Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. (Fattispecie relativa alla restituzione di deposito cauzionale).
Commentario • 1
- 1. La competenza per materia in tema di canoni ed obbligazioni scaturenti da contratto di locazione appartiene al Tribunale e non già al Giudice di pace.Russo Assunta · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/01/2006, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato MUNDULA GIULIO, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIACOBINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO RICCHIARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5605/01 del Giudice di pace di TORINO, emessa il 25/10/2001, depositata il 29/10/01; RG. 12708/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/11/05 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato LD MA conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Torino EL EL per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 600.000, quale residuo del deposito cauzionale versato da esso conduttore al momento della stipulazione del contratto di locazione ad uso abitativo in data 1.2.00.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Giudice adito e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento della somma di L.
1.800.000 a titolo di ritardato invio della disdetta del contratto di locazione.
Con sentenza depositata il 29.10.01 il Giudice di pace, ritenuta la propria competenza, condannava la EL alla restituzione in favore del LD della somma di L. 600.000, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ricorreva quindi per Cassazione la EL, affidandosi ad un unico motivo, mentre il LD resisteva al gravame mediante controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, sollevata dal resistente in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente che, non avendo precisato le proprie conclusioni all'apposita udienza del 25.10.01, doveva ritenersi come rinunciante alle proprie domande. Tale eccezione non è fondata. Ed infatti, in mancanza di una nuova e completa enunciazione delle conclusioni nell'udienza all'uopo stabilita, deve presumersi che le parti abbiano inteso riportarsi, senza varianti, alle richieste già formulate (rispettivamente, nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta). Ne consegue che nella specie devono ritenersi tuttora valide ed operanti le conclusioni rassegnate dalla EL nel giudizio di primo grado e precisamente alla udienza dell'11.4.01. Deve, invece, accoglierai l'unico motivo dedotto dalla EL in ricorso, con il quale viene denunciata l'incompetenza per materia del Giudice di pace adito ed indicata la competenza del Tribunale di Torino.
Ed invero, come ha correttamente evidenziato la ricorrente, secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. per tutte, ex plurimis, Cass. 3, 28.5.04, n. 10300; Cass. 3, 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, e cioè ratione materiae.
Non vi può essere, infatti, alcun dubbio che la controversia, per cui è causa, rientri nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, giacché le questioni riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere - come nel caso di specie - in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è innanzi detto.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, conseguentemente, va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Torino in ordine alla presente causa.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione in favore della controparte.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Torino;
condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 450,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006