Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1657
CASS
Sentenza 29 gennaio 2004

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Massime1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente ( che è gravato dal relativo onere probatorio ) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio , deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1657
Data del deposito : 29 gennaio 2004

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