Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4171/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA BELLAURA, 54 Parte_1
82036 SOLOPACA, presso lo studio dell'avv. MINAURO GIOVANNI, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso PIAZZA Controparte_1
CASTELLO - ROCCA DEI RETTORI 82100 , rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MARSICANO GIUSEPPE giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024 parte ricorrente ha chiesto di “1) - riconoscere, come da narrativa, che il ricorrente, in applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, nonché dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, ha diritto di ottenere, in luogo dei n. 31 giorni di ferie non godute negli ultimi di anni di servizio prestati alle dipendenze
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2) - per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rapp.te p.t., C.f. e Controparte_1
Part. IVA con Sede in 82100 - Piazza Castello n. 1 P.IVA_1 CP_1
(Rocca dei Rettori), al pagamento, in favore del ricorrente, della suddetta indennità sostituiva, da quantificarsi, ai sensi degli artt. 38 e 74 CCNL Comparto
Funzioni Locali 2019-2021 e dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, nella complessiva somma di €. 3.988,64, come da conteggi analitici allegati al presente atto, ovvero al pagamento di quella somma minore o maggiore che, nel prefissato limite di valore di €. 5.000,00, dovesse risultare in corso di causa da espletanda c.t.u. (da disporsi soltanto a seguito di eventuale contestazione di detti conteggi), il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione dei rispettivi diritti”.
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ne consegue che, nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, stante la pacifica soccombenza virtuale dal momento che il pagamento è avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso ma tenuto conto del comportamento operoso tenuto dalla parte, ricorrono giusti motivi per compensarle per metà e condannare parte resistente al pagamento della residua metà liquidata in dispositivo, come del resto risultante anche dalla bozza dell'accordo poi non sottoscritto relativo alle spese processuali
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
2 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, previa compensazione nella misura del 50%, che liquida in complessivi
€657,00, oltre c.u., oltre rimb. Forf. I.V.A. e cpa con distrazione
Così deciso in Benevento, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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