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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16698 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28128 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
c.f. , nato a [...] il 05 Parte_1 C.F._1
maggio 1975 ed ivi residente in [...], rappr.to e difeso dall'Avv.
IS NI (c.f. , fax 06 3241384, pec C.F._2
) e presso di lui elett.nte Email_1
dom.to in Roma alla Via Monte Zebio 32, giusta delega in calce al presente atto su foglio separato
Opponente
e
Controparte_1
in persona del legale rapp.nte p.t.,
[...]
c.f. , corrente in Roma al Viale Beethoven 48 ed elett.nte P.IVA_1
1 2
dom.ta in Roma alla Via F. Denza 52 presso il difensore di prime cure,
Avv. Marina Rizzitelli ( ) Email_2
Opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale
Civile di Roma n. 4107/2025 del 27.03.2025 reso in procedura monitoria
RG 49863/2024, notificato in formato cartaceo il 22.04.2025, ottenuto da
CP_1 Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 24/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132
c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 22.11.2024, la ricorrente Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
l.r.p.t., ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma l'emissione in suo favore, a carico del sig. l'ingiunzione di Parte_1 pagamento per l'importo di euro 3.654,53, oltre gli interessi come da
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domanda, oltre alle spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 500,00 per compensi, in € 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, a titolo di pagamento di asseriti oneri accessori condominiali e di relativi conguagli per gli anni 2015 e 2016.
A sostegno del procedimento monitorio ha allegato e dedotto che:
1) la Controparte_2
, con contratto stipulato in data
[...]
01/02/2015 e registrato in data 24/02/2015 presso l'Ufficio Territoriale di
Roma 6 – Eur Torrino – dell'Agenzia delle Entrate al N. 001799, concedeva in locazione (doc.1) per esclusivo uso abitativo al Sig. Parte_1
l'unità immobiliare sita in Roma alla Via A. Gramsci n.38, Scala
[...]
01, interno 005;
2) il suddetto contratto di locazione veniva stipulato per la durata di anni 4, a decorrere dal giorno 01/02/2015 con scadenza in data
31/01/2019, l'immobile veniva rilasciato in data 06/06/2016;
3) il Sig. è ancora moroso nel pagamento degli Parte_1 oneri accessori e dei relativi conguagli dell'anno 2015 - 2016, per un totale complessivo di Euro 3.654,53, come si evince dagli estratti conto analitici e dal dettaglio addebiti, a firma dell'Arch. (doc. 2 -3 -4 -5); Controparte_3
4) la diffida inviata dallo scrivente legale a mezzo raccomandata a/r in data 06/12/2019 rimaneva priva di riscontro (doc. 6).
Ha allegato:
1) Contratto di locazione stipulato in data 01/02/2015 e registrato in data 24/02/2015 al N. 001799;
2) Estratto conto e diffida -1; CP_1
3) Estratto conto e diffida -2; CP_1
4) Dettaglio debito;
5) Schema riepilogativo;
6) Diffida inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 06/12/2019
Avv. Marina Rizzitelli – Sig. Parte_1
7) Procura sottoscritta digitalmente.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 4107/2025 del 27.03.2025, reso in procedura monitoria RG 49863/2024, notificato in data 22.04.2025, ha proposto opposizione l'ingiunto con ricorso depositato in data 3.6.2025, eccependo, in via pregiudiziale, la incompetenza per valore del Tribunale adito – Competenza del Giudice di Pace di Roma essendo la controversia di valore inferiore ad euro 10.000,00.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c. della pretesa relativa a presunti oneri accessori e relativi conguagli asseritamente dovuti per gli anni 2015 – 2016.
A nulla valgono i docc. 2, 3, 4, 5 e 6 di controparte, in quanto aventi mera
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natura interna e, in ogni caso, non validamente pervenuti al destinatario, a tal fine negandosene e disconoscendosene espressamente il pervenimento e/o ogni giustificativo allegato ex adverso, anche sotto il profilo della eventuale sottoscrizione di ricevute, disconosciuta anche in quanto non apposta dal destinatario, né da soggetti autorizzati. Tutta la documentazione addotta dalla opposta è inidonea a integrare valido atto interruttivo, onde i pretesi crediti (comunque, inesistenti nel merito, come si vedrà infra) sono in ogni caso prescritti, difettando valide interruzioni della prescrizione prima della notifica del d.i. in esame, al cui momento l'effetto di perenzione si era, in ogni caso, già verificato, a qualsiasi tesi si intendesse accedere. Nel merito ha invocato il rigetto dell'opposizione. Ha precisato le seguenti conclusioni:
<< Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per valore e dichiarare competente il Giudice di Pace di Roma;
in ogni caso, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di
Roma n. 4107/2025 del 27.03.2025 reso in procedura monitoria RG 49863/2024, notificato il 22.04.2025, ottenuto da
[...]
(c.f. ), e Controparte_1 P.IVA_1 rigettare ogni domanda di controparte, siccome prescritta, infondata in fatto e diritto e sfornita di prova.
Con clausola e vittoria di spese.>>
A sostegno del gravame ha esposto in fatto e diritto che:
1) Con contratto del 01.02.2007 la locava alla dott.ssa Controparte_1
e al dott. l'immobile sito in Persona_1 Parte_1
Roma alla Via Gramsci 38, scala 01, interno 005 (all. 1);
2) detto contratto, successivamente, veniva intestato al solo dott. Pt_1
(all. 1 bis);
3) in data 28.04.2014 la parte locatrice comunicava la propria intenzione di rinunciare al rinnovo della suddetta locazione, scadente il 31.03.2015 (all.
2);
4) in data 12.12.2014 la comunicava al dott. le Controparte_1 Pt_1 condizioni per il rinnovo del contratto di locazione per il medesimo immobile (all. 3);
5) in data 22.01.2015 la confermava il rinnovo del Controparte_1 contratto, senza allegarne la bozza (all. 4), e convocava il dott. ai Pt_1 fini della sottoscrizione, per il giorno 27.01.2015;
6) in data 27.01.2015, presso gli uffici della in Viale Beethoven CP_1
48 in Roma, veniva sottoscritto il contratto di locazione (all. 5);
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7) il contratto era stato predisposto unilateralmente da parte locatrice e su di esso il conduttore non ha avuto alcuna possibilità di negoziazione, potendo, quindi, soltanto aderire al testo sottopostogli della CP_1
;
[...]
8) infatti, in occasione dell'incontro del 27.01.2015 il testo contrattuale veniva fatto trovare al dott. già predisposto e stampato;
Pt_1
9) il conduttore ha esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di locazione in data 02.11.2015 (all. 6);
10) all'esito di corrispondenza fra le parti (all. 7 – 11) e di incontri con il
Direttore Generale ed il dott. il dott. rendeva, infine, CP_3 Pt_1 disponibile l'immobile per la riconsegna alla data del 31.05.2016 (all. 12);
11) nell'occasione dei suddetti incontri, peraltro, le parti avevano convenuto che l'immobile – subito dopo il recesso del conduttore - fosse inserito sul sito internet della al fine di reperire più CP_1 agevolmente il nuovo conduttore e che fosse fatto anche un sopralluogo;
12) ancora al 07.12.2015 la non aveva provveduto a ciò; CP_1
13) fra l'aprile ed il maggio 2016 il dott. presentava alla Pt_1
quale possibile nuovo conduttore dell'immobile, il dott. CP_1
(all. 12 e 14); Persona_2
14) l'immobile è stato riconsegnato, su richiesta e indicazione della locatrice (che ha richiesto per proprie esclusive esigenze detto differimento rispetto alla data del 31.05.2016, per la quale il dott. si era Pt_1 dichiarato disponibile al rilascio), il giorno 06 giugno 2016;
15) in occasione della riconsegna sono state verbalizzate tutte le migliorie apportate dal conduttore e l'immobile è stato espressamente riconosciuto quale in buono stato. Inoltre, dette migliorie (ad es., per mobilio, climatizzatori, ecc.) sono state, già il 06.06.2015, riconosciute quali di interesse del nuovo locatore;
16) nel giugno 2016 è stato cessato il contratto ENI del dott. (all. Pt_1
18), e altrettanto è avvenuto per quello CE (all. 19);
17) l'immobile è stato messo nella disponibilità del nuovo inquilino
(diverso dal dott. subito dopo il rilascio da parte del dott. Persona_2
Pt_1
18) in particolare, su indicazione della già nel giugno Controparte_1
2016 il nuovo inquilino ha ricevuto le chiavi dal portiere dello stabile sig. ed ha avuto la piena disponibilità dell'immobile; Parte_2
19) già dal giugno 2016 è decorso il nuovo rapporto di locazione e le utenze sono state intestate / volturate al nuovo conduttore;
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20) la locatrice non ha contestato il recesso, né la relativa causale, né la riconsegna dell'immobile e/o la relativa tempistica, che, anzi, ha essa stessa espressamente indicato per proprie esclusive esigenze;
21) la proprietà non ha messo a disposizione del conduttore i conteggi dei conguagli e degli oneri prima della riconsegna, né ne ha consentito alcuna verifica o ne ha giustificato aliunde gli importi, che nemmeno risultano approvati nei modi di legge;
22) le pretese odierne sono state già rivendicate in pregresso contenzioso inter partes (Trib. Roma, RG 67716/2017, definito da sentenza sub doc. 20, con estinzione del successivo giudizio di appello, nel quale controparte, in uno al ricorso, ha prodotto il doc. 2, la cui pag. 3 reca espressamente la voce “oneri accessori chiusura” – docc. 21 e 22, quest'ultimo uguale al doc.
17 in fascicolo), onde non può, adesso, controparte, duplicare la pretesa, tanto meno in totale assenza di qualsivoglia corretto giustificativo della stessa;
23) inoltre, controparte ha già richiesto altro d.i. sempre per oneri accessori e relativi conguagli finali (doc. 23).
Inoltre, ha allegato che la abbia richiesto anche un altro d.i. n. CP_1
4113/2022, RG 14215/2022, Trib. Roma, sempre per oneri accessori e relativi conguagli (doc. 23), onde a maggior ragione la pretesa odierna è illegittima per duplicazione, essendovi anche tale altro d.i. (peraltro illegittimo e che, in ogni caso, faceva riferimento a un “totale complessivo”, quindi, ancora una volta, senza possibilità di residui) e non potendosi certamente consentire il frazionamento della domanda ad anni di distanza, tanto meno in totale carenza di giustificazione di detta condotta.
In secondo luogo, ha eccepito che quand'anche si potesse ritenere la pretesa diversa da quella già azionata, vi è totale carenza di deduzione e prova di come sia stato formato e validato il relativo quantum e altrettanto totale perplessità dei correlativi criteri, vieppiù per avere controparte prodotto esclusivamente documentazione unilaterale e omesso di consentire all'esponente ogni correlativa verifica, come, peraltro, previsto sia contrattualmente che in base ai principi di correttezza e buona fede (sul punto, cfr. sent. Trib. Roma n. 23845/2018, doc. 20). La condotta di controparte (duplicazione delle domande, frazionamento delle stesse, documentazione unilaterale, totale difetto di sussistenza ed esplicazione dei giustificativi e dei criteri di an e quantum, etc.) è significativa della totale carenza di ogni diritto, vieppiù in quanto (e ciò costituisce ulteriore motivo di opposizione) la clausola dell'art. 5 e 6 del contratto di locazione non prevede le modalità di computo del conguaglio e non è stata sottoscritta autonomamente, onde la stessa è in palese violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., oltre che dell'art. 79 L. 392/78 e/o dell'art. 13 L. 431/98.
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III. Ha natura pregiudiziale rispetto alla disamina del merito,
l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opponente, in favore del giudice di pace di Roma.
In termini generali, appare opportuno premettere che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad Autorità munita di iurisdictio) e validità o proseguibilità del processo (competenza del
Giudice, capacità-legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) sono i requisiti che debbono sussistere, prima della proposizione della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito.
Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, dall'interesse ad agire e dalla legittimazione ad agire) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, da parte dell'Autorità adita, del potere di decidere la controversia determina una pronuncia sul processo che rende superflua l'analisi degli ulteriori requisiti intrinseci della domanda.
Nella fattispecie, non appare idonea ex art. 279, comma 2, c.p.c. a definire il giudizio (introdotto in data antecedente al 4.7.2009 e, dunque, dopo l'entrata in vigore delle riforme disposte dalla legge 18 giugno 2009
n.69) l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore formulata tempestivamente, con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla base di ciò, nelle note autorizzate ed all'udienza di discussione,
l'opponente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza dell'Autorità adita, con revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato nell'interesse di per il Parte_1 mancato pagamento degli oneri accessori e dei relativi conguagli dell'anno
2015 - 2016, per un totale complessivo di Euro 3.654,53, come si evince dagli estratti conto analitici e dal dettaglio addebiti, a firma dell'Arch.
(doc. 2 -3 -4 -5 del ricorso monitorio), relativi al Controparte_3 contratto di locazione stipulato tra le parti, per la durata di anni 4, a decorrere dal giorno 01/02/2015 con scadenza in data 31/01/2019,
l'immobile veniva rilasciato in data 06/06/2016.
Tanto premesso, in merito alla qualificazione del rapporto controverso, va, quindi, in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza.
Costituisce indirizzo dominante nella giurisprudenza di legittimità che tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla
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competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del
Tribunale. Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (v. per tutte, ex plurimis, Cass. 3, 28.5.04, n. 10300; Cass. 3, 20.2.02, n. 2471, Cass. civ., sez.
III, 28 maggio 2004, n. 10300) che: “…a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D. Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, e cioè ratione materiae” (v. Cass. Civ., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143).
Invero, ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.c., per le cause in materia di locazione “è competente il giudice del luogo ove è posto l'immobile”.
Le controversie che riguardano le locazioni sono, dunque, di competenza esclusiva del Tribunale ex art. 447 bis c.p.c. del luogo ove è sito l'immobile, indipendentemente dal valore della causa dedotto in giudizio, pertanto, la domanda di ingiunzione è stata, dunque, rivolta al giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria ex art. 637 co.
1. c.p.c..
V. in proposito, amplius, Tribunale di Roma, sentenza n. 6124/2019 pubbl. il 18/03/2019, RG n. 25289/2018, Repert. n. 6583/2019 del 21/03/2019, dott.ssa Roberta Nardone, secondo cui: locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace poiché a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art.8 cp.c ad opera del d.lgs 19.2.98 n.51 la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale
(Cass. 2143/2006: n.23813/2007). Anche recentemente la Cassazione si è pronunciata, affermando che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. fra le varie Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass.
28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'articolo 8 c.p.c. ad opera del
Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore;
cioè ratione materiae”
(Cass. Civ., ordinanza n. 6811/2015). Occorre rammentare infatti che, ai sensi
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dell'art. 9 c.p.c., il “Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice” e la materia delle locazioni non è, d'altronde, esplicitamente contemplata tra quelle rimesse alla competenza del giudice di pace, vuoi in via esclusiva, vuoi in via concorrenziale con la competenza del tribunale, secondo il valore della lite (art. 7 c.p.c.). L'art. 447 bis c.p.c., comma 3°, c.p.c. stabilisce oggi, nella formulazione vigente all'esito dell'abrogazione dell'art. 8 del codice di rito (competenza del pretore), intervenuta mercé il D. Lgs.vo n°51/1998
(legge d'istituzione del giudice unico), “sono nulle le clausole di deroga alla competenza”, così da escludere la possibilità di configurare, anche in astratto, la concorrente competenza per valore del giudice di pace e del tribunale, in materia locatizia, essendo questa devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice (tribunale) del luogo in cui sito l'immobile (art. 21 c.p.c.). La corte di nomofilachia ha da sempre attribuito, alla locuzione “in materia di locazione”, di cui all'art. 447 bis c.p.c., un significato particolarmente ampio, avendovi incluso qualsiasi controversia in qualsiasi modo attinente ad un contratto di locazione
(così per tutte Cass. n°581.2003: "tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli art. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione"; da ultimo Cass. n°8114.2013: “la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale”). Deve aggiungersi che i precedenti giurisprudenziali che si suole invocare (Cass.SS.UU ord. n°21582/2011) a sostegno della competenza per valore del Giudice di pace nella materia de qua non sono pertinenti alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto:
a) relativa ad una controversia introdotta ex art. 1669 c.c. (v. lo svolgimento del processo), quindi avente ad oggetto un credito risarcitorio, da responsabilità aquiliana, come unanimemente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. in tal senso, tra le tante Sezioni Unite n°2284.2014: “la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ.”);
(b) non riportante degli enunciati chiaramente ed esplicitamente riferiti alle controversie traenti titolo dal contratto di locazione, alle quali si fa solo un fugace
e sibillino accenno al par. 7.1, peraltro per sostenere che "il giudice di prossimità"
(cioè il giudice di pace), nell'intenzione del legislatore, non avrebbe dovuto esser gravato insopportabilmente "del delicato contenzioso in materia di locazioni";
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(c) in ogni caso, recante dei princìpi non praticabili nel caso di specie, in cui sono sicuramente devolute, alla cognizione del giudice di primo grado, delle questioni direttamente relative al negozio locatizio che costituisce presupposto e titolo della domanda della parte ingiungente>>
Ormai pacifico in Giurisprudenza che, quando la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, la materia è riservata alla competenza del Tribunale (v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21582/2011, v. ordinanza n. 20554/2019 e v. sentenze n. 28041/2019, n.
6811/2015, n. 2143/2006, n. 10300/2004 e n. 2471/2002).
IV. In rito va premesso che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"(cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92).
Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità
e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
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Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione posto che, trattandosi di rito locatizio, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poichè effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale, poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei medesimi quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 22.4.2025. Il quarantesimo giorno scadeva il sabato 31 maggio
2025.
Invero il sabato è stato equiparato ai festivi ex art. 155 comma 4 c.p.c. al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì se non festivo.
In applicazione di tale principio, si rileva che ove il termine per proporre appello, qualificato come termine a decorrenza successiva, al quale è equiparata l'opposizione a decreto ingiuntivo (impugnazione sui generis) vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. Civ., n. 6728/2012). Per quanto riguarda l'individuazione dei giorni festivi si deve fare riferimento alla Legge 27.5.1949, n. 260, modificata dalla
Legge 31.3.1954, n. 90 e dalla Legge 5.3.1977, n. 54 e dal D.P.R. 28.12.1985, n.
792. Ai sensi dell'art. 1 della detta legge n. 260 del 1949: data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale >>.
Nel caso in esame il 40° esimo, scadeva il sabato 31 maggio 2025 sicchè è prorogato al lunedì 2 giugno 2025 che è festivo, con conseguente proroga al martedì 3 giugno 2025 (v. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza, 21/07/2025, n. 20509 in cui è stato espresso il seguente principio di diritto: “Qualora il termine processuale dell'impugnazione di una sentenza venga a scadere in un venerdì che sia considerato giorno festivo, detto termine, risultando prorogato - ai sensi del quarto comma dell'articolo 155 c.p.c. - al primo giorno seguente non festivo, cioè al sabato, ed essendo tale giorno – ai sensi del quinto comma successivo - soggetto al disposto dallo stesso quarto comma virgola che trova applicazione al compimento degli atti processuali da svolgersi fuori dall'udienza, quale è la notificazione dell' impugnazione, risulta a sua volta prorogato " al primo giorno seguente non festivo".
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Ne consegue che essendo la domenica che succede al sabato giorno festivo a sua volta, il termine stesso risulta prorogato al lunedì successivo, sempre che esso a sua volta non sia festivo".”).
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633
c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengano tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.
In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della
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domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente
Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
Nella fattispecie il creditore ha allegato, in fase monitoria, che tra le parti sia in essere il contratto di locazione stipulato in data 01/02/2015 e registrato in data 24/02/2015 presso l'Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur Torrino – dell'Agenzia delle Entrate al N. 001799, per esclusivo uso abitativo al Sig.
l'unità immobiliare sita in Roma alla Via A. Gramsci n.38, Parte_1
Scala 01, interno 005.
Nel caso in esame non è escluso che trattasi di duplicazione del credito dunque l'opposizione a va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente
Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
VI. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n.
14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al
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giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi.,
Sez. I, 03/09/2009, N. 19120).
Nel caso in esame, sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile,
Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597), della peculiarità della fattispecie, del comportamento processuale delle parti, del mutamento del quadro giurisprudenziale, della soccombenza reciproca, dell'esito finale e globale della lite, per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta in narrativa ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione in parte e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, le spese integralmente compensate tra le parti.
Roma, così deciso il 25/11/2024 ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 24.11.2025.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28128 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
c.f. , nato a [...] il 05 Parte_1 C.F._1
maggio 1975 ed ivi residente in [...], rappr.to e difeso dall'Avv.
IS NI (c.f. , fax 06 3241384, pec C.F._2
) e presso di lui elett.nte Email_1
dom.to in Roma alla Via Monte Zebio 32, giusta delega in calce al presente atto su foglio separato
Opponente
e
Controparte_1
in persona del legale rapp.nte p.t.,
[...]
c.f. , corrente in Roma al Viale Beethoven 48 ed elett.nte P.IVA_1
1 2
dom.ta in Roma alla Via F. Denza 52 presso il difensore di prime cure,
Avv. Marina Rizzitelli ( ) Email_2
Opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale
Civile di Roma n. 4107/2025 del 27.03.2025 reso in procedura monitoria
RG 49863/2024, notificato in formato cartaceo il 22.04.2025, ottenuto da
CP_1 Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 24/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132
c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 22.11.2024, la ricorrente Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
l.r.p.t., ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma l'emissione in suo favore, a carico del sig. l'ingiunzione di Parte_1 pagamento per l'importo di euro 3.654,53, oltre gli interessi come da
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domanda, oltre alle spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 500,00 per compensi, in € 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, a titolo di pagamento di asseriti oneri accessori condominiali e di relativi conguagli per gli anni 2015 e 2016.
A sostegno del procedimento monitorio ha allegato e dedotto che:
1) la Controparte_2
, con contratto stipulato in data
[...]
01/02/2015 e registrato in data 24/02/2015 presso l'Ufficio Territoriale di
Roma 6 – Eur Torrino – dell'Agenzia delle Entrate al N. 001799, concedeva in locazione (doc.1) per esclusivo uso abitativo al Sig. Parte_1
l'unità immobiliare sita in Roma alla Via A. Gramsci n.38, Scala
[...]
01, interno 005;
2) il suddetto contratto di locazione veniva stipulato per la durata di anni 4, a decorrere dal giorno 01/02/2015 con scadenza in data
31/01/2019, l'immobile veniva rilasciato in data 06/06/2016;
3) il Sig. è ancora moroso nel pagamento degli Parte_1 oneri accessori e dei relativi conguagli dell'anno 2015 - 2016, per un totale complessivo di Euro 3.654,53, come si evince dagli estratti conto analitici e dal dettaglio addebiti, a firma dell'Arch. (doc. 2 -3 -4 -5); Controparte_3
4) la diffida inviata dallo scrivente legale a mezzo raccomandata a/r in data 06/12/2019 rimaneva priva di riscontro (doc. 6).
Ha allegato:
1) Contratto di locazione stipulato in data 01/02/2015 e registrato in data 24/02/2015 al N. 001799;
2) Estratto conto e diffida -1; CP_1
3) Estratto conto e diffida -2; CP_1
4) Dettaglio debito;
5) Schema riepilogativo;
6) Diffida inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 06/12/2019
Avv. Marina Rizzitelli – Sig. Parte_1
7) Procura sottoscritta digitalmente.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 4107/2025 del 27.03.2025, reso in procedura monitoria RG 49863/2024, notificato in data 22.04.2025, ha proposto opposizione l'ingiunto con ricorso depositato in data 3.6.2025, eccependo, in via pregiudiziale, la incompetenza per valore del Tribunale adito – Competenza del Giudice di Pace di Roma essendo la controversia di valore inferiore ad euro 10.000,00.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c. della pretesa relativa a presunti oneri accessori e relativi conguagli asseritamente dovuti per gli anni 2015 – 2016.
A nulla valgono i docc. 2, 3, 4, 5 e 6 di controparte, in quanto aventi mera
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natura interna e, in ogni caso, non validamente pervenuti al destinatario, a tal fine negandosene e disconoscendosene espressamente il pervenimento e/o ogni giustificativo allegato ex adverso, anche sotto il profilo della eventuale sottoscrizione di ricevute, disconosciuta anche in quanto non apposta dal destinatario, né da soggetti autorizzati. Tutta la documentazione addotta dalla opposta è inidonea a integrare valido atto interruttivo, onde i pretesi crediti (comunque, inesistenti nel merito, come si vedrà infra) sono in ogni caso prescritti, difettando valide interruzioni della prescrizione prima della notifica del d.i. in esame, al cui momento l'effetto di perenzione si era, in ogni caso, già verificato, a qualsiasi tesi si intendesse accedere. Nel merito ha invocato il rigetto dell'opposizione. Ha precisato le seguenti conclusioni:
<< Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per valore e dichiarare competente il Giudice di Pace di Roma;
in ogni caso, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di
Roma n. 4107/2025 del 27.03.2025 reso in procedura monitoria RG 49863/2024, notificato il 22.04.2025, ottenuto da
[...]
(c.f. ), e Controparte_1 P.IVA_1 rigettare ogni domanda di controparte, siccome prescritta, infondata in fatto e diritto e sfornita di prova.
Con clausola e vittoria di spese.>>
A sostegno del gravame ha esposto in fatto e diritto che:
1) Con contratto del 01.02.2007 la locava alla dott.ssa Controparte_1
e al dott. l'immobile sito in Persona_1 Parte_1
Roma alla Via Gramsci 38, scala 01, interno 005 (all. 1);
2) detto contratto, successivamente, veniva intestato al solo dott. Pt_1
(all. 1 bis);
3) in data 28.04.2014 la parte locatrice comunicava la propria intenzione di rinunciare al rinnovo della suddetta locazione, scadente il 31.03.2015 (all.
2);
4) in data 12.12.2014 la comunicava al dott. le Controparte_1 Pt_1 condizioni per il rinnovo del contratto di locazione per il medesimo immobile (all. 3);
5) in data 22.01.2015 la confermava il rinnovo del Controparte_1 contratto, senza allegarne la bozza (all. 4), e convocava il dott. ai Pt_1 fini della sottoscrizione, per il giorno 27.01.2015;
6) in data 27.01.2015, presso gli uffici della in Viale Beethoven CP_1
48 in Roma, veniva sottoscritto il contratto di locazione (all. 5);
4 5
7) il contratto era stato predisposto unilateralmente da parte locatrice e su di esso il conduttore non ha avuto alcuna possibilità di negoziazione, potendo, quindi, soltanto aderire al testo sottopostogli della CP_1
;
[...]
8) infatti, in occasione dell'incontro del 27.01.2015 il testo contrattuale veniva fatto trovare al dott. già predisposto e stampato;
Pt_1
9) il conduttore ha esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di locazione in data 02.11.2015 (all. 6);
10) all'esito di corrispondenza fra le parti (all. 7 – 11) e di incontri con il
Direttore Generale ed il dott. il dott. rendeva, infine, CP_3 Pt_1 disponibile l'immobile per la riconsegna alla data del 31.05.2016 (all. 12);
11) nell'occasione dei suddetti incontri, peraltro, le parti avevano convenuto che l'immobile – subito dopo il recesso del conduttore - fosse inserito sul sito internet della al fine di reperire più CP_1 agevolmente il nuovo conduttore e che fosse fatto anche un sopralluogo;
12) ancora al 07.12.2015 la non aveva provveduto a ciò; CP_1
13) fra l'aprile ed il maggio 2016 il dott. presentava alla Pt_1
quale possibile nuovo conduttore dell'immobile, il dott. CP_1
(all. 12 e 14); Persona_2
14) l'immobile è stato riconsegnato, su richiesta e indicazione della locatrice (che ha richiesto per proprie esclusive esigenze detto differimento rispetto alla data del 31.05.2016, per la quale il dott. si era Pt_1 dichiarato disponibile al rilascio), il giorno 06 giugno 2016;
15) in occasione della riconsegna sono state verbalizzate tutte le migliorie apportate dal conduttore e l'immobile è stato espressamente riconosciuto quale in buono stato. Inoltre, dette migliorie (ad es., per mobilio, climatizzatori, ecc.) sono state, già il 06.06.2015, riconosciute quali di interesse del nuovo locatore;
16) nel giugno 2016 è stato cessato il contratto ENI del dott. (all. Pt_1
18), e altrettanto è avvenuto per quello CE (all. 19);
17) l'immobile è stato messo nella disponibilità del nuovo inquilino
(diverso dal dott. subito dopo il rilascio da parte del dott. Persona_2
Pt_1
18) in particolare, su indicazione della già nel giugno Controparte_1
2016 il nuovo inquilino ha ricevuto le chiavi dal portiere dello stabile sig. ed ha avuto la piena disponibilità dell'immobile; Parte_2
19) già dal giugno 2016 è decorso il nuovo rapporto di locazione e le utenze sono state intestate / volturate al nuovo conduttore;
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20) la locatrice non ha contestato il recesso, né la relativa causale, né la riconsegna dell'immobile e/o la relativa tempistica, che, anzi, ha essa stessa espressamente indicato per proprie esclusive esigenze;
21) la proprietà non ha messo a disposizione del conduttore i conteggi dei conguagli e degli oneri prima della riconsegna, né ne ha consentito alcuna verifica o ne ha giustificato aliunde gli importi, che nemmeno risultano approvati nei modi di legge;
22) le pretese odierne sono state già rivendicate in pregresso contenzioso inter partes (Trib. Roma, RG 67716/2017, definito da sentenza sub doc. 20, con estinzione del successivo giudizio di appello, nel quale controparte, in uno al ricorso, ha prodotto il doc. 2, la cui pag. 3 reca espressamente la voce “oneri accessori chiusura” – docc. 21 e 22, quest'ultimo uguale al doc.
17 in fascicolo), onde non può, adesso, controparte, duplicare la pretesa, tanto meno in totale assenza di qualsivoglia corretto giustificativo della stessa;
23) inoltre, controparte ha già richiesto altro d.i. sempre per oneri accessori e relativi conguagli finali (doc. 23).
Inoltre, ha allegato che la abbia richiesto anche un altro d.i. n. CP_1
4113/2022, RG 14215/2022, Trib. Roma, sempre per oneri accessori e relativi conguagli (doc. 23), onde a maggior ragione la pretesa odierna è illegittima per duplicazione, essendovi anche tale altro d.i. (peraltro illegittimo e che, in ogni caso, faceva riferimento a un “totale complessivo”, quindi, ancora una volta, senza possibilità di residui) e non potendosi certamente consentire il frazionamento della domanda ad anni di distanza, tanto meno in totale carenza di giustificazione di detta condotta.
In secondo luogo, ha eccepito che quand'anche si potesse ritenere la pretesa diversa da quella già azionata, vi è totale carenza di deduzione e prova di come sia stato formato e validato il relativo quantum e altrettanto totale perplessità dei correlativi criteri, vieppiù per avere controparte prodotto esclusivamente documentazione unilaterale e omesso di consentire all'esponente ogni correlativa verifica, come, peraltro, previsto sia contrattualmente che in base ai principi di correttezza e buona fede (sul punto, cfr. sent. Trib. Roma n. 23845/2018, doc. 20). La condotta di controparte (duplicazione delle domande, frazionamento delle stesse, documentazione unilaterale, totale difetto di sussistenza ed esplicazione dei giustificativi e dei criteri di an e quantum, etc.) è significativa della totale carenza di ogni diritto, vieppiù in quanto (e ciò costituisce ulteriore motivo di opposizione) la clausola dell'art. 5 e 6 del contratto di locazione non prevede le modalità di computo del conguaglio e non è stata sottoscritta autonomamente, onde la stessa è in palese violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., oltre che dell'art. 79 L. 392/78 e/o dell'art. 13 L. 431/98.
6 7
III. Ha natura pregiudiziale rispetto alla disamina del merito,
l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opponente, in favore del giudice di pace di Roma.
In termini generali, appare opportuno premettere che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad Autorità munita di iurisdictio) e validità o proseguibilità del processo (competenza del
Giudice, capacità-legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) sono i requisiti che debbono sussistere, prima della proposizione della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito.
Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, dall'interesse ad agire e dalla legittimazione ad agire) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, da parte dell'Autorità adita, del potere di decidere la controversia determina una pronuncia sul processo che rende superflua l'analisi degli ulteriori requisiti intrinseci della domanda.
Nella fattispecie, non appare idonea ex art. 279, comma 2, c.p.c. a definire il giudizio (introdotto in data antecedente al 4.7.2009 e, dunque, dopo l'entrata in vigore delle riforme disposte dalla legge 18 giugno 2009
n.69) l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore formulata tempestivamente, con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla base di ciò, nelle note autorizzate ed all'udienza di discussione,
l'opponente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza dell'Autorità adita, con revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato nell'interesse di per il Parte_1 mancato pagamento degli oneri accessori e dei relativi conguagli dell'anno
2015 - 2016, per un totale complessivo di Euro 3.654,53, come si evince dagli estratti conto analitici e dal dettaglio addebiti, a firma dell'Arch.
(doc. 2 -3 -4 -5 del ricorso monitorio), relativi al Controparte_3 contratto di locazione stipulato tra le parti, per la durata di anni 4, a decorrere dal giorno 01/02/2015 con scadenza in data 31/01/2019,
l'immobile veniva rilasciato in data 06/06/2016.
Tanto premesso, in merito alla qualificazione del rapporto controverso, va, quindi, in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza.
Costituisce indirizzo dominante nella giurisprudenza di legittimità che tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla
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competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del
Tribunale. Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (v. per tutte, ex plurimis, Cass. 3, 28.5.04, n. 10300; Cass. 3, 20.2.02, n. 2471, Cass. civ., sez.
III, 28 maggio 2004, n. 10300) che: “…a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D. Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, e cioè ratione materiae” (v. Cass. Civ., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143).
Invero, ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.c., per le cause in materia di locazione “è competente il giudice del luogo ove è posto l'immobile”.
Le controversie che riguardano le locazioni sono, dunque, di competenza esclusiva del Tribunale ex art. 447 bis c.p.c. del luogo ove è sito l'immobile, indipendentemente dal valore della causa dedotto in giudizio, pertanto, la domanda di ingiunzione è stata, dunque, rivolta al giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria ex art. 637 co.
1. c.p.c..
V. in proposito, amplius, Tribunale di Roma, sentenza n. 6124/2019 pubbl. il 18/03/2019, RG n. 25289/2018, Repert. n. 6583/2019 del 21/03/2019, dott.ssa Roberta Nardone, secondo cui: locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace poiché a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art.8 cp.c ad opera del d.lgs 19.2.98 n.51 la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale
(Cass. 2143/2006: n.23813/2007). Anche recentemente la Cassazione si è pronunciata, affermando che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. fra le varie Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass.
28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'articolo 8 c.p.c. ad opera del
Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore;
cioè ratione materiae”
(Cass. Civ., ordinanza n. 6811/2015). Occorre rammentare infatti che, ai sensi
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dell'art. 9 c.p.c., il “Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice” e la materia delle locazioni non è, d'altronde, esplicitamente contemplata tra quelle rimesse alla competenza del giudice di pace, vuoi in via esclusiva, vuoi in via concorrenziale con la competenza del tribunale, secondo il valore della lite (art. 7 c.p.c.). L'art. 447 bis c.p.c., comma 3°, c.p.c. stabilisce oggi, nella formulazione vigente all'esito dell'abrogazione dell'art. 8 del codice di rito (competenza del pretore), intervenuta mercé il D. Lgs.vo n°51/1998
(legge d'istituzione del giudice unico), “sono nulle le clausole di deroga alla competenza”, così da escludere la possibilità di configurare, anche in astratto, la concorrente competenza per valore del giudice di pace e del tribunale, in materia locatizia, essendo questa devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice (tribunale) del luogo in cui sito l'immobile (art. 21 c.p.c.). La corte di nomofilachia ha da sempre attribuito, alla locuzione “in materia di locazione”, di cui all'art. 447 bis c.p.c., un significato particolarmente ampio, avendovi incluso qualsiasi controversia in qualsiasi modo attinente ad un contratto di locazione
(così per tutte Cass. n°581.2003: "tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli art. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione"; da ultimo Cass. n°8114.2013: “la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale”). Deve aggiungersi che i precedenti giurisprudenziali che si suole invocare (Cass.SS.UU ord. n°21582/2011) a sostegno della competenza per valore del Giudice di pace nella materia de qua non sono pertinenti alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto:
a) relativa ad una controversia introdotta ex art. 1669 c.c. (v. lo svolgimento del processo), quindi avente ad oggetto un credito risarcitorio, da responsabilità aquiliana, come unanimemente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. in tal senso, tra le tante Sezioni Unite n°2284.2014: “la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ.”);
(b) non riportante degli enunciati chiaramente ed esplicitamente riferiti alle controversie traenti titolo dal contratto di locazione, alle quali si fa solo un fugace
e sibillino accenno al par. 7.1, peraltro per sostenere che "il giudice di prossimità"
(cioè il giudice di pace), nell'intenzione del legislatore, non avrebbe dovuto esser gravato insopportabilmente "del delicato contenzioso in materia di locazioni";
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(c) in ogni caso, recante dei princìpi non praticabili nel caso di specie, in cui sono sicuramente devolute, alla cognizione del giudice di primo grado, delle questioni direttamente relative al negozio locatizio che costituisce presupposto e titolo della domanda della parte ingiungente>>
Ormai pacifico in Giurisprudenza che, quando la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, la materia è riservata alla competenza del Tribunale (v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21582/2011, v. ordinanza n. 20554/2019 e v. sentenze n. 28041/2019, n.
6811/2015, n. 2143/2006, n. 10300/2004 e n. 2471/2002).
IV. In rito va premesso che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"(cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92).
Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità
e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
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Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione posto che, trattandosi di rito locatizio, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poichè effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale, poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei medesimi quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 22.4.2025. Il quarantesimo giorno scadeva il sabato 31 maggio
2025.
Invero il sabato è stato equiparato ai festivi ex art. 155 comma 4 c.p.c. al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì se non festivo.
In applicazione di tale principio, si rileva che ove il termine per proporre appello, qualificato come termine a decorrenza successiva, al quale è equiparata l'opposizione a decreto ingiuntivo (impugnazione sui generis) vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. Civ., n. 6728/2012). Per quanto riguarda l'individuazione dei giorni festivi si deve fare riferimento alla Legge 27.5.1949, n. 260, modificata dalla
Legge 31.3.1954, n. 90 e dalla Legge 5.3.1977, n. 54 e dal D.P.R. 28.12.1985, n.
792. Ai sensi dell'art. 1 della detta legge n. 260 del 1949: data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale >>.
Nel caso in esame il 40° esimo, scadeva il sabato 31 maggio 2025 sicchè è prorogato al lunedì 2 giugno 2025 che è festivo, con conseguente proroga al martedì 3 giugno 2025 (v. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza, 21/07/2025, n. 20509 in cui è stato espresso il seguente principio di diritto: “Qualora il termine processuale dell'impugnazione di una sentenza venga a scadere in un venerdì che sia considerato giorno festivo, detto termine, risultando prorogato - ai sensi del quarto comma dell'articolo 155 c.p.c. - al primo giorno seguente non festivo, cioè al sabato, ed essendo tale giorno – ai sensi del quinto comma successivo - soggetto al disposto dallo stesso quarto comma virgola che trova applicazione al compimento degli atti processuali da svolgersi fuori dall'udienza, quale è la notificazione dell' impugnazione, risulta a sua volta prorogato " al primo giorno seguente non festivo".
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Ne consegue che essendo la domenica che succede al sabato giorno festivo a sua volta, il termine stesso risulta prorogato al lunedì successivo, sempre che esso a sua volta non sia festivo".”).
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633
c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengano tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.
In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della
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domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente
Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
Nella fattispecie il creditore ha allegato, in fase monitoria, che tra le parti sia in essere il contratto di locazione stipulato in data 01/02/2015 e registrato in data 24/02/2015 presso l'Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur Torrino – dell'Agenzia delle Entrate al N. 001799, per esclusivo uso abitativo al Sig.
l'unità immobiliare sita in Roma alla Via A. Gramsci n.38, Parte_1
Scala 01, interno 005.
Nel caso in esame non è escluso che trattasi di duplicazione del credito dunque l'opposizione a va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente
Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
VI. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n.
14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al
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giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi.,
Sez. I, 03/09/2009, N. 19120).
Nel caso in esame, sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile,
Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597), della peculiarità della fattispecie, del comportamento processuale delle parti, del mutamento del quadro giurisprudenziale, della soccombenza reciproca, dell'esito finale e globale della lite, per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta in narrativa ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione in parte e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, le spese integralmente compensate tra le parti.
Roma, così deciso il 25/11/2024 ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 24.11.2025.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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