Articolo 10 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 agosto 1995
Art. 10. (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione) 1. All' articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione".
Entrata in vigore il 17 agosto 1995
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