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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti Giudice
TT NI Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2025 promossa da:
, , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. LOMBARDO VALENTINA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 17/07/1983, assistita e difesa dall'avv. GUARNIERI GIOVANNI e dall'avv. DEBIASI GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 22/2018 pubblicata dal Tribunale di Mantova il 12.01.2018, già modificata con decreto del 17.06.2021 pubblicato il 25.06.2021, nei seguenti termini:
• Quanto al figlio il padre continuerà a corrispondere direttamente Persona_1 al figlio la somma mensile di Euro 250,00 fino al mese di giugno 2026 compreso, a far data dal mese di febbraio 2025. A definizione delle pendenze pregresse, si Parte_1 impegna altresì al pagamento, al figlio , della somma di Euro 550,00 a titolo di Per_1 arretrati di assegni di mantenimento ordinario, Euro 916,22 a titolo di spese straordinarie (quantificate come da precetto notificato il 7.06.2024), nonché Euro 452,00 a titolo di aggiornamento ISTAT per l'anno 2024, con rinuncia della resistente Controparte_2
al precetto notificato il 7.06.2024, per un totale di Euro 1.918,22, da corrispondersi
[...] in quattro rate mensili di Euro 480,00 a partire da fine ottobre 2025, fino a fine gennaio 2026;
• Quanto al figlio , le parti chiedono confermarsi l'assegno di mantenimento Persona_2 ordinario come vigente, comprensivo di rivalutazione ISTAT dal maggio 2022 e con riparto al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, da corrispondersi alla resistente a condizione che Controparte_3 Per_2 comunichi con cadenza semestrale gli esami effettuati e i relativi voti all'indirizzo e-mail del padre;
Email_1
• Il ricorrente si impegna a corrispondere gli arretrati relativi alle Parte_1 spese universitarie e sanitarie del figlio;
Per_2
• Spese integralmente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale la modifica della sentenza n. Parte_1 22/2018, pubblicata il 12.01.2018 dal Tribunale di Mantova, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la coniuge Controparte_1 già parzialmente modificata con decreto del 17.06.2021, pubblicato il 25.06.2021, dal Tribunale di Mantova, chiedendo in particolare la revoca del mantenimento previsto per i figli (n. 6.06.2001) e (n. 14.05.2005). Persona_3 Per_2
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 CP_1 attoree.
Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
***
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi materiali della prole, ormai maggiorenne, cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere omologate dal Tribunale.
Stante l'accordo tra le parti, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 22/2018 pubblicata dal Tribunale di Mantova il 12.01.2018, già modificata con decreto del 17.06.2021 pubblicato il 25.06.2021 così dispone:
1) omologa le condizioni concordate dalle parti come in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 17/10/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
TT NI GI RT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti Giudice
TT NI Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2025 promossa da:
, , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. LOMBARDO VALENTINA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 17/07/1983, assistita e difesa dall'avv. GUARNIERI GIOVANNI e dall'avv. DEBIASI GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 22/2018 pubblicata dal Tribunale di Mantova il 12.01.2018, già modificata con decreto del 17.06.2021 pubblicato il 25.06.2021, nei seguenti termini:
• Quanto al figlio il padre continuerà a corrispondere direttamente Persona_1 al figlio la somma mensile di Euro 250,00 fino al mese di giugno 2026 compreso, a far data dal mese di febbraio 2025. A definizione delle pendenze pregresse, si Parte_1 impegna altresì al pagamento, al figlio , della somma di Euro 550,00 a titolo di Per_1 arretrati di assegni di mantenimento ordinario, Euro 916,22 a titolo di spese straordinarie (quantificate come da precetto notificato il 7.06.2024), nonché Euro 452,00 a titolo di aggiornamento ISTAT per l'anno 2024, con rinuncia della resistente Controparte_2
al precetto notificato il 7.06.2024, per un totale di Euro 1.918,22, da corrispondersi
[...] in quattro rate mensili di Euro 480,00 a partire da fine ottobre 2025, fino a fine gennaio 2026;
• Quanto al figlio , le parti chiedono confermarsi l'assegno di mantenimento Persona_2 ordinario come vigente, comprensivo di rivalutazione ISTAT dal maggio 2022 e con riparto al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, da corrispondersi alla resistente a condizione che Controparte_3 Per_2 comunichi con cadenza semestrale gli esami effettuati e i relativi voti all'indirizzo e-mail del padre;
Email_1
• Il ricorrente si impegna a corrispondere gli arretrati relativi alle Parte_1 spese universitarie e sanitarie del figlio;
Per_2
• Spese integralmente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale la modifica della sentenza n. Parte_1 22/2018, pubblicata il 12.01.2018 dal Tribunale di Mantova, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la coniuge Controparte_1 già parzialmente modificata con decreto del 17.06.2021, pubblicato il 25.06.2021, dal Tribunale di Mantova, chiedendo in particolare la revoca del mantenimento previsto per i figli (n. 6.06.2001) e (n. 14.05.2005). Persona_3 Per_2
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 CP_1 attoree.
Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
***
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi materiali della prole, ormai maggiorenne, cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere omologate dal Tribunale.
Stante l'accordo tra le parti, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 22/2018 pubblicata dal Tribunale di Mantova il 12.01.2018, già modificata con decreto del 17.06.2021 pubblicato il 25.06.2021 così dispone:
1) omologa le condizioni concordate dalle parti come in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 17/10/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
TT NI GI RT
pagina 3 di 3