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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4135/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gaetano Bruni Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso di essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli CP_1 del Comune di Acri e di aver lavorato negli anni dal 2018 al 2022 alle dipendenze dell'azienda agricola con sede in Luzzi nei Parte_2 periodi meglio indicati nell'atto introduttivo nonchè di essere stata retribuita con busta paga, esponeva che l'Istituto, con provvedimenti del 13.3.2024, aveva comunicato la cancellazione/variazione delle giornate di lavoro agricolo rese in tali annualità chiedendo, contestualmente, la restituzione dell'importo di € 5.258,15 a titolo di indebito.
Deduceva di aver contestato tali provvedimenti con ricorso del 22.4.2024 evidenziando che lo stesso era stato respinto e, lamentando il difetto di motivazione di detti provvedimenti e assumendo la sussistenza del rapporto di
1 lavoro agricolo, agiva in questa sede chiedendo la declaratoria di nullità dei provvedimenti contestati per genericità e difetto di motivazione e del diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nonchè di quello alle prestazioni accessorie già liquidate dall'Ente previdenziale.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 22 D.L. n. 30/1970 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, deducendo che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era emersa la fittizietà del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Occorre premettere che, in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire CP_1 prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000,
n. 4232).
L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D .Lgs. n. 375 del
2 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse (2018/2022) scaturisce da accertamenti ispettivi svolti dall' nei confronti dell'azienda agricola “La Fungaia” di CP_1 Parte_2
(cfr. verbale ispettivi in atti, fasc. ) a conclusione dei quali
[...] CP_1
l'organo di vigilanza ha ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'organo ispettivo, sulla base di plurimi elementi fattuali (meglio compendiati nell'allegato verbale ispettivo) ha, in particolare, concluso ritenendo che tutti i rapporti di lavoro in capo all'azienda sono stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_2
Ora, a fronte di ciò, la parte ricorrente - pur essendo onerata - non ha dedotto gli elementi fattuali da cui poter desumere la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato nel periodo di causa, essendosi, invero, limitata genericamente a dedurre di aver lavorato alle dipendenze dell' Parte_3
nei periodi indicati in ricorso e di essere stata retribuita con busta
[...] paga senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica allegazione sugli elementi sintomatici della subordinazione: nulla ha, infatti, la parte ricorrente dedotto in merito all'assoggettamento al potere direttivo/controllo del datore di lavoro
(ossia al contenuto ed al soggetto che ha esercitato detto potere), alle mansioni svolte, alla eterodeterminazione dell'orario di lavoro, ai compiti concretamente svolti ed alle relative modalità esecutive, alla determinazione e composizione del compenso percepito.
Giova qui ricordare che in ragione della necessaria circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353;
Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738) i dati fattuali interessanti la domanda attrice devono essere esplicitati in ricorso in modo esaustivo donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o
3 elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ebbene, come detto, parte ricorrente nella parte narrativa del ricorso ha soltanto dedotto, in modo del tutto generico, di aver lavorato alle dipendenze dell' e di essere stata retribuita con busta paga, Parte_3 chiedendo di provare le relative (generiche) circostanze (cfr. capitoli di prova testimoniale n. 1 e 7) – allegazione che non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - ma i fatti oggetto dei restanti capitoli di prova, ed in particolare quelli relativi ai compiti concretamente svolti ed alle relative modalità esecutive (cfr. capitolo di prova n. 2), al soggetto dal quale promanavano le direttive di lavoro (cfr. capitolo di prova n. 3), alle ore di lavoro prestate (capitolo di prova n. 5) non sono stati in alcun modo esplicitati in ricorso ma, appunto, introdotti solo e soltanto con la richiesta di prova testimoniale, con ciò violandosi il ricordato principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova.
Per tale ragione non è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli adesso menzionati (i numeri 2, 3 e 5); del pari non è stata ammessa la prova sui capitoli di prova n. 4 e 6 oltre che per la medesima ragione anche in quanto vertenti su circostanze del tutto irrilevanti (tali essendo, infatti, quelle relative alla colazione e al pranzo della ricorrente e alle modalità con le quali questi si recava sui luoghi di lavoro e faceva rientro alla propria abitazione).
Né la prova del rapporto di lavoro di parte ricorrente può desumersi dalla documentazione prodotta (buste paga e comunicazione di assunzione) trattandosi di meri elementi di carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) inidonei, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro subordinato.
Al difetto di prova del dedotto rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La doglianza, infine, che fa leva sulla ritenuta genericità/difetto di motivazione dei provvedimenti dell' deve essere disattesa essendo sufficiente rilevare CP_2 che, contrariamente a quanto lamentato, le note in questione contengono ben consentono alla parte di comprendere le ragioni le ragioni della pretesa
4 restitutoria azionata dall' ossia l'avvenuto disconoscimento delle giornate CP_2 di lavoro agricolo rese nelle annualità dal 2018 al 2022.
Le spese di lite, avuto riguardo al petitum (che investe il diritto alla prestazione previdenziale, cfr. Cass. n. 37973/2022) devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4135/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gaetano Bruni Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso di essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli CP_1 del Comune di Acri e di aver lavorato negli anni dal 2018 al 2022 alle dipendenze dell'azienda agricola con sede in Luzzi nei Parte_2 periodi meglio indicati nell'atto introduttivo nonchè di essere stata retribuita con busta paga, esponeva che l'Istituto, con provvedimenti del 13.3.2024, aveva comunicato la cancellazione/variazione delle giornate di lavoro agricolo rese in tali annualità chiedendo, contestualmente, la restituzione dell'importo di € 5.258,15 a titolo di indebito.
Deduceva di aver contestato tali provvedimenti con ricorso del 22.4.2024 evidenziando che lo stesso era stato respinto e, lamentando il difetto di motivazione di detti provvedimenti e assumendo la sussistenza del rapporto di
1 lavoro agricolo, agiva in questa sede chiedendo la declaratoria di nullità dei provvedimenti contestati per genericità e difetto di motivazione e del diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nonchè di quello alle prestazioni accessorie già liquidate dall'Ente previdenziale.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 22 D.L. n. 30/1970 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, deducendo che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era emersa la fittizietà del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Occorre premettere che, in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire CP_1 prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000,
n. 4232).
L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D .Lgs. n. 375 del
2 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse (2018/2022) scaturisce da accertamenti ispettivi svolti dall' nei confronti dell'azienda agricola “La Fungaia” di CP_1 Parte_2
(cfr. verbale ispettivi in atti, fasc. ) a conclusione dei quali
[...] CP_1
l'organo di vigilanza ha ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'organo ispettivo, sulla base di plurimi elementi fattuali (meglio compendiati nell'allegato verbale ispettivo) ha, in particolare, concluso ritenendo che tutti i rapporti di lavoro in capo all'azienda sono stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_2
Ora, a fronte di ciò, la parte ricorrente - pur essendo onerata - non ha dedotto gli elementi fattuali da cui poter desumere la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato nel periodo di causa, essendosi, invero, limitata genericamente a dedurre di aver lavorato alle dipendenze dell' Parte_3
nei periodi indicati in ricorso e di essere stata retribuita con busta
[...] paga senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica allegazione sugli elementi sintomatici della subordinazione: nulla ha, infatti, la parte ricorrente dedotto in merito all'assoggettamento al potere direttivo/controllo del datore di lavoro
(ossia al contenuto ed al soggetto che ha esercitato detto potere), alle mansioni svolte, alla eterodeterminazione dell'orario di lavoro, ai compiti concretamente svolti ed alle relative modalità esecutive, alla determinazione e composizione del compenso percepito.
Giova qui ricordare che in ragione della necessaria circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353;
Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738) i dati fattuali interessanti la domanda attrice devono essere esplicitati in ricorso in modo esaustivo donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o
3 elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ebbene, come detto, parte ricorrente nella parte narrativa del ricorso ha soltanto dedotto, in modo del tutto generico, di aver lavorato alle dipendenze dell' e di essere stata retribuita con busta paga, Parte_3 chiedendo di provare le relative (generiche) circostanze (cfr. capitoli di prova testimoniale n. 1 e 7) – allegazione che non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - ma i fatti oggetto dei restanti capitoli di prova, ed in particolare quelli relativi ai compiti concretamente svolti ed alle relative modalità esecutive (cfr. capitolo di prova n. 2), al soggetto dal quale promanavano le direttive di lavoro (cfr. capitolo di prova n. 3), alle ore di lavoro prestate (capitolo di prova n. 5) non sono stati in alcun modo esplicitati in ricorso ma, appunto, introdotti solo e soltanto con la richiesta di prova testimoniale, con ciò violandosi il ricordato principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova.
Per tale ragione non è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli adesso menzionati (i numeri 2, 3 e 5); del pari non è stata ammessa la prova sui capitoli di prova n. 4 e 6 oltre che per la medesima ragione anche in quanto vertenti su circostanze del tutto irrilevanti (tali essendo, infatti, quelle relative alla colazione e al pranzo della ricorrente e alle modalità con le quali questi si recava sui luoghi di lavoro e faceva rientro alla propria abitazione).
Né la prova del rapporto di lavoro di parte ricorrente può desumersi dalla documentazione prodotta (buste paga e comunicazione di assunzione) trattandosi di meri elementi di carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) inidonei, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro subordinato.
Al difetto di prova del dedotto rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La doglianza, infine, che fa leva sulla ritenuta genericità/difetto di motivazione dei provvedimenti dell' deve essere disattesa essendo sufficiente rilevare CP_2 che, contrariamente a quanto lamentato, le note in questione contengono ben consentono alla parte di comprendere le ragioni le ragioni della pretesa
4 restitutoria azionata dall' ossia l'avvenuto disconoscimento delle giornate CP_2 di lavoro agricolo rese nelle annualità dal 2018 al 2022.
Le spese di lite, avuto riguardo al petitum (che investe il diritto alla prestazione previdenziale, cfr. Cass. n. 37973/2022) devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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