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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA RD Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 103/2025
all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
, Parte_1 Parte_2
Avv. Emanuela Ferrelli appellanti E
CP_1
Avv. Ivanoe Ciocca appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1906/2024 del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva: “accerta e dichiara il diritto del minore alla concessione dell'indennità Persona_1 di accompagnamento nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2018 e il mese di giugno 2019; per l'effetto, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti, n.q. di CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, la differenza tra quanto corrisposto in favore del predetto nel suindicato periodo a titolo di ratei di indennità di frequenza e quanto spettante a titolo di ratei indennità di accompagnamento, oltre interessi legali dal 121°giorno dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante metà, che CP_1 liquida in complessivi euro 932,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.”
2. Avverso tale decisione l'originaria parte ricorrente ha proposto appello, con esclusivo riferimento alla parziale compensazione delle spese processuali, dolendosi della errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è infondato.
5.1. Il Tribunale, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ha ben disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio poiché in presenza di reciproca soccombenza delle parti. Occorre ricordare, infatti, che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetti alle questioni dirimenti, ovvero ancora allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
5.2. Nel caso di specie, la compensazione disposta dal Tribunale ben si giustifica per la reciproca soccombenza delle parti. Il primo giudice, infatti, ha accolto soltanto parzialmente la domanda avanzata dagli odierni appellanti, avendo rilevato che, per lo stesso periodo per il quale essi chiedono il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, hanno percepito i ratei relativi all'indennità di frequenza. Il Tribunale ha altresì evidenziato l'incompatibilità fra le due prestazioni assistenziali e il diritto dei beneficiari a optare per il trattamento più favorevole. Tali statuizioni non sono oggetto di censura da parte degli odierni appellanti. Conseguentemente, il Tribunale ha condannato l' al pagamento delle CP_1 somme corrispondenti alle differenze fra gli importi relativi alle due prestazione per il periodo indicato nel ricorso introduttivo.
5.3. Alla luce della menzionata reciproca soccombenza, dunque, la disposta compensazione delle spese processuali nella gravata sentenza è del tutto legittima e condivisa dall'odierna Corte.
2 6. L'appello deve, dunque, essere respinto.
7. Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
8. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 247,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4 luglio 2025
La Presidente est.
VA RD
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA RD Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 103/2025
all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
, Parte_1 Parte_2
Avv. Emanuela Ferrelli appellanti E
CP_1
Avv. Ivanoe Ciocca appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1906/2024 del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva: “accerta e dichiara il diritto del minore alla concessione dell'indennità Persona_1 di accompagnamento nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2018 e il mese di giugno 2019; per l'effetto, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti, n.q. di CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, la differenza tra quanto corrisposto in favore del predetto nel suindicato periodo a titolo di ratei di indennità di frequenza e quanto spettante a titolo di ratei indennità di accompagnamento, oltre interessi legali dal 121°giorno dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante metà, che CP_1 liquida in complessivi euro 932,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.”
2. Avverso tale decisione l'originaria parte ricorrente ha proposto appello, con esclusivo riferimento alla parziale compensazione delle spese processuali, dolendosi della errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è infondato.
5.1. Il Tribunale, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ha ben disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio poiché in presenza di reciproca soccombenza delle parti. Occorre ricordare, infatti, che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetti alle questioni dirimenti, ovvero ancora allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
5.2. Nel caso di specie, la compensazione disposta dal Tribunale ben si giustifica per la reciproca soccombenza delle parti. Il primo giudice, infatti, ha accolto soltanto parzialmente la domanda avanzata dagli odierni appellanti, avendo rilevato che, per lo stesso periodo per il quale essi chiedono il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, hanno percepito i ratei relativi all'indennità di frequenza. Il Tribunale ha altresì evidenziato l'incompatibilità fra le due prestazioni assistenziali e il diritto dei beneficiari a optare per il trattamento più favorevole. Tali statuizioni non sono oggetto di censura da parte degli odierni appellanti. Conseguentemente, il Tribunale ha condannato l' al pagamento delle CP_1 somme corrispondenti alle differenze fra gli importi relativi alle due prestazione per il periodo indicato nel ricorso introduttivo.
5.3. Alla luce della menzionata reciproca soccombenza, dunque, la disposta compensazione delle spese processuali nella gravata sentenza è del tutto legittima e condivisa dall'odierna Corte.
2 6. L'appello deve, dunque, essere respinto.
7. Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
8. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 247,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4 luglio 2025
La Presidente est.
VA RD
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