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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3223/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 8/11/2019 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 29/11/2024 vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Viggiano, come da mandato in atti Parte_1
parte opponente
contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Savino
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 857/2019, R.G. n. 2060/2019, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ingiungeva ad esso il pagamento della somma di € Controparte_1 Parte_1
13.283,30 oltre interessi ex D.Lgs.n. 231/2002 fino al soddisfo, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza della fattura n. 130/18.
1 Eccepiva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai dato incarico alla società opposta di eseguire lavori, tra l'altro su una strada ad uso pubblico;
in ogni caso eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova in ordine al credito vantato, non potendosi ritenere tale la fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva che, previo accertamento della infondatezza della pretesa creditoria della società opposta, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 28/5/2020 si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1
della opposizione essendo destituita di ogni fondamento, evidenziando che quanto alla strada su cui erano stati eseguiti i lavori, trattavasi di strada privata, cosiddetta “vicinale ad uso pubblico”, sita in
Tito alla C.da Santa Venere, dove si trovano le proprietà dei germani e . Parte_2 Pt_1
Assunti i mezzi di prova richiesti dalle parti, la causa dopo la precisazione delle conclusioni veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della
2 domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più
3 attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie sia documentali che a mezzo delle prove testimoniali assunte, devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Invero tutti i testi escussi hanno confermato che la società opposta ha regolarmente eseguito i lavori descritti nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto e cioè lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo sulla strada vicinale Santa Venere in Tito, ove si trovano le proprietà dell'opponente e del di lui fratello . Parte_2
Il teste escusso all'udienza del 10/3/2023, ha così riferito: “Sono a conoscenza Testimone_1
personalmente dei lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso e pavimentazione della strada vicinale…sita in Tito Santa Venere effettuati dall'impresa nel 2018. Controparte_1
Confermo che i sigg. e si sono recati personalmente presso gli uffici Parte_2 Parte_1
dell' per concordare i lavori affidati e concordare anche il preventivo di spesa. Controparte_2
Sono stato io personalmente al Comune di Tito dall'ing. a chiedere su istanza dei CP_3 Pt_1
un contributo per i lavori di cui sopra e confermo che il Comune ha erogato 1/5 dell'importo fatturato pari a circa 2700 euro sulla base della nostra fattura”.
Ancora il teste , escusso all'udienza del 19/5/2023, ha così riferito: “…posso Testimone_2
confermare che sono stati eseguiti i lavori per conto dei signori e e tanto Parte_1 Parte_2
so in quanto in fase preliminare sono stato il tecnico che ha fatto il sopralluogo di stima dei lavori in qualità di tecnico dell' . Feci il sopralluogo insieme a . I lavori Controparte_2 Parte_2
sono stati eseguiti dall'impresa regolarmente”.
Dall'esame della determina n. 00781/2018 del emerge che, a seguito della richiesta CP_4
di contributo “presentata dal sig. (ndr erroneamente indicato con il nome ), Parte_1 Pt_3
corredata della relativa documentazione giustificativa in ordine alle spese sostenute per i lavori di manutenzione effettuati sulla 'Strada Vicinale S. Venere' per un importo di € 12.350,00 al netto di
IVA, viene stabilito di corrispondere un contributo minimo pari al quinto sulle spese sostenute ovvero del 20% di € 12.350,00, al netto di IVA corrispondente ad un importo complessivo di €
2.717,00” da corrispondersi in favore della impresa . CP_1
4 Agli atti vi è anche depositata la richiesta di contributo formulata dal al , Pt_1 CP_4
presentata in data 19/9/2018.
Tali risultanze smentiscono l'assunto dell'opponente in ordine ad una non conoscenza dei lavori nonché alla inesistenza del conferimento dell'incarico alla impresa di Controparte_1
fornitura del materiale e della conseguente esecuzione dei lavori di manutenzione della strada.
Pertanto può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del credito vantato dalla società opposta, come portato dal decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto confermato.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 857/2019, R.G. n. 2060/2019, emesso dal Tribunale di Potenza, proposta da con Parte_1
atto di citazione regolarmente notificato alla nella persona del suo Controparte_2 CP_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che va pertanto dichiarato esecutivo;
2)condanna l'opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della Controparte_5
che liquida in complessivi € 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
spese forfetarie, come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, li 25/02/2025
Il G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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