Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2025, proposto da
Gio.Fe.Mi di ZU AG e LE S.n.c., Sarubbi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Auletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Esfime di RI Ing. NE IG, Curtain & Windows s.r.l., Auletta Societa' Consortile a r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, silentemente formatosi, sull'istanza presentata dalle ricorrenti al Comune di Auletta in data 10.10.2025 per l'ostensione della documentazione relativa alla fase esecutiva della procedura indetta per l'affidamento dei Lavori di "Adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria comunale in Largo Cappelli e costruzione del nuovo plesso didattico e civic center in via Orto S. Giovanni".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Auletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le società ricorrenti, aggiudicatarie dei lavori di “adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria comunale in Largo Cappelli e costruzione del nuovo plesso didattico e civic center in via Orto S. Giovanni”, indetto dal Comune di Auletta, impugnano il provvedimento negativo tacito formatosi sull’istanza d’accesso presentata in data 10.10.2025.
Espongono che “solo in occasione del sopralluogo del 25.06.2025 – al quale le ricorrenti venivano convocate per la prima volta – esse apprendevano con sorpresa che tutte le lavorazioni OS21, di esclusiva competenza della GIO.FE.MI, risultavano già integralmente eseguite da soggetti ignoti e in assenza di qualsivoglia autorizzazione o informativa”.
Rilevano, poi, che “la documentazione relativa alla direzione lavori, agli ordini di servizio, ai verbali di cantiere, agli stati di avanzamento e alle autorizzazioni rilasciate incide immediatamente sulla loro sfera giuridica, riguardando le lavorazioni che erano contrattualmente di loro competenza e che risultano essere state eseguite da soggetti terzi senza alcuna comunicazione né provvedimento formale di estromissione. Gli atti richiesti, inoltre, sono indispensabili per ricostruire le modalità con cui è stata gestita la fase esecutiva, verificare la legittimità dell’operato della stazione appaltante e della direzione lavori e accertare le ragioni per cui le imprese sono state di fatto escluse dall’esecuzione nonostante fossero titolari delle relative lavorazioni”.
Resiste il Comune di Auletta, eccependo l’inammissibilità della domanda d’accesso, in quanto “mera, quanto indebita, reiterazione di una precedente istanza già integralmente soddisfatta dall’amministrazione resistente il 04.04.2025 (prot. n. 1289)” ed in quanto “non è chiarita, né esplicitata la situazione giuridica che si intende tutelare. Al contempo non è prospettato alcun nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la possibile situazione da tutelare”.
Illustra, inoltre, che “in data 25.09.2025 il direttore dei lavori, accertati gravi ritardi ed inadempienze, avviava il procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, invitando le parti alla presentazione delle proprie controdeduzioni”.
Replicano le ricorrenti che la nuova richiesta di accesso ha “diversa e più ampia portata dell’istanza rispetto a quella precedentemente evasa. Invero, l’istanza del 10.10.2025 ha ad oggetto, tra l’altro: - tutte le comunicazioni indirizzate dalla direzione lavori e dal RUP alla Auletta s.c.a r. ed alla Esfime; - nonché, più in generale, tutta la documentazione afferente alla fase esecutiva successiva al 04.04.2025, ivi compresi verbali, ordini di servizio, stati di consistenza e varianti in corso d’opera. Si tratta, dunque, di documentazione ulteriore, diversa e successiva rispetto a quella oggetto del primo accesso, che per definizione non poteva essere ricompresa nella precedente istanza”.
Su queste basi, il ricorso è stato introitato in decisione.
La domanda è fondata.
Invero, nell’accogliere la prima istanza d’accesso il Comune ha già ritenuto l’esistenza, in capo alle richiedenti, di un interesse difensivo prevalente all’ostensione degli atti dell’esecuzione dei lavori eseguiti da terzi.
Tanto, dunque, deve valere anche in relazione agli ulteriori atti oggetto dell’istanza del 10.10.2025, non essendo state rappresentate evidenze di segno opposto, né obblighi di secretazione in relazione a determinati documenti.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’accesso agli ulteriori atti dei cui alla domanda del 10.10.2025, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO