TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4460/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 4460/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni.
TRA
, (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
GN e presso cui elegge domicilio in via SS. Martiri n. 75, Sant'Egidio del Monte
BI (SA)
- Parte Attrice -
E
(p. iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Mazio e presso cui elegge domicilio in Napoli, alla via
S. Pasquale a Chiaia n. 55
- Parte convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione del 01/10/2013 il sig. premetteva di essere Parte_1 proprietario di un fondo sito in Pagani alla via Carlo Tramontano, confinante con l'auto- strada A3 Salerno-Napoli, a pochi chilometri dall'uscita Nocera-Pagani; che il giorno
08/08/2012 alle ore 11.00, sulla scarpata adiacente la carreggiata dell'autostrada, confinate con l'indicato fondo, si sviluppava un incendio che interessava una rilevante superficie del fondo;
che intervenivano i Vigili del Fuoco che provvedevano a spegnere l'incendio; che la responsabilità era da addebitare all' che Controparte_1
era tenuta alla manutenzione ed alla custodia della scarpata da cui si era sviluppato l'incendio, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che il danno ammontava ad € 14.425,00 e che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia nonostante lettera di messa in mora del 29/03/2012 e pertanto citava le innanzi a codesto Controparte_1
Tribunale per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura indicata o a quella somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
con comparsa di costituzione del 03/02/2014, le eccepi- Controparte_1
vano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della parte attrice;
nel merito l'infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti, come prospettati e comunque nessuna responsabilità era addebitabile alla comparente, che abitualmente effettua un costante monitoraggio dell'autostrada onde evitare situazioni di pericolo e contestava anche il quantum debeatur, non corrispondenti al danno subito e concludeva per il rigetto della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva e passiva, nel merito per la sua infondatezza e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale, C.T.U. e sulle precisate conclu- sioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni avanzate da parte convenuta di carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando dagli atti di causa, sia la legittimazione del sig. , quale proprietario del fondo sito in Pagani e interessato dall'incendio e sia Pt_1
pag. 2/4 in capo alla parte convenuta la legittimazione passiva, quale proprietario anche della scarpata che è a ridosso della sede autostradale.
E' risultato dalla espletata prova testimoniale, aldilà della qualità del teste Tes_1
, cognato della parte attrice, che l'incendio era iniziato sulla scarpata adiacente alla
[...] carreggiata direzione Nord dell'autostrada Salerno-Napoli e da lì si era sviluppato fino a raggiungere l'appezzamento di terreno del sig. , provocando danni al fondo;
Pt_1
ciò è confermato dalla documentazione prodotta (rapporto dei VV. FF. che erano intervenuti sul posto, per spegnare l'incendio) che l'incendio di sterpaglie si era sviluppato, il giorno 08/08/2012, lungo la scarpata adiacente l'autostrada A3 Salerno-
Napoli corsia nord e si era poi propagato alla collina sovrastante l'autostrada, che era denominata 'collina San Pantaleone' ed aveva interessato varie zone sia a nord che a sud dell'autostrada SA-NA.
L'espletata C.T.U. ha confermato quanto già specificato nel rapporto di intervento dei
VV.FF. deducendo che “l'incendio ha interessato anche la scarpata di pertinenza della sede autostradale in prossimità del km 34,00, nel luogo in cui il fuoco si è propagato fino al fondo del sig. andando a raggiungere le alborature da Parte_1 frutta ivi presenti”;
per i danni lamentati da parte attrice, il Consulente di Ufficio, ha verificato che l'incendio aveva interessato una superficie di fondo attoreo di circa 350 mq, aveva danneggiato diciannove piante ( di cui 10 di susino, 6 di arance, 2 di mandarino e 1 di ciliegio) disposte in tre filari, che ha quantificato complessivamente in € 7.258,30, in cui sono compresi i costi degli interventi per ripristinare lo stato dei luoghi, per l'acquisto di
19 piante, per la mancata produzione dei frutti e per il successivo periodo di improduttività;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio con riferimento sia al soddisfacimento del nesso di causalità tra evento e danno e sia nella determinazione del quantum debeatur, come sopra specificato ed a cui si rimanda per completezza.
pag. 3/4 Le spese stante quanto è risultato in corso di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. nei Parte_1
confronti delle in persona del legale rapp.te p.t. e per Controparte_1
l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di €
7.258,30, come specificato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione mone- taria a decorrere dal 23/06/2017 di deposito della C.T.U. e fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 217,00 per spese vive, €
3500,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, con attribuzione all'avv. Lorenzo GN per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte convenuta che è tenuta a rimborsarle a parte attrice se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 23/10/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 4460/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni.
TRA
, (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
GN e presso cui elegge domicilio in via SS. Martiri n. 75, Sant'Egidio del Monte
BI (SA)
- Parte Attrice -
E
(p. iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Mazio e presso cui elegge domicilio in Napoli, alla via
S. Pasquale a Chiaia n. 55
- Parte convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione del 01/10/2013 il sig. premetteva di essere Parte_1 proprietario di un fondo sito in Pagani alla via Carlo Tramontano, confinante con l'auto- strada A3 Salerno-Napoli, a pochi chilometri dall'uscita Nocera-Pagani; che il giorno
08/08/2012 alle ore 11.00, sulla scarpata adiacente la carreggiata dell'autostrada, confinate con l'indicato fondo, si sviluppava un incendio che interessava una rilevante superficie del fondo;
che intervenivano i Vigili del Fuoco che provvedevano a spegnere l'incendio; che la responsabilità era da addebitare all' che Controparte_1
era tenuta alla manutenzione ed alla custodia della scarpata da cui si era sviluppato l'incendio, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che il danno ammontava ad € 14.425,00 e che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia nonostante lettera di messa in mora del 29/03/2012 e pertanto citava le innanzi a codesto Controparte_1
Tribunale per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura indicata o a quella somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
con comparsa di costituzione del 03/02/2014, le eccepi- Controparte_1
vano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della parte attrice;
nel merito l'infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti, come prospettati e comunque nessuna responsabilità era addebitabile alla comparente, che abitualmente effettua un costante monitoraggio dell'autostrada onde evitare situazioni di pericolo e contestava anche il quantum debeatur, non corrispondenti al danno subito e concludeva per il rigetto della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva e passiva, nel merito per la sua infondatezza e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale, C.T.U. e sulle precisate conclu- sioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni avanzate da parte convenuta di carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando dagli atti di causa, sia la legittimazione del sig. , quale proprietario del fondo sito in Pagani e interessato dall'incendio e sia Pt_1
pag. 2/4 in capo alla parte convenuta la legittimazione passiva, quale proprietario anche della scarpata che è a ridosso della sede autostradale.
E' risultato dalla espletata prova testimoniale, aldilà della qualità del teste Tes_1
, cognato della parte attrice, che l'incendio era iniziato sulla scarpata adiacente alla
[...] carreggiata direzione Nord dell'autostrada Salerno-Napoli e da lì si era sviluppato fino a raggiungere l'appezzamento di terreno del sig. , provocando danni al fondo;
Pt_1
ciò è confermato dalla documentazione prodotta (rapporto dei VV. FF. che erano intervenuti sul posto, per spegnare l'incendio) che l'incendio di sterpaglie si era sviluppato, il giorno 08/08/2012, lungo la scarpata adiacente l'autostrada A3 Salerno-
Napoli corsia nord e si era poi propagato alla collina sovrastante l'autostrada, che era denominata 'collina San Pantaleone' ed aveva interessato varie zone sia a nord che a sud dell'autostrada SA-NA.
L'espletata C.T.U. ha confermato quanto già specificato nel rapporto di intervento dei
VV.FF. deducendo che “l'incendio ha interessato anche la scarpata di pertinenza della sede autostradale in prossimità del km 34,00, nel luogo in cui il fuoco si è propagato fino al fondo del sig. andando a raggiungere le alborature da Parte_1 frutta ivi presenti”;
per i danni lamentati da parte attrice, il Consulente di Ufficio, ha verificato che l'incendio aveva interessato una superficie di fondo attoreo di circa 350 mq, aveva danneggiato diciannove piante ( di cui 10 di susino, 6 di arance, 2 di mandarino e 1 di ciliegio) disposte in tre filari, che ha quantificato complessivamente in € 7.258,30, in cui sono compresi i costi degli interventi per ripristinare lo stato dei luoghi, per l'acquisto di
19 piante, per la mancata produzione dei frutti e per il successivo periodo di improduttività;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio con riferimento sia al soddisfacimento del nesso di causalità tra evento e danno e sia nella determinazione del quantum debeatur, come sopra specificato ed a cui si rimanda per completezza.
pag. 3/4 Le spese stante quanto è risultato in corso di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. nei Parte_1
confronti delle in persona del legale rapp.te p.t. e per Controparte_1
l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di €
7.258,30, come specificato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione mone- taria a decorrere dal 23/06/2017 di deposito della C.T.U. e fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 217,00 per spese vive, €
3500,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, con attribuzione all'avv. Lorenzo GN per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte convenuta che è tenuta a rimborsarle a parte attrice se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 23/10/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4