Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice on. dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1255/2020 R.G., vertente tra: Parte 1 -in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Capo
- P.IVA 1 ), elettivamente domiciliata in C/da Cresta d'Orlando C/da Malvicino n. 27/A (CF.
n° 577 di Naso (ME), presso lo studio dell'Avv. Daniele Letizia, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Viale
,Regina Margherita n. 125, P.IVA P.IVA 2 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_2 già Controparte_3 con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75,
P.IVA P.IVA 3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Polverino, e,
,
dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via
Adolfo Ravà n. 75;
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 170/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data
06/05/2020, nel procedimento RGN 582/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
proponeva opposizione avverso il Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1
decreto n. 170/2020 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di €
27.688,07 oltre interessi e spese - in favore di a titolo di corrispettivo Controparte 1
per la somministrazione di energia elettrica presso l'immobile sito via Torrente Bruca s.n.c. in Capo
d'Orlando (cod. POD IT001E90521992) nel periodo tra il 1° dicembre 2010 e il 28 febbraio 2014
nonché dal 1° gennaio 2015 al 7 settembre 2015 in cui è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica.
Con comparsa del 23 dicembre 2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 resistendo.
La causa veniva istruita documentalmente con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 1° febbraio 2025 (comunicato il 3 febbraio 2025) la causa veniva assunta in decisione con concessione dei rituali termini di legge per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata, per quanto di seguito specificato. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che [1]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -
anche se eventuale del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo"
-
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt.
633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt.
634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c.,
essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n. 17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto,
invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (V., ex multis, Cass. n.
25584/2018).
Parte 1 riceve la fornitura di energia elettrica da [...] Nella specie è pacifico che presso l'immobile situato in Via Torrente Bruca SNC, a Capo D'Orlando Me CP 1
(cod. POD IT001E90521992) e che la pretesa avanzata dall'opposta non si fonda solo sulle fatture nn. 2716026457 e 2716026549, ma anche sul verbale n. DR3A 001400Z redatto in occasione della verifica, eseguita nei locali dell'attore, dai tecnici di Controparte 4 il 7 settembre 2015; verifica in cui è stato accertato un prelievo abusivo al punto di prelievo intestato alla cliente e realizzato tramite l'applicazione di un magnete sul dispositivo di misurazione, con l'evidente intento di ridurre artificialmente la quantità di energia consumata (v. allegato 5 alla comparsa di costituzione dell'opposta) e da cui è pure derivata una denuncia all'Autorità giudiziaria (v. allegato 6).
Sulla valenza degli accertamenti effettuati dai tecnici dell' CP_1 si è più volte pronunciata la
Suprema Corte, statuendo che “la natura dell'attività svolta dal dipendente dell'CP_1 rientra nel novero delle mansioni svolte dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio e che ai verbali redatti in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica fede e pertanto fanno piena prova in merito alle dichiarazioni riportate e ai fatti ivi accertati. La nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certo in esse la finalità di espletare un servizio che, se pure non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività" (v. Cassazione penale sez. IV, 19/02/2020
n. 7566). Sulla scorta di detto consolidato orientamento, che questo giudice condivide, deve riconoscersi al verbale redatto dal tecnico dell' CP 1 in data 07 settembre 2015, l'efficacia di piena prova in relazione ai fatti accertati in sua presenza e quindi deve considerarsi appurata la circostanza che la l'opponente ha prelevato energia elettrica senza che la stessa fosse correttamente registrata dal misuratore e quindi fatturata.
Si evidenzia, altresì, che è incontestata la circostanza che l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica mediante l'allaccio abusivo fosse in uso alla società opponente, la quale pertanto è
tenuta al pagamento del corrispettivo per l'energia oggetto di prelievo abusivo. Ed è assolutamente ragionevole anche alla luce del diverso standard probatorio del processo civile - ritenere che l'autore della "manomissione" sia l'attore stesso perché questi non ha mai chiesto di provare di non avere apposto il magnete e non si vede quale vantaggio possano mai trarre i terzi dall'alterazione di consumi altrui.
Peraltro, anche qualora la manomissione del contatore fosse attribuibile a terzi, l'utente è comunque responsabile se non prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare tale intervento illecito;
senza tale prova, l'uso abusivo del servizio, anche se causato da interventi fraudolenti altrui, comporta comunque l'addebito dei consumi all'intestatario dell'utenza (v., e.g., Cass., n.
13605/2019).
Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi, si rileva che, laddove venga accertato un prelievo abusivo di energia elettrica presso un punto di dispacciamento, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. 200/1999 e ss.mm.ii. (Cass., n. 13605 cit.), che stabilisce come, in caso di malfunzionamento o manomissione del contatore, l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi e determinare un conguaglio a carico del cliente.
Nel caso di specie ciò è avvenuto mediante i dati forniti da Controparte 4 (gestore e manutentore della rete), che ha determinato i consumi sulla base criterio della "potenza tecnicamente prelevabile".
Siffatto criterio consiste nel moltiplicare la potenza tecnicamente prelevabile dall'utente, in base alle caratteristiche del suo impianto, per le ore di utilizzo stimate e tiene conto che al momento del controllo il rappresentante legale della società Persona 1 · sottoscriveva il verbale di verifica senza nulla dichiarare.
Solo in questa sede l'opponente si è limitata a contestare genericamente il calcolo effettuato dal fornitore, senza fornire elementi che avrebbero potuto giustificare l'applicazione di un diverso metodo di stima dei consumi (ad esempio la dimensione del locale, la presenza di eventuali macchinari, lo storico dei consumi, etc.).
Controparte_1 sulla Alla luce delle superiori considerazioni, i consumi ricostruiti da
Controparte_4 (e che emergono pure dalla tabella riepilogativa - cfr. scorta dei dati forniti da pag. 3 allegato 5 – ove è evidenziata la discrasia tra il consumo fatturato e quello effettivamente erogato) devono considerarsi corretti e l'opposizione va respinta giacché Parte 1 non
ha dato prova di avere adempiuto: infatti le quietanze dalla stessa versate in atti non corrispondono ai periodi oggetto di rilievo differenziale.
Né, beninteso, trova riscontro l'affermazione secondo cui "il rapporto contrattuale per la fornitura di energia elettrica è cessato nell'anno 2014 e, di fatti, in data 22/02/2016 è stata emessa la fattura per chiusura contratto o cessazione» che riporta un totale da pagare pari a zero” (v. memoria istruttoria n. 1 di parte opposta) vuoi perché la stessa ha prodotto fatture successive a tale periodo, relative cioè alle mensilità da febbraio a maggio 2015 con scritto pagato (v., e.g., pag. 63 dell'allegato
"copia ricevute di pagamento fatture energia elettrica"), così indirettamente dimostrando che la fornitura era attiva, vuoi perché la produzione della “fattura di chiusura” è avvenuta con la terza memoria istruttoria ed è pertanto inammissibile, non avendo la parte fornito valide ragioni a supporto della produzione tardiva.
Conseguentemente la proposta opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.
170/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data 06/05/2020, nel procedimento RGN 582/2020, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000,00 ridotti del 25 %
tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
1255/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, così decide:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 170/2020, emesso dal
Tribunale di Patti in data 06/05/2020, nel procedimento RGN 582/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2)Condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in € 5.712,00, pe compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il Patti, 29/04/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Il Giudice on.
Antonino Casdia