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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: errato riconoscimento
REPUBBLICA ITALIANA condizioni di accesso alla pensione - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO risarcimento del danno
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 16/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 506/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRONI FRANCESCO per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DURINI 24 20122 MILANO ITALIA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per CP_1 P.IVA_1 procura come in atti, elettivamente domiciliato in VIALE CAVOUR C/O 164 CP_1
FERRARA; RESISTENTE
OGGETTO: errato riconoscimento condizioni di accesso alla pensione - risarcimento del danno.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 12/07/2024 onveniva in giudizio Parte_1
l innanzi al Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire CP_1 dichiarare di avere diritto al risarcimento del danno a lei derivato dalla erronea comunicazione via mail in data 8.6.2022 dell'Ufficio Fondi Speciali di Bologna dell circa la raggiunta anzianità contributiva, ritenuta idonea al conseguimento CP_1 della pensione “opzione donna”, con decorrenza dal 26.10.2022.
Deduceva che, confidando nella correttezza di detta comunicazione aveva rassegnato le dimissioni da con decorrenza dal 1.11.2022, per Controparte_2 poi apprendere dall'ente previdenziale, che respingeva la domanda di pensione
1 nel frattempo presentata, che il requisito minimo di 35 anni si sarebbe perfezionato alla data del 21.12.2021 con conseguente decorrenza della pensione solamente a partire dal 22.12.2022.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l aveva comunicato al suo patronato CP_1 che erano state erroneamente accreditate n. 2 mensilità contributive non spettanti, in ragione di un'anomalia nel sistema di calcolo dei contributi.
Deducendo la violazione dell'obbligo gravante in capo all'ente, ex art. 54 L. n.
88/1989, di comunicare, a richiesta dell'interessato, i dati relativi alla sua posizione contributiva, la ricorrente concludeva chiedendo la condanna dell al CP_1 risarcimento del danno subito, di natura contrattuale, da quantificarsi in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione, quantificato in complessivi € 3.350,91, come da conteggi del patronato CP_3
2. Costituitosi in giudizio, l'ente resisteva alla proposta azione, deducendo in primo luogo che l'estratto conto contributivo avente valore certificativo non è previsto per il fondo ex-IPOST, tant'è che la relativa domanda del patronato era stata respinta con la precisazione che l'anzianità contributiva posseduta sarebbe stata comunicata successivamente via mail.
Sosteneva che la mancanza della contribuzione necessaria doveva considerarsi immediatamente palese e percepibile dalla ricorrente, peraltro “assistita da soggetti particolarmente qualificati” (cioè il patronato), il che escludeva il nesso di causalità tra la condotta dell'ente e il danno lamentato ed il legittimo affidamento in capo all'assicurata.
Contestava infine la quantificazione dell'asserito danno, sull'assunto che avendo la ricorrente già programmato di non ricevere più la retribuzione a partire dalla cessazione del suo rapporto di lavoro, ciò che aveva perso era tutt'al più il trattamento pensionistico per il periodo 1.11.2022 ed il 11.12.2022.
Inoltre il danno non poteva essere quantificato nell'importo lordo, bensì nell'importo al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, che la lavoratrice avrebbe effettivamente incassato.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda risarcitoria.
3. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa dopo essere stata discussa dalle parti all'odierna udienza, senza necessità di ulteriore istruttoria.
4. Va premesso che le circostanze fattuali dedotte da parte ricorrente in merito alla vicenda sono documentate e comunque non sono in discussione.
2 Esaminando il quadro normativo, si osserva che l'art. 54 L.
9.3.1989 n. 88 dispone: “E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sua da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”. La norma pone a carico dell'ente l'onere di fornire all'assicurato che ne faccia richiesta una corretta informazione circa la propria posizione contributiva”.
La Suprema Corte ha posto in evidenza come l'obbligo di cui alla norma citata abbia natura lato sensu contrattuale, cosicché la colpa si presume ed
è onere dell dimostrare che l'errore non è ad esso imputabile (Cass. Civ. CP_1
6.6.2008 n. 15083). Anche in epoca più recente l'alta Corte ha ribadito che
“Nell'ipotesi in cui l' abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto CP_1 assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 21454 del
19/09/2013, Rv. 628372 – 01; principi ulteriormente ribaditi in Cass. Sez. L-,
Sentenza n. 23050 del 03/10/2017, Rv. 645874 – 01).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che è onere dell (ex art. 1218 c.c.) CP_1 dimostrare che l'errore non è a lui imputabile mentre non ha alcuna rilevanza il fatto che la comunicazione sia rilasciata con un formato (es. Ecocert) piuttosto che un altro (e, addirittura – evidenzia la Corte –, anche se priva di sottoscrizione).
La norma ha chiaramente portata generale, valevole per tutti gli assicurati presso l rientranti nella generale categoria dei lavoratori dipendenti, e certo CP_1 non può ritenersi limitata solo ad alcune gestioni previdenziali ed assistenziali affidate all come vorrebbe intendere l'ente convenuto. CP_1 CP_4
Va infatti evidenziato che l ente che gestiva la Controparte_5 previdenza, l'assistenza, il credito e la mutualità per il personale dipendente di
[...]
è stato soppresso dall'art. 7 comma 2 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. Controparte_2
3 in L. 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede: “Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso”. Il successivo comma 3 stabilisce: “Le funzioni dell sono Pt_2
trasferite all , sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
l CP_1 CP_1 succede in tutti i rapporti attivi e passivi”.
E' dunque del tutto irrilevante che “il fondo PT non permett[a] l'emissione di CP_ ecocert”, come viene affermato nella lettera di reiezione dell di Bologna in data 26.4.2022 (doc. 2 ric.), posto che l'ente è obbligato per legge a rilasciare all'assicurato, a qualunque Fondo e/o Gestione egli appartenga, informazioni aventi valore certificativo sulla propria situazione previdenziale e pensionistica.
Peraltro, parte convenuta non ha inteso chiarire la ragione per la quale il
Fondo ex non permette l'emissione della certificazione, il che lascia presumere Pt_2 che semplicemente si tratti di un ritardo nell'aggiornamento dei sistemi informatici attraverso i quali l'ente procede al rilascio del documento il cui format viene denominato “Ecocert”.
Di questo era, evidentemente, in qualche modo consapevole l'ente che, da una parte ha rigettato l'emissione del c.d. “Ecocert”, dall'altro ha però comunicato che l'ente avrebbe poi risposto via mail. Cosa che è puntualmente avvenuta.
L'ente ha comunicato nel mese di giugno 2022, via mail, alla ricorrente - messaggio del quale l'ente non ha contestato l'invio (doc. 4 ric.) -, che ella avrebbe raggiunto la contribuzione utile per il trattamento pensionistico “opzione donna” con decorrenza dal 26.10.2022.
Che l'ente fosse, perfettamente in grado di rilevare sin dall'inizio l'errore nella registrazione delle mensilità contributive appare, poi, chiaro nella lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal patronato: “A seguito di verifica in fase di simulazione liquidazione pensione è emerso che in estratto conto previdenziale per il periodo 01/08/1994 – 30/09/1994 erano stati accreditati 4 mesi”, invece di 2 mesi (All.
5 . CP_1
Bastava dunque effettuare la simulazione della liquidazione per avvedersi dell'errore nella registrazione dei contributi. E' poi appena il caso di evidenziare come dalla testuale riposta dell si ricavi il dato che l'ente era perfettamente in CP_1 grado di elaborare un estratto conto previdenziale da fornire all'interessata.
L'errore è pertanto chiaramente imputabile all'ente convenuto.
Alcuna responsabilità può peraltro addebitarsi alla ricorrente, la quale si è
4 anche rivolta ad un Patronato, dimostrando così diligenza nel presentare domanda di pensione (Cass.13069/2005, in parte motiva) e non essendo ella parte del rapporto contributivo, intercorrente solo tra l'ente ed il datore di lavoro.
Come di recente osservato dalla Suprema Corte, “proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l'ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell'assicurato, legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti” (così in motivazione Cass. Civ. Sez. L., sentenza n. 4164/2022).
5. A causa di detto errore, ha perduto le retribuzioni dal Parte_1
1.11.2022 al 21.12.2022, che sono state quantificate, sulla base delle buste paga allegate agli atti (doc. 14, doc. 15), in complessivi € 3.350,91 lordi.
Trattasi di danno da lucro cessante.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ove la decisione di cessare l'attività lavorativa risulti riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta inadempiente dell' “spetta al lavoratore il risarcimento del danno, da liquidare in un CP_1 importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati” (Cass. Sez. L., 17/12/2003, n. 19340,
Rv. 569008 – 01; Cass. Sez. L., 15/11/2017, n. 27118, Rv. 646154 - 01).
Deve pertanto essere disattesa l'argomentazione dell'ente secondo cui il risarcimento non può commisurarsi alla retribuzione.
Non risulta nemmeno corretto il rilievo che il risarcimento dovrebbe commisurarsi alla retribuzione netta, posto che, oltre ad essere rimasta priva della retribuzione a causa del recesso anticipato dal rapporto di lavoro, la ricorrente ha dovuto corrispondere ulteriori contributi per raggiungere la provvista necessaria per conseguire la pensione.
Si osserva inoltre che la somma quantificata a titolo di risarcimento da lucro cessante è considerata reddito imponibile, sicché appare più corretto parametrare il danno sulla base della retribuzione considerata al lordo delle ritenute fiscali.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura documentale e non complessa della causa, esclusa la voce per l'attività istruttoria. Il compenso deve essere maggiorato tenuto conto della predisposizione dell'atto per il PCT.
5
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna
l a titolo di risarcimento del danno occorso ad a pagare a CP_1 Parte_1 quest'ultima la somma pari a complessivi € 3.350,91 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna l alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1.339,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ferrara il 16/05/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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