Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 649/2022 tra
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania De Bonitatibus, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Piazza Quattro Giornate n. 64, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Errichiello e CP_2
Luigi Schiavone, elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale di alla Piazza Municipio n. 1, come da mandato in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione ed in virtù di determinazione Unità di Staff Avvocatura
n. 45 del 15.3.2022.
CONVENUTO
E
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marino presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Viale Carso n. 57, come da procura speciale in atti, giusta rogito per notaio di Roma del 10.1.2022, REP. N. Persona_1
1623, RACC. 1036.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del 26.01.2022 chiedeva Parte_1
al Tribunale di Nola di accertare i fatti avvenuti il 28 settembre 2019 in e dichiarare la responsabilità del convenuto, ai Controparte_1 CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., con
1
Assumeva l'attrice che il giorno 28.9.2019, alle ore 11,00 circa, mentre percorreva in la Via Corso Umberto I, all'altezza del Controparte_1
civico 474 cadeva rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione dissestata, non visibile, non segnalata né delimitata.
A seguito della caduta veniva trasportata presso il Pronto Soccorso della casa di
Cura Ospedale Medico Chirurgico “Villa dei Fiori” nel Comune di Acerra, ove le veniva diagnosticato “frattura dell'epifisi distale del radio, con distacco parcellare. Flc della regione frontale”.
Per il persistere della sintomatologia dolorosa l'attrice si sottoponeva a specifici controlli e cure mediche, lamentando una limitazione funzionale del braccio e mano sinistra, esiti cicatriziali al volto con compromissioni varie a carattere permanente e postumi invalidanti.
A seguito del sinistro dichiarava di avere riportato postumi invalidanti da accertarsi a mezzo CTU.
Affermava la responsabilità dell' per omessa custodia, CP_4
manutenzione e gestione della strada ove si era verificato il sinistro, evidenziando che a nulla erano valsi i tentativi di ottenere bonariamente il risarcimento dei danni, né alcun effetto aveva sortito l'invito al a CP_1
stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e 3 D.L. n. 132/2014.
Si costituiva in giudizio il il quale, in via Controparte_1
preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_3
quale responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione della rete stradale,
[...] in virtù del contratto di appalto stipulato con l' il 17 maggio 2016, CP_4
rep. n. 3737, chiedendo di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna.
Nel merito eccepiva la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 n.3 e
164 c.p.c., l'infondatezza della domanda attorea per genericità dell'atto di citazione e la inesistenza dell'insidia e del trabocchetto, nonché che la causa del sinistro era da ravvisarsi nel comportamento imprudente dell'attrice ovvero determinato da caso fortuito, obiettando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva dell' atteso l'affidamento in della CP_4 Parte_2
manutenzione e gestione del patrimonio stradale alla nella qualità di CP_3
2 Capogruppo della , costituita custode del patrimonio stradale comunale CP_5 di cui all'art. 2 del contratto di appalto rep. 3737 del 17.5.2016.
Con decreto del 8.4.2022 il Tribunale autorizzava l'Ente comunale alla chiamata in causa della CP_3
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva ed eccependo nel merito l'infondatezza della domanda attorea
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletati i mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 22.6.2023, disposta CTU e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione.
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dall'
[...]
CP_4
A mente dell'arti 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
Con riferimento al caso specifico, e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate
3 nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte attrice;
nel detto atto, infatti, la difesa di ha enunciato i fatti presupposti Parte_3 all'atto di opposizione, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
L ha chiamato in causa la assumendo che in virtù del CP_4 CP_3
contratto di appalto stipulato il 17.5.2026, Rep. N. 3737, quest'ultima sarebbe responsabile della manutenzione e gestione della rete stradale, chiedendo di essere manlevato nell'ipotesi di condanna.
Giova rilevare che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae il al dovere di vigilanza e di controllo. CP_1
Il contratto di appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico- giuridico per la realizzazione in concreto dell'opera e non permette il trasferimento della qualità di custode e della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
E' compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà e l'affidamento in appalto non limita né la responsabilità del nei confronti dei terzi CP_1
danneggiati, i quali continuano ad avere come responsabile il unico CP_1
custode della strada.
Dunque, la stipula di un tale contratto, come quello in discorso, non vale ad escludere la responsabilità del nei confronti Controparte_1
degli utenti delle singole strade (cfr. Cass. N. 1146/2015).
Il custode è esente da responsabilità laddove la vittima abbia tenuto una condotta negligente ovvero imprevedibile.
In ossequio ai principi giurisprudenziali consolidati, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e dalla regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
4 Nel caso di specie la caduta causata da un dislivello del manto stradale non può ritenersi imprevedibile, in quanto è prevedibile che la sconnessione del manto stradale possa determinare la caduta del passante, sussistendo di norma la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente.
D'altronde, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato, nemmeno provata in questa sede, non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che “la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra le condizione pericolosa della cosa e
l'agire umano”.
Nell'ipotesi fattuale risulta provato che in data 28 settembre 2019 alle ore 11,00 circa, percorreva la Via Corso Umbero I di Parte_1 CP_1
nei pressi del civico 474 allorquando a causa del dislivello presente sul
[...]
marciapiede, non visibile, non segnalato né delimitato, inciampava e cadendo si provocava una frattura dell'epifisi distale del radio, con distacco parcellare Fcl della regione frontale.
La circostanza è confermata dalla teste , la quale escussa Testimone_1 all'udienza del 29.2.2024 ha riferito: ”Ricordo i fatti del 28.09.2019, io insieme
a e c'eravamo date appuntamento al corso Parte_1 Persona_2
di per andare a prendere, insieme, una tazza di caffè. Erano le CP_1
10.30/11.00 se ben ricordo. Mentre camminavamo lungo il corso ho visto cadere
per terra. L'abbiamo sollevata da terra, aveva il braccio sotto il corpo, Pt_1
e ci siamo accorte che gli occhiali erano rotti e scorreva il sangue dal viso, ma non sapevamo indicare se dalla fronte o dal naso. Le abbiamo dato un bicchiere
d'acqua e abbiamo ben visto che la pavimentazione era mobile, nel senso che sembrava uniforme, ma le mattonelle si muovevano. Posso dire che non c'era nessuna segnalazione, non erano visibile all'occhio in quanto ce ne siamo accorte dopo che l'abbiamo sollevata. Soltanto dove è caduta le Pt_1 mattonelle erano sconnesse. (…) Abbiamo chiamato il marito e l'ha accompagnata alla clinica ad Acerra. Io mi sono poi allontanata insieme alla mia amica che ad oggi è deceduta. La è caduta lungo il corso in Parte_1 prossimità delle pompe funebri (e) in quel momento il corso era affollato.”
Ha precisato: “Ancora oggi lamenta una mancata presa della mano sinistra”.
Le dichiarazioni testimoniali rese risultano concordanti in ordine alla descrizione degli eventi e, da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi
5 documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto altresì conto della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Dunque, le concordi dichiarazioni rese dai testi, riscontrati dalla documentazione versata in atti, portano a ritenere l'effettivo verificarsi dell'evento.
Va dunque affermata la responsabilità del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della strada, obbligato alla manutenzione, risultando dimostrato il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
D'altro canto nessuna prova ha offerto l'Ente Comunale a sua discolpa, a dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, ovvero di una condotta colposa della vittima, circostanze nemmeno enunciate nella difesa del convenuto (Cass.
n. 4051/2023).
Quanto ai danni subiti dalla attrice, il perito incaricato, dott. ha Persona_3
depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato che dal sinistro ha riportato “trauma Parte_1
cranico con ferita lacero-contusa a sede frontale sinistra ed un trauma contusivo del polso omolaterale con frattura dell'epifisi distale del radio”.
L'ausiliario ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, stabilendo: 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea al 50%, con postumi invalidanti al 4% di danno biologico.
Pertanto il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle Tabelle di Milano facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attrice aveva 67 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 4%, il danno va determinato in € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 3.522,06 per il danno biologico, ritenendo congrue le spese mediche per € 115,00
6 Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi sulla somma di € 5.593,56 devalutata alla data del 28.9.2019 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta e per Parte_1
l'effetto condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.708,56 oltre gli interessi legali sulla somma di € 5.593,56 devalutata alla data del 28.9.2019 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'attore in € 1.500,00 per compensi, € 300,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, nonché alle spese di CTU, con attribuzione;
- condanna il in persona del p.t., al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese di lite che liquida in favore della in € 1.200,00 CP_3
per compensi, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge.
Così deciso in Nola, 15 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti
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