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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5302/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio LOSCERBO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Ermete Zacconi, n. 3/A,
RICORRENTE Avv. Eliana Ingrid PARADISI quale curatrice speciale di (figlia Persona_1 dell'adottando), P.M.
INTERVENUTI
* * * OGGETTO: adozione di , nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
C.F._2
* * * CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 nato a [...] il 9 CP_1 agosto 1969, ha domandato di adottare nato in [...] il 21 luglio Parte_1
1991. L'istante ha esposto che:
- ha contratto matrimonio con la signora il 17 settembre 2016; Parte_2
pagina 1 di 5 - la moglie ha un figlio, , che non è mai stato riconosciuto dal padre Parte_1 biologico;
- ha assunto volontariamente e stabilmente il ruolo di figura paterna nei confronti di e di nonno nei confronti di , figlia minore di quest'ultimo, creando Pt_1 Per_1 naturalmente una struttura familiare coesa, affettivamente consolidata e fondata sul principio di reciprocità, cura e rispetto;
- sia l'adottando che la moglie intendono esprimere il proprio consenso;
- il signor tra l'altro, è coniugato con la signora , la Pt_1 Controparte_2 quale perfettamente consapevole del legame affettivo intercorrente tra il marito e l'adottante ha dichiarato di acconsentire all'adozione. La Giudice ha disposto la notifica del ricorso a , adottando, a Parte_1
, madre dell'adottando, ad , moglie Parte_2 Controparte_2 dell'adottando, all'Avv. Eliana Ingrid PARADISI quale curatrice speciale della figlia dell'adottando, e a , padre dell'adottando. Persona_2
Si è costituita l'avv. PARADISI, quale curatrice speciale di , la quale ha Per_1 descritto l'attuale situazione patrimoniale dell'adottante e ha altresì rappresentato che allo stato non è possibile svolgere compiutamente delle valutazioni in merito alla convenienza per la minore dell'adozione del padre da parte del signor CP_1
A tale scopo, all'udienza del 10 luglio 2025, la Giudice ha invitato la stessa curatrice a sentire sui suoi rapporti con l'adottante. Per_1
Nella medesima udienza il ricorrente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo, specificando che:
- ha sposato la signora nel 2017 dopo una convivenza di due o tre Parte_2 anni;
- ha vissuto con loro fin dall'inizio; Pt_1
- il rapporto tra loro è sempre stato molto buono: vanno d'accordo, si vogliono bene, e si aiutano a vicenda;
- vuole adottare perché gli vuole bene e vorrebbe che ereditasse tutto ciò che Pt_1
è suo.
dal canto suo ha dichiarato che: Parte_1
- il signor li è piaciuto fin da subito, perché lo considera un uomo buono;
CP_1
- è andato a stare con lui e sua madre sin da quando hanno iniziato a convivere;
- il suo rapporto con il signor molto buono, gli vuole bene e per lui è come CP_1 un padre;
- desidera essere adottato da lui e vorrebbe che il cognome osse anteposto a CP_1 quello Pt_1
La signora , moglie dell'adottante e madre dall'adottando, ha Parte_2 espresso il proprio consenso all'adozione del figlio da parte del marito e ha altresì dichiarato che all'anagrafe è registrato con il suo cognome e che il Parte_1 nome del padre, che non sa chi sia, è di fantasia. Nell'udienza del 23 ottobre 2025 sono comparsi il signor il signor CP_1 Pt_1
la signora , moglie dell'adottante e madre dell'adottando, la
[...] Parte_2
pagina 2 di 5 signora , moglie dell'adottando, la quale ha espresso il proprio Controparte_2 consenso a che il marito venga adottato dal signor CP_1
L'Avv. Eliana Ingrid PARADISI, curatrice di , figlia dell'adottando, Persona_1 ha dichiarato di aver sentito la bambina, la quale ha confermato le relazioni con il signor Ha aggiunto che la minore -la quale era in braccio al signor che CP_1 CP_1 chiamava “nonno bimbo”- le ha mostrato le foto in cui era con lui e con la nonna e le ha parlato di quello che fa con l'adottante, della casa di campagna di quest'ultimo, in cui sta molto volentieri e in cui ci sono animali, dei quali ha detto i nomi. Ha dichiarato dunque di aderire alla richiesta di adozione.
* * * Ciò posto in fatto, in base agli artt. 9 e 40 legge 218/95 sussiste la giurisdizione italiana. L'art. 38 legge 218/95 recita: (Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).
2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. In Ucraina, Paese d'origine di l'istituto dell'adozione di Parte_1 maggiorenne è disciplinato:
- dall'art. 208, II e III comma, del codice della famiglia che prevede che “in casi eccezionali, il Tribunale può decidere di adottare un adulto che non abbia nè madre né padre o che sia privato delle loro cure. In questo caso, il tribunale tiene conto dello stato civile del genitore adottivo, in particolare dell'assenza di figli propri e di altre circostanze di notevole importanza”;
- dall'art. 211 che sancisce che “in caso di adozione di un maggiorenne, la differenza di età non può essere inferiore a diciotto anni”. Pertanto, la legge ucraina non disciplina il consenso. Deve pertanto ritenersi applicabile la legge italiana, posto che privare il signor della possibilità̀ di essere adottato comporterebbe la violazione di un suo diritto Pt_1 fondamentale quale la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e agli artt. 2 e 32 Cost.. Infatti, in Italia l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenne, per effetto di successivi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. 557/1988, 345/1992, 245/2004; Cass. 354/1999 e soprattutto Cass. 7667/2020), non è più finalizzato (solo) alla tutela dell'interesse dell'adottante, di natura eminentemente patrimoniale, a trasmettere il suo patrimonio e il suo nome a un soggetto al quale sia pagina 3 di 5 legato da rapporti di affetto, ma (anche) al riconoscimento e alla tutela di un rapporto umano affettivo, di tipo familiare, lecito e tutelabile ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost e art. 8 CEDU, di fatto instauratosi tra due persone. La tutela di una tale relazione affettiva, basata sul modello familiare, tra soggetti non legati da alcun rapporto di sangue è prevista qualora tale rapporto sia comprovato. L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata nel caso in esame dalle circostanze allegate in ricorso e confermate all'udienza del 10 luglio 2025 dall'adottante e dall'adottando. In particolare, è emerso che il signor non ha Pt_1 mai conosciuto suo padre e con l'adottante ha un rapporto molto confidenziale. Va infine rilevato che non può essere attribuito rilievo al fatto che non è stato acquisito il consenso del padre naturale all'adozione. Il signor infatti, non è mai stato riconosciuto dal padre biologico, di cui Pt_1 non conosce l'identità, come è confermato anche nel certificato rilasciato dalle autorità ucraine, dove si afferma che “Tale persona in realtà non esiste e le informazioni sul padre sono date dalle parole della madre”. Pertanto, avendo il padre naturale un'identità fittizia, è stato impossibile notificargli il ricorso introduttivo. Sussistono anche gli altri presupposti per l'adozione:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottando, il quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- non ha altri figli;
CP_1
- non è stato in precedenza adottato da altri;
Parte_1
- la madre dell'adottando ( ), coniugata con l'adottante, ha prestato Parte_2 il proprio consenso all'adozione del figlio:
- l'adottando non è mai stato riconosciuto dal proprio padre naturale;
- la moglie del signor , e la curatrice speciale della Pt_1 Controparte_2 figlia dell'adottando, Avv. Eliana Ingrid PARADISI, hanno prestato il loro consenso all'adozione;
- l'adozione conviene a , in quanto in tal modo può ulteriormente Parte_1 consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega al signor da tempo;
CP_1
- non è emerso che l'adottante intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Va inoltre disposto che -conformemente a quanto espressamente chiesto da Pt_1
- l'adottando anteponga il cognome quello
[...] CP_1 Pt_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nato in [...] il [...], da parte di Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...];
[...]
pagina 4 di 5 dispone che l'adottando assuma il cognome nteponendolo al proprio e che pertanto il CP_1 suo cognome divenga “ ; Parte_3 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio LOSCERBO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Ermete Zacconi, n. 3/A,
RICORRENTE Avv. Eliana Ingrid PARADISI quale curatrice speciale di (figlia Persona_1 dell'adottando), P.M.
INTERVENUTI
* * * OGGETTO: adozione di , nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
C.F._2
* * * CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 nato a [...] il 9 CP_1 agosto 1969, ha domandato di adottare nato in [...] il 21 luglio Parte_1
1991. L'istante ha esposto che:
- ha contratto matrimonio con la signora il 17 settembre 2016; Parte_2
pagina 1 di 5 - la moglie ha un figlio, , che non è mai stato riconosciuto dal padre Parte_1 biologico;
- ha assunto volontariamente e stabilmente il ruolo di figura paterna nei confronti di e di nonno nei confronti di , figlia minore di quest'ultimo, creando Pt_1 Per_1 naturalmente una struttura familiare coesa, affettivamente consolidata e fondata sul principio di reciprocità, cura e rispetto;
- sia l'adottando che la moglie intendono esprimere il proprio consenso;
- il signor tra l'altro, è coniugato con la signora , la Pt_1 Controparte_2 quale perfettamente consapevole del legame affettivo intercorrente tra il marito e l'adottante ha dichiarato di acconsentire all'adozione. La Giudice ha disposto la notifica del ricorso a , adottando, a Parte_1
, madre dell'adottando, ad , moglie Parte_2 Controparte_2 dell'adottando, all'Avv. Eliana Ingrid PARADISI quale curatrice speciale della figlia dell'adottando, e a , padre dell'adottando. Persona_2
Si è costituita l'avv. PARADISI, quale curatrice speciale di , la quale ha Per_1 descritto l'attuale situazione patrimoniale dell'adottante e ha altresì rappresentato che allo stato non è possibile svolgere compiutamente delle valutazioni in merito alla convenienza per la minore dell'adozione del padre da parte del signor CP_1
A tale scopo, all'udienza del 10 luglio 2025, la Giudice ha invitato la stessa curatrice a sentire sui suoi rapporti con l'adottante. Per_1
Nella medesima udienza il ricorrente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo, specificando che:
- ha sposato la signora nel 2017 dopo una convivenza di due o tre Parte_2 anni;
- ha vissuto con loro fin dall'inizio; Pt_1
- il rapporto tra loro è sempre stato molto buono: vanno d'accordo, si vogliono bene, e si aiutano a vicenda;
- vuole adottare perché gli vuole bene e vorrebbe che ereditasse tutto ciò che Pt_1
è suo.
dal canto suo ha dichiarato che: Parte_1
- il signor li è piaciuto fin da subito, perché lo considera un uomo buono;
CP_1
- è andato a stare con lui e sua madre sin da quando hanno iniziato a convivere;
- il suo rapporto con il signor molto buono, gli vuole bene e per lui è come CP_1 un padre;
- desidera essere adottato da lui e vorrebbe che il cognome osse anteposto a CP_1 quello Pt_1
La signora , moglie dell'adottante e madre dall'adottando, ha Parte_2 espresso il proprio consenso all'adozione del figlio da parte del marito e ha altresì dichiarato che all'anagrafe è registrato con il suo cognome e che il Parte_1 nome del padre, che non sa chi sia, è di fantasia. Nell'udienza del 23 ottobre 2025 sono comparsi il signor il signor CP_1 Pt_1
la signora , moglie dell'adottante e madre dell'adottando, la
[...] Parte_2
pagina 2 di 5 signora , moglie dell'adottando, la quale ha espresso il proprio Controparte_2 consenso a che il marito venga adottato dal signor CP_1
L'Avv. Eliana Ingrid PARADISI, curatrice di , figlia dell'adottando, Persona_1 ha dichiarato di aver sentito la bambina, la quale ha confermato le relazioni con il signor Ha aggiunto che la minore -la quale era in braccio al signor che CP_1 CP_1 chiamava “nonno bimbo”- le ha mostrato le foto in cui era con lui e con la nonna e le ha parlato di quello che fa con l'adottante, della casa di campagna di quest'ultimo, in cui sta molto volentieri e in cui ci sono animali, dei quali ha detto i nomi. Ha dichiarato dunque di aderire alla richiesta di adozione.
* * * Ciò posto in fatto, in base agli artt. 9 e 40 legge 218/95 sussiste la giurisdizione italiana. L'art. 38 legge 218/95 recita: (Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).
2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. In Ucraina, Paese d'origine di l'istituto dell'adozione di Parte_1 maggiorenne è disciplinato:
- dall'art. 208, II e III comma, del codice della famiglia che prevede che “in casi eccezionali, il Tribunale può decidere di adottare un adulto che non abbia nè madre né padre o che sia privato delle loro cure. In questo caso, il tribunale tiene conto dello stato civile del genitore adottivo, in particolare dell'assenza di figli propri e di altre circostanze di notevole importanza”;
- dall'art. 211 che sancisce che “in caso di adozione di un maggiorenne, la differenza di età non può essere inferiore a diciotto anni”. Pertanto, la legge ucraina non disciplina il consenso. Deve pertanto ritenersi applicabile la legge italiana, posto che privare il signor della possibilità̀ di essere adottato comporterebbe la violazione di un suo diritto Pt_1 fondamentale quale la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e agli artt. 2 e 32 Cost.. Infatti, in Italia l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenne, per effetto di successivi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. 557/1988, 345/1992, 245/2004; Cass. 354/1999 e soprattutto Cass. 7667/2020), non è più finalizzato (solo) alla tutela dell'interesse dell'adottante, di natura eminentemente patrimoniale, a trasmettere il suo patrimonio e il suo nome a un soggetto al quale sia pagina 3 di 5 legato da rapporti di affetto, ma (anche) al riconoscimento e alla tutela di un rapporto umano affettivo, di tipo familiare, lecito e tutelabile ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost e art. 8 CEDU, di fatto instauratosi tra due persone. La tutela di una tale relazione affettiva, basata sul modello familiare, tra soggetti non legati da alcun rapporto di sangue è prevista qualora tale rapporto sia comprovato. L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata nel caso in esame dalle circostanze allegate in ricorso e confermate all'udienza del 10 luglio 2025 dall'adottante e dall'adottando. In particolare, è emerso che il signor non ha Pt_1 mai conosciuto suo padre e con l'adottante ha un rapporto molto confidenziale. Va infine rilevato che non può essere attribuito rilievo al fatto che non è stato acquisito il consenso del padre naturale all'adozione. Il signor infatti, non è mai stato riconosciuto dal padre biologico, di cui Pt_1 non conosce l'identità, come è confermato anche nel certificato rilasciato dalle autorità ucraine, dove si afferma che “Tale persona in realtà non esiste e le informazioni sul padre sono date dalle parole della madre”. Pertanto, avendo il padre naturale un'identità fittizia, è stato impossibile notificargli il ricorso introduttivo. Sussistono anche gli altri presupposti per l'adozione:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottando, il quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- non ha altri figli;
CP_1
- non è stato in precedenza adottato da altri;
Parte_1
- la madre dell'adottando ( ), coniugata con l'adottante, ha prestato Parte_2 il proprio consenso all'adozione del figlio:
- l'adottando non è mai stato riconosciuto dal proprio padre naturale;
- la moglie del signor , e la curatrice speciale della Pt_1 Controparte_2 figlia dell'adottando, Avv. Eliana Ingrid PARADISI, hanno prestato il loro consenso all'adozione;
- l'adozione conviene a , in quanto in tal modo può ulteriormente Parte_1 consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega al signor da tempo;
CP_1
- non è emerso che l'adottante intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Va inoltre disposto che -conformemente a quanto espressamente chiesto da Pt_1
- l'adottando anteponga il cognome quello
[...] CP_1 Pt_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nato in [...] il [...], da parte di Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...];
[...]
pagina 4 di 5 dispone che l'adottando assuma il cognome nteponendolo al proprio e che pertanto il CP_1 suo cognome divenga “ ; Parte_3 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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