Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 367/20 R.G. di appello avverso la sentenza n. 455/20 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 2/10/20 a conclusione del giudizio vertente tra
(cf ), in persona del legale rapp. p.t., con sede a Torino piazza Parte_1 P.IVA_1
San Carlo 156, elettivamente domiciliata in Campobasso via Mazzini 112, presso lo studio dell'avv.
Antonio Ferri che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e c.f. , elettivamente domiciliato in Campobasso via XXIV CP_2 C.F._1 maggio n. 104, presso lo studio degli avv.ti Ilenia D'Alessio e Carlo Petrecca, da cui è rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 22/1/25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 455/20 il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la nullità delle clausole negoziali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi in misura ultralegale, la commissione di massimo scoperto e spese non contrattualizzate, relativamente al rapporto di conto corrente bancario intestato a acceso presso la banca CP_2 [...]
Ha quindi condannato l'istituto di credito al pagamento in favore del correntista della Parte_1 somma di euro 41.326,61, oltre interessi legali dalla domanda.
La banca appellante censura la sentenza sotto tre profili.
1) Eccezione di prescrizione.
L'appellante impugna il capo della decisione che ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca. Sostiene che in primo grado la banca avesse assolto all'onere di allegazione, avendo negato l'esistenza di un fido bancario, eccepito la sussistenza di rimesse aventi valore di pagamento ed affermata infine l'inerzia del titolare del presunto diritto di credito.
Il motivo di impugnazione va disatteso.
Il documento contrattuale, prodotto da dimostra che fu stipulato un contratto di CP_2 conto corrente in data 11/4/1990 tra l'appellato e l'istituto di credito appellante.
Il contratto non contemplava espressamente una apertura di credito o fido bancario. Tuttavia
l'apertura di credito in conto corrente è chiaramente desumibile dalle comunicazioni inoltrate dalla banca al cliente, che, nel contemplare il conteggio delle competenze, quantificano gli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto.
Anche nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, disposta in primo grado, si evidenzia che
“dall'analisi degli estratti conto prodotti dal cliente è desumibile che è presente sul rapporto di conto corrente un'apertura di credito”.
La circostanza, allegata dal correntista, deve quindi ritenersi ampiamente provata, anche alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali, di seguito riportati.
Nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 L. n. 154/1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. n. 17090/08). Tale principio trova applicazione nella fattispecie in esame, atteso che il rapporto contrattuale è sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3 legge citata. Il fido bancario era infatti funzionalmente collegato al contratto di conto corrente bancario stipulato l'11/4/1990.
Del resto, anche qualora il fido bancario fosse collocabile in epoca successiva, il giudice di legittimità ha statuito che “nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità “ di protezione”, potendo essa “operare soltanto a vantaggio del cliente (art. 127, comma 2 T.U.B.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del
2024).
In merito alla entità della linea di credito che la banca mise a disposizione di nella CP_2 relazione di consulenza il ctu osserva: “Non viene riscontrata, tra la documentazione Per_1 analizzata, comunicazione fidi dalla quale poter evincere l'importo concesso, il tasso debitore e gli eventuali oneri connessi, ma dall'analisi degli estratti conto prodotti dal cliente è desumibile che è presente sul rapporto di conto corrente un'apertura di credito di lire 50.000.000,00 ovvero euro
25.823,00 che viene chiusa in data 05.12.2006 in seguito all'erogazione di un finanziamento concesso dalla banca di euro 27.000,00 circa” (cfr. pag. 6 della relazione depositata in data 30/10/15).
Nella successiva relazione integrativa, in risposta ai chiarimenti delle parti, precisa che “tutte le operazioni a partire dal 1999 alla chiusura dei rapporti sono effettuate entro i limiti concessi (assenza di sconfinamento oltre fido)” (cfr. pag. 8 della risposta ai chiarimenti depositata in data 1/12/16).
Del resto lo stesso appellante non allega alcuno specifico sconfinamento da parte dell'affidato, limitandosi solo a negare l'esistenza di un contratto di affidamento.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le cosiddette rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato. A fronte invece di rimesse cosiddette ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento (cfr., da ultimo, Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del
2024). Sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, deve ritenersi che, nel caso in esame, il conto era affidato e nessuno sconfinamento venne mai registrato. Pertanto non era ravvisabile alcuna rimessa solutoria ma unicamente rimesse ripristinatorie, non soggette al termine decennale di prescrizione.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
2) Capitalizzazione simmetrica – deliberazione C.I.C.R. 9/2/2000
L'appellante sostiene la validità della capitalizzazione trimestrale in virtù della delibera C.I.C.R.
9/2/00.
E' orientamento giurisprudenziale univoco che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/5/2020; idem Sez. 1, Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020).
La possibilità di adeguare i contratti di finanziamento in essere è esclusa sul ragionevole presupposto che, essendo venuta meno, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, la disciplina transitoria
(e di sanatoria) introdotta dall'art. 25, comma 3, d. l.vo n. 342/99, non trova più fondamento normativo la possibilità di sanare le clausole contrattuali nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. La
“sanatoria” dei contratti di finanziamento, stipulati in epoca antecedente, esige una specifica pattuizione scritta (che nel caso di specie è mancata) delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E' del tutto evidente che l'introduzione della nuova clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che tale previsione deve essere introdotta unicamente a seguito di pattuizione scritta.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio enunciato, in ragione della data di conclusione del contratto.
3) Non corrispondenza tra la somma liquidata dal giudice e quella calcolata dal consulente Nella relazione integrativa del 13/4/17 il consulente ha chiarito che l'importo da riconoscere a
[...]
quale differenza di saldo di conto, escludendo la capitalizzazione degli interessi ed CP_2
Part eliminando la , è pari ad euro 38.149,27.
La somma va incrementata di euro 2.769,85, corrispondente alle spese di tenuta conto, da ritenersi non dovute in quanto non contemplate in alcuna pattuizione tra banca e correntista, nonché della ulteriore somma pari ad euro 407,49, corrispondente ai maggiori (e non dovuti) interessi passivi o minori interessi attivi che le spese ingiustamente addebitate hanno determinato.
Il motivo di appello è quindi infondato.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 367/20 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 29/12/20 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 455/20 del Tribunale di Campobasso
[...] CP_2 in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 30/4/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)