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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1005/2023 tra
Oggi 16 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per l'opponente l'Avv. Franco Crocetta si riporta alla memoria conclusiva ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. CP_ Per l' l'avv. Daniela Pavoni in sostituzione dell'Avv. R. Del Sordo si riporta alla memoria ed insiste per il rigetto dell'opposizione. Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e il dott. Persona_1 Persona_2
[...]
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1005/2023
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 16.04.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Chieti alla via D. Spezioli n. 16, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Franco Crocetta che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del Sordo in virtù di procura generale alle liti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
CONCLUSIONI: come da verbale del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 luglio 2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti quale titolare della Brand Rocket srl, con CP_ decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.10.2017, comunicata dall' con nota del 30.07.2022.
Ha chiesto accertarsi in via giudiziale l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla predetta gestione previdenziale contestando la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva in quanto socio di capitali non lavoratore ma solo titolare del ruolo di amministratrice dal 27 marzo
2017 sino al 24 giugno 2022 senza percepire alcun compenso, avendo peraltro prestato attività lavorativa presso altra società operante nel settore metalmeccanico dal 1.06.2017 al 17.10.2017 la
CP_2
Ha dedotto pertanto di non aver svolto all'interno della società alcuna attività lavorativa che veniva svolta unicamente dal coniuge sig. , socio al 55% della Brand Rocket srl, peraltro Persona_3
regolarmente iscritto come socio lavoratore della predetta società alla Gestione commercianti dal 20 giugno 2017 al 17-18 luglio 2023 e successivamente subentrato alla carica di amministratore della
CP_ Brand Rocket srl dal 25 giugno 2022 con relativa iscrizione alla Gestione separata dal
5.09.2022.
Ha resistito in giudizio l' osservando come l'attività abituale e prevalente ai fini della CP_1
iscrizione previdenziale non può essere riferita e circoscritta alla sola attività di lavoro manuale ma include certamente anche l'attività organizzativa e diretta di natura intellettuale tenuto conto che la ricorrente nel periodo di riferimento è stata socio amministratore unico della società mentre il signor CP_
risulta iscritto all' per la posizione di agente di commercio dal 8.10.2020 e Persona_3
solo dal 25.05.2022 quale amministratore unico della Brand Rocket srl.
Va premesso che l'art. 29 comma 1 della L. 03 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione/assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti ai punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v.Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021,
n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso
"relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)" (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021 n. 35181). La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal CP_1
senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020/ n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021, n. 35181, Cass, civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945).
Sul criterio della abitualità e prevalenza di cui al comma 203, lett. a) e c) si è pronunciata, peraltro Cass. SS.UU. n. 3240/2010, rilevando che "la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno". Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Occorre poi ricordare che l'attività di amministratore si basa "su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza" (Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439;Cass. civ.
Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280).
È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore "la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinsechi nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attutivo delle determinazioni assunte" (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240). Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro Ord.
27/01/2021, n. 1759).
Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi" (v. Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Occorre, inoltre, ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n.
16197, 10/11/2010, n. 2286210/9/2010, n. 19354 e18/5/2010, n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque,
Incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. CP_1
Infatti, l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza della situazione di fatto che lo determina e - in assenza di una domanda di iscrizione contenente la dichiarazione dell'istante circa lo svolgimento della propria attività con abitualità e prevalenza è onere dell' provare la presenza e CP_1
l'effettività di tali circostanze.
Premessi il quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale, nel merito deve osservarsi che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la ricorrente dal 1.06.2017 al 16.10.2017 è stata dipendente con la qualifica di impiegata presso la che la società Brand Rocket srl è CP_2
stata costituita nel marzo 2017 tra i soci e con capitale pari Persona_3 Parte_1
rispettivamente al 55% e al 45% e conferimento della legale rappresentanza ed ufficio di amministratore unico a , che altresì emerge dal cassetto previdenziale del Parte_1 Per_3
che dal 20.06.2017 al 17.07.2022 è stato iscritto alla gestione commercianti, nonché dal
[...]
25.06.2022 anche alla Gestione separata per la posizione di amministratore presso la Brand Rocket srl.
Dall'istruttoria espletata è emerso altresì che della gestione operativa della società nonché degli incarichi ai consulenti e dei rapporti con il commercialista e con i fornitori e del loro pagamento si
è sempre occupato esclusivamente il (v. deposizioni rese dai testi Persona_3 Tes_1
, , nel mentre la risultava socio non lavoratore ed Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Pt_1
amministratrice (v. deposizioni altresì dei testi e . Tes_6 Tes_7
Pertanto deve concludersi che non sussistano i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione Commercianti in mancanza di ulteriori elementi probatori quali accertamenti diretti CP_ ispettivi o altro offerti dall' e che la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio va annullato.
Segue l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta che non sussistono i presupposti di legge per
CP_ l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti e per le conseguenti pretese contributive;
condanna l' a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 16.04.2025
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1005/2023 tra
Oggi 16 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per l'opponente l'Avv. Franco Crocetta si riporta alla memoria conclusiva ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. CP_ Per l' l'avv. Daniela Pavoni in sostituzione dell'Avv. R. Del Sordo si riporta alla memoria ed insiste per il rigetto dell'opposizione. Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e il dott. Persona_1 Persona_2
[...]
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1005/2023
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 16.04.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Chieti alla via D. Spezioli n. 16, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Franco Crocetta che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del Sordo in virtù di procura generale alle liti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
CONCLUSIONI: come da verbale del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 luglio 2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti quale titolare della Brand Rocket srl, con CP_ decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.10.2017, comunicata dall' con nota del 30.07.2022.
Ha chiesto accertarsi in via giudiziale l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla predetta gestione previdenziale contestando la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva in quanto socio di capitali non lavoratore ma solo titolare del ruolo di amministratrice dal 27 marzo
2017 sino al 24 giugno 2022 senza percepire alcun compenso, avendo peraltro prestato attività lavorativa presso altra società operante nel settore metalmeccanico dal 1.06.2017 al 17.10.2017 la
CP_2
Ha dedotto pertanto di non aver svolto all'interno della società alcuna attività lavorativa che veniva svolta unicamente dal coniuge sig. , socio al 55% della Brand Rocket srl, peraltro Persona_3
regolarmente iscritto come socio lavoratore della predetta società alla Gestione commercianti dal 20 giugno 2017 al 17-18 luglio 2023 e successivamente subentrato alla carica di amministratore della
CP_ Brand Rocket srl dal 25 giugno 2022 con relativa iscrizione alla Gestione separata dal
5.09.2022.
Ha resistito in giudizio l' osservando come l'attività abituale e prevalente ai fini della CP_1
iscrizione previdenziale non può essere riferita e circoscritta alla sola attività di lavoro manuale ma include certamente anche l'attività organizzativa e diretta di natura intellettuale tenuto conto che la ricorrente nel periodo di riferimento è stata socio amministratore unico della società mentre il signor CP_
risulta iscritto all' per la posizione di agente di commercio dal 8.10.2020 e Persona_3
solo dal 25.05.2022 quale amministratore unico della Brand Rocket srl.
Va premesso che l'art. 29 comma 1 della L. 03 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione/assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti ai punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v.Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021,
n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso
"relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)" (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021 n. 35181). La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal CP_1
senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020/ n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021, n. 35181, Cass, civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945).
Sul criterio della abitualità e prevalenza di cui al comma 203, lett. a) e c) si è pronunciata, peraltro Cass. SS.UU. n. 3240/2010, rilevando che "la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno". Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Occorre poi ricordare che l'attività di amministratore si basa "su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza" (Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439;Cass. civ.
Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280).
È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore "la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinsechi nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attutivo delle determinazioni assunte" (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240). Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro Ord.
27/01/2021, n. 1759).
Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi" (v. Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Occorre, inoltre, ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n.
16197, 10/11/2010, n. 2286210/9/2010, n. 19354 e18/5/2010, n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque,
Incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. CP_1
Infatti, l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza della situazione di fatto che lo determina e - in assenza di una domanda di iscrizione contenente la dichiarazione dell'istante circa lo svolgimento della propria attività con abitualità e prevalenza è onere dell' provare la presenza e CP_1
l'effettività di tali circostanze.
Premessi il quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale, nel merito deve osservarsi che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la ricorrente dal 1.06.2017 al 16.10.2017 è stata dipendente con la qualifica di impiegata presso la che la società Brand Rocket srl è CP_2
stata costituita nel marzo 2017 tra i soci e con capitale pari Persona_3 Parte_1
rispettivamente al 55% e al 45% e conferimento della legale rappresentanza ed ufficio di amministratore unico a , che altresì emerge dal cassetto previdenziale del Parte_1 Per_3
che dal 20.06.2017 al 17.07.2022 è stato iscritto alla gestione commercianti, nonché dal
[...]
25.06.2022 anche alla Gestione separata per la posizione di amministratore presso la Brand Rocket srl.
Dall'istruttoria espletata è emerso altresì che della gestione operativa della società nonché degli incarichi ai consulenti e dei rapporti con il commercialista e con i fornitori e del loro pagamento si
è sempre occupato esclusivamente il (v. deposizioni rese dai testi Persona_3 Tes_1
, , nel mentre la risultava socio non lavoratore ed Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Pt_1
amministratrice (v. deposizioni altresì dei testi e . Tes_6 Tes_7
Pertanto deve concludersi che non sussistano i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione Commercianti in mancanza di ulteriori elementi probatori quali accertamenti diretti CP_ ispettivi o altro offerti dall' e che la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio va annullato.
Segue l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta che non sussistono i presupposti di legge per
CP_ l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti e per le conseguenti pretese contributive;
condanna l' a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 16.04.2025
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)