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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 544 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 544 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CAVAGNA FEDERICO ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CAVAGNA FEDERICO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
9.05.2010, a RA (PU), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 25.11.2011 e
21.04.2014, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e secondo quanto congiuntamente concordato con il presente ricorso;
2) ordinare al Comune di RA (PU) di annotare l'emanando provvedimento giudiziario a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 paritario degli stessi presso la madre ed il padre e con permanenza stabile dei medesimi presso la casa che fu coniugale, sita in Cattolica, Via Malatesta n. 18.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
4) assegnare la casa coniugale sita in Cattolica alla Via Malatesta n. 18, completa di tutti gli arredi, ad entrambi i genitori/coniugi che continueranno a viverci, con i figli, alterandosi secondo le modalità ed i tempi appresso indicati e richiamati in premessa;
5) al fine di garantire ai figli minori, ed di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i ricorrenti, continueranno a vivere (come del resto già fanno) con i figli, alternandosi, all'interno della ex casa coniugale per metà settimana ciascuno (dal lunedì al giovedì l'uno e dal venerdì alla domenica l'altra,
e viceversa, e così a seguire);
6) in ragione di questo modello di affidamento condiviso alla pari, nessun contributo al mantenimento per i minori è richiesto da entrambi i coniugi;
7) le parti danno atto di essere cointestatari del c/c 022010148527 presso sul quale Controparte_1 verranno periodicamente addebitate, secondo il sistema della domiciliazione bancaria, le bollette correlate alle utenze poste al servizio della ex casa coniugale (Luce, acqua, gas, ecc.); dichiarano, al riguardo, di voler mantenere attivo ed operativo il succitato rapporto bancario, al solo scopo di garantire il regolare e puntuale pagamento delle utenze dell'immobile e dichiarano, allo stesso tempo, di impegnarsi (come in effetti si impegnano) ad alimentarlo in misura paritaria (50% ciascuno) delle provviste necessarie a far fronte alle succitate spese;
8) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e sportive riguardanti i figli, individuate e regolate secondo il Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, sottoscritto tra il Tribunale di Bologna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di il 09.08.2017 (doc. 6), che si deposita unitamente al presente atto. Pt_2
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, secondo quanto stabilito all'art. 5) del suddetto
Protocollo d'intesa;
9) l'assegno unico per i figli a carico verrà suddiviso al 50% tra i ricorrenti;
10) le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e sempre nell'ottica di garantire ai figli di stare pari tempo con entrambi i genitori;
ulteriori modifiche ai suddetti periodi potranno essere concordati tra i genitori;
11) i coniugi in considerazione della loro indipendenza economica dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque domanda di mantenimento;
12) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
13) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 544 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CAVAGNA FEDERICO ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CAVAGNA FEDERICO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
9.05.2010, a RA (PU), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 25.11.2011 e
21.04.2014, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e secondo quanto congiuntamente concordato con il presente ricorso;
2) ordinare al Comune di RA (PU) di annotare l'emanando provvedimento giudiziario a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 paritario degli stessi presso la madre ed il padre e con permanenza stabile dei medesimi presso la casa che fu coniugale, sita in Cattolica, Via Malatesta n. 18.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
4) assegnare la casa coniugale sita in Cattolica alla Via Malatesta n. 18, completa di tutti gli arredi, ad entrambi i genitori/coniugi che continueranno a viverci, con i figli, alterandosi secondo le modalità ed i tempi appresso indicati e richiamati in premessa;
5) al fine di garantire ai figli minori, ed di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i ricorrenti, continueranno a vivere (come del resto già fanno) con i figli, alternandosi, all'interno della ex casa coniugale per metà settimana ciascuno (dal lunedì al giovedì l'uno e dal venerdì alla domenica l'altra,
e viceversa, e così a seguire);
6) in ragione di questo modello di affidamento condiviso alla pari, nessun contributo al mantenimento per i minori è richiesto da entrambi i coniugi;
7) le parti danno atto di essere cointestatari del c/c 022010148527 presso sul quale Controparte_1 verranno periodicamente addebitate, secondo il sistema della domiciliazione bancaria, le bollette correlate alle utenze poste al servizio della ex casa coniugale (Luce, acqua, gas, ecc.); dichiarano, al riguardo, di voler mantenere attivo ed operativo il succitato rapporto bancario, al solo scopo di garantire il regolare e puntuale pagamento delle utenze dell'immobile e dichiarano, allo stesso tempo, di impegnarsi (come in effetti si impegnano) ad alimentarlo in misura paritaria (50% ciascuno) delle provviste necessarie a far fronte alle succitate spese;
8) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e sportive riguardanti i figli, individuate e regolate secondo il Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, sottoscritto tra il Tribunale di Bologna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di il 09.08.2017 (doc. 6), che si deposita unitamente al presente atto. Pt_2
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, secondo quanto stabilito all'art. 5) del suddetto
Protocollo d'intesa;
9) l'assegno unico per i figli a carico verrà suddiviso al 50% tra i ricorrenti;
10) le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e sempre nell'ottica di garantire ai figli di stare pari tempo con entrambi i genitori;
ulteriori modifiche ai suddetti periodi potranno essere concordati tra i genitori;
11) i coniugi in considerazione della loro indipendenza economica dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque domanda di mantenimento;
12) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
13) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi