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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DEGRASSI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4300/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250059918052000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore _2, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820250059918052000, relativa all'IRPEF per l'anno 2020 (tassazione separata), con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli intimava il pagamento di € 2.316,95= a seguito di un controllo automatizzato, ex art. 36-bis DPR 600/1973, dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello
Certificazione Unica 2021 per compensi erogati nell'anno 2020, e dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi del contribuente per il periodo d'imposta 2020. Parte ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione dell'esito del controllo automatico (c.d. avviso bonario), evidenziando che, a seguito di reclamo a Banca_1 (pec del 09/08/2024) per mancata notifica - nonostante il ricorrente fosse in casa - e di ulteriore sollecito del 09/05/2025, l'Ufficio postale, con PEC 11/06/2025, ammetteva un errore operativo, dichiarando che la raccomandata - che conteneva l'esito della liquidazione dell'imposta oggetto della cartella odiernamente impugnata - non solo era stata "rinviata al mittente in data 08/07/2024, per errore interno", ma che "successivamente è stata smarrita”, tanto che era stata presentata denuncia alle Autorità competenti in data 16/07/2024. Parte ricorrente ritiene, pertanto, che nessuna colpa possa esserle ascritta per tale mancata consegna. Eccepisce, inoltre, la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Ritiene che l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere il ruolo, avrebbe dovuto nuovamente notificare l'avviso di liquidazione. Fa altresì presente che, già da tempo, aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate il proprio domicilio Digitale (indirizzo PEC) per ricevere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Ritiene che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisca unvizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Con riferimento alla cartella, evidenzia che il rapporto di lavoro subordinato era cessato in data 08/01/2020
e che il datore di lavoro gli aveva corrisposto il TFR, tratteendo le relative ritenute IRPEF nel medesimo anno;
nell'anno successivo (2021) il datore di lavoro ha certificato e comunicato all'Amministrazione finanziaria tale corresponsione. L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provvedere alla riliquidazione delle somme entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e pertanto entro il 31 dicembre 2024. Considerando che la raccomandata contenente l'avviso bonario non è mai stata consegnata né è maturata la compiuta giacenza - come ammesso dallo stesso operatore postale con pec 11/06/2025 - si è in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, che non produce alcun effetto interruttivo o sospensivo dei termini. La cartella notificata in data 25/07/2025, qui impugnata, è il primo atto con cui il sig. Difensore 2 viene a conoscenza della pretesa creditoria. Ne consegue la mancata interruzione dei termini di decadenza e di prescrizione del credito. Eccepisce altresì la nullità della cartella di Pagamento in quanto priva dell'indicazione del calcolo degli interessi. Conclude chiedendo, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato;
in via subordinata, dichiarare non dovute le sanzioni e gli interessi e, per l'effetto, annullare parzialmente l'atto impugnato in relazione a tali voci, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore 3 che, in primo luogo, eccepisce la "violazione del principio del contraddittorio" avendo parte ricorrente contestato la mancata ricezione dell'avviso bonario senza però chiamare in causa anche l'Ente Impositore (Agenzia delle Entrate. Dir. Provinciale di Milano). Relativamente alla eccepita nullità della cartella di pagamento per omesso invio dell'avviso bonario evidenzia che non vi è alcuna prova che la vicenda afferente alla mancata consegna della raccomandata prospettata dal ricorrente abbia ad oggetto l'avviso bonario. Evidenzia che la giurisprudenza è ormai consolidata nel considerare la mancata notifica dell'avviso bonario a seguito di controllo automatico ex art. 36bis come non comportante la nullità del consequenziale atto impositivo (cartella di pagamento), trattandosi di mero procedimento “cartolare” basato sulla dichiarazione del contribuente e non bisognoso, pertanto, di alcuna motivazione, né tantomeno di alcuna comunicazione, diversamente dal caso di controllo formale ai sensi dell'art. 36ter, dove vi è l'obbligo di notificazione dell'avviso bonario. Relativamente alla eccepita decadenza/prescrizione evidenzia che tale eccezione non riguarda l'attività dell'Agenzia Entrate
Riscossione atteso che il tributo è stato iscritto a ruolo il 05.05.2025 e il ruolo consegnato il 10.06.2025.
Contesta anche l'eccezione relativa agli interessi.
Si costituisce con atto di intervento volontario l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano che, in merito all'eccepita nullità della cartella di pagamento per omesso invio dell'avviso bonario, evidenzia le medesime ragioni esposte dall'Agenzia Entrate Riscossione, specificando che l'avviso bonario risulta regolarmente notificato come da interrogazione alle proprie Banche dati. Sulla prescrizione evidenzia che il termine per la liquidazione delle imposte mediante controllo automatizzato è il 31 dicembre del terzo anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è indicato il TFR (presentata nel 2021) ai sensi degli artt. 36-bis DPR 600/1973 e art. 17 TUIR, e che, nel caso, tale termine è stato pienamente rispettato, come evincibile dalla cartella di pagamento nella quale viene evidenziato che la liquidazione è avvenuta non più tardi del 24.06.2024 (data di elaborazione della comunicazione). Il ruolo deve essere reso esecutivo e consegnato all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ne consegue che il termine di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 600/1973 è stato ampiamente rispettato essendo il ruolo stato consegnato all'Agente della riscossione nel mese di giugno 2025 così come riportato in cartella e non contestato da Controparte. Il termine di decadenza applicabile nel caso è dunque quello di 4 anni poiché la liquidazione dell'imposta scaturisce sì da un controllo ex art. 36bis del DPR 600/1973, ma effettuato sulla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta relativamente al TFR/indennità equipollenti di cui all'art. 19 DPR n. 917/1986. La presunta mancata ricezione dell'avviso bonario (che comuque evidenzia essere stato regolarmente notificato) non invalida comunque la cartella di pagamento, perché la comunicazione di irregolarità non è obbligatoria per legge. Specifica che la cartella contiene un dettaglio analitico della pretesa (base imponibile, aliquote, meccanismo di tassazione separata ex art. 17 TUIR, imposta lorda, detrazioni eventualmente applicate, ritenute operate, saldo, sanzioni e interessi) che rende integralmente intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale e consente al contribuente di verificare puntualmente ogni passaggio del calcolo e, se del caso, di censurarlo nel merito. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di
"error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione in questa sede è limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Esaminata la documentazione in atti nonché valutate le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle parti, la
Corte rileva che l'articolo 1, comma 412, della Legge 311/2004 stabilisce che, in esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr
600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, trattandosi di ipotesi nella quale l'imposta non è autoliquidata dal contribuente medesimo, sicché la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d'imposta. In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento relativa a redditi soggetti a tassazione separata deve quindi essere preceduta da apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di tributo non autoliquidato dal contribuente, la preventiva comunicazione rappresenta elemento indispensabile per la quantificazione del debito di imposta.
-La giurisprudenza di legittimità per i redditi soggetti a tassazione separata – disciplinati dall'articolo 17 del TUIR - ha chiarito che l'invio della comunicazione preventiva è sempre necessario. Si tratta di una specificità normativa che trova giustificazione nella natura peculiare di questi redditi e nella necessità di garantire un maggiore livello di tutela al contribuente. Si ritiene quindi che l'invio dell'avviso bonario sia obbligatorio quando, a seguito del controllo automatizzato, emerga una maggiore imposta dovuta rispetto a quella risultante dalla dichiarazione, a causa di una rettifica dei dati basata su informazioni esterne (es. comunicazioni di sostituti d'imposta). Rispetto a quanto riportato nell'atto di intervento dell'Agenzia delle Entrate circa l'avvenuta notifica dell'avviso bonario, ed in particolare al prospetto nel quale evidenzia che la comunicazione n. 0049483021201, elaborata in data 24-06-2024,
Codice atto 60408262115, raccomandata 527638191812 tramite Poste Data 03-07-2024, esito consegna data 16/07/2024, dati aggiornati il 19-07-2024, la Corte rileva che l'Amministrazione avrebbe dovuto concretamente dimostrare di aver spedito la comunicazione preventiva. Il fatto di dare atto nella cartella di pagamento della comunicazione elaborata in data 24-06-2024 con codice atto n. 60408262115, e poi riportare nel corpo dell'atto di costituzione una schermata/una stampa della pagina video, non può assurgere al rango di (contraria) prova documentale, essendo atto interno all'amministrazione, privo di rilevanza giuridica, soprattutto in presenza di un contribuente che ha contestato di non aver mai ricevuto la comunicazione. Ne consegue che non si ritiene possibile presumere che la notifica dell'avviso bonario abbia avuto regolarmente luogo solamente in base alla produzione di un estratto meccanografico, soprattuto anche alla luce delle prove fornite da parte ricorrente che documentano l'invio, con pec 09/08/2024 avente ad oggetto "Reclamo raccomandata 527638191812", a Banca_1 di una lettera di reclamo per mancata notifica della raccomandata n. n. 527638191812, di un ulteriore sollecito il 09/05/2025 e di una comunicazione via pec di Banca 1 spa in data 11/06/2025 che, con riferimento all'impossibilità di ritirare la raccomandata stessa in seguito al rilascio dell'avviso di giacenza del 08/07/2024. ammetteva un errore operativo durante le fasi di lavorazione interne e dichiarava che la raccomandata era stata "rinviata al mittente in data
08/07/2024, per errore interno", e che "successivamente è stata smarrita", con conseguente presentazione, in data 16/07/2024, di denuncia alle Autorità competenti. L'omissione della comunicazione preventiva dell'esito dell'attività di liquidazione prima della cartella di pagamento in materia di tassazione separata, non si ritiene essere è una semplice irregolarità, ma un vizio procedimentale che rende nullo il successivo provvedimento di iscrizione a ruolo e, di conseguenza, la cartella di pagamento emessa sulla base di esso.
Assorbita ogni altra eccezione.
In considerazione della natura della decisione, e del valore della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DEGRASSI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4300/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250059918052000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore _2, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820250059918052000, relativa all'IRPEF per l'anno 2020 (tassazione separata), con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli intimava il pagamento di € 2.316,95= a seguito di un controllo automatizzato, ex art. 36-bis DPR 600/1973, dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello
Certificazione Unica 2021 per compensi erogati nell'anno 2020, e dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi del contribuente per il periodo d'imposta 2020. Parte ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione dell'esito del controllo automatico (c.d. avviso bonario), evidenziando che, a seguito di reclamo a Banca_1 (pec del 09/08/2024) per mancata notifica - nonostante il ricorrente fosse in casa - e di ulteriore sollecito del 09/05/2025, l'Ufficio postale, con PEC 11/06/2025, ammetteva un errore operativo, dichiarando che la raccomandata - che conteneva l'esito della liquidazione dell'imposta oggetto della cartella odiernamente impugnata - non solo era stata "rinviata al mittente in data 08/07/2024, per errore interno", ma che "successivamente è stata smarrita”, tanto che era stata presentata denuncia alle Autorità competenti in data 16/07/2024. Parte ricorrente ritiene, pertanto, che nessuna colpa possa esserle ascritta per tale mancata consegna. Eccepisce, inoltre, la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Ritiene che l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere il ruolo, avrebbe dovuto nuovamente notificare l'avviso di liquidazione. Fa altresì presente che, già da tempo, aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate il proprio domicilio Digitale (indirizzo PEC) per ricevere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Ritiene che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisca unvizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Con riferimento alla cartella, evidenzia che il rapporto di lavoro subordinato era cessato in data 08/01/2020
e che il datore di lavoro gli aveva corrisposto il TFR, tratteendo le relative ritenute IRPEF nel medesimo anno;
nell'anno successivo (2021) il datore di lavoro ha certificato e comunicato all'Amministrazione finanziaria tale corresponsione. L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provvedere alla riliquidazione delle somme entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e pertanto entro il 31 dicembre 2024. Considerando che la raccomandata contenente l'avviso bonario non è mai stata consegnata né è maturata la compiuta giacenza - come ammesso dallo stesso operatore postale con pec 11/06/2025 - si è in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, che non produce alcun effetto interruttivo o sospensivo dei termini. La cartella notificata in data 25/07/2025, qui impugnata, è il primo atto con cui il sig. Difensore 2 viene a conoscenza della pretesa creditoria. Ne consegue la mancata interruzione dei termini di decadenza e di prescrizione del credito. Eccepisce altresì la nullità della cartella di Pagamento in quanto priva dell'indicazione del calcolo degli interessi. Conclude chiedendo, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato;
in via subordinata, dichiarare non dovute le sanzioni e gli interessi e, per l'effetto, annullare parzialmente l'atto impugnato in relazione a tali voci, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore 3 che, in primo luogo, eccepisce la "violazione del principio del contraddittorio" avendo parte ricorrente contestato la mancata ricezione dell'avviso bonario senza però chiamare in causa anche l'Ente Impositore (Agenzia delle Entrate. Dir. Provinciale di Milano). Relativamente alla eccepita nullità della cartella di pagamento per omesso invio dell'avviso bonario evidenzia che non vi è alcuna prova che la vicenda afferente alla mancata consegna della raccomandata prospettata dal ricorrente abbia ad oggetto l'avviso bonario. Evidenzia che la giurisprudenza è ormai consolidata nel considerare la mancata notifica dell'avviso bonario a seguito di controllo automatico ex art. 36bis come non comportante la nullità del consequenziale atto impositivo (cartella di pagamento), trattandosi di mero procedimento “cartolare” basato sulla dichiarazione del contribuente e non bisognoso, pertanto, di alcuna motivazione, né tantomeno di alcuna comunicazione, diversamente dal caso di controllo formale ai sensi dell'art. 36ter, dove vi è l'obbligo di notificazione dell'avviso bonario. Relativamente alla eccepita decadenza/prescrizione evidenzia che tale eccezione non riguarda l'attività dell'Agenzia Entrate
Riscossione atteso che il tributo è stato iscritto a ruolo il 05.05.2025 e il ruolo consegnato il 10.06.2025.
Contesta anche l'eccezione relativa agli interessi.
Si costituisce con atto di intervento volontario l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano che, in merito all'eccepita nullità della cartella di pagamento per omesso invio dell'avviso bonario, evidenzia le medesime ragioni esposte dall'Agenzia Entrate Riscossione, specificando che l'avviso bonario risulta regolarmente notificato come da interrogazione alle proprie Banche dati. Sulla prescrizione evidenzia che il termine per la liquidazione delle imposte mediante controllo automatizzato è il 31 dicembre del terzo anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è indicato il TFR (presentata nel 2021) ai sensi degli artt. 36-bis DPR 600/1973 e art. 17 TUIR, e che, nel caso, tale termine è stato pienamente rispettato, come evincibile dalla cartella di pagamento nella quale viene evidenziato che la liquidazione è avvenuta non più tardi del 24.06.2024 (data di elaborazione della comunicazione). Il ruolo deve essere reso esecutivo e consegnato all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ne consegue che il termine di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 600/1973 è stato ampiamente rispettato essendo il ruolo stato consegnato all'Agente della riscossione nel mese di giugno 2025 così come riportato in cartella e non contestato da Controparte. Il termine di decadenza applicabile nel caso è dunque quello di 4 anni poiché la liquidazione dell'imposta scaturisce sì da un controllo ex art. 36bis del DPR 600/1973, ma effettuato sulla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta relativamente al TFR/indennità equipollenti di cui all'art. 19 DPR n. 917/1986. La presunta mancata ricezione dell'avviso bonario (che comuque evidenzia essere stato regolarmente notificato) non invalida comunque la cartella di pagamento, perché la comunicazione di irregolarità non è obbligatoria per legge. Specifica che la cartella contiene un dettaglio analitico della pretesa (base imponibile, aliquote, meccanismo di tassazione separata ex art. 17 TUIR, imposta lorda, detrazioni eventualmente applicate, ritenute operate, saldo, sanzioni e interessi) che rende integralmente intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale e consente al contribuente di verificare puntualmente ogni passaggio del calcolo e, se del caso, di censurarlo nel merito. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di
"error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione in questa sede è limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Esaminata la documentazione in atti nonché valutate le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle parti, la
Corte rileva che l'articolo 1, comma 412, della Legge 311/2004 stabilisce che, in esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr
600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, trattandosi di ipotesi nella quale l'imposta non è autoliquidata dal contribuente medesimo, sicché la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d'imposta. In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento relativa a redditi soggetti a tassazione separata deve quindi essere preceduta da apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di tributo non autoliquidato dal contribuente, la preventiva comunicazione rappresenta elemento indispensabile per la quantificazione del debito di imposta.
-La giurisprudenza di legittimità per i redditi soggetti a tassazione separata – disciplinati dall'articolo 17 del TUIR - ha chiarito che l'invio della comunicazione preventiva è sempre necessario. Si tratta di una specificità normativa che trova giustificazione nella natura peculiare di questi redditi e nella necessità di garantire un maggiore livello di tutela al contribuente. Si ritiene quindi che l'invio dell'avviso bonario sia obbligatorio quando, a seguito del controllo automatizzato, emerga una maggiore imposta dovuta rispetto a quella risultante dalla dichiarazione, a causa di una rettifica dei dati basata su informazioni esterne (es. comunicazioni di sostituti d'imposta). Rispetto a quanto riportato nell'atto di intervento dell'Agenzia delle Entrate circa l'avvenuta notifica dell'avviso bonario, ed in particolare al prospetto nel quale evidenzia che la comunicazione n. 0049483021201, elaborata in data 24-06-2024,
Codice atto 60408262115, raccomandata 527638191812 tramite Poste Data 03-07-2024, esito consegna data 16/07/2024, dati aggiornati il 19-07-2024, la Corte rileva che l'Amministrazione avrebbe dovuto concretamente dimostrare di aver spedito la comunicazione preventiva. Il fatto di dare atto nella cartella di pagamento della comunicazione elaborata in data 24-06-2024 con codice atto n. 60408262115, e poi riportare nel corpo dell'atto di costituzione una schermata/una stampa della pagina video, non può assurgere al rango di (contraria) prova documentale, essendo atto interno all'amministrazione, privo di rilevanza giuridica, soprattutto in presenza di un contribuente che ha contestato di non aver mai ricevuto la comunicazione. Ne consegue che non si ritiene possibile presumere che la notifica dell'avviso bonario abbia avuto regolarmente luogo solamente in base alla produzione di un estratto meccanografico, soprattuto anche alla luce delle prove fornite da parte ricorrente che documentano l'invio, con pec 09/08/2024 avente ad oggetto "Reclamo raccomandata 527638191812", a Banca_1 di una lettera di reclamo per mancata notifica della raccomandata n. n. 527638191812, di un ulteriore sollecito il 09/05/2025 e di una comunicazione via pec di Banca 1 spa in data 11/06/2025 che, con riferimento all'impossibilità di ritirare la raccomandata stessa in seguito al rilascio dell'avviso di giacenza del 08/07/2024. ammetteva un errore operativo durante le fasi di lavorazione interne e dichiarava che la raccomandata era stata "rinviata al mittente in data
08/07/2024, per errore interno", e che "successivamente è stata smarrita", con conseguente presentazione, in data 16/07/2024, di denuncia alle Autorità competenti. L'omissione della comunicazione preventiva dell'esito dell'attività di liquidazione prima della cartella di pagamento in materia di tassazione separata, non si ritiene essere è una semplice irregolarità, ma un vizio procedimentale che rende nullo il successivo provvedimento di iscrizione a ruolo e, di conseguenza, la cartella di pagamento emessa sulla base di esso.
Assorbita ogni altra eccezione.
In considerazione della natura della decisione, e del valore della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico