Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 696/2024 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Angelo
Luca Giudice che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante (ammessa al P.S.S.) –
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Giosuè Carducci n. 2, presso lo studio dell'avv. Filippo
Amato che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- appellata (ammessa al P.S.S.)-
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 717/2024 pubblicata il 6 Febbraio 2024, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha condannato la sorella, Controparte_1
, al pagamento nei suoi confronti della somma di € 11.121,48, oltre che delle Parte_1 spese di lite liquidate in € 2.540,00 cha ha distratto in favore dell'Erario.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato l'appello chiedendo Controparte_1
l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Precisate le conclusioni dinanzi al Consigliere istruttore, la causa è stata posta in decisione all'esito della discussione orale del 7 Febbraio 2025 dinanzi al Collegio.
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❖ Motivi di appello
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda dell'appellata diretta ad ottenere l'indennità di occupazione pari al 50% del valore locatizio dell'immobile in comunione ereditaria con la sorella.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta le conclusioni della CTU espletata nel primo grado di giudizio e chiede la rinnovazione dell'accertamento tecnico diretto ad individuare il valore locatizio dell'immobile.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta diretta ad ottenere il rimborso delle migliorie apportate all'immobile in comunione ereditaria.
L'appello è infondato.
La connessione logico-giuridica tra i motivi di appello impone la trattazione unitaria degli stessi.
Come noto, in tema di comunione ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario “pro indiviso” che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/11/2023,
n.31105). Nel caso che ci occupa, con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio, ha manifestato il suo interesse a godere dell'immobile oggetto di Controparte_1 comunione ereditaria con la sorella che lo occupa in via esclusiva per avervi Parte_1 ivi stabilito la propria abitazione familiare. Tale circostanza rende manifesta l'impossibilità di destinare l'immobile in parola ad un uso turnario e paritario, che peraltro non è neanche stato prospettato dall'odierna appellante la quale si è limitata a precisare che l'appellata è in possesso delle chiavi e può accedere all'immobile. Tuttavia, è evidente che la mera possibilità di accesso all'immobile adibito ad uso esclusivo di uno dei comproprietari, non costituisce esercizio del diritto di godimento dello stesso. Ed infatti, l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, integra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/03/2012,
n.5156).
Deve, pertanto, trovare conferma la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di all'indennità di occupazione dalla data della domanda giudiziale, Controparte_1 in assenza di prova che, in data precedente, la stessa avesse chiesto inutilmente alla sorella di utilizzare l'immobile ovvero di percepirne i relativi frutti civili.
Quanto all'importo liquidato, va rammentato che, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17876). Nel caso che ci occupa, la CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio ha chiaramente individuato i parametri cui calcolare l'importo del canone locativo dell'immobile oggetto di causa, rispondendo in maniera puntuale e precisa alle osservazioni critiche dell'appellata allegando i documenti relativi alla “Banca dati delle quotazioni Immobiliari”
e alle quotazioni del mercato per immobili simili in zona con altrettante caratteristiche simili. Ha, in particolare, precisato che la zona in cui ricade il bene oggetto di stima è una zona “semicentrale” ed esattamente una zona “C5”. Ha contestato la classificazione della zona come
“popolare”, precisando che non esistono “zone popolari”, ma zone “centrali”, “semicentrali”,
“periferiche”, “suburbana” ed “extraurbana” e che esistono categorie di immobili aventi destinazioni ordinarie (gruppo A): “civile”, “economico” e “popolare” ecc… e non “zone”. Ha, ancora, ribadito che l'immobile non è un appartamento ristrutturato in tutte le sue parti, tranne che per i wc-bagno, ma non è in condizioni ammalorate, tali da svalutarlo nel suo complesso. Ha, quindi, concluso che il valore attribuito è quello più attendibile, poiché immobili per medesime caratteristiche di zona e dimensioni hanno una valutazione di circa 580,00 € e 670,00 € al mese.
Considerando che il bene non è ristrutturato, ma non è neanche in pessime condizioni, ha confermato il valore assegnato di € 615,60 mensili. Tali conclusioni, che anche il Collegio reputa di condividere, non sono state ulteriormente contestate dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni, né con l'appello quest'ultima ha introdotto efficaci ed ulteriori argomentazioni dirette a confutare le conclusioni cui è giunto il CTU. Deve, pertanto, anche su tale punto trovare conferma la sentenza di primo grado.
Infine, e venendo al terzo motivo di appello, con la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, nel primo grado di giudizio l'odierna appellante si limitava a chiedere la condanna di al rimborso della somma di € 12.740,56 pari al 50% delle Controparte_1 spese dalla stessa sostenute per le migliorie apportate all'immobile. Tuttavia, non vi è alcuna prova che sull'immobile oggetto di causa siano stati realizzati lavori di ristrutturazione e dei costi sostenuti per le opere realizzate. Anzi, dalla CTU espletata è emerso che l'immobile non è ristrutturato. In assenza di un'allegazione dettagliata dei lavori espletati e dei costi sostenuti non può trovare accoglimento la domanda di rimborso formulata dall'appellante. Peraltro, l'appellante non ha neanche precisato se i lavori posti in essere fossero necessari e se per l'effettuazione degli stessi avesse richiesto il preventivo assenso della sorella, ovvero se fossero dei lavori connessi al godimento dell'immobile stesso. In altre parole, la domanda è risultata del tutto sfornita di supporto probatorio e, per tale ragione, rigettata dal primo giudice.
In definitiva, l'appello è rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 dal DM
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento della somma di € 3.400,00 da distrarre in Parte_1
favore dell'Erario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13 da distrarre in favore dell'Erario.
Così deciso all'esito della discussione orale dinanzi alla seconda sezione civile della Corte di
Appello di Palermo in data 07.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo