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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 257 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 257 2024 R.G. posto in decisione con decreto reso in data 5.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA A. VESPUCCI N.
91, presso lo studio dell'avv. RAMETTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA
VESPUCCI N. 91, presso lo studio dell'avv. GILIBERTO SANTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 22.1.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 29.3.1969 e che dall'unione nascevano tre figlie, tutte Controparte_1
maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della moglie nella misura mensile di euro 250,00.
All'udienza dell'8.10.2024 innanzi al Giudice delegato comparivano i difensori di entrambe le parti che rappresentavano la possibilità di una definizione bonaria della lite e, pertanto, chiedevano rinvio al fine di formalizzare l'accordo.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024 rappresentava di aver Controparte_1
raggiunto il seguente accordo con la ricorrente per la definizione bonaria della lite:
1. i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi;
2. la casa sita in Avola (SR) in via Arch. M. Carnilivari, 17, già divisa in due distinte unità immobiliari dotate di separato ingresso sarà abitata, quanto al primo piano, interamente rifinito perché casa coniugale, dalla sig.ra la quale continuerà ad avere la piena disponibilità della mobilia Pt_1
acquistata in costanza di matrimonio e di tutti i suppellettili senza alcuna pretesa economica da parte del sig. ; CP_1
3. il sig. , inoltre, si obbliga - per le ragioni sopra esposte - a trasferire la propria CP_1
residenza/domicilio al piano superiore (sub. 2 medesimo immobile dotato di apposito e separato ingresso) apportando ogni miglioria all'appartamento succitato a sue esclusive spese;
inoltre il predetto si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento periodico della moglie la complessiva somma di €. 100,00 (cento/00) mediante accredito su carta prepagata intestata alla sig.ra . Il tutto oltre alle spese straordinarie, Parte_1
necessarie e da sostenersi in favore della stessa nella misura del 50%;
4. le parti dichiarano che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione o con
l'ausilio economico dell'altro coniuge;
5. i coniugi dichiarano altresì che non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi
e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.. Di conseguenza, i predetti, dichiarano di non avere null'altro a pretendere e di ritenersi ampiamente soddisfatti e reciprocamente liberati da ogni pretesa economica;
6. i coniugi dichiarano che i libretti postali e/o i C/C bancari cointestati sono stati accesi al solo fine
pagina 2 di 4 di rendere più agevole la gestione familiare, riconoscendo reciprocamente che i prelievi avvenuti negli anni sono stati effettuati nell'interesse esclusivo della famiglia, precisando che gli stessi sono stati equamente ripartiti tra le parti e dichiarando, pertanto, di non avanzare alcuna pretesa economica relativamente ai rapporti finanziari predetti;
7. L'auto intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, la sig.ra CP_1 Parte_1
accetta siffatta condizione senza richiesta di rimborso e/o pretesa economica nei confronti del marito;
8. La sig.ra , entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a Parte_1 volturare le utenze dacchè intestate, ad oggi, al marito esonerando quest'ultimo da ogni responsabilità/obbligazione pecuniaria nei confronti di terzi.
All'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le conclusioni delle parti e preso atto dell'accordo, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
257/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 29.3.1969 (Atto n. 45,
Parte II, Serie A, Anno 1969), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente pagina 3 di 4 sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 257 2024 R.G. posto in decisione con decreto reso in data 5.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA A. VESPUCCI N.
91, presso lo studio dell'avv. RAMETTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA
VESPUCCI N. 91, presso lo studio dell'avv. GILIBERTO SANTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 22.1.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 29.3.1969 e che dall'unione nascevano tre figlie, tutte Controparte_1
maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della moglie nella misura mensile di euro 250,00.
All'udienza dell'8.10.2024 innanzi al Giudice delegato comparivano i difensori di entrambe le parti che rappresentavano la possibilità di una definizione bonaria della lite e, pertanto, chiedevano rinvio al fine di formalizzare l'accordo.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024 rappresentava di aver Controparte_1
raggiunto il seguente accordo con la ricorrente per la definizione bonaria della lite:
1. i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi;
2. la casa sita in Avola (SR) in via Arch. M. Carnilivari, 17, già divisa in due distinte unità immobiliari dotate di separato ingresso sarà abitata, quanto al primo piano, interamente rifinito perché casa coniugale, dalla sig.ra la quale continuerà ad avere la piena disponibilità della mobilia Pt_1
acquistata in costanza di matrimonio e di tutti i suppellettili senza alcuna pretesa economica da parte del sig. ; CP_1
3. il sig. , inoltre, si obbliga - per le ragioni sopra esposte - a trasferire la propria CP_1
residenza/domicilio al piano superiore (sub. 2 medesimo immobile dotato di apposito e separato ingresso) apportando ogni miglioria all'appartamento succitato a sue esclusive spese;
inoltre il predetto si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento periodico della moglie la complessiva somma di €. 100,00 (cento/00) mediante accredito su carta prepagata intestata alla sig.ra . Il tutto oltre alle spese straordinarie, Parte_1
necessarie e da sostenersi in favore della stessa nella misura del 50%;
4. le parti dichiarano che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione o con
l'ausilio economico dell'altro coniuge;
5. i coniugi dichiarano altresì che non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi
e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.. Di conseguenza, i predetti, dichiarano di non avere null'altro a pretendere e di ritenersi ampiamente soddisfatti e reciprocamente liberati da ogni pretesa economica;
6. i coniugi dichiarano che i libretti postali e/o i C/C bancari cointestati sono stati accesi al solo fine
pagina 2 di 4 di rendere più agevole la gestione familiare, riconoscendo reciprocamente che i prelievi avvenuti negli anni sono stati effettuati nell'interesse esclusivo della famiglia, precisando che gli stessi sono stati equamente ripartiti tra le parti e dichiarando, pertanto, di non avanzare alcuna pretesa economica relativamente ai rapporti finanziari predetti;
7. L'auto intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, la sig.ra CP_1 Parte_1
accetta siffatta condizione senza richiesta di rimborso e/o pretesa economica nei confronti del marito;
8. La sig.ra , entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a Parte_1 volturare le utenze dacchè intestate, ad oggi, al marito esonerando quest'ultimo da ogni responsabilità/obbligazione pecuniaria nei confronti di terzi.
All'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le conclusioni delle parti e preso atto dell'accordo, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
257/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 29.3.1969 (Atto n. 45,
Parte II, Serie A, Anno 1969), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente pagina 3 di 4 sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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