Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente ( che è gravato dal relativo onere probatorio ) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio , deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
Commentario • 1
- 1. Fideiussione bancaria: caratteristica fondamentale è l'assenza dell'elemento dell'accessorietàAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 dicembre 2012
ISSN 2385-1376 Testo massima Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” ma la relazione con cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Lo ha precisato il Tribunale di Nola, nella sentenza n. 1982 del 26/07/2012, con la quale si è pronunciato su di una opposizione a decreto ingiuntivo che, come ormai da copiosa giurisprudenza, si configura quale ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo Studio dell'avvocato ELISA SERRAO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE VASSALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA LIVORNO 101 ACITREZZA, in persona Amm.re pro tempore AN FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. PANCRAZIO 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE VECCHIO, difeso dagli avvocati LUIGI AZZARELLO, PIETRO ARENA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 96/01 del Giudice di pace di ACIREALE, depositata il 20/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali ha concluso che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato RI IT ST proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Acireale avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 29.11.2000 per il pagamento in favore del Condominio di via Livorno 101 in Acitrezza della somma di lire 1.956.379 per quote condominiali;
eccepiva al riguardo la nullità della delibera assembleare che aveva approvato lo stato di ripartizione dei contributi condominiali e la illegittimità del decreto ingiuntivo per parziale pagamento del preteso credito.
Si costituiva in giudizio il Condominio di via Livorno 101 in Acitrezza chiedendo il rigetto della opposizione.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 204.2001 rigettava l'opposizione.
Per la cassazione di tale sentenza la ST ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi;
il Condominio di via Livorno 101 in Acitrezza ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria in Camera di consiglio di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha successivamente depositato una memoria in data 28.6.03 senza quindi l'inosservanza del termine di cui all'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ST, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1105, 1136 sesto comma c.c., assume che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto annullabile e non radicalmente nulla la delibera assembleare del 28.1.2000;
infatti, poiché l'avviso di convocazione di tale assemblea era stato indirizzato soltanto a LI SU, marito dell'esponente non più convivente con la stessa, l'omessa comunicazione di esso alla ST aveva comportato) la nullità della suddetta delibera, cosicché il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo falsa applicazione di norme di diritto nonché contraddittorietà della motivazione, sostiene che, anche volendo seguire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'omessa comunicazione: dell'avviso di convocazione dell'assemblea comporta la mera annullabilità delle delibere ivi assunte, nondimeno nella fattispecie il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto pur sempre essere revocato: infatti, nonostante l'espressa richiesta in tal senso dell'esponente, il verbale dell'assemblea del 28/1/2000 non era stato ad essa trasmesso. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la ST tenuta al pagamento dell'intera somma ingiunta nonostante che l'immobile per il quale erano stati pretesi gli oneri condominiali era oggetto di comproprietà tra l'esponente ed il di lei marito LI SU, mentre l'amministrazione del Condominio non aveva mai richiesto nei confronti di quest'ultimo e, dopo il suo fallimento, nei confronti della curatela fallimentare, il pagamento del 50% di tali oneri.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve osservarsi che in tali controversie secondo l'orientamento consolidato di questa Corte la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e dalle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie); tali pronunce sono inoltre impugnabili in Cassazione per violazione delle norme processuali ed in ipotesi di motivazione apparente ovvero radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tale indirizzo le censure della ricorrente con cui viene prospettata la violazione di norme sostanziali di rango ordinarie sono inammissibili;
alla medesima conclusione deve inoltre giungersi per quei profili di censura relativi ad una pretesa contraddittorietà della motivazione, atteso che invece la sentenza impugnata ha espresso in modo chiaro e logico le ragioni della decisione, assumendo che la ST non aveva impugnato la delibera assembleare che aveva approvato le spese condominiali a lei richieste "pro quota" con il procedimento monitorio, aggiungendo che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ad uno o a più condomini comporta soltanto l'annullabilità delle successive delibere ivi assunte, e che nella specie la delibera in questione, non impugnata tempestivamente, era efficace nei confronti di tutti i condomini;
infine il Giudice di Pace, in relazione alla eccezione della ST di essere tenuta al pagamento soltanto del 50% della somma ingiunta, essendo obbligato per la residua quota il coniuge LI SU, ha rilevato che quest'ultimo non era stato chiamato in causa, con la conseguenza che l'opponente era obbligata per l'intero, salvo il proprio diritto di rivalsa. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando omessa valutazione dei motivi di opposizione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto assoluto di motivazione, rileva che il giudicante ha totalmente omesso di valutare la circostanza documentale ed incontestata del pagamento parziale del preteso credito, ovvero di lire 641.000, avvenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, e pertanto ha erroneamente omesso di revocare il decreto medesimo.
Il motivo è manifestamente fondato e deve quindi essere accolto. Premesso invero che la censura riguarda la violazione di norme processuali, e dunque è ammissibile anche nella presente controversia secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, si osservi che la sentenza impugnata, pur dando atto nella parte narrativa della deduzione dell'opponente di aver parzialmente estinto il credito preteso dal Condominio con il provvedimento monitorio, omette però di esaminare tale eccezione che pure se fondata, avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, sulla base dell'orientamento consolidato di questa Corte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quella anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (vedi Cass. S.U.
7.7.1993 n. 7448 e successive pronunce conformi).
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario del Giudice di Pace di Acireale che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario del Giudice di Pace di Acireale.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004