Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 3069/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/12/2024 da e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLUZZO ERICA, tendente ad ottenere la separazione
[...] consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in BELLONA in data 08/06/1998; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
DICHIARAZIONE DELLA SEPARAZIONE: dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: la casa familiare verrà assegnata alla signora
[...] che la occuperà assieme alla figlia studentessa universitaria con tutti gli arredi ivi presenti, Parte_2 Per_1 concedendo al coniuge il termine di tre mesi per trasferire la propria residenza presso altra abitazione e di prelevare tutti gli effetti personali presenti nella casa familiare;
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: il padre contribuirà al mantenimento di versando alla signora nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Per_1 Pt_2 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di Euro 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle indicate nel protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale;
l'assegno Unico e Universale verrà corrisposto integralmente in favore della signora Pt_2
ASSEGNO DI MANTENIMENTO: il signor contribuirà al mantenimento della signora Parte_1 [...] versando in via anticipata ogni mese, l'importo mensile di €. 200,00, con decorrenza dal mese di dicembre Parte_2
2024, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT come per legge;
DIVISIONE DEI BENI RICADENTI NELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI: I coniugi attualmente sono comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, dell'immobile destinato ad abitazione familiare gravato da ipoteca ma dal mese di giugno di codesto anno, non riuscendo ad ottemperare al pagamento delle rate di mutuo, avvalendosi del supporto di uno studio legale, hanno deciso di recedere dal contratto di mutuo e di porre in vendita l'immobile, stabilendo sin d'ora che i proventi della vendita verranno divisi in maniera equa tra le parti, come per legge;
ad eccezione di tale bene dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
ONERE DI COMUNICAZIONE: Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellona perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 15.04.2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e , Parte_1 Parte_2 nata in [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1998);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese