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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3307/2020
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
3307/2020 vertente
TRA
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente al Corso Mazzini, 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Penno
( ) C.F._2
RICORRENTE
E
1
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maletta
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 9.3.2020 e tempestivamente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La società convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 ed assegnate a questo Giudice, nonché l'ingente numero di procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa , , CP_2 CP_3 CP_4
, , dott. , dott. , dott.sse CP_5 CP_6 CP_7 Per_1 [...]
e la causa veniva decisa.Per_2 CP_8
2 Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che il ricorrente nel presente giudizio rassegna le seguenti conclusioni: “ACCERTARE
E DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento e per l'effetto
CONDANNARE parte convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro (con riserva sin d'ora di esercizio dell'opzione di chiedere
l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell'ultima busta paga); al risarcimento del danno pari ad un'indennità, non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. In sia subordinata
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento e per
l'effetto CONDANNARE parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità, ovvero in quella differente ritenuta equa o di giustizia;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto alle differenze retributive per le ragioni di cui all'antescritta narrativa e per l'effetto CONDANNARE parte convenuta al pagamento della somma di € 6.182,72 a titolo di differenze retributive, ovvero a quell'altra maggiore o minore che verrà accertata all'esito del giudizio Spese e competenze in distrazione”. A sostegno della propria pretesa, l'istante deduceva che il licenziamento comminato era inefficace poiché intervenuto in forma orale;
che il motivo del licenziamento, appreso dalla certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego, era illegittimo, poiché era dedotto il mancato superamento del periodo di prova, quando già il contratto si era convertito;
che il rapporto di lavoro era comunque proseguito oltre la data di intervenuta risoluzione del rapporto per mancato superamento della prova comunicata al centro per l'impiego; che aveva maturato differenze retributive,
3 per aver percepito importi a titolo di retribuzioni inferiori a quelli pattuiti in contratto di assunzione. La società resistente argomentava a sostegno dell'infondatezza della domanda.
Orbene, quanto alla prima censura relativa all'oralità del licenziamento impugnato, vale rammentare che parte resistente ha dedotto che “in data 07 ottobre'19 all'indirizzo mail sarebbe stata inviata una “missiva di Email_1
cessazione del lavoro per il non superamento del periodo di prova”, supportando detto argomento con l'allegato n.
4. Ebbene,
l'istante, dal canto suo, ha contestato che la lettera di licenziamento fosse mai giunta al ricorrente. In ogni caso, si osserva che tale documento è contrario alle prescrizioni dell'arte
228 CCNL che testualmente dispone: “Ai sensi dell'art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 234.” L'asserita comunicazione inviata a mezzo mail ordinaria non è rispettosa delle prescrizioni del ccnl e non è in alcun modo idonea a certificare la data del ricevimento.
Del resto, la mancata ricezione di detta comunicazione è stata eccepita dal ricorrente fin dalla prima udienza e parte resistente alcunché ha opposto a detta circostanza, né ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a fornire la dimostrazione di aver effettivamente inoltrato la mail con la lettera di recesso. Ne consegue che il licenziamento è intervenuto in assenza di comunicazione scritta, quindi oralmente.
Corrobora la genuinità dell'assunto appena espresso la circostanza che, come più avanti si dirà, il ricorrente abbia continuato a espletare la propria attività lavorativa fino al 14 di
4 ottobre, seppure, secondo la prospettazione della società, lo stesso sarebbe stato raggiunto da una lettera di licenziamento con decorrenza dal 5 di ottobre. Non solo, ma da tutta l'interlocuzione intervenuta via whatsapp tra le parti (cfr. documentazione in atti) dopo la data dello 05 ottobre, non emerge in alcun modo la circostanza che il rapporto di lavoro sarebbe stato risolto per mancato superamento del periodo di prova. Le circostanze appena rappresentate confermano che detta mail, ove inviata dal datore di lavoro, non è mai giunta al ricorrente, né questi ne ha avuto altrimenti conoscenza.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità per cui teoricamente anche con l'invio di una mail, a condizione, tuttavia, che si fornisca la prova della intervenuta ricezione di detta mail, il che potrebbe essere dedotto o dalla circostanza che il dipendente successivamente alla comunicazione del datore abbia inviato una serie di mail ai colleghi di lavoro nelle quali abbia raccontato l'interruzione per volontà datoriale del suo rapporto di lavoro, o da un qualsivoglia riscontro dato dal lavoratore alla comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass.
29753/2017). In altri termini, la giurisprudenza ha chiarito che è legittimo il licenziamento comunicato con strumenti non convenzionali, ma è sempre necessario che questi siano tali da consentire di accertare in maniera inequivoca che il recesso sia pervenuto a conoscenza del lavoratore. Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è avvenuto, anzi, è accaduto esattamente il contrario, ovvero che il lavoratore nonostante un'asserita comunicazione di licenziamento ha continuato a interagire via whatsapp con il
5 datore di lavoro (v. infra) e mai tra le parti si è fatta alcuna menzione dell'esistenza di una lettera di licenziamento.
Ne consegue che il licenziamento de quo è stato intimato senza comunicazione scritta, quindi in forma orale.
Quindi, risultando la prova del licenziamento orale, ossia, lo si ribadisce, intimato senza l'osservanza dei requisiti formali prescritti dall'art. 2 L. n. 604/66, va rammentato che l'inosservanza della forma scritta comporta l'inefficacia del licenziamento (primo e terzo comma della predetta norma): inefficacia conseguente quindi alla invalidità dell'atto dovuta al difetto di un requisito formale richiesto "ad substantiam". Si tratta appunto, nel caso del licenziamento verbale, di nullità, ossia di atto nullo per difetto di un requisito di forma essenziale,
e, in ragione di ciò, improduttivo di effetti giuridici. In relazione a tale atto, l'inefficacia riveste dunque il significato di conseguenza della situazione di nullità, e si pone perciò come aspetto tipico della nullità stessa (così Cass., S.U., n. 5394/1982 ; cfr. altresì
Cass. n. 829/1987, Cass. n. 7199/1986, Cass. n. 23/1986).
Quanto alle conseguenze connesse al licenziamento inefficace perché intimato oralmente, deve evidenziarsi che nella fattispecie
è pacifica l'operatività del regime di cui al D.Lgs. n. 23/2015.
Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/20151
6 implica la dichiarazione d'inefficacia del licenziamento orale intimato alla parte ricorrente, sicché, in applicazione del regime di tutela di cui alla citata norma, va ordinato alla parte convenuta di reintegrarla nel posto di lavoro;
la stessa convenuta dev'essere, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle suddette spettanze a titolo risarcitorio vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
La rivalutazione monetaria va calcolata su tutte le somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulle varie componenti della sorte via via rivalutate.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti sino al momento del saldo.
In ogni caso, anche a voler ritenere operativa la comunicazione di cui sopra, si perverrebbe comunque all'accoglimento della domanda.
E' necessario a tal proposito verificare la durata del rapporto, al fine di accertare se il mancato superamento della prova, utilizzato quale argomento a supporto della risoluzione, sia stato o meno
7 tempestivo. In primo luogo, nel contratto individuale di lavoro
(allegato sub 4 fascicolo ricorrente); ivi era pattuito tra le parti, quanto segue: “5) data di inizio del rapporto di lavoro: 02 settembre 2019” “6) durata del periodo di prova: 1 mese”. Ne consegue che la prova sarebbe andata a scadere in data 02 ottobre 2019, allorché il contratto si convertiva in contratto di lavoro a tempo indeterminato. La motivazione addotta al centro per l'impiego in data 05 ottobre 2029, cioé mancato superamento del periodo di prova, quando già il contratto si era convertito rende illegittima la motivazione posta alla base della risoluzione.
Deve precisarsi che il secondo contratto - ossia quello prodotto dalla società e che posticipa la data di assunzione al 09/09/19 - non risulta mai fornito in copia al ricorrente il quale, evidentemente, non sapeva che la data di assunzione era stata posticipata di una settimana (portata cioè dallo 02 settembre
2019 allo 09 settembre 2019). In ogni caso, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge che l'istante già da mesi effettuava la sua prestazione lavorativa in favore della società. Sul punto i testi escussi hanno riferito quanto segue: - Teste
[...]
“Io sono stata contattata dal ricorrente già i primi di Tes_1
agosto per la collaborazione con in detto mese, CP_1
unitamente alla signora ed al ricorrente ci siamo Parte_2
recati più volte a Lecce ad Acquarica del capo presso la sede di qui ci sono state delle riunioni con il signor CP_1 Per_3
proprietario dell'Acqua Pure, ed altri in
[...] Persona_4
cui si discuteva del lavoro da gestire nelle farmacie”; ancora “
Sulla posizione sub 6 posso confermare di essere stata selezionata nel mese di agosto e presentata in incontri presso la sede del signor ho conosciuto la signora Persona_5
nè ma solo Parte_3 Persona_6 Persona_7
8 che, come detto, fece incontri unitamente a me nel mese Pt_2
di agosto con la proprietà… Comunque io ho continuato a vederlo
(il ricorrente ndr) successivamente cioè quasi tutti i giorni presso l'ufficio di via Abate Gimma”; - Teste : “Non so Testimone_2
quando ne se sia mai stato contrattualizzato il ricorrente, io lo incontrai nel mese di agosto 2019 per sostenere il colloquio di Parte lavoro che sostenni con il signor ed una sua collaboratrice cioè la signora ” Entrambi i testi escussi hanno Parte_2
Parte confermato che il signor era impegnato in pro delle
[...]
fin dal mese di agosto, cioè fin da un mese prima CP_1
l'effettiva assunzione intervenuta ad agosto. Il teste
[...]
ha anche specificato che “Nel mese di agosto in Tes_1
occasione delle riunioni fatte presso la sede dell'acqua e pure in
Acquarica cui partecipava al ricorrente titoli io e il signor Pt_2
e il signor maggio si è discusso del nome dal dare al Per_3
prodotto in quelle riunioni venne presentato il nome Idropharm P acque per vita”. A tanto aggiungasi che dalla produzione documentale di parte ricorrente si evince che il 4 agosto 2019 il ricorrente si era dimesso da precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, da subito, aveva iniziato ad intrattenere conversazioni via whatsapp con l'attuale convenuta. Tutte le conversazioni whatsapp prodotte non sono state oggetto di alcuna contestazione né disconoscimento, con conseguente piena efficacia probatoria di date e contenuti di detta produzione.
Risulta quindi, provato che precedentemente alla formalizzazione del contratto in cui era stato apposto il patto di prova, tra le parti era già in essere il rapporto di lavoro da oltre un mese. Detta circostanza incide direttamente sulla declaratoria di illegittimità del patto di prova apposto al contratto. La suprema Corte ha, infatti, chiarito che deve ritenersi nullo il patto apposto a un
9 contratto di lavoro quando tra il datore di lavoro ed il lavoratore sia già intercorso un rapporto di lavoro, in forza del quale si è già verificata l'attitudine del lavoratore a svolgere quelle specifiche mansioni (Cass. civ., Sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17528, Cass.
Civ. sez. lav., 9 marzo 2020, n. 6633; Cass. civ., Sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7167; Cass. civ., Sez. lav., 5 marzo 2015, n. 4466; questo principio è affermato dalla giurisprudenza anche in caso di successione di contratti di lavoro, ancorché di diversa natura
(Cass. civ., Sez. lav., 12 settembre 2016, n. 17921). Ne consegue che, facendo retroagire la data di inizio del rapporto di lavoro a quella in cui effettivamente il ricorrente ha cominciato a espletare le proprie mansioni in favore della convenuta, il patto di prova apposto al contratto sottoscritto a settembre è illegittimo, in base a quanto chiarito dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate.
Inoltre, assunto il presupposto che il rapporto di lavoro è iniziato in data 5 agosto ed assunto l'ulteriore presupposto per cui la prova aveva durata di un mese, ne consegue che alla data del 5 settembre il contratto di lavoro era già automaticamente convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per entrambe le ragioni quindi, la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova comunicata al centro per l'impiego solo ad ottobre 2019 è evidentemente illegittima.
Ma vi è di più.
Dalla produzione documentale in atti emerge che il rapporto di lavoro è proseguito oltre la data della asserita risoluzione per mancato superamento del periodo di prova comunicata dalla convenuta al centro per l'impiego in data 05 ottobre 2019. In particolare, gli allegati numero 10, 11, 12 e 12 bis del fascicolo di parte ricorrente danno prova che è l'istante ha continuato a ricevere disposizioni lavorative e ad espletare attività almeno fino
10 a lunedì 14 ottobre quindi ben oltre la data del 5 ottobre comunicata al centro per l'impiego come cessazione per mancato superamento del periodo di prova. Si rammenta, per ribadire la valenza probatoria della produzione documentale di cui agli allegati 10, 11, 12 e 12 bis, che gli stessi non sono stati in alcun modo contestati né disconosciuti dalla parte convenuta sicché fanno piena prova tanto con riferimento alle date che al contenuto dei messaggi. Deve ancora specificarsi che i messaggi che sono stati scambiati tra le parti fino al 14 settembre 2019 hanno ad oggetto l'esatta estrinsecazione delle mansioni e delle modalità operative del ricorrente, come spiegate dai testi escussi.
Tanto a conferma del fatto che almeno fino alla data di lunedì 14 il rapporto di lavoro tra le parti in causa si è svolto con le medesime modalità.
Quindi, in altre parole, risulta provato che il ricorrente abbia continuato a lavorare oltre la data del 5 ottobre, cioè la data indicata al centro per l'impiego quale cessazione del rapporto per mancato superamento della prova. Allora, considerato che il contratto individuale di lavoro prevedeva un mese di lavoro di prova, anche reputando valido il secondo contratto di lavoro, cioè quello prodotto dalla parte convenuta che prevedeva come data di inizio del rapporto il 9 settembre, in ogni caso deve concludersi che il rapporto si sia pacificamente convertito per essere durato oltre il termine di un mese previsto per la sperimentazione in prova, essendo il rapporto proseguito fino al 14 di ottobre. In forza di tutto quanto argomentato, deve ritenersi che il contratto di lavoro del ricorrente abbia avuto una durata sicuramente superiore a quella prevista per la prova, sicché quando è intervenuta la cessazione del rapporto, il contratto di lavoro era
11 pacificamente convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, poiché l'istruttoria ha dato prova che il ricorrente ha lavorato dal 5 agosto fino al 14 ottobre, si giunge altresì all'accoglimento integrale della domanda avente ad oggetto le differenze retributive quantificate in ricorso.
Come risulta dagli atti, il punto 8 del contratto di assunzione dispone quanto segue: “qualora lo sviluppo del cedolino di origine ad un importo inferiore le verrà riconosciuto anche un super minimo assorbibile per raggiungere la somma di euro 2.000,00 netti mensili oltre il rateo di 14 mensilità”; il punto 9 del contratto in parola stabilisce inoltre: “a fronte delle causali precedenti si stabilisce che la quota forfettaria mensile non sarà inferiore ad euro 1.000,00”. Sulla scorta di quanto documentalmente provato deriva che il ricorrente avrebbe dovuto percepire la somma non inferiore ad euro 2.000,00, oltre all'aggiunta di un rimborso forfettario di ulteriori euro 1.000 mensili, il tutto oltre al pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità. Ora, dalla stessa prospettazione della società emerge che le somme corrisposte sono state inferiori a quanto dovuto. Quindi, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 6.182,72 a titolo di differenze retributive come da conteggio allegato al ricorso che deve stimarsi immune da vizi ed accreditato al presente giudizio in quanto privo di idonea e specifica contestazione.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dev'essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente, sicché la società convenuta dev'essere condannata a reintegrarla nel posto di lavoro ed a
12 risarcirle il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La parte convenuta va condannata altresì a pagare, in favore del ricorrente, la complessiva somma di euro 6.182,72 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- Dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la società resistente a reintegrarla nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
13 attivita' lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Condanna altresì la parte resistente a pagare, in favore del ricorrente, la complessiva somma di euro 6.182,72 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2 D.Lgs. n.23/2015: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché' riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.”
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
3307/2020 vertente
TRA
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente al Corso Mazzini, 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Penno
( ) C.F._2
RICORRENTE
E
1
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maletta
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 9.3.2020 e tempestivamente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La società convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 ed assegnate a questo Giudice, nonché l'ingente numero di procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa , , CP_2 CP_3 CP_4
, , dott. , dott. , dott.sse CP_5 CP_6 CP_7 Per_1 [...]
e la causa veniva decisa.Per_2 CP_8
2 Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che il ricorrente nel presente giudizio rassegna le seguenti conclusioni: “ACCERTARE
E DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento e per l'effetto
CONDANNARE parte convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro (con riserva sin d'ora di esercizio dell'opzione di chiedere
l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell'ultima busta paga); al risarcimento del danno pari ad un'indennità, non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. In sia subordinata
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento e per
l'effetto CONDANNARE parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità, ovvero in quella differente ritenuta equa o di giustizia;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto alle differenze retributive per le ragioni di cui all'antescritta narrativa e per l'effetto CONDANNARE parte convenuta al pagamento della somma di € 6.182,72 a titolo di differenze retributive, ovvero a quell'altra maggiore o minore che verrà accertata all'esito del giudizio Spese e competenze in distrazione”. A sostegno della propria pretesa, l'istante deduceva che il licenziamento comminato era inefficace poiché intervenuto in forma orale;
che il motivo del licenziamento, appreso dalla certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego, era illegittimo, poiché era dedotto il mancato superamento del periodo di prova, quando già il contratto si era convertito;
che il rapporto di lavoro era comunque proseguito oltre la data di intervenuta risoluzione del rapporto per mancato superamento della prova comunicata al centro per l'impiego; che aveva maturato differenze retributive,
3 per aver percepito importi a titolo di retribuzioni inferiori a quelli pattuiti in contratto di assunzione. La società resistente argomentava a sostegno dell'infondatezza della domanda.
Orbene, quanto alla prima censura relativa all'oralità del licenziamento impugnato, vale rammentare che parte resistente ha dedotto che “in data 07 ottobre'19 all'indirizzo mail sarebbe stata inviata una “missiva di Email_1
cessazione del lavoro per il non superamento del periodo di prova”, supportando detto argomento con l'allegato n.
4. Ebbene,
l'istante, dal canto suo, ha contestato che la lettera di licenziamento fosse mai giunta al ricorrente. In ogni caso, si osserva che tale documento è contrario alle prescrizioni dell'arte
228 CCNL che testualmente dispone: “Ai sensi dell'art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 234.” L'asserita comunicazione inviata a mezzo mail ordinaria non è rispettosa delle prescrizioni del ccnl e non è in alcun modo idonea a certificare la data del ricevimento.
Del resto, la mancata ricezione di detta comunicazione è stata eccepita dal ricorrente fin dalla prima udienza e parte resistente alcunché ha opposto a detta circostanza, né ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a fornire la dimostrazione di aver effettivamente inoltrato la mail con la lettera di recesso. Ne consegue che il licenziamento è intervenuto in assenza di comunicazione scritta, quindi oralmente.
Corrobora la genuinità dell'assunto appena espresso la circostanza che, come più avanti si dirà, il ricorrente abbia continuato a espletare la propria attività lavorativa fino al 14 di
4 ottobre, seppure, secondo la prospettazione della società, lo stesso sarebbe stato raggiunto da una lettera di licenziamento con decorrenza dal 5 di ottobre. Non solo, ma da tutta l'interlocuzione intervenuta via whatsapp tra le parti (cfr. documentazione in atti) dopo la data dello 05 ottobre, non emerge in alcun modo la circostanza che il rapporto di lavoro sarebbe stato risolto per mancato superamento del periodo di prova. Le circostanze appena rappresentate confermano che detta mail, ove inviata dal datore di lavoro, non è mai giunta al ricorrente, né questi ne ha avuto altrimenti conoscenza.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità per cui teoricamente anche con l'invio di una mail, a condizione, tuttavia, che si fornisca la prova della intervenuta ricezione di detta mail, il che potrebbe essere dedotto o dalla circostanza che il dipendente successivamente alla comunicazione del datore abbia inviato una serie di mail ai colleghi di lavoro nelle quali abbia raccontato l'interruzione per volontà datoriale del suo rapporto di lavoro, o da un qualsivoglia riscontro dato dal lavoratore alla comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass.
29753/2017). In altri termini, la giurisprudenza ha chiarito che è legittimo il licenziamento comunicato con strumenti non convenzionali, ma è sempre necessario che questi siano tali da consentire di accertare in maniera inequivoca che il recesso sia pervenuto a conoscenza del lavoratore. Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è avvenuto, anzi, è accaduto esattamente il contrario, ovvero che il lavoratore nonostante un'asserita comunicazione di licenziamento ha continuato a interagire via whatsapp con il
5 datore di lavoro (v. infra) e mai tra le parti si è fatta alcuna menzione dell'esistenza di una lettera di licenziamento.
Ne consegue che il licenziamento de quo è stato intimato senza comunicazione scritta, quindi in forma orale.
Quindi, risultando la prova del licenziamento orale, ossia, lo si ribadisce, intimato senza l'osservanza dei requisiti formali prescritti dall'art. 2 L. n. 604/66, va rammentato che l'inosservanza della forma scritta comporta l'inefficacia del licenziamento (primo e terzo comma della predetta norma): inefficacia conseguente quindi alla invalidità dell'atto dovuta al difetto di un requisito formale richiesto "ad substantiam". Si tratta appunto, nel caso del licenziamento verbale, di nullità, ossia di atto nullo per difetto di un requisito di forma essenziale,
e, in ragione di ciò, improduttivo di effetti giuridici. In relazione a tale atto, l'inefficacia riveste dunque il significato di conseguenza della situazione di nullità, e si pone perciò come aspetto tipico della nullità stessa (così Cass., S.U., n. 5394/1982 ; cfr. altresì
Cass. n. 829/1987, Cass. n. 7199/1986, Cass. n. 23/1986).
Quanto alle conseguenze connesse al licenziamento inefficace perché intimato oralmente, deve evidenziarsi che nella fattispecie
è pacifica l'operatività del regime di cui al D.Lgs. n. 23/2015.
Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/20151
6 implica la dichiarazione d'inefficacia del licenziamento orale intimato alla parte ricorrente, sicché, in applicazione del regime di tutela di cui alla citata norma, va ordinato alla parte convenuta di reintegrarla nel posto di lavoro;
la stessa convenuta dev'essere, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle suddette spettanze a titolo risarcitorio vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
La rivalutazione monetaria va calcolata su tutte le somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulle varie componenti della sorte via via rivalutate.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti sino al momento del saldo.
In ogni caso, anche a voler ritenere operativa la comunicazione di cui sopra, si perverrebbe comunque all'accoglimento della domanda.
E' necessario a tal proposito verificare la durata del rapporto, al fine di accertare se il mancato superamento della prova, utilizzato quale argomento a supporto della risoluzione, sia stato o meno
7 tempestivo. In primo luogo, nel contratto individuale di lavoro
(allegato sub 4 fascicolo ricorrente); ivi era pattuito tra le parti, quanto segue: “5) data di inizio del rapporto di lavoro: 02 settembre 2019” “6) durata del periodo di prova: 1 mese”. Ne consegue che la prova sarebbe andata a scadere in data 02 ottobre 2019, allorché il contratto si convertiva in contratto di lavoro a tempo indeterminato. La motivazione addotta al centro per l'impiego in data 05 ottobre 2029, cioé mancato superamento del periodo di prova, quando già il contratto si era convertito rende illegittima la motivazione posta alla base della risoluzione.
Deve precisarsi che il secondo contratto - ossia quello prodotto dalla società e che posticipa la data di assunzione al 09/09/19 - non risulta mai fornito in copia al ricorrente il quale, evidentemente, non sapeva che la data di assunzione era stata posticipata di una settimana (portata cioè dallo 02 settembre
2019 allo 09 settembre 2019). In ogni caso, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge che l'istante già da mesi effettuava la sua prestazione lavorativa in favore della società. Sul punto i testi escussi hanno riferito quanto segue: - Teste
[...]
“Io sono stata contattata dal ricorrente già i primi di Tes_1
agosto per la collaborazione con in detto mese, CP_1
unitamente alla signora ed al ricorrente ci siamo Parte_2
recati più volte a Lecce ad Acquarica del capo presso la sede di qui ci sono state delle riunioni con il signor CP_1 Per_3
proprietario dell'Acqua Pure, ed altri in
[...] Persona_4
cui si discuteva del lavoro da gestire nelle farmacie”; ancora “
Sulla posizione sub 6 posso confermare di essere stata selezionata nel mese di agosto e presentata in incontri presso la sede del signor ho conosciuto la signora Persona_5
nè ma solo Parte_3 Persona_6 Persona_7
8 che, come detto, fece incontri unitamente a me nel mese Pt_2
di agosto con la proprietà… Comunque io ho continuato a vederlo
(il ricorrente ndr) successivamente cioè quasi tutti i giorni presso l'ufficio di via Abate Gimma”; - Teste : “Non so Testimone_2
quando ne se sia mai stato contrattualizzato il ricorrente, io lo incontrai nel mese di agosto 2019 per sostenere il colloquio di Parte lavoro che sostenni con il signor ed una sua collaboratrice cioè la signora ” Entrambi i testi escussi hanno Parte_2
Parte confermato che il signor era impegnato in pro delle
[...]
fin dal mese di agosto, cioè fin da un mese prima CP_1
l'effettiva assunzione intervenuta ad agosto. Il teste
[...]
ha anche specificato che “Nel mese di agosto in Tes_1
occasione delle riunioni fatte presso la sede dell'acqua e pure in
Acquarica cui partecipava al ricorrente titoli io e il signor Pt_2
e il signor maggio si è discusso del nome dal dare al Per_3
prodotto in quelle riunioni venne presentato il nome Idropharm P acque per vita”. A tanto aggiungasi che dalla produzione documentale di parte ricorrente si evince che il 4 agosto 2019 il ricorrente si era dimesso da precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, da subito, aveva iniziato ad intrattenere conversazioni via whatsapp con l'attuale convenuta. Tutte le conversazioni whatsapp prodotte non sono state oggetto di alcuna contestazione né disconoscimento, con conseguente piena efficacia probatoria di date e contenuti di detta produzione.
Risulta quindi, provato che precedentemente alla formalizzazione del contratto in cui era stato apposto il patto di prova, tra le parti era già in essere il rapporto di lavoro da oltre un mese. Detta circostanza incide direttamente sulla declaratoria di illegittimità del patto di prova apposto al contratto. La suprema Corte ha, infatti, chiarito che deve ritenersi nullo il patto apposto a un
9 contratto di lavoro quando tra il datore di lavoro ed il lavoratore sia già intercorso un rapporto di lavoro, in forza del quale si è già verificata l'attitudine del lavoratore a svolgere quelle specifiche mansioni (Cass. civ., Sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17528, Cass.
Civ. sez. lav., 9 marzo 2020, n. 6633; Cass. civ., Sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7167; Cass. civ., Sez. lav., 5 marzo 2015, n. 4466; questo principio è affermato dalla giurisprudenza anche in caso di successione di contratti di lavoro, ancorché di diversa natura
(Cass. civ., Sez. lav., 12 settembre 2016, n. 17921). Ne consegue che, facendo retroagire la data di inizio del rapporto di lavoro a quella in cui effettivamente il ricorrente ha cominciato a espletare le proprie mansioni in favore della convenuta, il patto di prova apposto al contratto sottoscritto a settembre è illegittimo, in base a quanto chiarito dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate.
Inoltre, assunto il presupposto che il rapporto di lavoro è iniziato in data 5 agosto ed assunto l'ulteriore presupposto per cui la prova aveva durata di un mese, ne consegue che alla data del 5 settembre il contratto di lavoro era già automaticamente convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per entrambe le ragioni quindi, la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova comunicata al centro per l'impiego solo ad ottobre 2019 è evidentemente illegittima.
Ma vi è di più.
Dalla produzione documentale in atti emerge che il rapporto di lavoro è proseguito oltre la data della asserita risoluzione per mancato superamento del periodo di prova comunicata dalla convenuta al centro per l'impiego in data 05 ottobre 2019. In particolare, gli allegati numero 10, 11, 12 e 12 bis del fascicolo di parte ricorrente danno prova che è l'istante ha continuato a ricevere disposizioni lavorative e ad espletare attività almeno fino
10 a lunedì 14 ottobre quindi ben oltre la data del 5 ottobre comunicata al centro per l'impiego come cessazione per mancato superamento del periodo di prova. Si rammenta, per ribadire la valenza probatoria della produzione documentale di cui agli allegati 10, 11, 12 e 12 bis, che gli stessi non sono stati in alcun modo contestati né disconosciuti dalla parte convenuta sicché fanno piena prova tanto con riferimento alle date che al contenuto dei messaggi. Deve ancora specificarsi che i messaggi che sono stati scambiati tra le parti fino al 14 settembre 2019 hanno ad oggetto l'esatta estrinsecazione delle mansioni e delle modalità operative del ricorrente, come spiegate dai testi escussi.
Tanto a conferma del fatto che almeno fino alla data di lunedì 14 il rapporto di lavoro tra le parti in causa si è svolto con le medesime modalità.
Quindi, in altre parole, risulta provato che il ricorrente abbia continuato a lavorare oltre la data del 5 ottobre, cioè la data indicata al centro per l'impiego quale cessazione del rapporto per mancato superamento della prova. Allora, considerato che il contratto individuale di lavoro prevedeva un mese di lavoro di prova, anche reputando valido il secondo contratto di lavoro, cioè quello prodotto dalla parte convenuta che prevedeva come data di inizio del rapporto il 9 settembre, in ogni caso deve concludersi che il rapporto si sia pacificamente convertito per essere durato oltre il termine di un mese previsto per la sperimentazione in prova, essendo il rapporto proseguito fino al 14 di ottobre. In forza di tutto quanto argomentato, deve ritenersi che il contratto di lavoro del ricorrente abbia avuto una durata sicuramente superiore a quella prevista per la prova, sicché quando è intervenuta la cessazione del rapporto, il contratto di lavoro era
11 pacificamente convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, poiché l'istruttoria ha dato prova che il ricorrente ha lavorato dal 5 agosto fino al 14 ottobre, si giunge altresì all'accoglimento integrale della domanda avente ad oggetto le differenze retributive quantificate in ricorso.
Come risulta dagli atti, il punto 8 del contratto di assunzione dispone quanto segue: “qualora lo sviluppo del cedolino di origine ad un importo inferiore le verrà riconosciuto anche un super minimo assorbibile per raggiungere la somma di euro 2.000,00 netti mensili oltre il rateo di 14 mensilità”; il punto 9 del contratto in parola stabilisce inoltre: “a fronte delle causali precedenti si stabilisce che la quota forfettaria mensile non sarà inferiore ad euro 1.000,00”. Sulla scorta di quanto documentalmente provato deriva che il ricorrente avrebbe dovuto percepire la somma non inferiore ad euro 2.000,00, oltre all'aggiunta di un rimborso forfettario di ulteriori euro 1.000 mensili, il tutto oltre al pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità. Ora, dalla stessa prospettazione della società emerge che le somme corrisposte sono state inferiori a quanto dovuto. Quindi, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 6.182,72 a titolo di differenze retributive come da conteggio allegato al ricorso che deve stimarsi immune da vizi ed accreditato al presente giudizio in quanto privo di idonea e specifica contestazione.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dev'essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente, sicché la società convenuta dev'essere condannata a reintegrarla nel posto di lavoro ed a
12 risarcirle il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La parte convenuta va condannata altresì a pagare, in favore del ricorrente, la complessiva somma di euro 6.182,72 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- Dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la società resistente a reintegrarla nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
13 attivita' lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Condanna altresì la parte resistente a pagare, in favore del ricorrente, la complessiva somma di euro 6.182,72 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2 D.Lgs. n.23/2015: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché' riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.”