Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10627/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CF: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato C.F._1
al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore Costarelli
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
n persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 12.11.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320239008698405000 limitatamente alle iscrizioni di natura contributiva di cui ai seguenti avvisi di addebito n.59320130006373681000, n.59320140006027544000,
n.5932015000059966000, n. 59320170006597924000 n.5932019002171284000 e n.59320210000142941000. Ha eccepito, la nullità dell'intimazione di pagamento per: difetto di motivazione e mancata allegazione delle cartelle, omessa notifica delle cartelle esattoriali ed omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione. Ha, altresì, eccepito la nullità
Si è costituito, con memorie depositate il 15.04.2025, l' che ha eccepito: l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha dedotto che, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione, non risulta spirato. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs.
n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca
Con ordinanza del 12.05.2025, dichiarata la contumacia di e della Controparte_3
la causa veniva delegata, per la decisione, al sottoscritto Controparte_4
decidente.
Con provvedimento del 13.05.2025 è stata disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte resistente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. 1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo cosi una opposizione all'iscrizione a ruolo;
che motivi che attengono alla regolarità formale del titolo del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (la nullità dell'intimazione di pagamento per: difetto di motivazione e mancata allegazione delle cartelle, omessa notifica delle cartelle esattoriali ed omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione. Nullità degli avvisi di addebito per: omessa notifica degli avvisi di accertamento, intempestività della notifica e violazione dell'art.25 d.p.r. 602/1973, nullità della notifica degli avvisi di addebito). L'azione promossa va, quindi, qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Infine, parte ricorrente ha eccepito, fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica dell'avviso di addebito (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo l' ha eccepito la tardività Controparte_5
dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, gli avvisi di ricevimento e le ricevute di accettazione Controparte_5
e avvenuta consegna, dai quali è dato evincere la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito impugnati nelle seguenti date: il 06.02.2014, l'avviso di addebito n.59320130006373681000;
21.11.2014, l'avviso di addebito n.59320140006027544000; il 13.07.2015, l'avviso di addebito n.5932015000059966000; il 27.12.2017, l'avviso di addebito n.59320170006597924000; il
16.07.2019 (decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza, 06.07.2019, Cass. N.2047/2016,
n.5347/2018 e n. 10131/2020), l'avviso di addebito n.5932019002171284000; ed infine, il
26.10.2021, l'avviso di addebito n.59320210000142941000.
Priva di pregio è l'eccezione di mancata conformità all'originale della copia fotostatica prodotta. In primo luogo, si evidenzia che la superiore eccezione ha contenuto generico. In merito si osserva che che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che la genuinità della copia di un documento non può essere negata soltanto perché depositato non in originale o in fotocopia certificata (v. tra le tante,
Cass. 13.12.2017, n.29993; Cass. 3.04.2014, n.7775.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 12.11.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa di ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Del pari inammissibili, in quanto tardive, oltre che infondate, sono le eccezioni afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, (decadenza, omessa notifica degli avvisi di accertamento, intempestività
e nullità della notifica) le stesse integrando ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito opposti.
Quanto alle eccezioni afferenti alla nullità dell'intimazione di pagamento (difetto di motivazione, mancata allegazione delle cartelle, omessa notifica delle cartelle esattoriali, omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
). le stesse devono ritenersi inammissibili non avendo fornito parte ricorrente, come era suo preciso onere, la prova della tempestività del ricorso.
Lo stesso non ha, infatti documentato di aver proposto il ricorso entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva
Parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Detti fatti estintivi nella specie ricorrono limitatamente agli avvisi di addebito n.59320130006373681000, n.59320140006027544000, n.5932015000059966000, n.
59320170006597924000.
Quanto agli avvisi di addebito n.5932013000637368100 e n.59320140006027544000 notificati rispettivamente in data 6.02.2014 e 21.11.2014 gli stessi si sono prescritti rispettivamente il
06.02.2019 e il 21.11.2019, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione notificati un data anteriore. In merito a detti avvisi di addebito a nulla rileva la sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla normativa Covid 19 in quanto, normativa, successiva al perfezionarsi della prescrizione.
Quanto agli avvisi di addebito n.5932015000059966000, n. 59320170006597924000,
n.5932019002171284000, tenuto conto della data di notifica degli stessi siccome sopra individuata, il termine naturale di prescrizione sarebbe pervenuto alla sua scadenza naturale rispettivamente il
13.07.2020 (il primo), il 17.12.2022 (il secondo) e il 16.07.2024 (il terzo) Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da (cfr., in particolare, sentenza n. CP_6
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che per l'avviso di addebito n.5932015000059966000 il termine di scadenza della prescrizione è individuato al 3 gennaio 2022. Ne consegue che in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione notificati entro la predetta data i crediti contributivi portati dal suddetto avviso di addebito sono da ritenersi prescritti e pertanto non sono dovuti. Analogamente e da dirsi con riferimento all'avviso di addebito n. 59320170006597924000 per il quale aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, il termine di scadenza della prescrizione è individuato al 22 giugno 2024. Ne consegue che, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione notificati entro la predetta data,
i crediti contributivi portati dal citato avviso di addebito sono da ritenersi prescritti e pertanto non sono dovuti. Viceversa, con riferimento all'avviso di addebito n.5932019002171284000 aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di deposito del ricorso nessun prescrizione risulta perfezionata.
Del pari è da ritenersi per l'avviso di addebito n.59320210000142941000, notificato il 26.10.2021, in merito al quale nessuna prescrizione risulta perfezionata alla data del 12.11.2024, di deposito del ricorso.
L'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato. In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320130006373681000,
n.59320140006027544000, n.5932015000059966000, n. 59320170006597924000.
Viceversa, sono dovuti in quanto non prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n.
n.5932019002171284000 e n.59320210000142941000.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, si ritiene che le stesse possono essere CP_ compensate nella misura di 1/3 e poste a carico dell' per il restante 2/3 e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato, Salvatore Costarelli.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. n.59320130006373681000, n.59320140006027544000,
n.5932015000059966000, n. 59320170006597924000. e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto
CP_ dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
nel resto rigetta il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in ragione di due terzi, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte. Catania, 16 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi