Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' : NOME DE 0 8 /0 1 EPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 21077/98 Consigliere Cron. 30 31 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. il 1 FEB. 2001 PELLEGRINI MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA F DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che ka rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG408250 INPS;
- intimato avverso la sentenza n. 21443/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/12/97, R.G.N. 15844/1988; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4738 udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 maggio 1987, il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da AR EG nei confronti dell'INPS e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione d'invalidità. Avverso tale decisione proponeva appello la EG contestando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, recepita dal Pretore, ed insistendo : nell'accoglimento della domanda avanzata in prime cure. Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del gravame. All'esito della disposta ed espletata nuova consulenza tecnica, cui faceva seguito un supplemento della stessa, l'adito Tribunale di Roma, in riforma della impugnata decisione, condannava l'INPS a corrispondere alla Pellegrino l'assegno d'invalidità con decorrenza 1 aprile 1996. Per la cassazione di tale sentenza ricorre AR EG con un unico motivo. L'Istituto previdenziale non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si duole che il Tribunale di Roma abbia confermato acriticamente le conclusioni del CTU, dallo stesso nominato, il quale, nel disposto supplemento di consulenza, aveva affermato che "detta invalidità si deve considerare dal 21.3.1996, data in cui è stata constatata la sua ultima affezione (sindrome del tunnel carpale). In tal modo -prosegue la EG- il Giudice a quo, aderendo immotivatamente alla determinazione del CTU -che aveva fatto coincidere il momento di insorgenza dello stato invalidante con quello in cui erano stati compiuti gli accertamenti strumentali aveva finito col porsi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, costante nell'escludere, salvi casi del tutto eccezionali, la coincidenza fra 1 accertamenti peritali e/o specialistici ed inizio della condizione invalidante, con la conseguenza che doveva ritenersi carente di motivazione la sentenza che si pronunciasse in tal senso, senza una preventiva analisi dal punto di vista medico- legale. La censura è infondata. Invero, questa Corte ha più volte enunciato il principio per il quale il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti, che non siano concretate in elementi oggettivi di fatto da sottoporre ad esame, siano state implicitamente rigettate (tra le tante, Cass.24 febbraio 1995 n.2114). Ma come sostenuto dalla ricorrente- ha anche ripetutamente affermato la regola secondo cui in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale e' improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale (ex plurimis, Cass.24 febbraio 1996 n.3047). Orbene, nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver chiarito che il nominato consulente, nella relazione depositata in data 14 novembre 1992, aveva escluso la sussistenza di uno stato invalidante ai sensi di legge, ha soggiunto che in data 31 gennaio 1997 (in sede di supplemento di perizia) lo stesso aveva accertato che l'appellante risultava affetta da “cefalea e vertigini polifattoriali;
artrosi diffusa;
sindrome ansioso-depressiva; ptoso renale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale", così concludendo il proprio elaborato: si ritiene che la diagnosi 2 1 affettuata nel 1992 corrispondesse alle reali condizioni fisiche della paziente all'epoca attualmente, considerando che le affezioni di cui soffre e soffriva la paziente sono progressive e considerando che alle patologie constatate all'epoca della prima visita si sono aggiunte la sindrome ansioso depressiva e la sindrome del tunnel carpale..." è possibile ritenere l'assicurata invalida ai sensi di legge con decorrenza dal 21.3.1996, data in cui è stata constatata la sua ultima affezione". Il Giudice a quo, pertanto, ritenendo convincente tale parere medico legale, perché aderente alle risultanze della documentazione sanitaria in atti e, come tale, meritevole di essere recepito integralmente, per un verso, non ha affatto recepito acriticamente le conclusioni del consulente, mentre, per altro verso, non ha per nulla disatteso il richiamato orientamento di questa Corte, circa la normale non coincidenza dello stato invalidante con l'epoca degli accertamenti medici effettuati;
al contrario, rettamente interpretando la motivazione posta a base del giudizio espresso dal CTU, ha mostrato di considerare il riferimento al marzo. 1996 -ancorché coincidente con l'accertamento dell'ultima affezione- come momento in cui l'insieme delle malattie -per loro natura a sviluppo "progressivo"- avevano determinato nella EG il grado di invalidità occorrente per il conseguimento della richiesta prestazione previdenziale. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese non essendosi l'INPS costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Roma, 16 novembre 2000. I Pill glich all D A , S 0 Il Consigliere est Il Presidente S O 1 3 L A . L 3 T T 5 , O R B A . A S I ' E N L D P L S E 3 A I T 7 D - N S I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 8 O G S - P O 1 N Depositata in Cancelleria 1 E M A I S D I E A - 1 FEB. 2001 E A G D , oggi, O G E O R E T T T L N T A S I IL LABORATORE M E I E R S R G A I OP CANCELLERIA E E L D R L O E T D R 3 O C