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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2862/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000331 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000331 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5258/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Area Controlli e Accertamenti Centralizzati in relazione all'avviso di accertamento n. 250TEGM000331, notificato in data 15/4/2025, e relativo a tributi
Irpef e addizionale IRPEF 2019 con cui veniva accertata per l'anno 2019 un maggiore imponibile ai fini
IRPEF e addizionali di euro 13.680,00. In particolare, veniva contestata al ricorrente l'omessa dichiarazione di redditi di fabbricati per euro 13.680,00 percepiti nell'anno di riferimento in virtù di un contratto di locazione con il Nominativo_1 a luglio del 2018, della durata di sei anni ed un canone mensile di euro 1.200,00; il suddetto contratto era stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa in data
17/7/2018 Serie 3T n. 0006738.
Parte ricorrente eccepiva di non aver mai stipulato alcun contratto di locazione per l'immobile de quo e di non conoscere Nominativo_1 il quale , al pari del Ricorrente_1, ignorava l'esistenza del predetto contratto tant'è che aveva disconosciuto anche la firma apposta sullo stesso. Per tale vicenda era stata presentata denuncia presso la Guardia di Finanza di Aversa .
Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese a favore dell'antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Caserta - e chiedeva il rigetto del ricorso richiamando il principio della imputazione soggettiva dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986. e, segnatamente, la irrilevanza della loro effettiva percezione ai fini fiscali.
In particolare, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 fissa il principio in base al quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, a prescindere dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone.
Ciò premesso, l' Agenzia delle Entrate evidenziava che il contratto di locazione era stato sottoscritto sia dal contribuente che dal conduttore e successivamente registrato da quest'ultimo di tal che era del tutto inverosimile che il Ricorrente_1 non fosse a conoscenza del fatto che un immobile di sua proprietà fosse stato locato.
Pertanto , in assenza di un accertamento della A.G. comprovante la totale falsità del contratto di locazione
, la sola denuncia sporta dal contribuente non era idonea a provare la illegittimità della pretesa tributaria oggetto di contestazione .
La resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A fronte di un contratto di locazione che si appalesa regolarmente stipulato dalle parti , avente ad oggetto un immobile realmente esistente per uso deposito attrezzi e falegnameria , debitamente firmato da locatore e conduttore e corredato dai rispettivi documenti di riconoscimento , successivamente registrato , per il quale non sono state versate le imposte dovute, le dichiarazioni del ricorrente appaiono inverosimili e prive di qualsivoglia oggettivo riscontro che possa consentire una lettura alternativa degli atti processuali .
Come correttamente rilevato dalla resistente richiamando l'art. 26 succitato , le imposte sui canoni di locazione sono dovute a prescindere dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone.
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in E. 1500,00 a favore della resistente ADE oltre accessori se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2862/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000331 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000331 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5258/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Area Controlli e Accertamenti Centralizzati in relazione all'avviso di accertamento n. 250TEGM000331, notificato in data 15/4/2025, e relativo a tributi
Irpef e addizionale IRPEF 2019 con cui veniva accertata per l'anno 2019 un maggiore imponibile ai fini
IRPEF e addizionali di euro 13.680,00. In particolare, veniva contestata al ricorrente l'omessa dichiarazione di redditi di fabbricati per euro 13.680,00 percepiti nell'anno di riferimento in virtù di un contratto di locazione con il Nominativo_1 a luglio del 2018, della durata di sei anni ed un canone mensile di euro 1.200,00; il suddetto contratto era stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa in data
17/7/2018 Serie 3T n. 0006738.
Parte ricorrente eccepiva di non aver mai stipulato alcun contratto di locazione per l'immobile de quo e di non conoscere Nominativo_1 il quale , al pari del Ricorrente_1, ignorava l'esistenza del predetto contratto tant'è che aveva disconosciuto anche la firma apposta sullo stesso. Per tale vicenda era stata presentata denuncia presso la Guardia di Finanza di Aversa .
Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese a favore dell'antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Caserta - e chiedeva il rigetto del ricorso richiamando il principio della imputazione soggettiva dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986. e, segnatamente, la irrilevanza della loro effettiva percezione ai fini fiscali.
In particolare, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 fissa il principio in base al quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, a prescindere dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone.
Ciò premesso, l' Agenzia delle Entrate evidenziava che il contratto di locazione era stato sottoscritto sia dal contribuente che dal conduttore e successivamente registrato da quest'ultimo di tal che era del tutto inverosimile che il Ricorrente_1 non fosse a conoscenza del fatto che un immobile di sua proprietà fosse stato locato.
Pertanto , in assenza di un accertamento della A.G. comprovante la totale falsità del contratto di locazione
, la sola denuncia sporta dal contribuente non era idonea a provare la illegittimità della pretesa tributaria oggetto di contestazione .
La resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A fronte di un contratto di locazione che si appalesa regolarmente stipulato dalle parti , avente ad oggetto un immobile realmente esistente per uso deposito attrezzi e falegnameria , debitamente firmato da locatore e conduttore e corredato dai rispettivi documenti di riconoscimento , successivamente registrato , per il quale non sono state versate le imposte dovute, le dichiarazioni del ricorrente appaiono inverosimili e prive di qualsivoglia oggettivo riscontro che possa consentire una lettura alternativa degli atti processuali .
Come correttamente rilevato dalla resistente richiamando l'art. 26 succitato , le imposte sui canoni di locazione sono dovute a prescindere dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone.
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in E. 1500,00 a favore della resistente ADE oltre accessori se dovuti.