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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1805/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
21.10.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Concordia n. 2;
E
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Agliana alla Via G. Pascoli n. 8; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Gardin, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via Filippo
Pacini n. 59;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 21.10.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Controparte_1
13.5.2006 in Montemurlo e precisavano che dall'unione nascevano i figli
(nato il [...]) ed (nata il [...]). Per_1 Per_2
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 586/2023 del 13.7.2923, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 1324/2023) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi deducevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre, attualmente in
Pistoia, via Della Concordia, 2, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli e la loro istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, impegnandosi altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per la loro educazione nel loro percorso di crescita, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi;
3) compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e salvi i migliori accordi che gli stessi dovessero raggiungere volta per volta, il padre avrà diritto di vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera.
2 Per le vacanze natalizie, alternativamente ogni anno, i minori trascorreranno con la madre i giorni dal 24.12 al 31.12 e con il padre dal 1.1 al 6.1. I figli trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Con riferimento alle vacanze estive, il Signor
terrà i figli almeno due settimane consecutive con sé nel periodo CP_1
che verrà individuato ogni anno fra i coniugi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Qualora uno dei coniugi, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione dei figli, gli stessi avranno cura di dame congruo preavviso, via mail e anche telefonicamente (o sms), all'altro genitore;
in tal caso, entrambi i ricorrenti manifestano sin d'ora la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei minori che, momentaneamente, non potessero essere esercitati dall'altro genitore;
4) 1 figli potranno frequentare liberamente i nonni materni e patemi nei rispettivi periodi di affidamento ed i genitori si impegnano a preservare i buoni rapporti, già in essere, tra quest'ultimi e i minori;
5) La casa familiare sita in Montale, via Doriano Monfardini, 32, di proprietà di entrambi i coniugi è stata venduta;
6) i coniugi sono altresì comproprietari di un terreno sito nel Comune di
Montale, frazione Fognano, loc. Camperucci, che verrà posto in vendita ed il ricavato equamente diviso tra i coniugi;
7) Il Signor corrisponderà alla GN entro il giorno 20 CP_1 Pt_1 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia del 2018;
8) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento:
11) I coniugi convengono di comune accordo che entrambi percepiscano la quota loro spettante del beneficio dell'assegno unico:
12) entrambi i coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza ed a fornirsi reciprocamente e tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e, in ogni caso, a portare
3 immediatamente a conoscenza dell'altro degli spostamenti e del soggiorno dei figli in località diverse da quelle quotidiane.
13) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 6.11.2024 ed acquisito il parere del PM in data
4.11.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Montemurlo (PO) in data 13.5.2006 tra i coniugi nata a [...]_1
il 9.12.1980, e , nato a [...] il Controparte_1
17.9.1975, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemurlo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 7, P. 2 serie A, anno 2006);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1805/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
21.10.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Concordia n. 2;
E
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Agliana alla Via G. Pascoli n. 8; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Gardin, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via Filippo
Pacini n. 59;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 21.10.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Controparte_1
13.5.2006 in Montemurlo e precisavano che dall'unione nascevano i figli
(nato il [...]) ed (nata il [...]). Per_1 Per_2
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 586/2023 del 13.7.2923, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 1324/2023) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi deducevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre, attualmente in
Pistoia, via Della Concordia, 2, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli e la loro istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, impegnandosi altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per la loro educazione nel loro percorso di crescita, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi;
3) compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e salvi i migliori accordi che gli stessi dovessero raggiungere volta per volta, il padre avrà diritto di vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera.
2 Per le vacanze natalizie, alternativamente ogni anno, i minori trascorreranno con la madre i giorni dal 24.12 al 31.12 e con il padre dal 1.1 al 6.1. I figli trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Con riferimento alle vacanze estive, il Signor
terrà i figli almeno due settimane consecutive con sé nel periodo CP_1
che verrà individuato ogni anno fra i coniugi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Qualora uno dei coniugi, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione dei figli, gli stessi avranno cura di dame congruo preavviso, via mail e anche telefonicamente (o sms), all'altro genitore;
in tal caso, entrambi i ricorrenti manifestano sin d'ora la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei minori che, momentaneamente, non potessero essere esercitati dall'altro genitore;
4) 1 figli potranno frequentare liberamente i nonni materni e patemi nei rispettivi periodi di affidamento ed i genitori si impegnano a preservare i buoni rapporti, già in essere, tra quest'ultimi e i minori;
5) La casa familiare sita in Montale, via Doriano Monfardini, 32, di proprietà di entrambi i coniugi è stata venduta;
6) i coniugi sono altresì comproprietari di un terreno sito nel Comune di
Montale, frazione Fognano, loc. Camperucci, che verrà posto in vendita ed il ricavato equamente diviso tra i coniugi;
7) Il Signor corrisponderà alla GN entro il giorno 20 CP_1 Pt_1 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia del 2018;
8) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento:
11) I coniugi convengono di comune accordo che entrambi percepiscano la quota loro spettante del beneficio dell'assegno unico:
12) entrambi i coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza ed a fornirsi reciprocamente e tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e, in ogni caso, a portare
3 immediatamente a conoscenza dell'altro degli spostamenti e del soggiorno dei figli in località diverse da quelle quotidiane.
13) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 6.11.2024 ed acquisito il parere del PM in data
4.11.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Montemurlo (PO) in data 13.5.2006 tra i coniugi nata a [...]_1
il 9.12.1980, e , nato a [...] il Controparte_1
17.9.1975, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemurlo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 7, P. 2 serie A, anno 2006);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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