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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2024, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 03/12/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ivame DePretis, 3 76121 Barletta ITALIApresso il difensore avv. SAVELLA ANDREA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/08/2024 adiva questa A.G. Parte_1 chiedendo a) accertare e dichiarare intercorso tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato disciplinato secondo le modalità indicate in nar-rativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la
[...] p.i. ) con sede in Margherita di Sa-voia a via Salvo D'Acq Controparte_1 P.IVA_1 pronto pagamento della somma lor-da di € 6.339,26 in favore del ricorrente per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente ricorso e agli allegati conteggi stesi sulla base del-la contrattazione collettiva di settore innanzi richiamata e/o, in ogni ca-so, dell'art.36 Cost., o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
b) condannare la società resistente, alla regolarizzazione della posi-zione previdenziale del ricorrente, mediante versamento all' dei contributi omessi;
CP_2
c) il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge sulla somma via via rivalutata
e con vittoria di spese.
1 Deduceva avere lavorato alle dipendenze della (p.i. Controparte_1
) con sede in Margherita di Savoia a via Salvo D'Acquisto n. 3, dal 01.06.2023 al P.IVA_1
forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, che risulta dichiarato però solo dal 28.06.2023, con inquadramento nel livello 5 del CCNL dei Pubblici Esercizi e mansioni di “bagnino di mare” (v. docc. agli atit). 2. Nel corso del dedotto rapporto di lavoro, il ricorrente ha sempre osservato l'orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale lavorando quale “bagnino di mare” presso lo stabilimento balneare ” di Margherita di Savoia. 3. Nel corso del rapporto di CP_1 lavoro il ricorrente, se sservato l'orario di lavoro contrattuale ed abbia reso regolarmente la prestazione lavorativa per tutto il periodo dedotto al punto 1, non ha percepito alcunchè a titolo di retribuzione né ha mai ricevute le buste paga, non ha percepito le competenze finali ed il trattamento di fine rapporto rima-nendo creditore, per i titoli e le causali di cui al presente ricorso della complessiva somma lorda di € 6.339,26 in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, somme dettagliatamente indicate nei conteggi allegati al presente ricorso per farne parte integrante e so stanziale stesi sulla base del CCNL pubblici esercizi applicato al rapporto di lavoro ed in ogni caso determinate ai sensi dell'art. 36 Cost., la cui applicazione espressamente si richiede. 4. Il ricorrente ha, inoltre, maturato il diritto a vedersi regolarizzata la posizione contributiva, mediante versamento dei contributi omessi, considerato che la resistente ha versato i contributi previdenziali ed as-sistenziali in suo favore sulla base delle retribuzioni dovute ma non effettivamente corrisposte allo stesso1. 5. In data 26.06.2024 l'istante ha posto in mora la società resistente (v. docc. agli atti).
Per dimostrare i propri assunti capitolava prova per interpello e chiedeva acquisirsi i verbali ispettivi eseguiti, nel giugno 2023, dall'Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia presso lo stabilimento balneare gestito dalla società resistente. Versava altresì in atti i documenti indicati sub 1)-7) dell'indice
All'udienza del 5-11-2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente;
veniva ammessa la prova per interpello e disposta l'acquisizione della documentazione sopra indicata.
All'udienza odierna si prendeva atto dell'omessa ed ingiustificata comparizione del l.r. della convenuta per il deferito interrogatorio.
Nell'assenza di ulteriori incombenti istruttori la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva
Ai sensi dell'articolo 232 c.p.c. in caso di omessa ed ingiustificata comparizione della parte interroganda, il giudice può ritenere ammessi i fatti capitolati nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova.
Nella specie il ricorrente ha prodotto il modello UNILAV, evidentemente redatto sulla base delle comunicazioni datoriali, che indica la data di inizio (che si assume essere stata ritardata al 28 giugno 2023 invece che dal 1° giugno) e fine del rapporto ( 1°-9-2023) , le mansioni (bagnino stabilimenti balneari ) , l'inquadramento contrattuale, la tipologia contrattuale (lavoro a tempo determinato) e l'orario di lavoro a tempo pieno.
Analoga indicazione nell'estratto conto contributivo relativo all'anno 2023 (che, per quanto si va ad osservare, dovrà essere rivisto in ragione della condanna della resistente alla regolarizzazione contributiva)
Nella C.U. versata in atti, per lo stesso periodo di lavoro (dal 28 giugno al 1* settembre 2023) risulta indicato un reddito pari ad € 4277,52 ed un TFR di € 262,46.
La data di inizio del rapporto risulta tuttavia essere stata infedelmente indicata dal datore di lavoro: a pg. 4 del verbale ispettivo effettuato dall'Ufficio Locale Marittimo presso lo
2 stabilimento balneare gestito dalla ricorrente, la presenza del ricorrente, già in data 18-6- 2024, veniva attestata con valore fidefaciente, ed indicata come quella di soggetto addetto alle mansioni di bagnino.
La allegazione della falsa indicazione della data di inizio trova pertanto adeguato riscontro.
Per quanto sopra la presenza del ricorrente, nell'esercizio delle mansioni invocate in ricorso e indicate negli stessi atti sopra richiamati, è sicuramente attestata in data anteriore al 28 giugno 2023, evidentemente infedelmente dichiarata nella comunicazione di assunzione.
In ragione di tutto ciò, preso (anche) atto della mancata ingiustificata presentazione dell'interrogando, si ritiene che il ricorrente abbia dato adeguato riscontro alle proprie allegazioni.
I conteggi versati in atti paiono esenti da vizi e sono in linea con la tariffa contrattuale e con il periodo di lavoro effettivamente svolto.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha provato l'adempimento conformemente al noto criterio di riparto.
La domanda va pertanto integralmente accolta, con quanto segue in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 in person tempore ; dichiara Controparte_1
alle dipendenze della resistente nel periodo dal 1° giugno al 1° settembre 2023 con le mansioni indicate in motivazione;
per l'effetto condanna la resistente, per il titolo in motivazione, al pagamento della somma lorda di € 6339,26 oltre rivalutazione monetaria come per legge ed alla regolarizzazione contributiva presso l CP_2
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Savella, antist.
Foggia, 3 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 03/12/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ivame DePretis, 3 76121 Barletta ITALIApresso il difensore avv. SAVELLA ANDREA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/08/2024 adiva questa A.G. Parte_1 chiedendo a) accertare e dichiarare intercorso tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato disciplinato secondo le modalità indicate in nar-rativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la
[...] p.i. ) con sede in Margherita di Sa-voia a via Salvo D'Acq Controparte_1 P.IVA_1 pronto pagamento della somma lor-da di € 6.339,26 in favore del ricorrente per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente ricorso e agli allegati conteggi stesi sulla base del-la contrattazione collettiva di settore innanzi richiamata e/o, in ogni ca-so, dell'art.36 Cost., o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
b) condannare la società resistente, alla regolarizzazione della posi-zione previdenziale del ricorrente, mediante versamento all' dei contributi omessi;
CP_2
c) il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge sulla somma via via rivalutata
e con vittoria di spese.
1 Deduceva avere lavorato alle dipendenze della (p.i. Controparte_1
) con sede in Margherita di Savoia a via Salvo D'Acquisto n. 3, dal 01.06.2023 al P.IVA_1
forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, che risulta dichiarato però solo dal 28.06.2023, con inquadramento nel livello 5 del CCNL dei Pubblici Esercizi e mansioni di “bagnino di mare” (v. docc. agli atit). 2. Nel corso del dedotto rapporto di lavoro, il ricorrente ha sempre osservato l'orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale lavorando quale “bagnino di mare” presso lo stabilimento balneare ” di Margherita di Savoia. 3. Nel corso del rapporto di CP_1 lavoro il ricorrente, se sservato l'orario di lavoro contrattuale ed abbia reso regolarmente la prestazione lavorativa per tutto il periodo dedotto al punto 1, non ha percepito alcunchè a titolo di retribuzione né ha mai ricevute le buste paga, non ha percepito le competenze finali ed il trattamento di fine rapporto rima-nendo creditore, per i titoli e le causali di cui al presente ricorso della complessiva somma lorda di € 6.339,26 in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, somme dettagliatamente indicate nei conteggi allegati al presente ricorso per farne parte integrante e so stanziale stesi sulla base del CCNL pubblici esercizi applicato al rapporto di lavoro ed in ogni caso determinate ai sensi dell'art. 36 Cost., la cui applicazione espressamente si richiede. 4. Il ricorrente ha, inoltre, maturato il diritto a vedersi regolarizzata la posizione contributiva, mediante versamento dei contributi omessi, considerato che la resistente ha versato i contributi previdenziali ed as-sistenziali in suo favore sulla base delle retribuzioni dovute ma non effettivamente corrisposte allo stesso1. 5. In data 26.06.2024 l'istante ha posto in mora la società resistente (v. docc. agli atti).
Per dimostrare i propri assunti capitolava prova per interpello e chiedeva acquisirsi i verbali ispettivi eseguiti, nel giugno 2023, dall'Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia presso lo stabilimento balneare gestito dalla società resistente. Versava altresì in atti i documenti indicati sub 1)-7) dell'indice
All'udienza del 5-11-2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente;
veniva ammessa la prova per interpello e disposta l'acquisizione della documentazione sopra indicata.
All'udienza odierna si prendeva atto dell'omessa ed ingiustificata comparizione del l.r. della convenuta per il deferito interrogatorio.
Nell'assenza di ulteriori incombenti istruttori la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva
Ai sensi dell'articolo 232 c.p.c. in caso di omessa ed ingiustificata comparizione della parte interroganda, il giudice può ritenere ammessi i fatti capitolati nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova.
Nella specie il ricorrente ha prodotto il modello UNILAV, evidentemente redatto sulla base delle comunicazioni datoriali, che indica la data di inizio (che si assume essere stata ritardata al 28 giugno 2023 invece che dal 1° giugno) e fine del rapporto ( 1°-9-2023) , le mansioni (bagnino stabilimenti balneari ) , l'inquadramento contrattuale, la tipologia contrattuale (lavoro a tempo determinato) e l'orario di lavoro a tempo pieno.
Analoga indicazione nell'estratto conto contributivo relativo all'anno 2023 (che, per quanto si va ad osservare, dovrà essere rivisto in ragione della condanna della resistente alla regolarizzazione contributiva)
Nella C.U. versata in atti, per lo stesso periodo di lavoro (dal 28 giugno al 1* settembre 2023) risulta indicato un reddito pari ad € 4277,52 ed un TFR di € 262,46.
La data di inizio del rapporto risulta tuttavia essere stata infedelmente indicata dal datore di lavoro: a pg. 4 del verbale ispettivo effettuato dall'Ufficio Locale Marittimo presso lo
2 stabilimento balneare gestito dalla ricorrente, la presenza del ricorrente, già in data 18-6- 2024, veniva attestata con valore fidefaciente, ed indicata come quella di soggetto addetto alle mansioni di bagnino.
La allegazione della falsa indicazione della data di inizio trova pertanto adeguato riscontro.
Per quanto sopra la presenza del ricorrente, nell'esercizio delle mansioni invocate in ricorso e indicate negli stessi atti sopra richiamati, è sicuramente attestata in data anteriore al 28 giugno 2023, evidentemente infedelmente dichiarata nella comunicazione di assunzione.
In ragione di tutto ciò, preso (anche) atto della mancata ingiustificata presentazione dell'interrogando, si ritiene che il ricorrente abbia dato adeguato riscontro alle proprie allegazioni.
I conteggi versati in atti paiono esenti da vizi e sono in linea con la tariffa contrattuale e con il periodo di lavoro effettivamente svolto.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha provato l'adempimento conformemente al noto criterio di riparto.
La domanda va pertanto integralmente accolta, con quanto segue in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 in person tempore ; dichiara Controparte_1
alle dipendenze della resistente nel periodo dal 1° giugno al 1° settembre 2023 con le mansioni indicate in motivazione;
per l'effetto condanna la resistente, per il titolo in motivazione, al pagamento della somma lorda di € 6339,26 oltre rivalutazione monetaria come per legge ed alla regolarizzazione contributiva presso l CP_2
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Savella, antist.
Foggia, 3 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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