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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 13074 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato GRUPPIONI MARCO parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte convenuta CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 11.2.2025
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 7 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio civile/concordatario contratto tra la ricorrente e in CALDERARA DI Controparte_1
RENO il 18/02/2007, unione dalla quale, in data 23/12/2012 il figlio
[...]
. Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 Persona_1
n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi erano separati a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 depositato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Racc. n. 15435330350-2 del
25/06/2020 e sul quale è stato apposto visto autorizzativo del PM in data
06/07/2020.
Chiedeva altresì il ricorrente l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita, la determinazione dell'assegno di mantenimento per la madre in euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente non si costituiva in giudizio.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 18/02/2007 in
CALDERARA DI RENO, vivono separati a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Racc. n.
15435330350-2 del 25/06/2020 e sul quale è stato apposto visto autorizzativo del
PM in data 06/07/2020
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, anche alla luce del disinteresse manifestato dal convenuto con la sua scelta di non presenziare e neanche costituirsi nel presente pagina 2 di 7 giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Come da domanda l'affido del figlio minore saràcondiviso.
Il figlio minorenne deve essere collocato presso il padre,vivendo con lui da anni,dato che la madre si è trasferirsi in Svizzera dal2022 .
La madre potrà incontrare il figlio durante l'anno liberamente previo avviso di almeno7 giorni al padre,
- Vacanze Natalizie: sette giorni con ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal
31 al 6 gennaio di ogni anno. La scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- Vacanze Pasquali: tre giorni con ciascun genitore (dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta al mercoledì successivo). La scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare e concordare preventivamente con il coniuge, entro e non oltre il 30
pagina 3 di 7 maggio di ogni anno;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
Quanto al contributo materno si rileva che il sig. avora come dipendente Pt_1
presso la società Spesa Intelligente S.p.A., con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato..
Negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del presente ricorso ha dichiarato i redditi di seguito indicati:
Unico PF 2021 reddito complessivo € 5.844,00
pagina 4 di 7 Unico PF 2022 reddito complessivo € 12.309,00
Unico PF 2023 reddito complessivo € 21.635,00 (doc. 11 – 12 - 13).
Il sig. intestatario, unitamente alla sorella, di un mutuo con rate mensili Pt_1 di € 930,00 circa ciascuna con scadenza al 24/06/2040 e di altro mutuo, per la copertura assicurativa del primo mutuo, con rate mensili di € 72,00 circa ciascuna, anch'esso con scadenza al 24/06/2040 (doc. 14).
Nulla è dato conoscere in merito alla situazione economica e reddituale della resistente. Tenuto conto dei compiti esclusivi di cura e gestione demandati al padre,si dispone un contributo materno di euro 400,,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese legali non sono ripetibili attesa la natura necessaria del procedimento-
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio civile/concordatario contratto il 18/02/2007 in CALDERARA DI RENO tra
(nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALDERARA DI RENO, atto n. 3 , Parte I , anno 2007 ;
2) dispone che il figlio minore della coppia, sia affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
valutato il preminente interesse del minore, stabilisce che lo stesso abbia residenza con il padre il figlio trascorrerà:
pagina 5 di 7 - Vacanze Natalizie: sette giorni con ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal
31 al 6 gennaio di ogni anno. La scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- Vacanze Pasquali: tre giorni con ciascun genitore (dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta al mercoledì successivo). La scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare e concordare preventivamente con il coniuge, entro e non oltre il 30
pagina 6 di 7 maggio di ogni anno;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
3) pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CALDERARA DI RENO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Dichiara non ripetibili le spese legali.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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