Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14735-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 1 aprile 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 14735/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Dominga
Fina, anche in sostituzione dell'Avv. Fazio, per SS Lo RD e l'avv. Valentina Del Grosso, in sostituzione dell'avv. Vinci, per CP_1
è presente per il
[...] Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:50, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14735/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
SS Lo RD ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dagli avv.ti Vincenzo Fazio ( e Dominga Fina Email_1
( per procura allegata all'atto di citazione. Email_2
- attore -
E
( ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_2 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura S. M. Piscitello
( alermo.it) per procura generale alle liti n. 18 CodiceFiscale_2 CP_2
dell'1 giugno 2018 allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -
e
( ), in per- Controparte_3 P.IVA_2
sona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rap-
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
presentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci (
[...]
per procura allegata alla comparsa Email_3
di costituzione e risposta;
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_2
re, al pagamento in favore di SS Lo RD della complessi-
va somma di € 10.554,66, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra SS
Lo RD e il e condanna quest'ultimo, in per- Controparte_2
sona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi
€ 1.873,86, di cui € 180,53 per spese, ed € 1.693,33 per onorari,
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in ragione di 1/3 a carico di SS Lo RD e in ragione di 2/3 a carico del in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2
4) rigetta la domanda di manleva formulata dal Controparte_2
nei confronti di Controparte_3
5) condanna il in persona del suo legale rappre- Controparte_2
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
sentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
liquidate in complessivi € Controparte_3
1.693,33 per compenso professionale, oltre il rimborso spese forfet-
tarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, SS Lo RD ha chiesto la condanna del CP_2
ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c., dei danni – quantificati nel-
[...]
la complessiva somma di € 15.358,54 – da lui subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 30 gennaio 2022, intorno alle CP_2
ore alle ore 18.30, quando l'attore “alla guida del proprio motociclo Honda
CBR 600 F targato CV82808, percorreva diligentemente la Via Eugenio Mo-
rici in a bassa velocità (circa 20 km/h), precedendo altro veicolo, CP_2
allorché, dopo aver svoltato a destra sulla Via Luigi Eredia, in prossimità
del civico n. 66 rovinava improvvisamente sull'asfalto insieme al proprio
motociclo, a causa di un dissesto/anomalia del fondo stradale presente
nella traiettoria della curva, non evitabile … non visibile … né circoscritta
né altrimenti segnalata” Atal fine l'attore ha precisato che “a causa dell'a-
nomalia, … veniva sbalzato dal motociclo battendo gravemente sulla super-
ficie stradale la parte sinistra del corpo ed, in particolare, la mano sinistra;
l'impatto coinvolgeva, altresì, il motociclo che privo del conducente, scivola-
va sull'asfalto, riportando danni materiali evidenti nella carrozzeria e parti
meccaniche” e lesioni personali.
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Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto – oltre a contestare la fon-
datezza della domanda dell'attrice – ha dedotto di avere affidato il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comunale alla Società Risorse
Ambiente Palermo – R.AP. – S.p.A. chiedendo (ed ottenendo)
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
parimente costituita.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
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Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fat-
tispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 30 gennaio 2022 e le condizioni (potenzialmente perico-
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lose) del manto stradale di Via Luigi Eredia, a CP_2
E invero, i testi escussi (da considerarsi attendibili in quanto privi di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) hanno confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di cita-
zione. Il teste ha precisato che “L'incedente è avvenu- Testimone_1
to il 30 gennaio 2022, verso le 18:30, percorrevo con la mia autovettura,
una Alfa Romeo GT, di colore nero, la Via Morici. Davanti a me percorreva
la stessa via, con il suo motociclo, Honda CVR di colore grigio metallizzato,
il mio collega Lo RD SS (stavamo andando in centro a mangia-
re). Giunti all'altezza della Via Eredia, ho visto che il mio collega
nell'affrontare la curva per immettersi nella detta via cadeva improvvisa-
mente a causa del dissesto del manto stradale non visibile a causa del
buio. Preciso che la strada era scarificata … Il mio collega è caduto a terra
sul lato destro. Sono sceso per dargli soccorso e ho visto che aveva delle
escoriazioni alla mano sinistra e lamentava dolori alla stessa mano … Pre-
ciso che non è una strada che percorriamo solitamente. Quel giorno c'era
traffico in Viale Regione ed abbiamo cercato una strada alternativa” [cfr. ver-
bale di udienza del 16 aprile 2024].
La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti che, esibite al teste ha riconosciuto il luogo in es-
se rappresentato come luogo del sinistro (“la strada era scarificata come
risulta dalle fotografie che mi vengono esibite e nelle quali riconosco il luogo
del sinistro” cfr. verbale di udienza cit.), raffiguranti lo stato di dissesto della
Via Luigi Eredia, a [cfr. produzione di parte attrice]. CP_2
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi
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dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_2
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che l'anomalia dell'asfalto si fosse prodotta in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della pubblica Amministrazione né che la stessa fosse segnalata (“il dissesto non era segnalato”; cfr. verbale di udienza cit.).
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), questo giudice ri-
tiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al pre-
detto incidente delle lesioni (“frattura della base del quinto metacarpo della
mano sinistra”) refertate a SS Lo RD presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Civico di in data 30 gennaio 2022 [cfr. relazione del CP_2
C.T.U. dott. , pagg. 4]. Persona_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi
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che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di SS Lo
RD, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali risultanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non po-
tesse essere previsto né, tantomeno, evitato dallo stesso, ove si consideri che il dissesto del manto stradale non potesse essere avvertita, con l'impiego della normale diligenza, in tempo utile per consentire di evitarla,
in considerazione delle non ottimali condizioni di luce (“L'illuminazione
pubblica era presente ma fioca”, ha dichiarato il teste;
cfr. verbale di Tes_1
udienza cit.) e della generale condizione di degrado della sede stradale di cui mai il ha negato la presenza sul luogo del sinistro. Controparte_2
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti del (ente Controparte_2
proprietario della strada), che va quindi condannato a risarcire i danni sofferti da SS Lo RD in conseguenza di esso.
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❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 30 gennaio 2022 hanno provocato ad SS Lo RD una inabilità temporanea parziale di 80
giorni (di cui 40 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 20 giorni al
50% e ulteriori 20 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 3% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoro-
so ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha piena-
mente motivato le proprie conclusioni [relazione cit., pag. 6].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
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Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica
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figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (39 anni), la somma complessiva di € 4.761,00
secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.959,30, da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente (0,810) corri-
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spondente all'età della persona danneggiata.
Non può invece essere accolta un'autonoma voce di risarcimento per il danno morale. Invero “Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e
non in astratto la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale
alla entità ed al tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di
fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvol-
gimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ra-
gionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un
danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva ido-
neità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad
assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contra-
ria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese
quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023,
n. 6444)” (Cass. civ., III, Ord. 20/7/2023, n. 21630).
Nel caso in esame non si rinvengono, invero, elementi da cui presume- re - né l'attore ne ha dato prova - la presenza di " fatti lesivi di significativa ed elevata gravità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debor-
dante devastazione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il riconoscimento anche di un'autonoma voce di risarcimento per danno morale.
Non si ritiene, ancora, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
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tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.175,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 9.936,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ri-
storo esaustivo del danno non patrimoniale patito da Lo RD SS
in conseguenza dell'incidente.
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Deve essere inoltre accordata ad Lo RD SS, quale risarci-
mento del danno patrimoniale, la somma di € 618,66 per le spese docu-
mentate [cfr. produzione parte attrice], che il C.T.U. ha reputato congrue e rife-
ribili all'evento traumatico del 30 gennaio 2022 [relazione cit., pag. 5].
Non può invece essere accordato all'attore (proprietario del motociclo
Honda CBR 600 F targato CV82808) il risarcimento dei (presunti) danni materiali subiti dal motociclo in conseguenza del sinistro del 30 gennaio
2022 atteso che la richiesta non è stata sufficientemente suffragata do-
cumentalmente a ciò non bastando la produzione di una fattura di ripa-
razione emessa da Controparte_4 Parte_1
[...]
, il proprietario di un veicolo incidentato, che voglia farsi risarci-
[...]
re le spese sostenute per la riparazione del mezzo, ha l'onere di dimostra-
re l'entità del danno e degli esborsi effettuati. La prova del danno derivan-
te da sinistro stradale implica quindi un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell'effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.
Nella fattispecie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stes-
so gravante atteso che la produzione in giudizio della sola fattura della carrozzeria, relativa ai lavori di riparazione effettuati sul veicolo incidenta-
to non è sufficiente a dimostrare il danno patito dal proprietario del moto-
ciclo.
L'attore invero ha omesso di provare la corrispondenza dei danni ripor-
tati dal motociclo a seguito del sinistro del 30 gennaio 2022 con quelli elencati nella fattura di riparazione in atti, non avendo allegato -oltre alla
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detta fattura – qualsivoglia documento atto a supporto le proprie allega-
zioni: non è stato allegato, sebbene richiamato, il rapporto della Polizia
stradale intervenuta sui luoghi contenente (presumibilmente) la descri-
zione dei danni materiali riportati dal motociclo in conseguenza del sini-
stro né sono stati allegati dei rilievi fotografici dai quali verificare la sussi-
stenza dei lamentati danni.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 9.936,00 per il dan-
no non patrimoniale e ad € 618,66 per il danno di natura patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del
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credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
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Non può invece trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal nei confronti della Controparte_2 CP_3
Invero, l'art. 6 lett. g del contratto di servizio inter partes del 10 luglio
2020 [cfr. produzione allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'ente convenuto],
attribuisce, tra l'altro, alla predetta società l'attività “di Pronto Intervento
per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi
tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussi-
sta pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, ripristino
di guard-rail esistenti e collocazione di nuovi”.
È evidente, pertanto, che tale attività di “pronto intervento” sia subor-
dinata all'esistenza di una situazione emergenziale di “pericolo immediato
e/o potenziale per la pubblica incolumità”
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Sezione Terza Civile
Era, quindi, onere del provare (o chiedere di provare) che la CP_2
strada teatro dell'evento risultava inserita in un report di ammaloramenti delle sedi viarie monitorate per le quali la (che in forza del nuovo CP_3
contratto di servizio del 10 luglio 2020, art. 6, lett. f e g, non è più re-
sponsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali, ma esclusivamente del servizio di monitoraggio della re-
te stradale cittadina e di pronto intervento), aveva l'obbligo di “Pronto In-
tervento”, essendo tale elemento funzionale a identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale. Prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo raggiunta.
La domanda di manleva, pertanto non può essere accolta.
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Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
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colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
10.554,66) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 15.358,54), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il al pagamento del restante Controparte_2
2/3.
Il deve altresì essere condannato a pagare le spese Controparte_2
processuali sostenute dalla terza chiamata atteso che in for- CP_3
za del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali soste-
nute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a ca-
rico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in rela-
zione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infon-
date, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda mentre, della parte che ha chiamato o fatto chia-
mare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi mani-
festamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abu-
sivo del diritto di difesa (Cass. civ., Ord. n. 26082/2021).
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto
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che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno biologico allegata dall'attore (6%) e quella effettivamente riconosciuta in questa sede (3%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attrice – vanno poste, in via definitiva, per 1/3 a carico della stessa parte attrice e per 2/3 a carico del Controparte_2
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Così deciso a Palermo in data 1 aprile 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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