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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa ET CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, viale Porto Parte_1 C.F._1
Torres n. 32 presso lo studio dell'Avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Savoia Controparte_1 C.F._3
n. 54/E, presso lo studio dell'Avv. Antonello Fiore (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1° luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge Controparte_1
con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Sorso in data 7 settembre 2008, atto trascritto nei pagina 1 di 6 Registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno 2008 N. 27 Parte II Serie A), dalla cui unione è nata la figlia ET (Sassari 13.03.2014), minore di età.
Ha rappresentato che dopo i primi anni di matrimonio, caratterizzati dall'amore e dal rispetto reciproco, il rapporto tra i coniugi si è deteriorato, a causa dell'atteggiamento del contrario ai doveri CP_1
coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
Ha dedotto, in particolare, che nel giugno 2024 aveva scoperto che il marito aveva, a sua insaputa, richiesto una firma digitale a suo nome e con essa aveva firmato un contratto di fideiussione a garanzia di un finanziamento da lui contratto per l'importo di 76.200 euro, fatto per il quale aveva presentato denuncia presso la Procura della Repubblica e invitato il marito a lasciare la casa familiare.
Ha lamentato inoltre che il aveva da tempo comportamenti controllanti e invasivi, quali l'aver CP_1 installato in tutta l'abitazione delle telecamere interne violando la sua privacy e l'aver acquistato e intestato a lei 3 SIM, falsificando la sua firma, presumibilmente per installarle all'interno delle automobili in uso alla famiglia e geolocalizzare così i suoi spostamenti, del quale egli era, in modo preoccupante, sempre a conoscenza.
Ha aggiunto che il anziché mettere a disposizione di moglie e figlia le proprie risorse CP_1
economiche, aveva sempre preferito mantenere riservato il proprio conto corrente, tacendo alla moglie le proprie entrate nonché le somme a deposito e/o i propri risparmi, lasciando che la si Pt_1 occupasse interamente delle spese casalinghe, dall'acquisto di generi alimentari a quello di utensili domestici, che le spese riguardanti la bambina erano state sempre sostenute dalla ricorrente utilizzando le proprie risorse economiche, non potendo disporre di quelle del marito, geloso custode del proprio patrimonio, e che non si contavano le occasioni in cui il nonostante disponesse di un proprio CP_1
stipendio chiedeva alla stessa di versare sul proprio conto diverse somme di denaro, senza di fatto poi sapere a cosa gli servissero.
Ha quindi riferito che sussistevano le condizioni affinché fosse pronunciata separazione tra coniugi con addebito della stessa al resistente CP_1
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito che la casa familiare dove continuavano ad abitare lei e la figlia era di proprietà di suo zio, signor , che gliel'aveva concessa in Parte_2 comodato d'uso gratuito, e che svolgeva l'attività di insegnante di sostegno presso il convitto nazionale
CA (per uno stipendio mensile di circa € 1.300,00) mentre il resistente era impiegato presso la petrolchimica.
Ha concluso chiedendo: In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: I. stabilire che il Sig. concorra al mantenimento della figlia CP_1
pagina 2 di 6 corrispondendo all'altro genitore l'importo mensile di euro 450,00, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese, a far data dal mese di luglio 2024; II. disporre che per il periodo estivo e sino all'avvio dell'anno scolastico, il Sig. osservi il seguente calendario delle frequentazioni con ET: CP_1
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due volte la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore
11,00 alle ore 19,00, quando la minore farà rientro presso l'abitazione materna;
i weekend seguiranno il criterio dell'alternanza ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, con pernottamento della stessa presso la propria abitazione, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
III. disporre che il Sig. CP_1 riconsegni l'autovettura Citroen C1 targata EC O52 GD alla Sig.ra In via principale: a) Pt_1
dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed osservando reciproco rispetto;
b) stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
c) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia ET, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; d) stabilire che la figlia minore ET sia collocata prevalentemente presso l'abitazione materna sita in Sorso, Località Predugnuanu 0; e) stabilire che il
Sig. concorra al mantenimento della figlia corrispondendo all'altro genitore l'importo mensile CP_1
di euro 450,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
f) stabilire che entrambi i coniugi partecipino nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); g)stabilire che la casa coniugale sita in Sorso in immobile di proprietà dello zio della Sig.ra e condotto in comodato d'uso gratuito dai coniugi sia assegnata Pt_1
alla ricorrente presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
h) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In data 18.12.2025 si è costituito il resistente precisando di essere stato colto di sorpresa dall'invito della moglie ad allontanarsi dalla casa coniugale, dal momento che nessun segnale di crisi gli era noto, ma di aver comunque voluto assecondare la sua richiesta.
Ha rappresentato di aver sempre provveduto al pagamento delle spese di luce e abbonamenti TV e smartphone nonché dei mobili dell'abitazione e che per garantire un alto tenore di vita alla moglie e alla figlia aveva dovuto accendere varie finanziarie, giungendo a chiedere prestiti per più di € 1.500,00 mensili.
pagina 3 di 6 Ha contestato tutte le accuse della moglie circa le SIM e la firma digitale, affermando che la moglie era sempre a conoscenza di tutte le operazioni economiche e che le telecamere nell'abitazione non servivano certo per controllare la signora, quanto per garantire la sicurezza della casa.
Ha concluso chiedendo respingersi la domanda di addebito della separazione e così chiedendo: I. i coniugi vivranno separatamente con obbligo al reciproco rispetto;
II. La rimarrà nella Pt_1
abitazione di proprietà dei familiari e si impegna a volturare tutte le utenze correlate;
III. Il CP_1
contribuirà ad un mantenimento per la minore di euro 300,00 con aumento secondo gli indici istat, impegnandosi al saldo di tutte le finanziarie presenti ed esistenti aperte dai coniugi per le esigenze familiari;
IV. Ogni coniuge nella propria separata residenza provvederà al cambio e voltura a proprio nome di luce, gas, e ogni ulteriore utenza, se non già fatto;
V. I coniugi hanno gia' autonomi conti correnti bancari, l'auto del utilizzata per finalità lavorative e dunque bene personale e CP_1
professionale, andrà allo stesso;
VI. Il si impegnerà a pagare tutte le finanziarie accese per gli CP_1
acquisti familiari sino alla loro estinzione;
VII. In regime di affido condiviso, il segue dei turni CP_1
lavorativi settimanalmente diversi e comunicati ogni 7 giorni, dunque variabili (che è grande vantaggio per la mamma e la bambina) e che non consentono una determinazione su orari e giorni fissi. Per tale motivo i coniugi si impegnano sulla base degli orari a consentire alla minore di poter stare col padre, sempre secondo gli orari lavorativi imposti settimanalmente, quando vorrà, tenendo naturalmente presente gli impegni scolastici e sociali della bambina e i compiti, previo accordo con le esigenze della madre;
VIII. LE SPESE SANITARIE (preventivamente concordate salvo conclamata urgenza) SARANNO COPERTE INTERAMENTE DAL BIANCHI CHE USUFRUISCE PER LA
(BAMBINA) DI POLIZZA DI COPERTURA SANITARIA una assicurazione MEDICA che ho stipulato alla nascita ( ), la quale consente di recuperare tutte le spese sino ad oltre il 90% previo Per_1
invio delle spese al fondo. IX. Nulla quaestio SULLE SPESE SCOLASTISCHE, RICREATIVE CHE
SARANNO DIVISE AL 50% (sempre su acquisti preventivamente concordati).
Il Giudice all'udienza del 28.01.2025 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco;
2) dispone che il sig. versi un mantenimento di €. 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese, CP_1 oltre all'assegno sociale integrale di €. 200,00 circa e al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo del CNF;
3) dispone che il diritto di visita sia così organizzato: che il sig. possa tenere con sé ET CP_1
tre giorni in settimana a giorni alterni con prelievo di ET da scuola alle 13.40 e rientro alle
19.30, con preavviso di almeno una settimana dei turni di lavoro del sig. in modo da rendere CP_1
compatibile il diritto di visita con gli impegni scolastici ed extrascolastici di ET;
salvo
pagina 4 di 6 comunque diversi accordi tra le parti;
a fine settimana alternati – compatibilmente coi turni di lavoro
– ET potrà dormire col padre, salvo diversi accordi tra le parti;
4) per le Festività varrà il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente con i turni del padre e salvo diversi accordi tra le parti.
Il predetto provvedimento è stato oggetto di reclamo alla Corte d'Appello da parte del signor CP_1
censurandolo nella parte in cui il Giudice 1) poneva a suo carico un contributo al mantenimento della minore figlia ET di euro 400,00 mensili 2) riconosceva in favore della madre, Parte_1
l'intero assegno unico universale.
La Corte d'Appello, con decreto collegiale del 19.03.2025, ha accolto il reclamo: sulla scorta della pressoché pari capacità reddituale tra coniugi e delle diverse finanziarie gravanti sullo stipendio del ha disposto che egli versi un contributo per il mantenimento della figlia minore pari a € 300,00 CP_1
mensili ed ha riconosciuto l'assegno unico universale in favore di ciascuna parte al 50%, argomentando sul motivo che: “La regola generale è quella di riconoscere l'assegno ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salva l'ipotesi di richiesta di erogazione ad uno dei due o di affidamento esclusivo”
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice formulata nei termini che seguono:
“affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate, l'Assegno Unico sarà percepito al
100 % dalla madre . Quanto al diritto di visita: il comunicherà alla il Parte_1 CP_1 Pt_1
sabato i turni della settimana e potrà vedere e tenere con sé la minore il pomeriggio in cui lavora di mattina dall'uscita di scuola/centro estivo sino alle 20,30 (ora solare) 21,30 (ora legale), il giorno in cui smonta dall'uscita di scuola/centro estivo o in mancanza alle ore 12,00 con pernottamento sino alle ore 20,30 (ora solare) 21,30 (ora legale), potrà stare con il padre dieci giorni anche non consecutivi, il avviserà la al momento della predisposizione del prospetto feriale CP_1 Pt_1 indicando i giorni in cui terrà la minore. Spese compensate”
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è cessata ormai da tempo e non è ipotizzabile una sua ripresa.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 1° luglio 2025, debba pagina 5 di 6 trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente a [...], loc. Pedrugnanu C.F._1
n. 0, e (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
che hanno contratto matrimonio concordatario in Sorso in data 7 settembre 2008 (Atto N. 27 parte II serie A anno 2008) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 1° luglio
2025, da intendersi qui integralmente trascritto, mandando alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa ET Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa ET CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, viale Porto Parte_1 C.F._1
Torres n. 32 presso lo studio dell'Avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Savoia Controparte_1 C.F._3
n. 54/E, presso lo studio dell'Avv. Antonello Fiore (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1° luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge Controparte_1
con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Sorso in data 7 settembre 2008, atto trascritto nei pagina 1 di 6 Registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno 2008 N. 27 Parte II Serie A), dalla cui unione è nata la figlia ET (Sassari 13.03.2014), minore di età.
Ha rappresentato che dopo i primi anni di matrimonio, caratterizzati dall'amore e dal rispetto reciproco, il rapporto tra i coniugi si è deteriorato, a causa dell'atteggiamento del contrario ai doveri CP_1
coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
Ha dedotto, in particolare, che nel giugno 2024 aveva scoperto che il marito aveva, a sua insaputa, richiesto una firma digitale a suo nome e con essa aveva firmato un contratto di fideiussione a garanzia di un finanziamento da lui contratto per l'importo di 76.200 euro, fatto per il quale aveva presentato denuncia presso la Procura della Repubblica e invitato il marito a lasciare la casa familiare.
Ha lamentato inoltre che il aveva da tempo comportamenti controllanti e invasivi, quali l'aver CP_1 installato in tutta l'abitazione delle telecamere interne violando la sua privacy e l'aver acquistato e intestato a lei 3 SIM, falsificando la sua firma, presumibilmente per installarle all'interno delle automobili in uso alla famiglia e geolocalizzare così i suoi spostamenti, del quale egli era, in modo preoccupante, sempre a conoscenza.
Ha aggiunto che il anziché mettere a disposizione di moglie e figlia le proprie risorse CP_1
economiche, aveva sempre preferito mantenere riservato il proprio conto corrente, tacendo alla moglie le proprie entrate nonché le somme a deposito e/o i propri risparmi, lasciando che la si Pt_1 occupasse interamente delle spese casalinghe, dall'acquisto di generi alimentari a quello di utensili domestici, che le spese riguardanti la bambina erano state sempre sostenute dalla ricorrente utilizzando le proprie risorse economiche, non potendo disporre di quelle del marito, geloso custode del proprio patrimonio, e che non si contavano le occasioni in cui il nonostante disponesse di un proprio CP_1
stipendio chiedeva alla stessa di versare sul proprio conto diverse somme di denaro, senza di fatto poi sapere a cosa gli servissero.
Ha quindi riferito che sussistevano le condizioni affinché fosse pronunciata separazione tra coniugi con addebito della stessa al resistente CP_1
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito che la casa familiare dove continuavano ad abitare lei e la figlia era di proprietà di suo zio, signor , che gliel'aveva concessa in Parte_2 comodato d'uso gratuito, e che svolgeva l'attività di insegnante di sostegno presso il convitto nazionale
CA (per uno stipendio mensile di circa € 1.300,00) mentre il resistente era impiegato presso la petrolchimica.
Ha concluso chiedendo: In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: I. stabilire che il Sig. concorra al mantenimento della figlia CP_1
pagina 2 di 6 corrispondendo all'altro genitore l'importo mensile di euro 450,00, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese, a far data dal mese di luglio 2024; II. disporre che per il periodo estivo e sino all'avvio dell'anno scolastico, il Sig. osservi il seguente calendario delle frequentazioni con ET: CP_1
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due volte la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore
11,00 alle ore 19,00, quando la minore farà rientro presso l'abitazione materna;
i weekend seguiranno il criterio dell'alternanza ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, con pernottamento della stessa presso la propria abitazione, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
III. disporre che il Sig. CP_1 riconsegni l'autovettura Citroen C1 targata EC O52 GD alla Sig.ra In via principale: a) Pt_1
dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed osservando reciproco rispetto;
b) stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
c) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia ET, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; d) stabilire che la figlia minore ET sia collocata prevalentemente presso l'abitazione materna sita in Sorso, Località Predugnuanu 0; e) stabilire che il
Sig. concorra al mantenimento della figlia corrispondendo all'altro genitore l'importo mensile CP_1
di euro 450,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
f) stabilire che entrambi i coniugi partecipino nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); g)stabilire che la casa coniugale sita in Sorso in immobile di proprietà dello zio della Sig.ra e condotto in comodato d'uso gratuito dai coniugi sia assegnata Pt_1
alla ricorrente presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
h) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In data 18.12.2025 si è costituito il resistente precisando di essere stato colto di sorpresa dall'invito della moglie ad allontanarsi dalla casa coniugale, dal momento che nessun segnale di crisi gli era noto, ma di aver comunque voluto assecondare la sua richiesta.
Ha rappresentato di aver sempre provveduto al pagamento delle spese di luce e abbonamenti TV e smartphone nonché dei mobili dell'abitazione e che per garantire un alto tenore di vita alla moglie e alla figlia aveva dovuto accendere varie finanziarie, giungendo a chiedere prestiti per più di € 1.500,00 mensili.
pagina 3 di 6 Ha contestato tutte le accuse della moglie circa le SIM e la firma digitale, affermando che la moglie era sempre a conoscenza di tutte le operazioni economiche e che le telecamere nell'abitazione non servivano certo per controllare la signora, quanto per garantire la sicurezza della casa.
Ha concluso chiedendo respingersi la domanda di addebito della separazione e così chiedendo: I. i coniugi vivranno separatamente con obbligo al reciproco rispetto;
II. La rimarrà nella Pt_1
abitazione di proprietà dei familiari e si impegna a volturare tutte le utenze correlate;
III. Il CP_1
contribuirà ad un mantenimento per la minore di euro 300,00 con aumento secondo gli indici istat, impegnandosi al saldo di tutte le finanziarie presenti ed esistenti aperte dai coniugi per le esigenze familiari;
IV. Ogni coniuge nella propria separata residenza provvederà al cambio e voltura a proprio nome di luce, gas, e ogni ulteriore utenza, se non già fatto;
V. I coniugi hanno gia' autonomi conti correnti bancari, l'auto del utilizzata per finalità lavorative e dunque bene personale e CP_1
professionale, andrà allo stesso;
VI. Il si impegnerà a pagare tutte le finanziarie accese per gli CP_1
acquisti familiari sino alla loro estinzione;
VII. In regime di affido condiviso, il segue dei turni CP_1
lavorativi settimanalmente diversi e comunicati ogni 7 giorni, dunque variabili (che è grande vantaggio per la mamma e la bambina) e che non consentono una determinazione su orari e giorni fissi. Per tale motivo i coniugi si impegnano sulla base degli orari a consentire alla minore di poter stare col padre, sempre secondo gli orari lavorativi imposti settimanalmente, quando vorrà, tenendo naturalmente presente gli impegni scolastici e sociali della bambina e i compiti, previo accordo con le esigenze della madre;
VIII. LE SPESE SANITARIE (preventivamente concordate salvo conclamata urgenza) SARANNO COPERTE INTERAMENTE DAL BIANCHI CHE USUFRUISCE PER LA
(BAMBINA) DI POLIZZA DI COPERTURA SANITARIA una assicurazione MEDICA che ho stipulato alla nascita ( ), la quale consente di recuperare tutte le spese sino ad oltre il 90% previo Per_1
invio delle spese al fondo. IX. Nulla quaestio SULLE SPESE SCOLASTISCHE, RICREATIVE CHE
SARANNO DIVISE AL 50% (sempre su acquisti preventivamente concordati).
Il Giudice all'udienza del 28.01.2025 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco;
2) dispone che il sig. versi un mantenimento di €. 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese, CP_1 oltre all'assegno sociale integrale di €. 200,00 circa e al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo del CNF;
3) dispone che il diritto di visita sia così organizzato: che il sig. possa tenere con sé ET CP_1
tre giorni in settimana a giorni alterni con prelievo di ET da scuola alle 13.40 e rientro alle
19.30, con preavviso di almeno una settimana dei turni di lavoro del sig. in modo da rendere CP_1
compatibile il diritto di visita con gli impegni scolastici ed extrascolastici di ET;
salvo
pagina 4 di 6 comunque diversi accordi tra le parti;
a fine settimana alternati – compatibilmente coi turni di lavoro
– ET potrà dormire col padre, salvo diversi accordi tra le parti;
4) per le Festività varrà il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente con i turni del padre e salvo diversi accordi tra le parti.
Il predetto provvedimento è stato oggetto di reclamo alla Corte d'Appello da parte del signor CP_1
censurandolo nella parte in cui il Giudice 1) poneva a suo carico un contributo al mantenimento della minore figlia ET di euro 400,00 mensili 2) riconosceva in favore della madre, Parte_1
l'intero assegno unico universale.
La Corte d'Appello, con decreto collegiale del 19.03.2025, ha accolto il reclamo: sulla scorta della pressoché pari capacità reddituale tra coniugi e delle diverse finanziarie gravanti sullo stipendio del ha disposto che egli versi un contributo per il mantenimento della figlia minore pari a € 300,00 CP_1
mensili ed ha riconosciuto l'assegno unico universale in favore di ciascuna parte al 50%, argomentando sul motivo che: “La regola generale è quella di riconoscere l'assegno ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salva l'ipotesi di richiesta di erogazione ad uno dei due o di affidamento esclusivo”
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice formulata nei termini che seguono:
“affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate, l'Assegno Unico sarà percepito al
100 % dalla madre . Quanto al diritto di visita: il comunicherà alla il Parte_1 CP_1 Pt_1
sabato i turni della settimana e potrà vedere e tenere con sé la minore il pomeriggio in cui lavora di mattina dall'uscita di scuola/centro estivo sino alle 20,30 (ora solare) 21,30 (ora legale), il giorno in cui smonta dall'uscita di scuola/centro estivo o in mancanza alle ore 12,00 con pernottamento sino alle ore 20,30 (ora solare) 21,30 (ora legale), potrà stare con il padre dieci giorni anche non consecutivi, il avviserà la al momento della predisposizione del prospetto feriale CP_1 Pt_1 indicando i giorni in cui terrà la minore. Spese compensate”
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è cessata ormai da tempo e non è ipotizzabile una sua ripresa.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 1° luglio 2025, debba pagina 5 di 6 trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente a [...], loc. Pedrugnanu C.F._1
n. 0, e (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
che hanno contratto matrimonio concordatario in Sorso in data 7 settembre 2008 (Atto N. 27 parte II serie A anno 2008) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 1° luglio
2025, da intendersi qui integralmente trascritto, mandando alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa ET Carta
pagina 6 di 6