Art. 8. ((Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sara' stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonche' la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.
2. Il direttore potra' comunque richiedere che venga disposto il comando di non piu' di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potra' essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. Il comando o l'aspettativa, che puo' avere la durata di tre anni e puo' essere riconfermato, sara' disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sara' fissato l'ammontare dell'indennita' da corrispondere per il servizio all'estero))
2. Il direttore potra' comunque richiedere che venga disposto il comando di non piu' di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potra' essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. Il comando o l'aspettativa, che puo' avere la durata di tre anni e puo' essere riconfermato, sara' disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sara' fissato l'ammontare dell'indennita' da corrispondere per il servizio all'estero))