Art. 3.
I locali che nell'elenco di cui al precedente art. 2 sono descritti al n. 1, lettere a) e b), sono assegnati in uso gratuito, per la durata di anni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale del tesoro per le sue esigenze.
Saranno a carico del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, tutti gli oneri e le spese concernenti i locali che a norma del precedente comma sono concessi in uso gratuito alla Direzione generale del tesoro, comprese quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la provvista dell'acqua, per il servizio di portierato e per l'illuminazione della scala.
I locali che nell'elenco di cui al precedente art. 2 sono descritti al n. 1, lettere a) e b), sono assegnati in uso gratuito, per la durata di anni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale del tesoro per le sue esigenze.
Saranno a carico del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, tutti gli oneri e le spese concernenti i locali che a norma del precedente comma sono concessi in uso gratuito alla Direzione generale del tesoro, comprese quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la provvista dell'acqua, per il servizio di portierato e per l'illuminazione della scala.