Articolo 7 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 febbraio 1979
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29 luglio 1984
Art. 7. ((Le facolta' di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, cosi' come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse))
Entrata in vigore il 29 luglio 1984