tale situazione, il consumatore avrebbe diritto a una riduzione proporzionale del prezzo o pagina 5 di 12 alla risoluzione del contratto solo se il venditore non avrebbe effettuato la riparazione o la sostituzione, o se il difetto è talmente grave da giustificare tali rimedi.
Inoltre, in subordine parte resistente, per il caso di risoluzione contrattuale, ha chiesto un indennizzo per l'uso, sulla base dell'art. 1526 c.c.
1.3. Nel corso del giudizio è stato concesso termine a parte ricorrente, ai sensi del comma 5 dell'art. 164 cpc, per integrare la domanda mediante notifica e deposito del ricorso tradotto in lingua italiana, con ulteriore termine per parte convenuta di deposito di comparsa integrativa;
nel corso di causa, il ricorrente ha aderito alla lingua italiana della parte resistente e, a seguito di acquisizione degli atti del procedimento per a.t.p. effettuato ante causam, la causa è giunta in decisione senza assunzione di prove orali.
2. In diritto.
2.1. Parte resistente non ha riproposto le proprie eccezioni preliminari di natura procedurale in sede di precisazione delle conclusioni e ha argomentato, inoltre, esclusivamente nel merito in sede di memoria conclusiva, contenenti le conclusioni precisate, del 3.3.2025, per cui emerge la chiara volontà processuale di rinunciare alle eccezioni non riproposte (cfr. Cass. n. 33767/2019).
2.2. Per dovere di completezza va comunque ribadito che la violazione della norma di cui all'art. 20 comma 9 di cui al dpr n. 574/1988— secondo il quale, gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana— attiene alla notifica e non all'atto in sé, redatto di per sé ammissibilmente in lingua tedesca ex art. 20 comma 1 d.p.r. n. 574/1988 e in quanto tale, non inesistente o nullo, neanche ai sensi dell'art. 23 bis del d.p.r. n. 574/1988, per cui, una volta che la parte resistente si è costituita deve ritenersi sanato ogni vizio della notifica, non essendo il meccanismo di cui all'art. 291 cpc, applicabile, a prescindere se si ritiene la notifica nulla ovvero addirittura inesistente (cfr. tra, le altre, sentenza della Corte d'Appello di Firenze sez. II,
30/11/2018, n.2799, oltre che, da ultima sentenza;
Cass. n. 5663/2018).
Se quindi una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 20 d.p.r. 574/1988 fa apparire la relativa eccezione comunque non irrilevante, potendosi ritenere l'eccezione, in caso di costituzione regolare equiparabile alla nullità di cui all'art. 164 comma 4 cpc, la stessa risulta comunque sanabile e in concreto è stata sanata attraverso idonea integrazione del ricorso in lingua italiana (v. deposito del 6.11.2024 di parte ricorrente), come parte convenuta, in sede di udienza del 7.11.2024 ha implicitamente confermato, facendo riferimento alla propria memoria di pagina 6 di 12 costituzione integrativa, per cui ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi comunque sanata, per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 ultimo comma cpc.
2.3. Come ritenuto poi già in corso di causa, l'originaria eccezione di mancata procedibilità della domanda attorea era altrettanto infondata, in quanto, secondo l'impostazione attorea, tenuto conto della natura di impresa commerciale della convenuta, si tratterebbe nel contratto di cui è causa, di contratto di appalto e non d'opera (mentre parte resistente qualifica il contratto come contratto di compravendita), con conseguente mancata applicabilità della mediazione obbligatoria;
neanche appare applicabile l'art. 3 del d.l. n. 132/2014, il quale prevede espressamente che la negoziazione assistita ivi regolata non si applica “alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
2.4. Parte convenuta non ha chiesto incondizionatamente lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa determinati soggetti terzi, per cui tale richiesta doveva ritenersi sin dall'inizio inammissibile ovvero esplorativa, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 281 undecies ultimo comma cpc.
2.5. A parte la questione della legittimazione ad eccepire il mancato rispetto del foro del consumatore in capo alla impresa resistente, risulta a riguardo dirimente che il ricorrente risulta effettivamente residente dal 2020 in Provincia di Bolzano (v. doc. 29 di parte ricorrente), per cui questo Giudice è sicuramente competente a decidere sulla presente controversia;
né può ritenersi, in base al solo petitum rilevante, che vi sia la competenza del Giudice di Pace, come appare eccepire parte resistente nelle propria memoria di costituzione integrativa.
2.6. Nel merito, va in primo luogo qualificato il rapporto intercorso tra le parti.
Infatti, la prospettazione della parte non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto, a parte che alle deduzioni del ricorrente si contrappongono le difese della resistente, per cui sulla base del principio "iura novit curia" (art. 113, comma 1 c.p.c.) il giudice ha il potere- dovere di assegnare una, anche diversa, qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25787, che cita a sua volta ord. Cassazione civile n. 30607 del 27/11/2018).
Secondo la stessa, condivisibile, giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II,
pagina 7 di 12 26/09/2024, n.25787), in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto.
Tenuto conto di tale criterio della prevalenza, nel presente caso, a mente della natura del contratto e dei documenti contrattuali forniti dallo stesso ricorrente (doc. 1 del ricorrente), appare indubbio, che si tratti prevalentemente di contratto di vendita (e fornitura) di una cucina, complessiva di elettrodomestici, anche se i mobili e gli elettrodomestici che compongono la cucina dovevano essere montati e allestiti a regola d'arte, al fine esclusivo di assicurare l'utilità degli stessi.
2.7. Un tanto non esclude peraltro che anche i vizi di installazione/montaggio possano considerarsi vizi rilevanti.
Infatti, al caso di specie, trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice del Consumo
(d.lgs. 206/2005, anche solo “C.d.C.”), rivestendo il ricorrente, persona fisica, pacificamente la qualifica di consumatore;
quindi, ai sensi dell'art. 131 C.d.C. l'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene (in violazione dell'art. 129 C.d.C.), se l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità, come non appare potersi mettere seriamente in dubbio nel presente caso e, anzi, appare pacifico tre le parti (cfr. a riguardo anche doc. 9 della parte ricorrente).
2.8. Ai sensi dell'art. 133 CdC parte resistente risulta quindi responsabile nei confronti del ricorrente dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene e che si manifestano entro due anni da tale momento;
l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive inoltre, ai sensi del comma 3 della stessa norma, soltanto nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Inoltre, ai sensi dell'art. 135 CdC, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
2.9. Risultano pertanto infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione della parte resistente,
pagina 8 di 12 non avendo parte resistente contestato che la fornitura e il montaggio della cucina oggetto di causa sia avvenuto a gennaio 2023, mentre il procedimento sub RG n. 1644/2023, per l'accertamento di tali vizi, è stato introdotto entro l'anno (come anche la presente causa è stata introdotta in ogni caso entro 26 mesi dalla consegna), per cui, in base al combinato disposto degli artt. 133 e 135 CdC parte resistente risponde nei confronti della parte ricorrente dei vizi accertati in sede di a.t.p. e non risultano applicabili i termini decadenziali e di prescrizione di cui alla disciplina generale del codice civile.
2.10. Sussistono dunque i presupposti che fanno sorgere in capo al consumatore il “diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi”, come stabilito dall'art. 135-bis CdC.
2.11. Deve poi ritenersi ammissibile la scelta di chiedere, in via giudiziale, la risoluzione del contratto, non potendosi ritenere che la mera circostanza addotta dalla parte convenuta, che il ricorrente abbia ottenuto una restituzione parziale del prezzo di un bene difettoso (il "frigo vino"), comporti la scelta del rimedio della riduzione del prezzo, non escludendo tale circostanza la responsabilità della impresa resistente per vizi di conformità dei restanti beni forniti, per i quali parte ricorrente resta quindi libero ad azionare (tutti) i rimedi di legge a sua disposizione.
2.12. Giova evidenziare che, a mente dell'art. 135-bis, comma 4, lett. c) e d) C.d.C. il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater dello stesso Codice, nel caso che il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata la risoluzione del contratto di vendita o se il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
2.13. Nel presente caso pare ovvio come parte ricorrente, richiamandosi all'art. 1453 c.c. sostenga che i vizi di conformità rilevati siano talmente gravi da giustificare la risoluzione del contratto di vendita;
ma anche parte resistente non ha offerto di procedere al ripristino della conformità della cucina, adducendo invece che i costi sarebbero sproporzionati.
2.14. Va poi rilevato che dalla consulenza espletata in sede di a.t.p. ante causam (v. anche doc.
22 di parte ricorrente) emerge che vi sono vari tipi di vizi che il c.t.u. categorizza a) come
“lavorazioni inadeguate”, alle quali, secondo il consulente, si potrebbe ovviare con lavori che stima aver costi di € 2.209,76, b) vizi che il c.t.u. definisce di natura estetica, non ovviabili, per le pagina 9 di 12 quali il c.t.u. stima una riduzione di valore di € 2.022,96, oltre c) ulteriori vizi che il c.t.u. ritiene suscettibili di incidere, anche in futuro, sulla funzione delle parti della cucina colpiti da tali vizi, per i quali il c.t.u. stima dei costi complessivi, per la loro rimozione, in € 2862,00.
2.15. Il c.t.u. ha accertato senza mezzi termini che i vizi accertati sono attribuibili ad un montaggio non a regolare d'arte da parte della convenuta (v. risposta ai quesiti n.
1.2. e n. 2.1) e non ad asseriti interventi ex post di terzi, come peraltro, per quanto sopra, deve presumersi, in assenza di tempestiva offerta di prova contraria precisa da parte della resistente.
2.16. Parte resistente argomenta peraltro, in sintesi, che i vizi accertati e quantificati dal c.t.u. in poco più di € 7000,00, non giustifichino la risoluzione del contratto e comunque parte ricorrente non avrebbe preventivamente chiesto la sostituzione/riparazione, per cui non potrebbe chiedere la risoluzione, ma tali difese in concreto non risultano fondate per le seguenti ragioni.
2.17. In primo luogo il c.t.u. ha accertato vizi non emendabili, per i quali, quindi, già non è possibile rendere i beni conformi all'oggetto del contratto, mediante riparazione e sostituzione, e i quali inficiano però gravemente l'estetica della cucina nel suo complesso (v. a riguardo le foto di cui alla c.t.u. sub doc. 22, pagg. 6 ss.); inoltre, non può ritenersi che vizi di conformità che riguardino sia la funzione, sia l'estetica della cucina oggetto di causa nel suo complesso, quantificati in approssimativamente 16% dell'intero valore della cucina possano ritenersi lievi.
2.18. Va a riguardo tenuto conto che nell'oggetto del contatto si tratta di una cucina, composta da più mobili ed elettrodomestici (come valorizza la stessa parte resistente), ma ex art. 135 quater comma 3, se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi, il che è proprio il presente caso, non conservando il ricorrente un interesse a mantenere il possesso di singoli elettrodomestici e di mobili realizzati su misura, se anche non affetti singolarmente dai vizi accertati dal c.t.u.
2.19. Deve ritenersi quindi che sussistono i presupposti per la richiesta di risoluzione ai sensi dell'art. 135 quater C.d.C., in ordine all'intero contratto, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 135bis comma 5 CdC, secondo cui non spetta al consumatore il diritto alla risoluzione se il vizio
è di solo lieve entità.
pagina 10 di 12 2.20. Il contratto de quo va quindi risolto a mente dell'art. 135bis co. 4 CdC e, ai sensi dell'art. 135 comma 4 CdC parte resistente va condannata alla restituzione della somma pagata a titolo di prezzo di compravendita, pari a € 43.101,00, oltre i soli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. a far data dalla domanda (23.9.2024, v. doc. 26) sino al saldo, trattandosi di debito di valuta.
2.21. Non avendo la resistente stessa chiesto la restituzione dei beni, niente va disposto a riguardo, ma non possono neanche accogliersi le domande attoree in contrasto con il disposto dell'art. 135 quater co. 4 CdC, essendo onere della parte ricorrente restituire i beni, se anche a spese della parte resistente.
2.22. Il ricorrente ha poi chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno patito, ma non ha offerto, tempestivamente, sufficienti prove di pregiudizi patrimoniali effettivamente subiti, che non appaiono in realtà sussistenti, apparendo che lo stesso ricorrente e la sua famiglia abbiano medio tempore utilizzato la cucina, se anche viziata;
né possono essere riconosciuti danni meramente eventuali e, in ipotesi, futuri, ovvero danni non patrimoniali non meglio definiti e comprovati, già in astratto difficilmente configurabili nella presente fattispecie.
È noto, infatti che elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dal ricorrente (cfr. anche
Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n. 8941/2022).
2.23. Infine, non può riconoscersi alla resistente un “equo indennizzo” per l'uso dei macchinari elettrici, non essendo l'art. 1526 c.c. ictu oculi applicabile, sia per materia, sia in quanto non trattasi di inadempimento del compratore;
tenuto conto che il ricorrente ha legittimamente esercitato il suo diritto alla risoluzione non può poi ritenersi che la convenuta abbia diritto ad un risarcimento in conseguenza di un fatto illecito.
3. Le spese di lite vanno a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
3.1. La liquidazione dei compensi avviene in base al d.m. n. 55/2014 (tab. 2 – valore di lite da €
26.000,01 a € 52.000,00), come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo state assunte prove costituende ed avendo la decisione trovato luogo ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c; si applica l'aumento richiesto ex art. 4 comma 1 bis dm n. 55/2014, sussistendovi i presupposti, esclusa la fase di studio.
3.2. Spetta poi al ricorrente la rifusione dei compensi per l'accertamento tecnico preventivo,
pagina 11 di 12 liquidate come da dispositivo, tenuto conto sempre del predetto scaglione di valore applicabile e dell'attività in concreto svolta.
3.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive per iscrizione a ruolo e gli accessori di legge.
3.4. Anche le spese della c.t.u., come liquidate in sede di a.t.p., con decreto del 11.3.2024, vanno poste a definitivo carico della resistente soccombente, con diritto del ricorrente alla rifusione, da parte della resistente, di importi a tale titolo pagati al c.t.u.
3.5. Non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, tenuto conto che non tutte le domande del ricorrente sono state accolte e comunque non risulta che parte resistente abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolto il contratto dd. 28.7.2022 astretto fra le parti in causa, per le ragioni di cui in motivazione,
2. condanna la resistente alla restituzione al Controparte_1
ricorrente dell'importo di € 43.101,00, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 co. 4 c.c. dal 23.9.2024, sino al saldo;
3. condanna la resistente al rimborso, a favore Controparte_1
del ricorrente , delle spese di lite, che liquida per il giudizio di a.t.p. Parte_1
sub RG n. 1644/2023 in € 3056,00 per onorari e € 286,00 per anticipazioni e, per questo giudizio, in € 6.329,00 per onorari e € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge e successive occorrende,
4. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio esperita nel procedimento di a.t.p. sub RG n.
1644/2023 a carico esclusivo della parte resistente Controparte_1
[...]
Bolzano, 16 aprile 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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