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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9441 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1268/2025 T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 17/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.1268/2025 R.G.
tra
, nata a [...] il [...], ivi residente, alla Via Toledo n. 413, C.F: Parte_1
; 2) , nata a [...] il [...], residente a C.F._1 Parte_2
IC QU (NA), al Corso Umberto I n. 21, C.F: , rappresentate e difese C.F._2
dall'Avv. Alessandro Indipendente, C.F.: p.e.c.: C.F._3
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Gragnano Email_1
(NA), alla Via Vittorio Veneto n. 196, giusta procura in atti Attrici
e
ALLA VIA TOLEDO, 413, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., sig. , elettivamente domiciliato in alla Via G. Controparte_2 CP_1
Sanfelice, 33, presso lo studio dell'avv. Danilo Aita, C.F. , che lo rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura in atti
Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbale del 17/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Le ricorrenti, e rispettivamente nuda proprietaria e Parte_1 Parte_2
usufruttuaria dell'appartamento sito in alla Via Toledo n. 413, censito al foglio 2, p.lla 196, CP_1
sub 25 , hanno impugnato la delibera adottata nell'assemblea del 26/11/2024 nella parte in cui ha approvato gli ordini del giorno n. 1, 2 e 3 e, quindi, i rendiconti per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sebbene questi fossero mancanti della nota sintetica esplicativa di gestione di cui all'art. 1130 bis c.c., fossero stati redatti in violazione dell'art 1130 bis cc, imputassero alle ricorrenti debiti prescritti e spese per lavori che hanno interessato terrazzi di copertura di altra verticale del fabbricato;
costituendosi il ha contestato le domande CP_1
deducendo la cessazione della materia dele contendere, alla luce della successiva delibera del
21/1/2025 con cui sono stati approvati gli stessi punti all'OdG della delibera del 24/11/2024 impugnata in questa sede.
Premesso che il tentativo di mediazione è stato comunque espletato il 23/1/2025 e che quindi la domanda è procedibile, e che è incontestata la titolarità attiva delle ricorrenti, comprovata anche dalla copia dei contratti di compravendita e donazione in atti, va evidenziato che la delibera del
26/11/2024 è stata sostituita dalla delibera del 21/1/2025 anch'essa impugnata come da documenti in atti, di tal che non è possibile emettere alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere stante la possibile reviviscenza della delibera del 2024 in caso di annullamento di quella successiva.
Nel merito la domanda di annullamento è fondata e va accolta se si considera che i punti 1-2-3- all'OdG avevano ad oggetto i rendiconti per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 ma esaminando gli allegati alla convocazione di assemblea emerge netta la violazione al dettato di cui all'art 1130 bis cc che sancisce: "Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti".
Infatti nel caso in esame difettano i documenti suindicati in particolare il registro di contabilità quanto meno per i rendiconti antecedenti al 2020 e la nota sintetica esplicativa della gestione per ognuno dei bilanci approvati di tal che la delibera del 26/11/2024 è invalida e va annullata relativamente al punto 1), 2), 3) all' O.d.G. .
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno poste a carico del e liquidate in base al DM 55/2014 scaglione CP_1
fino ad €26.000,00 valore minimo dello scaglione stante la semplicità delle questioni, la minima durata del processo, l'inesistenza di istruttoria, con l'applicazione dei commi 1 bis, 2 e 4 dell'art 4
DM 55/2014 e con attribuzione in favore dell'avv.to Alessandro Indipendente.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea ed annulla la delibera del 26/11/2024 relativamente al punto 1), 2), 3)
all' O.d.G. .
Condanna il convenuto a pagare per €3.302,00 per compenso ed €270,00 per spese CP_1
oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Alessandro Indipendente.
Napoli 21/10/2025 Il Giudice
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 17/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.1268/2025 R.G.
tra
, nata a [...] il [...], ivi residente, alla Via Toledo n. 413, C.F: Parte_1
; 2) , nata a [...] il [...], residente a C.F._1 Parte_2
IC QU (NA), al Corso Umberto I n. 21, C.F: , rappresentate e difese C.F._2
dall'Avv. Alessandro Indipendente, C.F.: p.e.c.: C.F._3
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Gragnano Email_1
(NA), alla Via Vittorio Veneto n. 196, giusta procura in atti Attrici
e
ALLA VIA TOLEDO, 413, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., sig. , elettivamente domiciliato in alla Via G. Controparte_2 CP_1
Sanfelice, 33, presso lo studio dell'avv. Danilo Aita, C.F. , che lo rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura in atti
Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbale del 17/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Le ricorrenti, e rispettivamente nuda proprietaria e Parte_1 Parte_2
usufruttuaria dell'appartamento sito in alla Via Toledo n. 413, censito al foglio 2, p.lla 196, CP_1
sub 25 , hanno impugnato la delibera adottata nell'assemblea del 26/11/2024 nella parte in cui ha approvato gli ordini del giorno n. 1, 2 e 3 e, quindi, i rendiconti per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sebbene questi fossero mancanti della nota sintetica esplicativa di gestione di cui all'art. 1130 bis c.c., fossero stati redatti in violazione dell'art 1130 bis cc, imputassero alle ricorrenti debiti prescritti e spese per lavori che hanno interessato terrazzi di copertura di altra verticale del fabbricato;
costituendosi il ha contestato le domande CP_1
deducendo la cessazione della materia dele contendere, alla luce della successiva delibera del
21/1/2025 con cui sono stati approvati gli stessi punti all'OdG della delibera del 24/11/2024 impugnata in questa sede.
Premesso che il tentativo di mediazione è stato comunque espletato il 23/1/2025 e che quindi la domanda è procedibile, e che è incontestata la titolarità attiva delle ricorrenti, comprovata anche dalla copia dei contratti di compravendita e donazione in atti, va evidenziato che la delibera del
26/11/2024 è stata sostituita dalla delibera del 21/1/2025 anch'essa impugnata come da documenti in atti, di tal che non è possibile emettere alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere stante la possibile reviviscenza della delibera del 2024 in caso di annullamento di quella successiva.
Nel merito la domanda di annullamento è fondata e va accolta se si considera che i punti 1-2-3- all'OdG avevano ad oggetto i rendiconti per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 ma esaminando gli allegati alla convocazione di assemblea emerge netta la violazione al dettato di cui all'art 1130 bis cc che sancisce: "Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti".
Infatti nel caso in esame difettano i documenti suindicati in particolare il registro di contabilità quanto meno per i rendiconti antecedenti al 2020 e la nota sintetica esplicativa della gestione per ognuno dei bilanci approvati di tal che la delibera del 26/11/2024 è invalida e va annullata relativamente al punto 1), 2), 3) all' O.d.G. .
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno poste a carico del e liquidate in base al DM 55/2014 scaglione CP_1
fino ad €26.000,00 valore minimo dello scaglione stante la semplicità delle questioni, la minima durata del processo, l'inesistenza di istruttoria, con l'applicazione dei commi 1 bis, 2 e 4 dell'art 4
DM 55/2014 e con attribuzione in favore dell'avv.to Alessandro Indipendente.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea ed annulla la delibera del 26/11/2024 relativamente al punto 1), 2), 3)
all' O.d.G. .
Condanna il convenuto a pagare per €3.302,00 per compenso ed €270,00 per spese CP_1
oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Alessandro Indipendente.
Napoli 21/10/2025 Il Giudice