Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 3
Allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporti di lavoro con un proprio dipendente e dalla richiesta, da parte di quest'ultimo, di una somma di denaro quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma di denaro, erogata in esecuzione di quell'accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva, con conseguente assoggettamento della somma stessa a contribuzione previdenziale; ne' in tale situazione può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma secondo - bis, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988, che esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, difettandone il presupposto, costituito dall'essere interessati all'esodo una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere incentivati a dimettersi attraverso la corresponsione di una gratifica.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
In materia di assoggettabilità a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12, rientra tutto ciò che, in denaro, o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, sicché per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6663 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO PANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RIPARMIO DI ON NZ BE & ON BA PA (CARION BA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura notarile in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16745/99 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CASSA RIPARMIO DI ON NZ BE & ON BA S.P.A. (CARION BA S.P.A.);
- intimato -
avverso la sentenza n. 123/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 08/05/99 - R.G.N. 150/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PERSIANI;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17 settembre 1997 il OR di Cuneo, quale giudice del lavoro, ingiungeva alla Cassa di risparmio di Verona Vicenza EL e AN S.p.A. (RI), di pagare all'INPS la somma capitale di lire 833.972.775, oltre alle ulteriori sanzioni, interessi e spese. In particolare, l'Istituto si affermava creditore di tali importi a titolo di contributi non versati e relative somme aggiuntive dovute per non avere assoggettato a contribuzione previdenziale la somma di L. 482.000.000 erogata all'avv. Alessandro AR, ex direttore centrale dell'Istituto di credito, a seguito di transazione avvenuta in data 6 agosto 1991 avanti all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Cuneo, dovendosi ritenere un nesso di dipendenza tra tale erogazione ed il rapporto di lavoro.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione la RI, eccependo in primo luogo la nullità del decreto perché non fondato su prova scritta, non essendo all'uopo sufficiente l'attestazione del direttore provinciale dell'INPS, fondata su un verbale ispettivo da ritenersi nullo perché privo dell'indicazione degli elementi di fatto utilizzati per l'accertamento e dei criteri di determinazione dell'importo dei contributi da versare.
Nel merito, la Banca rilevava che la somma erogata in favore dell'avv. AR non era dipesa dall'applicazione del contratto di lavoro perché la risoluzione del rapporto era avvenuta per giustificati motivi oggettivi non previsti dagli accordi intercorrenti tra le parti. Inoltre, evidenziava che le parti nell'occasione avevano espressamente affermato di considerare novata, in ogni caso, qualsiasi obbligazione di lavoro e, pertanto, le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo erano destinate a sostituire integralmente il contenuto delle obbligazioni scaturenti dal contratto di assunzione. Sotto il profilo giuridico l'opponente sottolineava, quindi, che l'avvenuta transazione doveva ritenersi novativa e che l'erogazione in denaro non si poteva ritenere operata in conseguenza del rapporto di lavoro. La Banca faceva poi presente che la somma in questione doveva al più considerarsi come incentivo all'esodo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, L. 26 luglio 1988, n. 291. In ogni caso, poi, la RI rilevava la illegittimità
della richiesta della controparte diretta ad ottenere il versamento di somme aggiuntive, poiché le somme corrisposte a titolo transattivo non potevano costituire base imponibile su cui calcolare i contributi.
In subordine, rilevava anche che le sanzioni dovevano essere erogate nella minor misura prevista dalla lettera b) dell'art. 4 L. 48 del 1988 poiché il mancato pagamento dei contributi era comunque derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.
Alla luce di queste premesse, il ricorrente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, insisteva nella riduzione delle somme dovute a titolo di somme aggiuntive. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS, il quale ribadiva la legittimità della richiesta avanzata in via monitoria, contestando l'opposizione.
Con sentenza del 3 novembre 1998 il OR di Cuneo rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
In particolare, il OR affermava in primo luogo la legittimità - decreto ingiuntivo opposto poiché fondato sull'attestazione del Direttore Provinciale dell'INPS. Nel merito, rilevava che le somme versate all'avv. AR dovevano considerarsi erogate in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro, sia perché l'accordo transattivo era stato stipulato in sede deputata istituzionalmente alla conciliazione delle controversie di lavoro, sia perché il suo ammontare corrispondeva esattamente a quello previsto dal contratto di lavoro intercorso tra le parti, sia perché l'indennità faceva parte di un pacchetto comprensivo di altre rivendicazioni del lavoratore tutte collegate al rapporto di lavoro, sia infine perché, con l'accordo in questione, le parti avevano espressamente tacitato il lavoratore da ogni sua pretesa in relazione al rapporto di lavoro cessato. Con riferimento alla richiesta subordinata della Banca, il OR affermava che le somme in questione avrebbero dovute essere denunciate all'INPS sin dal momento della loro erogazione e pertanto legittimamente erano state richieste somme aggiuntive. Infine, rilevava la non applicabilità dell'art. 4 L. 48 del 1988 poiché non ci si trovava di fronte ad alcuna incertezza interpretativa della normativa.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello la RI, invocando in primo luogo la già richiesta applicazione dell'art. 4 comma 2 bis DL 173/88 poiché la somma erogata doveva ritenersi un incentivo all'esodo con conseguente infondatezza delle pretese vantate dall'INPS.
Ribadiva, inoltre, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché il verbale ispettivo non aveva accertato alcun fatto oggettivo ma era esclusivamente il frutto di una interpretazione di una clausola contrattuale e non aveva neppure indicato i criteri seguiti nella determinazione delle somme richieste. Nel merito, rilevava la contraddittoria motivazione del OR e ribadiva che l'erogazione della somma di denaro non seguiva al riconoscimento di alcun diritto preteso dall'avv. AR, neppure a titolo risarcitorio, bensì trovava la propria causa esclusivamente nel titolo transattivo di natura novativa.
L'appellante sostanzialmente richiamava le argomentazioni già svolte in primo grado, con particolare riferimento al fatto che l'atto transattivo mirava a disciplinare l'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non prevista nel contratto, ed erroneamente il OR aveva attribuito rilevanza alla mera coincidenza della somma erogata con quella prevista ad altri fini da una parte del contratto di lavoro. Insisteva, infine, nelle richieste subordinate già avanzate in primo grado ed, a suo dire, ingiustamente disattese dal OR.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma integrale della sentenza pretorile, con l'accertamento dell'illegittimità delle pretese contributive dell'INPS.
L'INPS si costituiva tempestivamente in giudizio anche in grado di appello, contestando integralmente le affermazioni avversarie e chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado, poiché sostanzialmente corretta.
Con sentenza del 4/8 maggio 1999, l'adito Tribunale di Cuneo rigettava l'appello, ribadendo la legittimità formale del decreto opposto e confermando anche nel merito la decisione di primo grado, ravvisando nella erogazione delle somme in questione un nesso di dipendenza dal rapporto di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Cassa di Risparmio con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste l'INPS con controricorso contenente ricorso incidentale in relazione alla statuizione del Tribunale di compensazione delle spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. dell'art. 335 C.P.C.). Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 633, primo comma, lett. a), e 635 c.p.c., nonché dell'art.3, primo comma, della legge n. 241 del 1990 e dell'art., primo comma, lett. c) della legge n. 48 del 1988;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, la Cassa di Risparmio deduce che sia il Tribunale che il OR di Cuneo avrebbero sostanzialmente eluso il contenuto della eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base dell'attestazione rilasciata dal direttore provinciale dell'INPS, fondata, a sua volta, su una interpretazione meramente soggettiva, effettuata dall'Ispettore verbalizzante, in ordine ad una clausola del verbale di conciliazione sottoscritto avanti all'UPLMO di Cuneo, in data 6 agosto 1991, tra l'avv. AR e la Banca Cuneese Lamberti, Meinardi & C. S.p.A. (successivamente incorporata dalla RI Banca S.p.A.); ond'è che il vantato credito, in forza del quale aveva agito FINPS, doveva considerarsi del tutto ipotetico e, pertanto, non poteva essere azionato ex art. 633 e ss. c.p.c. A ciò si aggiungeva la mancata indicazione, nel verbale ispettivo, degli elementi di fatto utilizzati per accertare la pretesa assoggettabilità a contribuzione della somma di lire 482.000.000 e la assenza di quantificazione delle somme aggiuntive, ai sensi della legge n. 48 del 1988, e delle relative modalità di determinazione. Di qui, la illiquidità del credito, alla quale non poteva ovviarsi con la determinazione successiva effettuata nell'attestazione rilasciata dal Direttore Provinciale dell'INPS.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili nei quali esso si articola.
Giova, tuttavia, preliminarmente chiarire, per meglio evidenziare la "portata" della esposta censura, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma essenzialmente ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio d'opposizione) e - se il credito risulti fondato - deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. (ex plurimis, Cass. 25 marzo 2000 n. 8162; Cass. 28 gennaio 1995 n. 1052; Cass. 5 settembre 1987 n. 7224). Tanto chiarito, si osserva, in relazione alla censura in esame, che la liquidità di un credito pecuniario non consiste solo nella esatta determinazione del suo ammontare, ma anche nella sua determinabilità in base a calcoli semplici e di immediata evidenza (ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1999 n. 478). Lo stesso dicasi per il calcolo delle sanzioni.
Quanto, invece, al profilo valutativo rilevato dalla ricorrente nell'accertamento della dedotta infrazione, esso non sembra alterare le condizioni di ammissibilità della procedura monitoria, tenuto conto, per un verso, del peculiare rilievo attribuito dall'art. 635, comma 2, c.p.c. agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti previdenziali per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi, ove il suddetto profilo risulta, con grande frequenza, presente (si pensi ai casi di accertamento della natura - autonoma o subordinata - dei rapporti di lavoro) e, per altro verso, della contestabilità della pretesa basata su quegli accertamenti, sui quali deve potersi esplicare pienamente il vaglio del giudice, col rispetto dei limiti derivanti dal carattere proprio di ciascuna prova acquisita al processo.
Orbene, il Tribunale, dopo avere correttamente evidenziato che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente idonea a costituire prova scritta a sostegno della pretesa monitoria l'attestazione del direttore provinciale dell'INPS, ha altrettanto correttamente affermato che, nel caso concreto, tale attestazione ha rappresentato la sintesi tra i risultati dell'accertamento ispettivo eseguito (che ha preso atto dell'erogazione operata e del titolo giustificativo della stessa affermato dalle parti) e la conclusione del procedimento amministrativo interno dell'Ente (che ha interpretato, del tutto legittimamente, la causa del versamento come dipendente dal rapporto di lavoro), concludendo per l'assoggettabilità a contribuzione dell'emolumento in questione. Ma il Tribunale ha anche tenuto a rimarcare la non contestabilità del valore probatorio dell'attestazione per il solo fatto che non erano stati espressamente indicati i criteri seguiti nella quantificazione dell'importo spettante all'Ente, poiché tale esatta determinazione (che nel caso concreto, non era mai stata oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro), fondata su precise norme di legge, doveva essere operata dallo stesso datore di lavoro che è tenuto per legge all'immediato versamento dei contributi sulle somme versate ai lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro.
In tal modo il Giudice a quo si è ispirato a corretti criteri giuridici, fornendo adeguata giustificazione delle sue conclusioni sul punto controverso.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, degli artt. 1362 ss. e 1965 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, la Cassa di Risparmio inizia lo svolgimento delle censure di merito contestando la correttezza dell'impianto argomentativo del Tribunale sin dalle prime proposizioni adottate, li dove afferma che "un primo elemento" per ritenere che la somma di cui è causa era assoggettabile a contribuzione previdenziale, perché "dipendente" dal rapporto di lavoro, era da trarsi dal "contesto contrattuale" nel quale era inserita la clausola che disciplinava quell'erogazione.
In tal modo - ad avviso della Banca - i giudici cuneesi avrebbero violato l'art. 1363 c.c. che - come precisato da questa Corte -, prescrivendo di interpretare le clausole di un contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, in presenza di un patto articolantesi in più proposizioni, impone all'interprete di ricercare previamente se le diverse proposizioni non siano suscettibili sul piano logico di essere interpretate nel senso di dar luogo a più clausole ognuna dotata di una propria portata dispositiva e, in caso affermativo, gli impone di verificare successivamente la compatibilità di ciascuna clausola con il patto globalmente considerato e con il contratto (Cass. 14 gennaio 1997 n. 312). I Giudici cuneesi, da un lato, non avrebbero neppure tentato di valutare se la clausola di cui al punto 3 del verbale di conciliazione ("A titolo puramente transattivo, allo scopo di evitare una controversia in merito al preteso diritto del lavoratore di ottenere un risarcimento del danno per cessazione del rapporto prima del preteso termine del compimento del 65^ anno di età...") fosse dotata di una autonoma portata dipositiva;
dall'altro, avevano posto a fondamento della loro decisione la circostanza - del tutto estrinseca e meramente formale - che la predetta clausola era inserita in un "contesto contrattuale", nel quale si regolavano anche altri specifici aspetti del rapporto di lavoro che le parti avevano deciso di risolvere.
Nè sarebbe giuridicamente consentito - secondo la ricorrente - ricavare ulteriori argomentazioni, a favore della censurata interpretazione, dal verbale del consiglio di amministrazione della banca datrice di lavoro che aveva autorizzato la stipula dell'atto transattivo in questione, sia perché in tal modo si darebbe rilievo ad una dichiarazione antecedente all'incontro delle volontà che avevano determinato la conclusione dell'atto transattivo sottoscritto avanti l'UPLMO di Cuneo il 6 agosto 1991, sia per la illogicità delle conclusioni tratte dirette ad attribuire un "intento elusivo" ad entrambe le parti, che pur avevano interessi divergenti tra loro. La censura, nelle sue diverse articolazioni, è infondata. Va considerato che, su un piano generale, in materia di assoggettabilità o meno, delle somme erogate al lavoratore, in esecuzione di un accordo transattivo, alla contribuzione previdenziale, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non è assoggettabile a contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga corrisposto al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso - se non meramente occasionale - e neanche risarcitorio - con le pretese inerenti al rapporto di lavoro (Cass. n. 9335/95). Ma va ribadito che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dall'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro talché per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente il riscontro della mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (Cass. n. 11516/95; v. anche Cass. n. 1898/97). Conseguentemente, sebbene le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, siano da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione (Cass. n. 49/97), va ulteriormente ribadito, tuttavia, che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153/69, l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche, Cass. n. 4776/85). Ai criteri sopra esposti si è attenuto il Giudice dell'appello, il quale, mostrando di conoscere i principi affermati dalla giurisprudenza, è stato coerente con gli stessi, poiché non ha limitato la sua indagine al titolo formale (conciliazione presso l'UPLMO) della erogazione della somma di lire 482.000.000 ricevuta dall'avv. Alessandro AR (ex direttore centrale dell'istituto di credito), ma ha affermato che dal testo del documento - integralmente riprodotto - si traeva la conferma che la volontà della risoluzione del rapporto di lavoro era stata assunta unilateralmente dalla Banca e, in secondo luogo, che la somma in questione era stata espressamente richiesta dal lavoratore come condizione per aderire ad una risoluzione consensuale del rapporto e quale risarcimento danni per l'anticipata risoluzione dello stesso (che lo AR riteneva dovesse durare obbligatoriamente fino al 65^ anno di età). Più precisamente il Tribunale, dopo avere espressamente fatto presente la necessità di esaminare, nel caso concreto, le pattuizioni intervenute tra le parti, al fine di individuare l'Affettiva volontà sottostante alla dizione letterale del contratto di transazione, in ossequio al disposto dell'art. 1362 c.c. e dopo avere riportato integralmente il contenuto del verbale di conciliazione stipulato presso l'UPLMO in data 6 agosto 1991, ha condiviso l'interpretazione fornita dal Giudice di primo grado basata su un esame complessivo del tenore del contratto (conformemente al disposto dell'art. 1363 c.c.) da cui emergeva come tutto l'impianto della scrittura fosse inerente a pattuizioni relative alla corresponsione da parte della Banca di somme chiaramente dipendenti dal rapporto di lavoro contestualmente risolto. Ciò in quanto con quell'atto la datrice di lavoro aveva riconosciuto al lavoratore somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di TFR, prevedendo infine anche un patto di non concorrenza opportunamente retribuito, si da consentire di trarre un primo elemento per ritenere che anche l'erogazione della somma di lire 428.000.000 dipendesse dal rapporto di lavoro.
Inoltre, il fatto che detto emolumento avesse un carattere retributivo (in senso lato) veniva confermato anche dalla circostanza che la quantificazione di tale importo era stata pacificamente operata seguendo i criteri che il contratto di lavoro stipulato tra le parti aveva previsto per il calcolo dell'indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Azienda non derivante da giusta causa ne' da giustificato motivo soggettivo.
Ed ancora, ad ulteriore conferma dello stretto collegamento sostanziale tra l'erogazione del predetto importo ed il rapporto di lavoro, il Tribunale evidenziava la clausola di chiusura del verbale di conciliazione laddove le parti avevano sentito la necessità di ribadire che con l'atto un questione "per effetto del pagamento in favore dell'avv. Alessandro AR delle somme tutte sopra specificate si intenderà definitivamente tacitato e soddisfatto ogni diritto e ragione dall'avv. Alessandro AR" e che "il medesimo avv. AR nulla avrà più a pretendere od esigere nei confronti della Banca Cuneese in relazione e/o dipendenza del rapporto di lavoro e della sua anticipata risoluzione". Da tanto - ad avviso del Tribunale - si ricavava che anche l'emolumento in questione aveva uno specifico nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa, costituendo una delle ragioni satisfattive del diritto vantato dal lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto. La definitiva conferma della reale volontà delle parti di attribuire all'emolumento in questione un carattere retributivo in senso lato, si traeva infine dallo stesso verbale del consiglio di amministrazione della Banca datrice da cui emergeva che la volontà di risoluzione del rapporto di lavoro era stata assunta unilateralmente dalla Banca ed, in secondo luogo, che la somma in questione era stata espressamente richiesta dal lavoratore come condizione per aderire ad una risoluzione consensuale del rapporto e quale risarcimento danni per l'anticipata risoluzione dello stesso (che lo AR riteneva dovesse durare obbligatoriamente fino al 65^ anno di età), causale quest'ultima che, come da orientamento del giudice di legittimità (Cass. 9 maggio 1990 n. 3809), non esonerava l'assoggettamento del relativo importo a contribuzione. E non vi è dubbio - contrariamente all'assunto della ricorrente - che il Tribunale, nella sua attività ermeneutica, abbia fatto, del tutto legittimamente, ricorso al secondo comma dell'art. 1362 c.c. dando rilievo anche al comportamento delle parti anteriore, così come consentito da detta norma.
Non ritiene, in conclusione, il Collegio che si possano condividere le critiche mosse dalla Banca alla interpretazione fornita dal Tribunale di Cuneo alla "conciliazione" de qua, non ravvisandosi alcuno dei vizi oggetto di censura.
Con il terzo motivo di ricorso la Banca assume che i giudici cuneesi avrebbero violato il disposto dell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 maggio 1988 n. 173, convertito nella legge 26, luglio 1988 n. 291,
secondo cui "la disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Pertanto, avendo avuto il pagamento della somma per cui e causa - come riconosciuto dall'INPS proprio lo scopo di dirimere la questione dell'anticipata cessazione e, costituendo, quindi, il mezzo per ottenere il fine della risoluzione anticipata, doveva ritenersi che detta somma era stata erogata per incentivare l'esodo dell'avv. AR, onde le pretese dell'INPS non sarebbero state comunque meritevoli di accoglimento.
Il motivo non può essere condiviso.
Sul punto correttamente il Tribunale, ribadendo quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, ha affermato che l'erogazione in questione non era affatto finalizzata ad incentivare l'esodo del lavoratore ma soltanto a corrispondere a quest'ultimo un importo di carattere risarcitorio a tacitazione delle pretese vantate dallo AR in ordine ai danni derivanti da un'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro in questione, ritenuta "opportuna" esclusivamente dal datore di lavoro (ed in ordine alla quale non era stata lasciata alcuna libertà di scelta al lavoratore).
La corresponsione di tale emolumento - precisa il Giudice a quo richiamando il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione citato - era stata, infatti, richiesta espressamente dal lavoratore a titolo di risarcimento per il danno derivante gli da una unilaterale volontà del datore di lavoro di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro e come tale era stata concessa dalla Banca al fine di eliminare ogni controversia tra le parti.
L'assunto del Tribunale appare del tutto condivisibile essendo di immediata percezione la differente posizione soggettiva del lavoratore rispetto al potere datoriale: nell'incentivazione all'esodo, come emerge evidente dal senso della parola stessa, il lavorato non si trova in pericolo di precarietà del posto di lavoro e deve essere, per l'appunto, incentivato a dimettersi con una gratifica;
il datore di lavoro non ha altri mezzi estintivi se non quello del premio economico e di regola siffatta situazione ricorre in relazione ad una congiuntura aziendale o ad una esigenza organizzativa riguardante una pluralità di lavoratori. Nel caso in esame, non risulta dedotto dinanzi ai Giudici di merito che la Banca abbia posto in essere un progetto di incentivazioni finalizzato all'uscita collettiva dei lavoratori. La ricorrente, pertanto, non può fondatamente dolersi che il Tribunale, sulla base della valutazione dei fatti, abbia interpretato la clausola n.3 del verbale di conciliazione nel senso di escludere la ricorribilità di un caso di incentivazione all'esodo. Con il quarto mezzo d'impugnazione, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, e dell'art. 1218 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce - in ciò riportandosi all'orientamento di questa Corte in materia di erroneo inquadramento dal parte dell'ente previdenziale che pretende il pagamento della somma aggiuntiva (cfr. Cass. 21 gennaio 1995 n. 679) - che il principio della "automaticità delle somme aggiuntive" in casi di inadempimento o ritardo della obbligazione contributiva, non troverebbe applicazione nella fattispecie, in quanto l'omesso o ritardato versamento dei contributi avrebbe la sua giustificazione nell'altro incontestato principio secondo cui le somme erogate al dipendente, a titolo puramente e semplicemente transattivo, non possono costituire base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali".
Peraltro, essendo la funzione delle "somme aggiuntive" quella di risarcire l'Istituto dei danni derivanti dall'inadempimento contributivo, la loro applicazione è sottoposta alle regole stabilite dall'art. 1218 c.c. in base alle quali l'obbligo risarcitorio è escluso A ove il debitore provi "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; situazione, quest'ultima, nella quale si troverebbe la Banca, stante la "scusabile convinzione circa l'insussistenza del debito".
Ma sul punto il Tribunale di Cuneo ha correttamente osservato, in coerenza alle pregresse valutazioni, che la dizione dell'atto transattivo, con il testuale ripetuto riferimento ad una volontà novativa delle parti (del tutto assente nel verbale del consiglio di amministrazione già citato), dimostrava la piena consapevolezza del datore di lavoro in merito alla necessità della contribuzione previdenziale sulla somma pattuita, accompagnata però dalla volontà di adottare una formula letterale tale da consentire una "elusione" dell'obbligo previdenziale che la Banca datrice di lavoro doveva corrispondere fin dal momento dell'erogazione dell'importo in questione.
In via gradata, la ricorrente, invocando il disposto di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988, che prevede una sanzione ridotta per il caso che il mancato pagamento dei contributi previdenziali derivi "da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi", chiede che l'impugnata sentenza venga riformata nel punto in cui ha rigettato l'ulteriore domanda subordinata, dalla stessa avanzata, relativa al criterio di quantificazione delle somme aggiuntive. E nella fattispecie, l'omissione contributiva derivante dall'accoglimento della domanda dell'INPS, conseguirebbe "da una diversa interpretazione giuridica di un negozio transattivo concluso avanti all'UPLMO e, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi, almeno presuntivamente, pienamente legittimo dotato di una particolare presunzione sotto il profilo della sua legittimità". Anche questo motivo - da trattarsi, perché richiesto, evidentemente, in una prospettiva di maggior favore del richiamato disposto rispetto allo ius superveniens, anch'esso richiamato nella memoria ex art. 378 c.p.c. - non può essere accolto, avendo il Tribunale correttamente ed in aderenza al percorso argomentativo adottato - mostratosi immune dalle avanzate censure -, escluso l'applicabilità alla fattispecie della invocata normativa, non ricorrendo nel caso concreto una "incertezza interpretativa", bensì "una precisa volontà della parte datoriale di eludere la normativa previdenziale che imponeva chiaramente anche in ipotesi come quella in esame il versamento dei contributi".
Va invece accolta la richiesta della ricorrente, formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., di applicazione alla fattispecie in esame, dello ius superveniens di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, all'art. 116, 18
comma di questa.
Come è noto, nell'ottica di favorire la riemersione del lavoro irregolare, il richiamato articolo ha innovato profondamente l'apparato sanzionatorio per inadempimento contributivo, riscrivendo la disciplina delle sanzioni civili già dettata dall'art. 1 comma 217 della legge n. 662 del 1996. Ha, in particolare, introdotto un nuovo e più favorevole regime delle c.d. sanzioni civili rispetto a quello previgente (commi 8/10), ha abolito le sanzioni amministrative (comma 12), ha ridisegnato - rendendola meno rigorosa - la fattispecie di reato di cui all'art. 37 della legge 689/81, sancendone l'estinzione per effetto della regolarizzazione dell'inadempienza, anche se effettuata mediante dilazione. Sempre in materia di sanzioni civili. il comma 18 detta una disciplina transitoria, prevedendosi che "per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed aggiungendosi che "il maggior importo versato" (pari alla differenza tra le somme così determinate e quanto calcolato ai sensi della nuova normativa), costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno...secondo modalità...fissate da ciascun ente previdenziale".
Dal tenore della disposizione e dalla ratio che la presiede discende che ai crediti, accertati dall'INPS con il verbale del 14 maggio 1992, deve trovare applicazione il regime delle sanzioni previste nelle norme sopra richiamate dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e non più quello disciplinato dall'art. 4 del d.l. n. 536 del 1987, convertito nella l. n. 48 del 1988, non potendosi dubitare, in presenza del chiaro disposto del cit. art. 116, comma 18, della inapplicabilità alla fattispecie del principio tempus regit actum. Trovando, dunque, applicazione lo ius superveniens l'impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice, indicato come da dispositivo, che provvederà anche alle spese del presente giudizio. Non può invece, essere accolto il ricorso incidentale con cui l'INPS sostiene la "ingiustizia" della decisione del Tribunale di Cuneo in punto di compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto che la relativa determinazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità salvo il caso in cui i motivi enunciati risultino illogici ed erronei (Cass. 2216 del 1999);
circostanza non ricorrente nella specie, avendo il Giudice d'appello adeguatamente motivato la propria determinazione evidenziando "la complessità interpretativa della questione esaminata".
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale e, decidendo sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata per effetto dello ius superveniens e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002