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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 4366/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 10:25
TT.SA Marianna D'Avino Presidente TT.SA Maria Grazia Serafin Giudice
TT.SA Fiorella Gozzer Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; ; presente Parte_1 Controparte_1
Appellato/i
Parte_2
Avv./Avv.ti CENCI MAURIZIO;
presente
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. L'avv. di parte appellata reitera la richiesta di stralcio della documentazione prodotta senza l'autorizzazione del collegio. L'avv. di parte appellante segnala che la documentazione prodotta si è formata dopo l'appello e comunque attiene a provvedimenti che hanno definito i giudizi intentati in sede penale e davanti al CDD contro e tutti conclusi con CP_2 Parte_1 archiviazione. La Corte considerato che tale documentazione non afferisce all'oggetto del contendere e non è rilevante ai fini del decidere, essendo solo indicativa della conflittualità delle parti, dispone lo stralcio. La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO TT.SA Melita Assunta Furnari
LA PRESIDENTE TT.SA Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.SA Marianna D'Avino Presidente
dr.SA Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.SA Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4366/2020
e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. ) Controparte_1
PARTE APPELLANTE E
Parte_2
(Avv. Maurizio Cenci) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9861/20 emeSA dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9861/2020, ha definito il giudizio introdotto dall'Avv. per ottenere la condanna dell'Avv. Parte_2
al pagamento dei compensi professionali che aveva assistito in un Parte_1 giudizio di risarcimento dei danni subiti da quest'ultima. Ed ha così deciso “Accerta la radicale invalidità della domanda formulata nell'interesse dell'Avv. Maurizio Cenci. Accoglie la domanda proposta nell'interesse dell'Avv. per le ragioni indicate nella parte motiva della Parte_2 pronuncia e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare all'Avv. la somma complessiva pari ad € 11.180,00 oltre I.V.A. e C.P.A. Parte_2 come per legge oltre a quella pari ad € 469,75 a titolo di spese esenti;
il tutto oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al giorno di effettivo soddisfo. Respinge le proposte domande riconvenzionali. Condanna la parte convenuta a rifondere in favore dell'Avv. le spese del Parte_2 presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo pari ad € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. L'Avv. ha proposto appello avverso detta sentenza ed ha Parte_1 chiesto in riforma “previa la sospensione, ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo i presupposti sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, accogliere i motivi di appello così come spiegati nel presente atto e, di conseguenza, in via preliminare e immediata, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante, per i motivi esposti nel presente atto di appello (segnatamente al primo motivo di appello); piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e per aver accolto una domanda mai ritualmente proposta nel corso del giudizio (cfr. secondo motivo di appello); piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per irrituale e generico preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita da parte di parte attrice (cfr. terzo motivo di appello); Nel merito, ferme le precedenti domande, e in subordine al loro mancato accoglimento, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza di 1° grado n. 9861/2020, R.G.52239/2017 del Tribunale Civile di Roma (all. 1), in persona del TT. M. Manzi, pubblicata in data 7 luglio 2020 e notificata nel medesimo giorno, in quanto errata, ingiusta, lesiva dei diritti dell'appellante e, pertanto, accogliere i motivi di cui alle conclusioni del giudizio di I grado, che qui di seguito si ritrascrivono: In via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda dell'odierna appellata Avv. per tutti i motivi Parte_2 esposti;
condannare l'avv. alla restituzione della somma di € Parte_2
2.301,91 (pari alla differenza tra quanto richiesto dall'attrice e quanto corrisposto dall'odierna appellante), per tutti i motivi esposti;
condannare la steSA ex art. 96, 3° comma cpc nella misura di € 2.500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In via principale: rigettare la domanda proposta dall'Avv. perché Parte_2 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso con condanna della controparte alle spese, ai diritti ed agli onorari, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 D.M. 127/04), oltre oneri accessori, compresi IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.“. L'Avv. costituitasi, ha domandato “in via pregiudiziale: Parte_2 accertare l'infondatezza dell'istanza ex art. 283 cpc proposta dalla parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto oltre ad essere stata genericamente proposta priva di alcun elemento documentale attestante la contemporanea presenza dei requisiti previsti per la concessione, come disposto dal Codice di Rito;
e, per l'effetto: rigettare l'istanza ex art. 283 cpc proposta dalla parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto oltre ad essere stata genericamente proposta priva di alcun elemento documentale attestante la contemporanea presenza dei requisiti previsti per la concessione, come disposto dal Codice di Rito;
in via preliminare: accertare e disporre lo stralcio dei documenti allegati alla memoria di replica, depositata nel giudizio di primo grado, atteso che il loro deposito tardivo ed inammissibile ne determina la violazione ex art.345, ultimo comma cpc in quanto documenti nuovi;
accertare e dichiarare con Ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avvocato ex art. 348 bis cpc;
nel merito: accertare e disporre il rigetto Pt_1 dell'atto di gravame proposto dall'Avvocato per infondato tanto in Parte_1 fatto quanto in diritto;
e, per l'effetto: confermare la Sentenza n°9861/2020, emeSA dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio n°52239/2017 in data 07.07.2020, depositata in pari data e notificata in data 07.07.2020; conseguentemente: condannare l'Avvocato al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 gravame.”. Il fatto è così narrato nella sentenza. L'Avv. attrice, in nome e per conto della convenuta, TT.SA Parte_2
, “aveva inoltrato una diffida alla 25 richiedendo il Parte_1 CP_3 risarcimento dei danni subiti da quest'ultima a seguito di illecito protesto di alcuni assegni, sottoscritti dalla TT.SA ,in qualità di Parte_1 amministratore delegato delle e tramite CP_4 Parte_3 CP_5 la procedura di presentazione in Banca d'Italia prevista dall'art. 45 comma 1 del R.D. 1736 de 1933; rimasta inevasa la suddetta diffida, con atto di citazione, notificato in data 28 febbraio 2002, eSA istante, a tutela della TT.SA , quale Parte_1 amministratore delegato delle Società e aveva Parte_3 CP_5 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Ufficio la 25 ed il TT. CP_3
per sentir accertare la responsabilità dei convenuti nella causazione Controparte_6 della levata di protesto ai danni della TT.SA ;….la causa si era articolata in 7 Pt_1 udienze..con sentenza n° 12712/2005, emeSA in data 29 maggio 2005,.. il Tribunale di Roma,..aveva respinto la domanda..per carenza di legittimazione passiva con compensazione delle spese;
successivamente alla richiamata pronuncia eSA esponente aveva sollecitato alla propria cliente istruzioni sulla proponibilità della impugnazione nonché il pagamento delle proprie spettanze professionali all'esito maturate, senza alcun esito;
infatti la TT.SA , nel mese di settembre Parte_1 del 2005, aveva ritirato presso lo studio di eSA attrice tanto il fascicolo di parte quanto la copia uso appello della suindicata sentenza;
con raccomandata a.r. del 27/03/2006 eSA istante aveva richiesto alla TT.SA il pagamento dei propri Pt_1 compensi professionali, richiesta reiterata con la successiva raccomandata a.r. del 18/06/2007; in data 21 giugno 2008 eSA esponente si era affidata ad un collega per conseguire, in via giudiziaria il pagamento dei propri compensi professionali;
a tale scopo era stato depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c….il predetto procedimento era terminato con un provvedimento di “non luogo a provvedere”; in data 15/07/2009 il precedente collega aveva notificato nuova richiesta giudiziaria..che era terminata con un provvedimento di “ inammissibilità”; con le successive comunicazioni.. e p.e.c. ..aveva reiterato la richiesta di pagamento delle proprie spettanze, senza alcun esito;
con raccomandata…il difensore di eSA istante aveva invitato la controparte alla sottoscrizione di una convenzione al fine di dare inizio alla procedura…; nessun pagamento era stato effettuato al fine di remunerare i compensi professionali di eSA esponente;
tanto esposto chiedeva accertarsi il diritto alla percezione dei compensi professionali spettanti ad eSA attrice ed all'Avv. Maurizio Cenci;
per l'effetto chiedeva condannarsi la TT.SA al pagamento dei Parte_1 compensi professionali maturati da eSA istante per l'importo di € 12.411,25 oltre accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si costituiva l'Avv. che chiedeva dichiararsi la inammissibilità Parte_1 della domanda dell'Avv. Maurizio Cenci;
nel merito respingersi la domanda proposta nei propri confronti in quanto la professionista era stata integralmente remunerata dal proprio fratello;
in via riconvenzionale chiedeva restituirsi la CP_2 somma versata pari ad € 2.301,91. Espletata la prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza gravata. Il Tribunale, ha accolto la domanda, perché fondata, così motivando.
Ha ritenuto che erano stati “versati in atti plurimi riscontri dello svolgimento dell'attività professionale dell'Avv. in favore della convenuta, dapprima Parte_2 unitamente all'Avv. Andrea Barenghi ed in corso di processo (a seguito della ceSAzione dell'incarico di questo ultimo) in forma esclusiva. La predetta attività di natura tecnica si è protratta sino al 03 giugno 2005 allorquando è stata depositata la sentenza n° 12712/2005 del Tribunale Ordinario di Roma A fronte delle superiori inoppugnabili risultanze la convenuta è tenuta a far fronte all'obbligo di pagamento del compenso professionale spettante all'Avv. per l'opera prestata. In Parte_2 proposito occorre richiamare l'impianto motivazionale della pronuncia n° 3091/2016 del Tribunale Ordinario di Roma in cui è stata confutata la tesi che gli assegni bancari emessi dal SI. fossero volti a remunerare l'attività professionale CP_2 svolta dall'Avv. Barenghi in favore della odierna convenuta (attività espletata congiuntamente all'Avv. nella fase iniziale del processo). Giova del pari Parte_2 osservare che nel corso del presente giudizio il SI. ha reso una CP_2 deposizione lacunosa atteso che ha tentato di avvalorare la tesi (smentita dalle evidenze documentali) che gli assegni bancari consegnati all'Avv. non Parte_2 fossero causalmente volti a remunerare l'attività consulenziale e defensionale della professionista in favore delle società operative del , ma che fossero Parte_4 destinate al pagamento del compenso di cui è causa. Diversamente la testimone SI.ra
, qualificatasi factotum delle società operative del , e, _1 Parte_4
pertanto, funditus a conoscenza delle dinamiche aziendali, ha
asserito con univocità che il SI. si è sempre opposto a remunerare CP_2 compensi professionali in ragione di difese di natura personale (quale risulta essere quella oggetto di indagine). In forza dei superiori rilievi mette conto considerare che l'Avv. ha diritto di essere remunerata tenuto conto del corretto richiamo del Parte_2 regolamento tariffario (D.M. n°127/2004), applicabile in forma ultrattiva, tenuto conto dell'epoca di conclusione della attività professionale (03/06/2005) e del valore
- incontestato- della controversia secondo il seguente sviluppo di natura contabile… il tutto oltre interessi legali- e non anche rivalutazione monetaria vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno subito ex art. 1224 2° comma c.c.- a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia- in quanto il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile con la predetta decorrenza- sino al giorno di effettivo soddisfo. Deve del pari essere respinta la proposta domanda riconvenzionale giacchè la richiesta di restituzione di somme è inerente il versamento dell'importo pari ad € 2.301,91 all'Avv. ad opera di un soggetto terzo (il Parte_2 fratello ); in ogni caso è dato presumere che, in difetto di probanti riscontri, CP_2 la somma indicata sia stata volta a remunerare attività consulenziali o di difesa in giudizio dell'Avv. in favore del SI. ovvero delle compagini Parte_2 CP_2 allo stesso riferibili. Da ultimo non si ravvisano i presupposti di accoglibilità della domanda ex art. 93 3° comma c.p.c..”. La parte appellante ha criticato la sentenza del primo giudice per i seguenti motivi. Con il primo, preliminarmente, ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, poiché era stata redatta e depositata la minuta il 6 luglio 2020, lo stesso giorno in cui era scaduto il termine per il deposito delle memorie di replica, anzi aveva depositato la minuta ancora prima che scadesse il termine (ovvero alle 23.59 del 06/07/2020) per il deposito della memoria di replica ex art. 190 cpc., che per come attestato era stata depositata il 6.7.2020 alle ore 15:13:17. Con il secondo, sulla invalidità della domanda dell'avv. Cenci e sull'accoglimento
della domanda proposta dall'avv. mai ritualmente introdotta nel Parte_2 giudizio de quo, ha altresì eccepito che la domanda doveva essere dichiarata invalida in toto, posto che non risultava articolata alcuna domanda da parte dell'Avv.
mentre la domanda di pagamento degli onorari era stata svolta dall'avv. Parte_2
Maurizio Cenci, che non aveva alcuna legittimazione in tal senso, non avendo mai avuto alcun tipo di rapporto professionale con la convenuta. Con il terzo, sulla richiesta di attivazione della procedura di negoziazione, ha contestato che non aveva affatto richiesto l'attivazione della procedura di negoziazione assistita poi dichiarata inammissibile poiché non formulata in comparsa di costituzione e non rilevata d'ufficio, quanto piuttosto aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per l'errato esperimento del tentativo di negoziazione;
la sentenza, pertanto, anche per questo motivo era da ritenersi nulla. Con il quarto, relativamente al merito e alla domanda dell'Avv. ha Parte_2 argomentato che, a differenza di quanto motivato, la domanda non riguardava l'accertamento dell'attività professionale, la cui sussistenza era pacifica e non contestata, ma il diritto a ricevere il compenso asseritamente non corrisposto. Inoltre, “sui pagamenti degli onorari”, ha assunto che la sentenza sul punto oltre che affetta da vizi logici e giuridici, nonché censurata per omeSA pronuncia su fatti rilevanti, aveva travisato le risultanze dell'esame testimoniale di , CP_2 esame che non era stato affatto lacunoso, avendo fornito risposte chiare e precise, avendo il teste, sia nel corso del procedimento disciplinare che nel giudizio di primo grado, affermato che aveva consegnato all'Avv. 3 assegni tratti dal suo Parte_2 conto personale per conto dell'Avv. per la causa . Pt_1 Parte_5 Il Giudice aveva altresì errato nella valutazione delle prove e delle risultanze dell'interrogatorio di parte attrice. L'odierna appellata, non aveva neanche tentato di dimostrare la presunta diversa imputazione degli assegni. Non era dato comprendere nemmeno quali potevano essere le “evidenze documentali” menzionate in sentenza, che “stando al Giudice smentirebbero le affermazioni del teste , dato che non esistono agli CP_2 atti documenti e/o fatture riferibili agli assegni de quibus, che dimostrerebbero una causale diversa dal pagamento dell'attività professionale resa in favore dell'Avv. Greco… il Giudice di prime cure non ha tenuto conto alcuno;
né delle risposte evasive e illogiche fornite dalla controparte in sede di interrogatorio formale, né – soprattutto – della dirimente circostanza per cui controparte non ha mai prodotto in giudizio le fatture relative al versamento della somma di Euro 15.000,00 a mezzo dei tre assegni sopra citati, venendo meno all'onere di dimostrare che il pagamento dedotto (e documentato) dalla parte che si asserisce essere debitrice sia imputabile ad altre causali rispetto a quelle indicate dalla convenuta, presunta debitrice.”. Inoltre, ed ancora, erano state travisate le risultanze dell'esame della teste _1
, inattendibile e la cui testimonianza doveva ritenersi inammissibile perché
[...] vertente su circostanze negative ed in contrasto con la documentazione agli atti. In più era stata fatta una errata applicazione dei principi relativi all'onere della prova, ed era mancato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
Non era emerso nel corso di causa, né in sede di interrogatorio, che gli assegni indicati dall'Avv. come mezzo di pagamento delle competenze dell'Avv. Pt_1
erano riferibili a specifici pagamenti, diversi da quelli indicati come Parte_2 pagamento delle spettanze dell'Avv. per il patrocinio nella causa Parte_2 [...]
Parte_6
Per l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se gli assegni citati erano riconducibili a fatture e/o procedimenti specifici diversi da quello indicato.
La aveva dimostrato di aver consegnato alla quegli assegni in Pt_1 Parte_2 pagamento per la propria causa ( R.G. 17104/2002 Parte_6 definita con sentenza di rigetto n. 12712/05), per il tramite del proprio fratello,
; sarebbe stato onere della dimostrare una diversa CP_2 Parte_2 imputazione di quel pagamento.
Con il sesto motivo, ha censurato il capo sulla condanna ex art. 93 comma 3 c.p.c., poiché il Giudice, scrivendo che non c'erano i presupposti, aveva omesso di esaminare le ragioni sottese a tale domanda, fosse anche solo per dichiararle infondate o irrilevanti;
fatto da cui derivava un'insanabile invalidità dell'impugnata pronuncia, per totale difetto di motivazione. L'avv. aveva negli anni Parte_2 intentato due giudizi, di cui uno era stato dichiarato inammissibile e l'altro estinto perché la parte attrice non si era presentata. Innanzitutto, l'eccezione di nullità della sentenza, come argomentata nei diversi motivi, va disattesa. Con riguardo alla prima prospettazione (di nullità) perché la sentenza è stata depositata prima della scadenza delle memorie di replica, nulla è stato replicato alle osservazioni svolte dall'appellata, che alla stregua delle evidenze in atti, devono ritenersi corrette. La causa è stata trattenuta in decisione in data 11 febbraio 2020 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. verbale udienza); talchè la data di scadenza delle memorie di replica era quella del 4.7.2020, o al più quella indicata dall'appellata 5.7.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria del 2020 dei termini processuali per l'emergenza coronavirus, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 e dell'art. 36 c. 1 DL 23/2020. Peraltro, benché coincidente la data del 5 luglio 2020 con quella di un giorno festivo (domenica) con la conseguenza che il termine scadeva nel giorno successivo, risulta comunque che l'odierna parte appellante aveva depositato la memoria di replica in data 3.7.2020 (cfr. deposito fascicolo telematico di primo grado). Quanto eccepito ulteriormente che l'attestazione di accettazione del deposito della memoria in data 6.7 era avvenuta solo alle ore 15.13 (cfr. doc. 3 appello) appare irrilevante, a fronte dell'ulteriore documentazione depositata (cfr. doc. 4 parte appellata estratto dal ) ove è indicata come data di deposito quella del 3.7.20 Pt_7 alle ore 19.07, dacchè la visione dell'atto era, comunque, possibile sin da tale data, precedente comunque alla data di decisione apposta in sentenza.
L'ulteriore profilo, d'inammissibilità della domanda proposta dall'Avv. mai ritualmente introdotta perché svolta dal solo Avv. Maurizio Ceci, è Parte_2 parimenti non accoglibile. Così come si legge nel verbale di udienza del 14.12.2017, allegato dalla parte appellata ma riscontrabile in atti (cfr. fascicolo di primo grado), l'Avv. Cenci dando atto della sua presenza richiamava quanto dedotto nel foglio di verbale per
“l'udienza odierna” già depositato, come indicato e riscontrato all'interno del fascicolo telematico, ove si legge che intendeva emendare le conclusioni dovendosi intendere, in luogo dell'Avvocato Maurizio Cenci, l'Avvocato Parte_2
Il Giudice in sentenza ha sostanzialmente dato atto di ciò, dichiarando l'invalidità della domanda proposta nell'interesse dell'Avv. Maurizio Censi “il quale, ad un esame degli atti di causa, risulta assumere la sola veste di difensore della parte attrice”. Decisione questa correttamente resa, dovendosi intendere la indicazione riconducibile ad un mero errore materiale, stante le allegazioni contenute nell'atto (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio) riferite tutte all'attività professionale svolta dell'Avv. nonché la esplicita richiesta di condanna della convenuta Parte_2 al pagamento della somma asseritamente dovuta di € 12.411,25 (come formulata nelle conclusioni), in favore appunto solo dell'Avvocato Parte_2
Anche l'eccezione d'inammissibilità della domanda per l'errato esperimento del tentativo di negoziazione non è fondata. Quanto motivato dal Primo Giudice, che il mancato accordo in sede di procedura prodromica a quella giudiziale è stato comunque sottoscritto e pertanto l'atto aveva conseguito lo scopo, non solo non è stato censurato, ma è anche documentato essendo stato allegato (cfr. doc. 5 memorie replica ex art. 183 c.p.c.) il verbale di negoziazione assistita del 13.7.2017 firmato dalle parti, con il quale si dà atto del mancato raggiungimento dell'accordo. Con riguardo al merito del giudizio, ed a tutti gli aspetti della motivazione criticati e sopra in sintesi riportati, l'appellante ha in primo luogo precisato che il giudice aveva errato nell'individuare la domanda.
L'oggetto non era l'accertamento dell'attività professionale svolta, la cui sussistenza era pacifica e mai contestata, quanto piuttosto il diritto a ricevere il compenso, perché già era stata remunerata. A fondamento di ciò, l'Avv. ha affermato che infatti l'Avv. Parte_1 Parte_2 era stata già pagata avendole consegnato tre assegni tratti dal suo CP_2 conto personale in data 30.9.2005, 28.6.2005 e 20.12.2005. Circostanza questa confermata da escusso come teste. CP_2
Orbene, è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto, unicamente, a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento incombe certamente al debitore, tuttavia, dinanzi all'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore se controdeduce che il pagamento deve essere imputato ad un credito diverso, che dovrà provare che al momento del pagamento da parte del debitore erano scaduti e sussistevano i presupposti per l'applicazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. e cioè un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio o altro debito con le stesse caratteristiche” (Cass. 6823/1988; Cass. 2369/1994; Cass. 19039/2019; cfr. anche Cass. 450/2020 Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni neceSArie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.).
Ebbene, nella specie, provata l'espletata attività professionale dell'Avv. perché non contestata, la prova del pagamento, invece, non è stata data. Parte_2
A fronte dell'argomentazione di assegni asseritamente consegnati, ed emessi, da , in pagamento dell'attività professionale espletata, la parte CP_2 appellata ha dedotto che i titoli, non prodotti in giudizio, comunque erano riconducibili alla remunerazione di altre attività professionali. In sede di interrogatorio, l'Avv. ha intanto contestato di essere stata Parte_2 pagata con riferimento al titolo azionato, ed inoltre ha dichiarato che i pagamenti indicati dalla parte convenuta erano stati effettuati dal fratello a remunerazione di prestazioni professionali riferibili alle società operative del nonché di Parte_4 un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, definito in secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con pendenza del termine per il ricorso per CaSAzione. Ha poi aggiunto che per i pagamenti effettuati da “sono CP_2 state emesse fatture da me consegnate all'Ordine degli Avvocati di Roma e comunque da me fatte pervenire al sig. . Allorquando il SI. ha CP_2 CP_2 emesso in mio favore due o tre degli assegni ex adverso indicati, mi ha rilasciato una dichiarazione prodotta in atti.”. Alcuna rilevanza possono avere il telefax datato 16.10.2006 (doc. 8 fascicolo di primo grado) allegato dalla parte appellante, convenuta in primo grado, ove si legge
“l'assegno che ti ho consegnato di € 2.942,00 a firma di , con data 31.3.2006 CP_7
…giralo a Berenghi come con l'altro, di 2.032,00 del 12.8.2005…Gli altri assegni di 5.000,00 del 20.12.2005 come al solito sono andati a buon fine e rimangono a te per le cause di ON ..Per terminare i pagamenti fatti dalla di € Controparte_8
2.150,00 e di € 800,00 imputati a Berenghi per 2.150,00 e come Pt_8 CP_9 anticipo spese € 400,00. L'eventuale fattura falla alla vedi che sono Controparte_8 pagamenti del 2005 ancora oggi non ho ricevuto fattura.” e l'altro (doc. 9) datato 14.10.2005 in cui è scritto “cara , ti voglio precisare che dopo il nostro Parte_2 ultimo precisiamo i pagamenti, l'assegno…di € 5.000,00 del 28.6.2005…e l'assegno
…del 30.9.2005…e quello in scadenza al 20.12. 2005 sempre di € 5.000,00 …sono da imputare al saldo della causa la differenza alla tua Controparte_10 consulenza. La fattura come da accordi non verrà emeSA avendoti pagato personalmente per conto di . Ti raccomando l'elenco delle cause come Parte_1 fai di solito.”. Infatti, la ricezione degli stessi non è provata perché contestata (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 pag. 3 c.p.c.) ed in tal senso sono stati disconosciuti (i fax depositati come doc. 8 e 9 cfr. verbale di udienza del 14.12.2017 foglio allegato, memoria ex art. 183 comma 6 pag. 3 c.p.c. e comparsa conclusionale fascicolo primo grado), oltre che contestati quanto a contenuto, provenienza e data, né la dichiarazione resa dal teste escusso che ha confermato di avere redatto ed inviato i telefax può provare l'avvenuta ricezione. Peraltro, nella sentenza (n. 3091/2016) richiamata dal Primo Giudice, con la quale è stata pronunciata la condanna di per il pagamento dei Parte_1 compensi dovuti all'Avv. Barenghi che l'aveva assistita (congiuntamente con l'Avv. come dedotto - cfr. comparsa di costituzione -), nella redazione dell'atto di Parte_2 citazione e nella partecipazione a due udienze in relazione alla causa in oggetto, il fatto (dei pagamenti eseguiti per il credito vantato), è stato oggetto di esame definitivo per mancata impugnazione della sentenza. In particolare, è stato motivato che non vi era la prova della riconducibilità, ovvero della riferibilità al credito in oggetto, essendo la professionista, l'Avv.
consulente abituale della famiglia e delle società ad eSA Parte_2 Pt_1 riconducibili. Si legge così nella parte motiva della predetta sentenza che i pagamenti
“soltanto parzialmente documentati dalla fotocopia di un solo assegno, che ha valore indiziario ma non è disconosciuto, e da una matrice che, invece, non prova nulla - essi risultano pacificamente eseguiti a favore di un altro soggetto ( e cioè dell'altra professionista officiata) e sono quindi inidonei ad estinguere il debito in questa sede azionato…Tanto più che, come precisato dalla steSA convenuta, la professionista in questione era la consulente legale abituale della famiglia e delle società ad Pt_1 eSA riconducibili, con la conseguente impossibilità di presumere la riferibilità dei pagamenti allo specifico affare di cui è causa.”.
Ora, dalle emergenze evidenziate e facendo applicazione dei principi di diritto richiamati, consegue quanto segue. La parte convenuta asseritamente debitrice, Avv. , a fronte della Parte_1 prova del titolo per nulla contestata, ovverosia dello svolgimento pacifico in suo favore della prestazione professionale da parte dell'Avv. era onerata della Parte_2 prova del pagamento avente efficacia estintiva. E in tal senso ha dedotto che ciò era stato effettuato mediante i tre gli assegni indicati. A sua volta, alla stregua dei principi sopra espressi, l'onere della prova sarebbe stato nuovamente in capo al creditore, Avv. , avendo assunto che il CP_11 pagamento doveva essere imputato ad un credito diverso;
avrebbe, infatti, dovuto provare che al momento del pagamento da parte del debitore erano scaduti e sussistevano i presupposti per l'applicazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. e cioè un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio o altro debito con le stesse caratteristiche. Ebbene, nella specie di asserito pagamento con assegni, non trova applicazione tale onere ulteriore in capo alla creditrice, poiché non può riconoscersi alcuna efficacia estintiva dello stesso in quanto (Cass. 27247/23) “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.”. Tutto ciò a fronte della contestazione da parte della creditrice della riconducibilità dei titoli al credito azionato. Circostanza questa della non riferibilità che trova poi positivo riscontro nelle risultanze istruttorie. E' pacifico, infatti, che l'Avv. ha prestato l'attività professionale in Parte_2 favore della famiglia e delle società ad eSA appartenenti;
circostanza questa Pt_1 che deve anche ritenersi definitivamente accertata con la sentenza resa nell'altro giudizio introdotto dal codifensore Avv. Barenghi, come sopra riportato. Inoltre, la parte attrice/appellata, ha depositato (doc. 1 all. alla memoria ex art. 183 c.p.c.) copia di due assegni, uno datato 30.9.2005 a firma per come dedotto, di ed indicato dall'appellante Avv. tra i tre titoli di credito con i CP_2 Pt_1 quali avrebbe pagato il credito azionato, il secondo datato 12.8.05, di € 2032,00, con la contestuale dichiarazione “saldo consulenza del 30.6.05 + € 5.000,00 in acconto a quanto pattuito resto € 5.000,00 per il saldo nel mese di ottobre a firma sempre di
. CP_2
Dunque, con esplicita imputazione al momento del pagamento ad un debito diverso da quello in oggetto, quantomeno per uno dei tre assegni indicati, che confermerebbe la tesi opposta di soddisfazione di altro debito. Né è sufficiente per escludere la rilevanza probatoria di ciò quanto esplicitato da , escusso come teste, ovvero che la dichiarazione rilasciata doveva CP_2 essere riferita alla remunerazione della causa , in quanto Parte_6 non vi erano pendenze personali, gli assegni erano stati emessi dal suo conto personale, mentre le pendenze societarie erano remunerate a mezzo di assegni prelevati dal conto corrente societario e pagati dagli amministratori delle predette società. Del tutto irrilevante è l'asserita diversa imputazione;
il debitore al momento del pagamento ha dichiarato che voleva soddisfare il debito di cui alla dichiarazione resa, ovvero per un debito diverso da quello azionato nel presente giudizio, valendo invece per i restanti assegni asseritamente versati, in mancanza di alcuna imputazione, i criteri legali ex art. 1193 comma 2 c.c. (Cass. 31837/22 In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore..”). In conclusione, alcuna prova è stata data dell'estinzione del pagamento a mezzo degli assegni indicati, non avendo la parte appellante dimostrato il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati. Alla stregua di tutto quanto esposto, assorbite tutte le ulteriori censure, possono condividersi le ragioni della decisione gravata e l'appello va quindi respinto. Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate, tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno Il Consigliere estensore Il Presidente TT.SA Fiorella Gozzer TT.SA Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 4366/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 10:25
TT.SA Marianna D'Avino Presidente TT.SA Maria Grazia Serafin Giudice
TT.SA Fiorella Gozzer Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; ; presente Parte_1 Controparte_1
Appellato/i
Parte_2
Avv./Avv.ti CENCI MAURIZIO;
presente
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. L'avv. di parte appellata reitera la richiesta di stralcio della documentazione prodotta senza l'autorizzazione del collegio. L'avv. di parte appellante segnala che la documentazione prodotta si è formata dopo l'appello e comunque attiene a provvedimenti che hanno definito i giudizi intentati in sede penale e davanti al CDD contro e tutti conclusi con CP_2 Parte_1 archiviazione. La Corte considerato che tale documentazione non afferisce all'oggetto del contendere e non è rilevante ai fini del decidere, essendo solo indicativa della conflittualità delle parti, dispone lo stralcio. La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO TT.SA Melita Assunta Furnari
LA PRESIDENTE TT.SA Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.SA Marianna D'Avino Presidente
dr.SA Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.SA Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4366/2020
e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. ) Controparte_1
PARTE APPELLANTE E
Parte_2
(Avv. Maurizio Cenci) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9861/20 emeSA dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9861/2020, ha definito il giudizio introdotto dall'Avv. per ottenere la condanna dell'Avv. Parte_2
al pagamento dei compensi professionali che aveva assistito in un Parte_1 giudizio di risarcimento dei danni subiti da quest'ultima. Ed ha così deciso “Accerta la radicale invalidità della domanda formulata nell'interesse dell'Avv. Maurizio Cenci. Accoglie la domanda proposta nell'interesse dell'Avv. per le ragioni indicate nella parte motiva della Parte_2 pronuncia e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare all'Avv. la somma complessiva pari ad € 11.180,00 oltre I.V.A. e C.P.A. Parte_2 come per legge oltre a quella pari ad € 469,75 a titolo di spese esenti;
il tutto oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al giorno di effettivo soddisfo. Respinge le proposte domande riconvenzionali. Condanna la parte convenuta a rifondere in favore dell'Avv. le spese del Parte_2 presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo pari ad € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. L'Avv. ha proposto appello avverso detta sentenza ed ha Parte_1 chiesto in riforma “previa la sospensione, ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo i presupposti sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, accogliere i motivi di appello così come spiegati nel presente atto e, di conseguenza, in via preliminare e immediata, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante, per i motivi esposti nel presente atto di appello (segnatamente al primo motivo di appello); piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e per aver accolto una domanda mai ritualmente proposta nel corso del giudizio (cfr. secondo motivo di appello); piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per irrituale e generico preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita da parte di parte attrice (cfr. terzo motivo di appello); Nel merito, ferme le precedenti domande, e in subordine al loro mancato accoglimento, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza di 1° grado n. 9861/2020, R.G.52239/2017 del Tribunale Civile di Roma (all. 1), in persona del TT. M. Manzi, pubblicata in data 7 luglio 2020 e notificata nel medesimo giorno, in quanto errata, ingiusta, lesiva dei diritti dell'appellante e, pertanto, accogliere i motivi di cui alle conclusioni del giudizio di I grado, che qui di seguito si ritrascrivono: In via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda dell'odierna appellata Avv. per tutti i motivi Parte_2 esposti;
condannare l'avv. alla restituzione della somma di € Parte_2
2.301,91 (pari alla differenza tra quanto richiesto dall'attrice e quanto corrisposto dall'odierna appellante), per tutti i motivi esposti;
condannare la steSA ex art. 96, 3° comma cpc nella misura di € 2.500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In via principale: rigettare la domanda proposta dall'Avv. perché Parte_2 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso con condanna della controparte alle spese, ai diritti ed agli onorari, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 D.M. 127/04), oltre oneri accessori, compresi IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.“. L'Avv. costituitasi, ha domandato “in via pregiudiziale: Parte_2 accertare l'infondatezza dell'istanza ex art. 283 cpc proposta dalla parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto oltre ad essere stata genericamente proposta priva di alcun elemento documentale attestante la contemporanea presenza dei requisiti previsti per la concessione, come disposto dal Codice di Rito;
e, per l'effetto: rigettare l'istanza ex art. 283 cpc proposta dalla parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto oltre ad essere stata genericamente proposta priva di alcun elemento documentale attestante la contemporanea presenza dei requisiti previsti per la concessione, come disposto dal Codice di Rito;
in via preliminare: accertare e disporre lo stralcio dei documenti allegati alla memoria di replica, depositata nel giudizio di primo grado, atteso che il loro deposito tardivo ed inammissibile ne determina la violazione ex art.345, ultimo comma cpc in quanto documenti nuovi;
accertare e dichiarare con Ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avvocato ex art. 348 bis cpc;
nel merito: accertare e disporre il rigetto Pt_1 dell'atto di gravame proposto dall'Avvocato per infondato tanto in Parte_1 fatto quanto in diritto;
e, per l'effetto: confermare la Sentenza n°9861/2020, emeSA dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio n°52239/2017 in data 07.07.2020, depositata in pari data e notificata in data 07.07.2020; conseguentemente: condannare l'Avvocato al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 gravame.”. Il fatto è così narrato nella sentenza. L'Avv. attrice, in nome e per conto della convenuta, TT.SA Parte_2
, “aveva inoltrato una diffida alla 25 richiedendo il Parte_1 CP_3 risarcimento dei danni subiti da quest'ultima a seguito di illecito protesto di alcuni assegni, sottoscritti dalla TT.SA ,in qualità di Parte_1 amministratore delegato delle e tramite CP_4 Parte_3 CP_5 la procedura di presentazione in Banca d'Italia prevista dall'art. 45 comma 1 del R.D. 1736 de 1933; rimasta inevasa la suddetta diffida, con atto di citazione, notificato in data 28 febbraio 2002, eSA istante, a tutela della TT.SA , quale Parte_1 amministratore delegato delle Società e aveva Parte_3 CP_5 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Ufficio la 25 ed il TT. CP_3
per sentir accertare la responsabilità dei convenuti nella causazione Controparte_6 della levata di protesto ai danni della TT.SA ;….la causa si era articolata in 7 Pt_1 udienze..con sentenza n° 12712/2005, emeSA in data 29 maggio 2005,.. il Tribunale di Roma,..aveva respinto la domanda..per carenza di legittimazione passiva con compensazione delle spese;
successivamente alla richiamata pronuncia eSA esponente aveva sollecitato alla propria cliente istruzioni sulla proponibilità della impugnazione nonché il pagamento delle proprie spettanze professionali all'esito maturate, senza alcun esito;
infatti la TT.SA , nel mese di settembre Parte_1 del 2005, aveva ritirato presso lo studio di eSA attrice tanto il fascicolo di parte quanto la copia uso appello della suindicata sentenza;
con raccomandata a.r. del 27/03/2006 eSA istante aveva richiesto alla TT.SA il pagamento dei propri Pt_1 compensi professionali, richiesta reiterata con la successiva raccomandata a.r. del 18/06/2007; in data 21 giugno 2008 eSA esponente si era affidata ad un collega per conseguire, in via giudiziaria il pagamento dei propri compensi professionali;
a tale scopo era stato depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c….il predetto procedimento era terminato con un provvedimento di “non luogo a provvedere”; in data 15/07/2009 il precedente collega aveva notificato nuova richiesta giudiziaria..che era terminata con un provvedimento di “ inammissibilità”; con le successive comunicazioni.. e p.e.c. ..aveva reiterato la richiesta di pagamento delle proprie spettanze, senza alcun esito;
con raccomandata…il difensore di eSA istante aveva invitato la controparte alla sottoscrizione di una convenzione al fine di dare inizio alla procedura…; nessun pagamento era stato effettuato al fine di remunerare i compensi professionali di eSA esponente;
tanto esposto chiedeva accertarsi il diritto alla percezione dei compensi professionali spettanti ad eSA attrice ed all'Avv. Maurizio Cenci;
per l'effetto chiedeva condannarsi la TT.SA al pagamento dei Parte_1 compensi professionali maturati da eSA istante per l'importo di € 12.411,25 oltre accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si costituiva l'Avv. che chiedeva dichiararsi la inammissibilità Parte_1 della domanda dell'Avv. Maurizio Cenci;
nel merito respingersi la domanda proposta nei propri confronti in quanto la professionista era stata integralmente remunerata dal proprio fratello;
in via riconvenzionale chiedeva restituirsi la CP_2 somma versata pari ad € 2.301,91. Espletata la prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza gravata. Il Tribunale, ha accolto la domanda, perché fondata, così motivando.
Ha ritenuto che erano stati “versati in atti plurimi riscontri dello svolgimento dell'attività professionale dell'Avv. in favore della convenuta, dapprima Parte_2 unitamente all'Avv. Andrea Barenghi ed in corso di processo (a seguito della ceSAzione dell'incarico di questo ultimo) in forma esclusiva. La predetta attività di natura tecnica si è protratta sino al 03 giugno 2005 allorquando è stata depositata la sentenza n° 12712/2005 del Tribunale Ordinario di Roma A fronte delle superiori inoppugnabili risultanze la convenuta è tenuta a far fronte all'obbligo di pagamento del compenso professionale spettante all'Avv. per l'opera prestata. In Parte_2 proposito occorre richiamare l'impianto motivazionale della pronuncia n° 3091/2016 del Tribunale Ordinario di Roma in cui è stata confutata la tesi che gli assegni bancari emessi dal SI. fossero volti a remunerare l'attività professionale CP_2 svolta dall'Avv. Barenghi in favore della odierna convenuta (attività espletata congiuntamente all'Avv. nella fase iniziale del processo). Giova del pari Parte_2 osservare che nel corso del presente giudizio il SI. ha reso una CP_2 deposizione lacunosa atteso che ha tentato di avvalorare la tesi (smentita dalle evidenze documentali) che gli assegni bancari consegnati all'Avv. non Parte_2 fossero causalmente volti a remunerare l'attività consulenziale e defensionale della professionista in favore delle società operative del , ma che fossero Parte_4 destinate al pagamento del compenso di cui è causa. Diversamente la testimone SI.ra
, qualificatasi factotum delle società operative del , e, _1 Parte_4
pertanto, funditus a conoscenza delle dinamiche aziendali, ha
asserito con univocità che il SI. si è sempre opposto a remunerare CP_2 compensi professionali in ragione di difese di natura personale (quale risulta essere quella oggetto di indagine). In forza dei superiori rilievi mette conto considerare che l'Avv. ha diritto di essere remunerata tenuto conto del corretto richiamo del Parte_2 regolamento tariffario (D.M. n°127/2004), applicabile in forma ultrattiva, tenuto conto dell'epoca di conclusione della attività professionale (03/06/2005) e del valore
- incontestato- della controversia secondo il seguente sviluppo di natura contabile… il tutto oltre interessi legali- e non anche rivalutazione monetaria vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno subito ex art. 1224 2° comma c.c.- a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia- in quanto il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile con la predetta decorrenza- sino al giorno di effettivo soddisfo. Deve del pari essere respinta la proposta domanda riconvenzionale giacchè la richiesta di restituzione di somme è inerente il versamento dell'importo pari ad € 2.301,91 all'Avv. ad opera di un soggetto terzo (il Parte_2 fratello ); in ogni caso è dato presumere che, in difetto di probanti riscontri, CP_2 la somma indicata sia stata volta a remunerare attività consulenziali o di difesa in giudizio dell'Avv. in favore del SI. ovvero delle compagini Parte_2 CP_2 allo stesso riferibili. Da ultimo non si ravvisano i presupposti di accoglibilità della domanda ex art. 93 3° comma c.p.c..”. La parte appellante ha criticato la sentenza del primo giudice per i seguenti motivi. Con il primo, preliminarmente, ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, poiché era stata redatta e depositata la minuta il 6 luglio 2020, lo stesso giorno in cui era scaduto il termine per il deposito delle memorie di replica, anzi aveva depositato la minuta ancora prima che scadesse il termine (ovvero alle 23.59 del 06/07/2020) per il deposito della memoria di replica ex art. 190 cpc., che per come attestato era stata depositata il 6.7.2020 alle ore 15:13:17. Con il secondo, sulla invalidità della domanda dell'avv. Cenci e sull'accoglimento
della domanda proposta dall'avv. mai ritualmente introdotta nel Parte_2 giudizio de quo, ha altresì eccepito che la domanda doveva essere dichiarata invalida in toto, posto che non risultava articolata alcuna domanda da parte dell'Avv.
mentre la domanda di pagamento degli onorari era stata svolta dall'avv. Parte_2
Maurizio Cenci, che non aveva alcuna legittimazione in tal senso, non avendo mai avuto alcun tipo di rapporto professionale con la convenuta. Con il terzo, sulla richiesta di attivazione della procedura di negoziazione, ha contestato che non aveva affatto richiesto l'attivazione della procedura di negoziazione assistita poi dichiarata inammissibile poiché non formulata in comparsa di costituzione e non rilevata d'ufficio, quanto piuttosto aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per l'errato esperimento del tentativo di negoziazione;
la sentenza, pertanto, anche per questo motivo era da ritenersi nulla. Con il quarto, relativamente al merito e alla domanda dell'Avv. ha Parte_2 argomentato che, a differenza di quanto motivato, la domanda non riguardava l'accertamento dell'attività professionale, la cui sussistenza era pacifica e non contestata, ma il diritto a ricevere il compenso asseritamente non corrisposto. Inoltre, “sui pagamenti degli onorari”, ha assunto che la sentenza sul punto oltre che affetta da vizi logici e giuridici, nonché censurata per omeSA pronuncia su fatti rilevanti, aveva travisato le risultanze dell'esame testimoniale di , CP_2 esame che non era stato affatto lacunoso, avendo fornito risposte chiare e precise, avendo il teste, sia nel corso del procedimento disciplinare che nel giudizio di primo grado, affermato che aveva consegnato all'Avv. 3 assegni tratti dal suo Parte_2 conto personale per conto dell'Avv. per la causa . Pt_1 Parte_5 Il Giudice aveva altresì errato nella valutazione delle prove e delle risultanze dell'interrogatorio di parte attrice. L'odierna appellata, non aveva neanche tentato di dimostrare la presunta diversa imputazione degli assegni. Non era dato comprendere nemmeno quali potevano essere le “evidenze documentali” menzionate in sentenza, che “stando al Giudice smentirebbero le affermazioni del teste , dato che non esistono agli CP_2 atti documenti e/o fatture riferibili agli assegni de quibus, che dimostrerebbero una causale diversa dal pagamento dell'attività professionale resa in favore dell'Avv. Greco… il Giudice di prime cure non ha tenuto conto alcuno;
né delle risposte evasive e illogiche fornite dalla controparte in sede di interrogatorio formale, né – soprattutto – della dirimente circostanza per cui controparte non ha mai prodotto in giudizio le fatture relative al versamento della somma di Euro 15.000,00 a mezzo dei tre assegni sopra citati, venendo meno all'onere di dimostrare che il pagamento dedotto (e documentato) dalla parte che si asserisce essere debitrice sia imputabile ad altre causali rispetto a quelle indicate dalla convenuta, presunta debitrice.”. Inoltre, ed ancora, erano state travisate le risultanze dell'esame della teste _1
, inattendibile e la cui testimonianza doveva ritenersi inammissibile perché
[...] vertente su circostanze negative ed in contrasto con la documentazione agli atti. In più era stata fatta una errata applicazione dei principi relativi all'onere della prova, ed era mancato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
Non era emerso nel corso di causa, né in sede di interrogatorio, che gli assegni indicati dall'Avv. come mezzo di pagamento delle competenze dell'Avv. Pt_1
erano riferibili a specifici pagamenti, diversi da quelli indicati come Parte_2 pagamento delle spettanze dell'Avv. per il patrocinio nella causa Parte_2 [...]
Parte_6
Per l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se gli assegni citati erano riconducibili a fatture e/o procedimenti specifici diversi da quello indicato.
La aveva dimostrato di aver consegnato alla quegli assegni in Pt_1 Parte_2 pagamento per la propria causa ( R.G. 17104/2002 Parte_6 definita con sentenza di rigetto n. 12712/05), per il tramite del proprio fratello,
; sarebbe stato onere della dimostrare una diversa CP_2 Parte_2 imputazione di quel pagamento.
Con il sesto motivo, ha censurato il capo sulla condanna ex art. 93 comma 3 c.p.c., poiché il Giudice, scrivendo che non c'erano i presupposti, aveva omesso di esaminare le ragioni sottese a tale domanda, fosse anche solo per dichiararle infondate o irrilevanti;
fatto da cui derivava un'insanabile invalidità dell'impugnata pronuncia, per totale difetto di motivazione. L'avv. aveva negli anni Parte_2 intentato due giudizi, di cui uno era stato dichiarato inammissibile e l'altro estinto perché la parte attrice non si era presentata. Innanzitutto, l'eccezione di nullità della sentenza, come argomentata nei diversi motivi, va disattesa. Con riguardo alla prima prospettazione (di nullità) perché la sentenza è stata depositata prima della scadenza delle memorie di replica, nulla è stato replicato alle osservazioni svolte dall'appellata, che alla stregua delle evidenze in atti, devono ritenersi corrette. La causa è stata trattenuta in decisione in data 11 febbraio 2020 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. verbale udienza); talchè la data di scadenza delle memorie di replica era quella del 4.7.2020, o al più quella indicata dall'appellata 5.7.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria del 2020 dei termini processuali per l'emergenza coronavirus, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 e dell'art. 36 c. 1 DL 23/2020. Peraltro, benché coincidente la data del 5 luglio 2020 con quella di un giorno festivo (domenica) con la conseguenza che il termine scadeva nel giorno successivo, risulta comunque che l'odierna parte appellante aveva depositato la memoria di replica in data 3.7.2020 (cfr. deposito fascicolo telematico di primo grado). Quanto eccepito ulteriormente che l'attestazione di accettazione del deposito della memoria in data 6.7 era avvenuta solo alle ore 15.13 (cfr. doc. 3 appello) appare irrilevante, a fronte dell'ulteriore documentazione depositata (cfr. doc. 4 parte appellata estratto dal ) ove è indicata come data di deposito quella del 3.7.20 Pt_7 alle ore 19.07, dacchè la visione dell'atto era, comunque, possibile sin da tale data, precedente comunque alla data di decisione apposta in sentenza.
L'ulteriore profilo, d'inammissibilità della domanda proposta dall'Avv. mai ritualmente introdotta perché svolta dal solo Avv. Maurizio Ceci, è Parte_2 parimenti non accoglibile. Così come si legge nel verbale di udienza del 14.12.2017, allegato dalla parte appellata ma riscontrabile in atti (cfr. fascicolo di primo grado), l'Avv. Cenci dando atto della sua presenza richiamava quanto dedotto nel foglio di verbale per
“l'udienza odierna” già depositato, come indicato e riscontrato all'interno del fascicolo telematico, ove si legge che intendeva emendare le conclusioni dovendosi intendere, in luogo dell'Avvocato Maurizio Cenci, l'Avvocato Parte_2
Il Giudice in sentenza ha sostanzialmente dato atto di ciò, dichiarando l'invalidità della domanda proposta nell'interesse dell'Avv. Maurizio Censi “il quale, ad un esame degli atti di causa, risulta assumere la sola veste di difensore della parte attrice”. Decisione questa correttamente resa, dovendosi intendere la indicazione riconducibile ad un mero errore materiale, stante le allegazioni contenute nell'atto (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio) riferite tutte all'attività professionale svolta dell'Avv. nonché la esplicita richiesta di condanna della convenuta Parte_2 al pagamento della somma asseritamente dovuta di € 12.411,25 (come formulata nelle conclusioni), in favore appunto solo dell'Avvocato Parte_2
Anche l'eccezione d'inammissibilità della domanda per l'errato esperimento del tentativo di negoziazione non è fondata. Quanto motivato dal Primo Giudice, che il mancato accordo in sede di procedura prodromica a quella giudiziale è stato comunque sottoscritto e pertanto l'atto aveva conseguito lo scopo, non solo non è stato censurato, ma è anche documentato essendo stato allegato (cfr. doc. 5 memorie replica ex art. 183 c.p.c.) il verbale di negoziazione assistita del 13.7.2017 firmato dalle parti, con il quale si dà atto del mancato raggiungimento dell'accordo. Con riguardo al merito del giudizio, ed a tutti gli aspetti della motivazione criticati e sopra in sintesi riportati, l'appellante ha in primo luogo precisato che il giudice aveva errato nell'individuare la domanda.
L'oggetto non era l'accertamento dell'attività professionale svolta, la cui sussistenza era pacifica e mai contestata, quanto piuttosto il diritto a ricevere il compenso, perché già era stata remunerata. A fondamento di ciò, l'Avv. ha affermato che infatti l'Avv. Parte_1 Parte_2 era stata già pagata avendole consegnato tre assegni tratti dal suo CP_2 conto personale in data 30.9.2005, 28.6.2005 e 20.12.2005. Circostanza questa confermata da escusso come teste. CP_2
Orbene, è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto, unicamente, a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento incombe certamente al debitore, tuttavia, dinanzi all'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore se controdeduce che il pagamento deve essere imputato ad un credito diverso, che dovrà provare che al momento del pagamento da parte del debitore erano scaduti e sussistevano i presupposti per l'applicazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. e cioè un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio o altro debito con le stesse caratteristiche” (Cass. 6823/1988; Cass. 2369/1994; Cass. 19039/2019; cfr. anche Cass. 450/2020 Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni neceSArie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.).
Ebbene, nella specie, provata l'espletata attività professionale dell'Avv. perché non contestata, la prova del pagamento, invece, non è stata data. Parte_2
A fronte dell'argomentazione di assegni asseritamente consegnati, ed emessi, da , in pagamento dell'attività professionale espletata, la parte CP_2 appellata ha dedotto che i titoli, non prodotti in giudizio, comunque erano riconducibili alla remunerazione di altre attività professionali. In sede di interrogatorio, l'Avv. ha intanto contestato di essere stata Parte_2 pagata con riferimento al titolo azionato, ed inoltre ha dichiarato che i pagamenti indicati dalla parte convenuta erano stati effettuati dal fratello a remunerazione di prestazioni professionali riferibili alle società operative del nonché di Parte_4 un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, definito in secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con pendenza del termine per il ricorso per CaSAzione. Ha poi aggiunto che per i pagamenti effettuati da “sono CP_2 state emesse fatture da me consegnate all'Ordine degli Avvocati di Roma e comunque da me fatte pervenire al sig. . Allorquando il SI. ha CP_2 CP_2 emesso in mio favore due o tre degli assegni ex adverso indicati, mi ha rilasciato una dichiarazione prodotta in atti.”. Alcuna rilevanza possono avere il telefax datato 16.10.2006 (doc. 8 fascicolo di primo grado) allegato dalla parte appellante, convenuta in primo grado, ove si legge
“l'assegno che ti ho consegnato di € 2.942,00 a firma di , con data 31.3.2006 CP_7
…giralo a Berenghi come con l'altro, di 2.032,00 del 12.8.2005…Gli altri assegni di 5.000,00 del 20.12.2005 come al solito sono andati a buon fine e rimangono a te per le cause di ON ..Per terminare i pagamenti fatti dalla di € Controparte_8
2.150,00 e di € 800,00 imputati a Berenghi per 2.150,00 e come Pt_8 CP_9 anticipo spese € 400,00. L'eventuale fattura falla alla vedi che sono Controparte_8 pagamenti del 2005 ancora oggi non ho ricevuto fattura.” e l'altro (doc. 9) datato 14.10.2005 in cui è scritto “cara , ti voglio precisare che dopo il nostro Parte_2 ultimo precisiamo i pagamenti, l'assegno…di € 5.000,00 del 28.6.2005…e l'assegno
…del 30.9.2005…e quello in scadenza al 20.12. 2005 sempre di € 5.000,00 …sono da imputare al saldo della causa la differenza alla tua Controparte_10 consulenza. La fattura come da accordi non verrà emeSA avendoti pagato personalmente per conto di . Ti raccomando l'elenco delle cause come Parte_1 fai di solito.”. Infatti, la ricezione degli stessi non è provata perché contestata (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 pag. 3 c.p.c.) ed in tal senso sono stati disconosciuti (i fax depositati come doc. 8 e 9 cfr. verbale di udienza del 14.12.2017 foglio allegato, memoria ex art. 183 comma 6 pag. 3 c.p.c. e comparsa conclusionale fascicolo primo grado), oltre che contestati quanto a contenuto, provenienza e data, né la dichiarazione resa dal teste escusso che ha confermato di avere redatto ed inviato i telefax può provare l'avvenuta ricezione. Peraltro, nella sentenza (n. 3091/2016) richiamata dal Primo Giudice, con la quale è stata pronunciata la condanna di per il pagamento dei Parte_1 compensi dovuti all'Avv. Barenghi che l'aveva assistita (congiuntamente con l'Avv. come dedotto - cfr. comparsa di costituzione -), nella redazione dell'atto di Parte_2 citazione e nella partecipazione a due udienze in relazione alla causa in oggetto, il fatto (dei pagamenti eseguiti per il credito vantato), è stato oggetto di esame definitivo per mancata impugnazione della sentenza. In particolare, è stato motivato che non vi era la prova della riconducibilità, ovvero della riferibilità al credito in oggetto, essendo la professionista, l'Avv.
consulente abituale della famiglia e delle società ad eSA Parte_2 Pt_1 riconducibili. Si legge così nella parte motiva della predetta sentenza che i pagamenti
“soltanto parzialmente documentati dalla fotocopia di un solo assegno, che ha valore indiziario ma non è disconosciuto, e da una matrice che, invece, non prova nulla - essi risultano pacificamente eseguiti a favore di un altro soggetto ( e cioè dell'altra professionista officiata) e sono quindi inidonei ad estinguere il debito in questa sede azionato…Tanto più che, come precisato dalla steSA convenuta, la professionista in questione era la consulente legale abituale della famiglia e delle società ad Pt_1 eSA riconducibili, con la conseguente impossibilità di presumere la riferibilità dei pagamenti allo specifico affare di cui è causa.”.
Ora, dalle emergenze evidenziate e facendo applicazione dei principi di diritto richiamati, consegue quanto segue. La parte convenuta asseritamente debitrice, Avv. , a fronte della Parte_1 prova del titolo per nulla contestata, ovverosia dello svolgimento pacifico in suo favore della prestazione professionale da parte dell'Avv. era onerata della Parte_2 prova del pagamento avente efficacia estintiva. E in tal senso ha dedotto che ciò era stato effettuato mediante i tre gli assegni indicati. A sua volta, alla stregua dei principi sopra espressi, l'onere della prova sarebbe stato nuovamente in capo al creditore, Avv. , avendo assunto che il CP_11 pagamento doveva essere imputato ad un credito diverso;
avrebbe, infatti, dovuto provare che al momento del pagamento da parte del debitore erano scaduti e sussistevano i presupposti per l'applicazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. e cioè un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio o altro debito con le stesse caratteristiche. Ebbene, nella specie di asserito pagamento con assegni, non trova applicazione tale onere ulteriore in capo alla creditrice, poiché non può riconoscersi alcuna efficacia estintiva dello stesso in quanto (Cass. 27247/23) “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.”. Tutto ciò a fronte della contestazione da parte della creditrice della riconducibilità dei titoli al credito azionato. Circostanza questa della non riferibilità che trova poi positivo riscontro nelle risultanze istruttorie. E' pacifico, infatti, che l'Avv. ha prestato l'attività professionale in Parte_2 favore della famiglia e delle società ad eSA appartenenti;
circostanza questa Pt_1 che deve anche ritenersi definitivamente accertata con la sentenza resa nell'altro giudizio introdotto dal codifensore Avv. Barenghi, come sopra riportato. Inoltre, la parte attrice/appellata, ha depositato (doc. 1 all. alla memoria ex art. 183 c.p.c.) copia di due assegni, uno datato 30.9.2005 a firma per come dedotto, di ed indicato dall'appellante Avv. tra i tre titoli di credito con i CP_2 Pt_1 quali avrebbe pagato il credito azionato, il secondo datato 12.8.05, di € 2032,00, con la contestuale dichiarazione “saldo consulenza del 30.6.05 + € 5.000,00 in acconto a quanto pattuito resto € 5.000,00 per il saldo nel mese di ottobre a firma sempre di
. CP_2
Dunque, con esplicita imputazione al momento del pagamento ad un debito diverso da quello in oggetto, quantomeno per uno dei tre assegni indicati, che confermerebbe la tesi opposta di soddisfazione di altro debito. Né è sufficiente per escludere la rilevanza probatoria di ciò quanto esplicitato da , escusso come teste, ovvero che la dichiarazione rilasciata doveva CP_2 essere riferita alla remunerazione della causa , in quanto Parte_6 non vi erano pendenze personali, gli assegni erano stati emessi dal suo conto personale, mentre le pendenze societarie erano remunerate a mezzo di assegni prelevati dal conto corrente societario e pagati dagli amministratori delle predette società. Del tutto irrilevante è l'asserita diversa imputazione;
il debitore al momento del pagamento ha dichiarato che voleva soddisfare il debito di cui alla dichiarazione resa, ovvero per un debito diverso da quello azionato nel presente giudizio, valendo invece per i restanti assegni asseritamente versati, in mancanza di alcuna imputazione, i criteri legali ex art. 1193 comma 2 c.c. (Cass. 31837/22 In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore..”). In conclusione, alcuna prova è stata data dell'estinzione del pagamento a mezzo degli assegni indicati, non avendo la parte appellante dimostrato il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati. Alla stregua di tutto quanto esposto, assorbite tutte le ulteriori censure, possono condividersi le ragioni della decisione gravata e l'appello va quindi respinto. Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate, tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno Il Consigliere estensore Il Presidente TT.SA Fiorella Gozzer TT.SA Marianna D'Avino