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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2292 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo De Mela e
CF/p.iva Controparte_1
, P.IVA_1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Patrizia Montalbano.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 362/2023, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 92.297,98 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, oltre accessori e sanzioni per il periodo dal 2002 al 2021. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti, nonché l'erroneità dei conteggi operati dal creditore opposto in sede monitoria.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, non essendo stato provato dall'opponente la trasmissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n.773.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'art. 17 della l. 20.10.1982 n. 773 stabilisce che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro CP_1 trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei 1 redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”. Aggiunge la disposizione che tale “comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. Nell'art. 19 del citato corpo normativo viene precisato quanto segue: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. La durata del termine di prescrizione è stata poi ridotta da 10 a 5 anni per effetto dell'art. 3 della L. 335/95. Grava ovviamente sulla parte che eccepisce la prescrizione l'onere di provare il dies a quo del termine (oggi) quinquennale, ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2967 cc. Solo a fronte dell'adempimento di tale onere sorge, in capo al creditore l'onere di provare di aver diligentemente coltivato le proprie ragioni, interrompendo di volta in volta il termine di prescrizione.
Sulla scorta di tali premesse, condivise dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 13639 del 2019), non avendo parte opponente offerto la prova cui era tenuta, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Venendo alla doglianza di parte opponente inerente alla congruità dei conteggi operati dalla , lo scrivente ha reputato necessaria la nomina di un CTU CP_1 contabile;
il Consulente nominato ha concluso che il credito dovuto dalla parte opponente per il periodo oggetti di causa ammonta a € 55.678,69 (di cui € 38.828,83 per contributo soggettivo e di maternità, ed € 16.849,86 per contributo integrativo), oltre sanzioni e interessi (decorrenti dalla data di maturazione di ciascun credito fino al saldo). Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione. L'opposizione va quindi rigettata, dal momento che, aggiungendo all'importo suddetto quello degli interessi e delle sanzioni, si perviene a una determinazione del credito maggiore di quella indicata nel decreto ingiuntivo (orientativamente, le sanzioni ammontano al 25% del credito, quindi, a circa € 14.000, mentre gli interessi di mora ammontano a circa € 35.000).
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra
€ 52.000 ed € 260.000) nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vano poste definitivamente a carico di parte opponente.
2
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate.
Trapani, 14/11/2025 Il giudice
MA US
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo De Mela e
CF/p.iva Controparte_1
, P.IVA_1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Patrizia Montalbano.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 362/2023, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 92.297,98 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, oltre accessori e sanzioni per il periodo dal 2002 al 2021. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti, nonché l'erroneità dei conteggi operati dal creditore opposto in sede monitoria.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, non essendo stato provato dall'opponente la trasmissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n.773.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'art. 17 della l. 20.10.1982 n. 773 stabilisce che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro CP_1 trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei 1 redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”. Aggiunge la disposizione che tale “comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. Nell'art. 19 del citato corpo normativo viene precisato quanto segue: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. La durata del termine di prescrizione è stata poi ridotta da 10 a 5 anni per effetto dell'art. 3 della L. 335/95. Grava ovviamente sulla parte che eccepisce la prescrizione l'onere di provare il dies a quo del termine (oggi) quinquennale, ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2967 cc. Solo a fronte dell'adempimento di tale onere sorge, in capo al creditore l'onere di provare di aver diligentemente coltivato le proprie ragioni, interrompendo di volta in volta il termine di prescrizione.
Sulla scorta di tali premesse, condivise dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 13639 del 2019), non avendo parte opponente offerto la prova cui era tenuta, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Venendo alla doglianza di parte opponente inerente alla congruità dei conteggi operati dalla , lo scrivente ha reputato necessaria la nomina di un CTU CP_1 contabile;
il Consulente nominato ha concluso che il credito dovuto dalla parte opponente per il periodo oggetti di causa ammonta a € 55.678,69 (di cui € 38.828,83 per contributo soggettivo e di maternità, ed € 16.849,86 per contributo integrativo), oltre sanzioni e interessi (decorrenti dalla data di maturazione di ciascun credito fino al saldo). Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione. L'opposizione va quindi rigettata, dal momento che, aggiungendo all'importo suddetto quello degli interessi e delle sanzioni, si perviene a una determinazione del credito maggiore di quella indicata nel decreto ingiuntivo (orientativamente, le sanzioni ammontano al 25% del credito, quindi, a circa € 14.000, mentre gli interessi di mora ammontano a circa € 35.000).
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra
€ 52.000 ed € 260.000) nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vano poste definitivamente a carico di parte opponente.
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PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate.
Trapani, 14/11/2025 Il giudice
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