Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15186 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA ID, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERO RUECA, difeso dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA UL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 1 gennaio 3730 proposto da:
CA UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo difende unitamente agli avvocati UGO FERRONI, GIANNETTO CAVASOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LA ID;
- intimato -
avverso la sent. n. 385/00 del Tribunale di FERRARA, sezione civile emessa il 7 marzo 2000 depositata il 13 aprile 2000; RG. 1423/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per previa riunione dei ricorsi:
accoglimento ricorso principale, assorbimento ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20 ottobre 1993 il pretore di Ferrara ingiungeva a DA CA di pagare a LI ZO la somma complessiva di L. 1.713.357, reclamata a titolo di canoni, per il periodo dal gennaio alla metà di settembre, per la locazione di un appartamento ad uso di abitazione.
DA CA, assumendo di essere a sua volta creditore del locatore LI ZO di somme versate in eccedenza rispetto al corrispettivo dovuto per legge, proponeva opposizione all'ingiunzione e rappresentava di avere richiesto l'accertamento dell'equo canone. Il pretore adito, con sentenza depositata il 19 marzo 1996, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo;
dichiarava estinto per compensazione il credito fatto valere dal locatore con il ricorso per ingiunzione, essendo intanto intervenuta pronuncia definitiva in ordine alla misura dell'equo canone;
compensava interamente le spese del giudizio di opposizione.
Sul gravame principale del locatore e su quello incidentale del conduttore provvedeva il tribunale di Ferrara con sentenza pubblicata il 13 aprile 2000, la quale rigettava entrambe le impugnazioni e compensava per intero le spese del grado.
I giudici d'appello consideravano che la richiesta di decreto ingiuntivo e la emissione del provvedimento monitorio erano stati ineccepibili, poiché nel corso del procedimento di accertamento giudiziale dell'equo canone il conduttore è tenuto a versare il canone pattuito, salvo conguaglio.
Aggiungevano che il conduttore non aveva versato neppure il corrispettivo da lui ritenuto equo.
Precisavano, infine, che, in base all'intervenuto accertamento, nell'altra sede, dell'equo canone, il conduttore, al momento del ricorso per ingiunzione, aveva già maturato a suo favore un credito, per le maggiorazioni versate, di importo sufficiente a consentire la totale compensazione giudiziale della pretesa reclamata dal locatore con il ricorso per ingiunzione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale DA CA, che affida l'impugnazione a due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso LI ZO, che propone impugnazione incidentale in base a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36, 633 e 645 c.p.c., artt. 1241, 1242, e 1246 c.c. nonché l'omessa,
insufficiente, illogica, incongruente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente principale denuncia che il tribunale avrebbe confermato gli errori del pretore, che aveva ritenuto di rigettare l'opposizione ad ingiunzione e di dichiarare contestualmente la estinzione del credito dell'opposto per compensazione.
Assume che si tratterebbe di pronunce incompatibili, poiché la sentenza che decide sull'opposizione ad ingiunzione deve accogliere l'opposizione qualora accerti, al momento della decisione, che il credito del ricorrente per ingiunzione si sia estinto anche per fatti successivi all'emissione dell'ingiunzione medesima, con la conseguenza, per la ipotesi in esame, che le spese sarebbero dovute andare a carico dell'opposto LI ZO.
Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 92 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul punto - il ricorrente principale lamenta che il giudice di merito aveva compensato le spese processuali con motivazione inadeguata, nella illogica considerazione di una contrapposizione tra correttezza formale della decisione e sussistenza di una situazione sostanziale, che non impediva il ricorso al procedimento sommario nel momento in cui la domanda era stata avanzata con il ricorso per ingiunzione.
Con il primo motivo dell'impugnazione incidentale il resistente, deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 113 e 92 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul punto, lamenta che il giudice di merito non avrebbe dovuto compensare interamente le spese dei due gradi del giudizio in difetto di una situazione di soccombenza reciproca e nella insussistenza di altri giusti motivi, quelli evidenziati essendo basati su argomentazione intrinsecamente contraddittoria.
Con il secondo mezzo di doglianza l'impugnante incidentale deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di condanna ai danni del ricorrente principale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. I due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale - che vanno esaminati congiuntamente, in quanto le due impugnazioni censurano entrambe la statuizione di totale compensazione delle spese nei due gradi del giudizio di merito e suppongono la definizione della questione relativa all'oggetto ed ai limiti della pronuncia che occorre rendere nel giudizio di opposizione ad ingiunzione - non sono fondati.
Secondo l'indirizzo uniforme e risalente di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., sez. un. n. 7448/93; Cass., n. 8717/98; Cass., n. 12278/92; Cass., n. 1690/89), l'opposizione contro il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto, ma introduce un ordinario processo di cognizione, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione.
Sotto tale profilo la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguarda alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto, per cui l'opposizione all'ingiunzione deve essere accolta (e il decreto monitorio deve essere revocato) quando il giudice accerti che al momento della sentenza il credito sia estinto;
deve, invece, essere rigettata (ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato) quando le ragioni del preteso credito, ancorché non sufficientemente dimostrate all'atto della proposizione della domanda con il ricorso per ingiunzione, trovano, invece, dimostrazione adeguata ed idonea nelle successive produzioni o allegazioni del giudizio che, nel contraddittorio delle parti, si svolge a seguito della litispendenza ex art. 643 c.p.c., terzo comma.
Di conseguenza, se, determinata la pendenza della lite con la notificazione del decreto di ingiunzione, l'opposizione produce l'effetto che della domanda già proposta si deve conoscere nelle forme del processo di cognizione ordinario e in virtù delle prove in esso eventualmente addotte (in aggiunta o a migliore specificazione di quelle ancor prima allegate al ricorso per ingiunzione), è corretta la pronuncia emessa dal pretore in primo grado, secondo cui, nel caso di specie, doveva essere rigettata la domanda di pagamento del corrispettivo di locazione, proposta con ricorso per ingiunzione, una volta accertato, nel giudizio di opposizione, che la somma pretesa dal locatore non era dovuta data l'estinzione della relativa obbligazione in virtù dell'operatività della compensazione a conguaglio con il credito intanto riconosciuto al conduttore, a titolo di indebito per gli importi da lui già versati in eccesso rispetto al canone equo dovuto per legge.
Il giudice di secondo grado, infatti, aldilà della imperfetta formulazione della decisione di primo grado (nella quale era data cogliere l'affermazione sicuramente errata secondo la quale l'accertamento da compiere dovesse contenere due distinte statuizioni - una relativa all'esame delle condizioni di ammissibilità del decreto monitorio;
l'altra relativa all'ordinario giudizio di merito sulla fondatezza attuale del reclamato credito - su domande considerate distinte, proposte in simultanea processo nei confronti della stessa persona), ha chiarito, così interpretando e correggendo la motivazione del giudice di primo grado, che il valore precettivo esclusivo della sentenza, resa in tema di opposizione all'ingiunzione, era quello di vero e proprio accoglimento della opposizione medesima per effetto dell'estinzione del debito del conduttore.
Il conduttore, pertanto, rispetto alla valutazione complessiva della soccombenza (nella doverosa indagine indispensabile alla pronuncia accessoria sulle spese dell'intero procedimento nel quale il procedimento sommario, si era intanto trasformato per effetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.), veniva ad assumere l'indubbia qualificazione di parte vittoriosa, a carico della quale le spese non potevano gravare neppure in parte.
Di conseguenza, la censura, con la quale il locatore LI ZO lamenta che il giudice del merito avrebbe dovuto condannare il conduttore CA alle spese, si pone in netto contrasto cori la previsione dell'art. 91 c.p.c., dato che la totale compensazione costituisce, per il ricorrente incidentale, statuizione per lui la più vantaggiosa, insuscettibile di revisione "in melius", onde, con la assoluta infondatezza del primo motivo dell'impugnazione incidentale, resta accertata anche la infondatezza del secondo motivo, con cui lo stesso LI ZO lamenta il mancato accoglimento della sua istanza risarcitoria per pretesa lite temeraria del conduttore CA, ricorrente principale. Infatti, nella previsione dell'art. 96 c.p.c. il presupposto indefettibile della responsabilità per danni processuali è la soccombenza del soggetto, cui si addebita di avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, essendo ontologicamente esclusa la possibilità di sanzionare per lite temeraria la parte vittoriosa, che, nella specie, è risultata essere quella nei cui confronti la pretesa risarcitoria era stata proposta. Per il resto, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione del ricorrente principale, che, quale parte vittoriosa, aveva interesse a contrastare la pronuncia di totale compensazione delle spese, occorre rilevare che la censura, che in proposito DA CA prospetta circa l'adottata motivazione sul punto, non può essere accolta. Secondo antica giurisprudenza di questa Corte la statuizione sulle spese adottata dal giudice del merito è sindacabile, in sede di legittimità, alternativamente, per violazione dell'art. 91 c.p.c., che fa divieto di porre, anche parzialmente, le spese a carico della parte risultata vittoriosa;
ovvero quando la compensazione totale o parziale (art. 92 c.p.c., secondo comma) tra le parti sia stata adottata dal giudice con una motivazione illogica ed erronea. È stato, altresì, precisato che, nella particolare situazione in cui la pronuncia di compensazione per giusti motivi delle spese in primo grado sia stata impugnata per vizio di motivazione, seppure il sindacato del giudice d'appello deve ritenersi certamente ammissibile, esso, tuttavia, non è dato nella medesima ampiezza in cui il medesimo difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, ma è ammesso solo nei limiti in cui non sia dato comprendere le ragioni della statuizione per rapportarla alla volontà della legge e per stabilire se questa sia stata violata, con la possibilità di valorizzare, anche ai fini dell'esclusione dei giusti motivi, circostanze non esaminate dal primo giudice. Nel caso in esame la pronuncia del giudice di merito, circa le ragioni della disposta totale compensazione, non è ne' illogica ne' erronea, avendo in proposito il tribunale precisato che, in base al divieto della c.d. autoriduzione del canone, al momento della richiesta del corrispettivo con il ricorso per ingiunzione il locatore legittimamente aveva il diritto di reclamare i canoni scaduti e che l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione era derivata dalla possibilità, successivamente riconosciuta al conduttore per effetto della conclusione di altro accertamento giudiziale della misura dell'equo canone, di operare il consentito conguaglio, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
I ricorsi, pertanto, sono rigettati, con la totale compensazione tra le parti anche delle spese del presente giudizio di legittimità, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003